Articolo 1 della Legge 11 dicembre 1985, n. 762
Articolo 2
Versione
28 dicembre 1985
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e il II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977.
NOTA

Nota all'art. 1:
Le convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 sono state ratificate e rese esecutive in Italia con legge 27 ottobre 1951, n. 1739 , pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 1 marzo 1952.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1985