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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/07/2025, n. 27339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27339 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: "LA FATTORIA SOCIETA' AGRICOLA SRLS", in persona del Legale Rappresentante pro tempore LL AN, nato a [...] allo NI (CS) il giorno 21.10.1991; rappresentato ed assistito dall'avv. Pasquale Di Iacovo - di fiducia;
avverso l'ordinanza in data 12/03/2025 del Tribunale di Cosenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Cristina Marzagalli, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Cosenza in funzione di Riesame;
letta la memoria nell'interesse del ricorrente con la quale si insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso datata 05/06/2025; 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27339 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 18/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 12 marzo 2025, depositata in pari data e notificata in data 15 Marzo 2025, il Tribunale di Cosenza in funzione di riesame ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso ex art. 321 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari in data 17 febbraio 2025 avente per oggetto il trattore agricolo usato targato BM 090K, in relazione al reato di cui all'articolo 646 cod. pen.. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore della società "La fattoria società agricola srls" in persona del legale rappresentante pro tempore AN LL, terza colpita dal decreto di sequestro preventivo, deducendo l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606, comma 1, lett. c) con riguardo agli artt. 125, comma 3, 322, 324, 581, 597 cpp, 111 e 24 Cost., 6 e 48 CEDU per apparenza della motivazione ed in particolare per l'omessa valutazione delle deduzioni e delle prove formulate ed allegate dalla difesa con l'atto di riesame, attinenti la titolarità in capo al ricorrente del trattore sequestrato, che escluderebbe il fumus del delitto di appropriazione indebita (contestato poiché l'indagato, non onorando il pagamento delle rate relative al prezzo di acquisto del trattore e non dando seguito alle richieste di restituzione, aveva continuato ad utilizzarlo, rendendosi responsabile di una illecita interversione del possesso). Rappresenta al riguardo la difesa che il tribunale del riesame ha ritenuto il mancato transito del bene nella disponibilità del ricorrente in difetto del perfezionamento del prezzo, senza però argomentare le ragioni di tale decisone e senza valutare le osservazioni circostanziate della difesa stessa circa l'assenza, nel contratto compravendita, di una clausola di riserva della proprietà, rendendo una motivazione apodittica laddove si afferma che "dagli atti offerti in esame è possibile riscontrare prova certa della titolarità del bene in capo al soggetto querelante", in assenza peraltro di precisi riferimenti ai documenti fondanti tale conclusione e pur avendo il ricorrente rilevato (e documentato con gli atti allegati anche al ricorso) la mancanza della clausola ex art. 1523 cod. civ.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. 2. In via preliminare, occorre considerare come, secondo il diritto vivente, il sindacato della Corte di cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710- 01, riconosce, oltre che per gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia in caso di vizi della motivazione unicamente 2 v 4 quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789-01, in motivazione;
in senso conforme, Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, Lanzone, non mass;
Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336-01, in motivazione;
Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01, Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 -01). Più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che, in tema di impugnazione di misure cautelari reali, rientrano nella nozione di violazione di legge, per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., anche l'assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente, sicché il tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure mosse dal ricorrente in ordine al "fumus commissi delicti", è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, a fornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso, incorrendo, in caso contrario, nella denunciata "violazione di legge", cui consegue l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza (Sez. 2 -, Sentenza n. 37100 del 07/07/2023). Orbene, nel caso di specie, va rilevato come le argomentazioni (con allegazioni documentali) formulate dalla difesa sulla titolarità del bene oggetto di sequestro preventivo - con riferimento in particolare all'assenza di sottoscrizione di una clausola di riserva di proprietà in capo al venditore querelante fino all'integrale pagamento del prezzo - non risultano essere state vagliate dal tribunale del riesame, il quale ha affermato sic et simpliciter che "dagli atti in esame è possibile riscontrare prova certa della titolarità del trattore in capo al soggetto querelante", decidendo dunque senza fornire spiegazione alcuna circa la infondatezza, la indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti, così eludendo l'obbligo di motivazione e radicando, per l'effetto, la "violazione di legge" denunciata, non altrimenti sanabile con argomentazioni implicite ovvero tratte dal complessivo corpo della motivazione, e alla quale deve conseguire l'annullamento dell'impugnata ordinanza cautelare con rinvio al Tribunale di Cosenza competente ai sensi dell'art. 324 co. 5 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Cosenza competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.. Così deciso il 18 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
avverso l'ordinanza in data 12/03/2025 del Tribunale di Cosenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Cristina Marzagalli, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Cosenza in funzione di Riesame;
letta la memoria nell'interesse del ricorrente con la quale si insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso datata 05/06/2025; 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 27339 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 18/06/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 12 marzo 2025, depositata in pari data e notificata in data 15 Marzo 2025, il Tribunale di Cosenza in funzione di riesame ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso ex art. 321 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari in data 17 febbraio 2025 avente per oggetto il trattore agricolo usato targato BM 090K, in relazione al reato di cui all'articolo 646 cod. pen.. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore della società "La fattoria società agricola srls" in persona del legale rappresentante pro tempore AN LL, terza colpita dal decreto di sequestro preventivo, deducendo l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606, comma 1, lett. c) con riguardo agli artt. 125, comma 3, 322, 324, 581, 597 cpp, 111 e 24 Cost., 6 e 48 CEDU per apparenza della motivazione ed in particolare per l'omessa valutazione delle deduzioni e delle prove formulate ed allegate dalla difesa con l'atto di riesame, attinenti la titolarità in capo al ricorrente del trattore sequestrato, che escluderebbe il fumus del delitto di appropriazione indebita (contestato poiché l'indagato, non onorando il pagamento delle rate relative al prezzo di acquisto del trattore e non dando seguito alle richieste di restituzione, aveva continuato ad utilizzarlo, rendendosi responsabile di una illecita interversione del possesso). Rappresenta al riguardo la difesa che il tribunale del riesame ha ritenuto il mancato transito del bene nella disponibilità del ricorrente in difetto del perfezionamento del prezzo, senza però argomentare le ragioni di tale decisone e senza valutare le osservazioni circostanziate della difesa stessa circa l'assenza, nel contratto compravendita, di una clausola di riserva della proprietà, rendendo una motivazione apodittica laddove si afferma che "dagli atti offerti in esame è possibile riscontrare prova certa della titolarità del bene in capo al soggetto querelante", in assenza peraltro di precisi riferimenti ai documenti fondanti tale conclusione e pur avendo il ricorrente rilevato (e documentato con gli atti allegati anche al ricorso) la mancanza della clausola ex art. 1523 cod. civ.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. 2. In via preliminare, occorre considerare come, secondo il diritto vivente, il sindacato della Corte di cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710- 01, riconosce, oltre che per gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia in caso di vizi della motivazione unicamente 2 v 4 quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789-01, in motivazione;
in senso conforme, Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, Lanzone, non mass;
Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336-01, in motivazione;
Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01, Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 -01). Più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che, in tema di impugnazione di misure cautelari reali, rientrano nella nozione di violazione di legge, per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., anche l'assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente, sicché il tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure mosse dal ricorrente in ordine al "fumus commissi delicti", è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, a fornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso, incorrendo, in caso contrario, nella denunciata "violazione di legge", cui consegue l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza (Sez. 2 -, Sentenza n. 37100 del 07/07/2023). Orbene, nel caso di specie, va rilevato come le argomentazioni (con allegazioni documentali) formulate dalla difesa sulla titolarità del bene oggetto di sequestro preventivo - con riferimento in particolare all'assenza di sottoscrizione di una clausola di riserva di proprietà in capo al venditore querelante fino all'integrale pagamento del prezzo - non risultano essere state vagliate dal tribunale del riesame, il quale ha affermato sic et simpliciter che "dagli atti in esame è possibile riscontrare prova certa della titolarità del trattore in capo al soggetto querelante", decidendo dunque senza fornire spiegazione alcuna circa la infondatezza, la indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti, così eludendo l'obbligo di motivazione e radicando, per l'effetto, la "violazione di legge" denunciata, non altrimenti sanabile con argomentazioni implicite ovvero tratte dal complessivo corpo della motivazione, e alla quale deve conseguire l'annullamento dell'impugnata ordinanza cautelare con rinvio al Tribunale di Cosenza competente ai sensi dell'art. 324 co. 5 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Cosenza competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.. Così deciso il 18 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente