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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/12/2025, n. 1694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1694 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1114/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa LA GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Vicenza, Via Cengio n. 15, presso e nello studio dell'Avv. SEBASTIANO FABIO del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: Controparte_1
), società elettivamente domiciliata in Vicenza, Piazza Pontelandolfo n. 104, presso e nello P.IVA_2
studio dell'Avv. LORENZIN CRISTIAN e dell'Avv. SAVIO DAVIDE del Foro di Vicenza, nonché dell'Avv.
LL DO IL del Foro di Venezia, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Avente ad oggetto: Altri contratti atipici pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“In via principale, per le ragioni di cui in atti, accertata la responsabilità ex art. 1218 c.c. di Controparte_1 voglia l'Ill.mo Giudice adìto condannare l'odierna convenuta a versare a la somma pari ad Parte_1
Euro 47.012,43 corrispondente al contributo 2018-2019 liquidato dal Gestore Servizi Energetici S.p.A. a per l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico di cui in atti finché Controparte_1 quest'ultimo era nella disponibilità di in forza del Contratto d'Affitto e successivo Atto Parte_1
Integrativo, o comunque nella diversa maggior o minor somma che risultasse dovuta in corso di causa o che lo stesso Giudice ritenga di giustizia ex art. 1226 c.c., oltre interessi moratori e/o legali anche ex art. 1284, comma 4 c.c., e a rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al saldo;
in via subordinata, per le ragioni di cui in atti, accertata la responsabilità ex art. 2043 c.c. di Controparte_1 voglia l'Ill.mo Giudice adìto condannare l'odierna convenuta a versare a la somma pari ad Parte_1
Euro 47.012,43 corrispondente al contributo 2018-2019 liquidato dal Gestore Servizi Energetici S.p.A. a per l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico di cui in atti finché Controparte_1 quest'ultimo era nella disponibilità di in forza del Contratto d'Affitto e successivo Atto Parte_1
Integrativo, o comunque nella diversa maggior o minor somma che risultasse dovuta in corso di causa o che lo stesso Giudice ritenga di giustizia ex art. 1226 c.c., oltre interessi moratori e/o legali anche ex art. 1284, comma 4 c.c., e a rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al saldo;
in via di ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande che precedono, l'Ill.mo Giudice adìto voglia, per tutte le ragioni di cui in atti, condannare a ripetere, ai sensi e per gli Controparte_1 effetti dell'art. 2033 c.c., a favore di la somma di Euro 47.012,43 corrispondente al Parte_1 contributo 2018-2019 liquidato dal Gestore Servizi Energetici S.p.A. a Controparte_2
prodotta dall'impianto fotovoltaico di cui in atti finché quest'ultimo era nella disponibilità
[...] di in forza del Contratto d'Affitto e successivo Atto Integrativo, o comunque ripetere a Parte_1 favore dell'odierna attrice la diversa maggior o minor somma che risultasse dovuta in corso di causa o che lo stesso Giudice ritenga di giustizia ex art. 1226 c.c., oltre interessi moratori e/o legali anche ex art. 1284, comma 4 c.c., e a rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al saldo;
in via residuale, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande che precedono, l'Ill.mo Giudice adìto voglia, accertare l'ingiustificato arricchimento di ai danni di e, Controparte_1 Parte_1 per l'effetto, voglia condannare ex art. 2041 c.c. l'odierna convenuta al pagamento a favore di Parte_1 di un indennizzo pari ad Euro 47.012,43 corrispondente al contributo 2018-2019 liquidato dal
[...]
Gestore Servizi Energetici S.p.A. a per l'energia prodotta dall'impianto Controparte_1 fotovoltaico di cui in atti finché quest'ultimo era nella disponibilità di in forza del Contratto Parte_1
d'Affitto e successivo Atto Integrativo, o comunque nella diversa maggior o minor somma che risultasse dovuta in corso di causa o che lo stesso Giudice ritenga di giustizia ex art. 1226 c.c., oltre interessi moratori e/o legali anche ex art. 1284, comma 4 c.c., e a rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al saldo;
pagina 2 di 7 in ogni caso con vittoria di compensi professionali e anticipazioni, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a. se dovuta”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Nel merito, accertato e dichiarato che nulla è dovuto da a rigettarsi Controparte_1 Parte_1 tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte negli atti depositati e nei verbali di causa;
in ogni caso, spese di lite rifuse”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: di aver stipulato in data 26.7.2018 Parte_1
un contratto d'affitto d'azienda con la concedente cui aveva fatto Controparte_1
seguito, in data 4.9.2018, una scrittura privata integrativa che aveva incluso nell'oggetto del precedente contratto anche un impianto fotovoltaico;
di aver poi stipulato con la controparte in data 11.11.2020 un accordo transattivo per comporre alcune reciproche pretese, nel quale non era stato menzionato il
“contributo GS” che doveva essere corrisposto da Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. per l'utilizzo del predetto impianto fotovoltaico;
di aver quindi chiesto in data 6.2.2023 alla concedente il versamento di
€ 47.012,43 a titolo di contributo per gli anni 2018-2019. La società attrice chiedeva pertanto che la società convenuta venisse condannata a corrispondere la suindicata somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in forza del disposto dell'art. 1615 c.c. e dell'art. 1218 c.c. oppure, in gradato subordine, in forza dell'art. 2043 c.c., dell'art. 2033 c.c. e dell'art. 2041 c.c.
Costituitasi in giudizio, (di seguito, breviter, replicava: che Controparte_1 CP_3
il rapporto d'affitto d'azienda era durato dall'1.8.2018 al 21.12.2019, quando la concedente era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo;
che le reciproche pendenze creditorie scaturenti dal contratto di affitto erano state regolate con la transazione dell'11.11.2020, la quale comprendeva anche il credito azionato in causa, sia perché la scrittura privata del 4.9.2018 era parte integrante del contratto che costituiva l'oggetto della predetta transazione, sia perché quest'ultima tipicamente risolve sia le controversie dedotte sia quelle deducibili, tra cui nella fattispecie rientrava anche quella eventuale sul contributo GS che già all'epoca doveva essere nota alla controparte, come evincibile dalla comunicazione email del 4.12.2019; che comunque il contributo GS spettava al proprietario, e non pagina 3 di 7 all'affittuario, dell'impianto fotovoltaico;
che non aveva nemmeno dimostrato né che Parte_1
aveva incassato il contributo in questione né la relativa quantificazione;
che non sussistevano CP_3
i presupposti normativi per applicare l'art. 2043 c.c. né per applicare l'art. 2033 c.c. né per applicare l'art. 2041 c.c. La società convenuta chiedeva quindi il rigetto delle domande attoree.
All'esito dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. e all'esito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita mediante assunzione della prova testimoniale parzialmente ammessa e mediante ordine di esibizione documentale rivolto a mentre veniva rigettata l'istanza di espletamento di C.T.U. formulata CP_4
dalla società attrice. Venivano quindi assegnati ex art. 189 c.p.c. i termini per la precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e la causa veniva rimessa in decisione.
Tanto premesso, va in primo luogo verificato se l'odierna pretesa attorea rientri nel perimetro della transazione stipulata tra le parti in data 11.11.2020, poiché in caso affermativo la suddetta pretesa dovrebbe essere immediatamente respinta in ragione della sussistenza di un accordo negoziale sulla cui base poter escludere la sussistenza del rapporto di credito in questione.
Secondo il precedente giurisprudenziale richiamato anche dalla società attrice: “In tema di qualificazione della natura generale o speciale del contratto di transazione stipulato tra parti litiganti in plurimi contenziosi, il giudice del merito deve valutare la comune intenzione delle parti, attribuendo rilevanza decisiva all'identificazione delle specifiche controversie oggetto del contratto, non potendo basarsi esclusivamente sull'ampiezza delle espressioni utilizzate” (Cass. n. 21557/2021). Nel caso di specie, non
è dunque sufficiente sottolineare l'affermazione della parte stipulante di non aver più nulla a pretendere dalla controparte “in relazione ai crediti maturati in costanza del Contratto di Affitto” per effetto dell'accordo transattivo (doc. 1 attoreo), ma occorre compiere una più approfondita operazione ermeneutica per indagare le effettive volontà negoziali delle parti coinvolte.
Si deve dunque sottolineare che le vertenze da cui è scaturito il componimento della lite in questione sono analiticamente indicate nelle premesse della transazione medesima (i.e. crediti per l'acquisto di un magazzino e per canoni di locazione finanziaria, crediti verso i dipendenti, spese di manutenzione della discarica e dell'impianto a cromo) e tra le stesse non viene menzionato il contributo GS per cui è odiernamente causa. Pertanto, già il tenore letterale dell'accordo, in primis, induce a ritenere che il pagina 4 di 7 credito de quo non sia stato contemplato per comporre le reciproche concessioni tipiche del sinallagma dell'accordo transattivo.
In secundis, depone a suffragio di analoga conclusione anche la considerazione secondo cui il contributo di cui trattasi avrebbe dovuto essere versato a da e non da per Parte_1 CP_4 CP_3
cui è legittimo ritenere che alla data di sottoscrizione della transazione la società attrice ritenesse di essere creditrice non dell'odierna controparte, ma appunto dell'ente di gestione dei servizi elettrici, con conseguente esclusione del rapporto de quo dal perimetro della transazione. Detto altrimenti, anche accedendo alla tesi della società convenuta, secondo cui: “L'oggetto del negozio transattivo va identificato non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, non essendo necessaria una puntuale specificazione delle contrapposte pretese, bensì in relazione all'oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni, giacchè la transazione - quale strumento negoziale di prevenzione di una lite - è destinata, analogamente alla sentenza, a coprire il dedotto ed il deducibile” (Cass. 23482/2017), rimane il fatto che siano “deducibili” nella transazione solo i rapporti di debito e di credito di cui le parti abbiano avuto contezza al momento della stipulazione. Viceversa, nel caso di specie alla data dell'11.11.2020 non aveva Parte_1
contezza né della percezione del contributo GS da parte di né del fallimento della pratica di CP_3
voltura dell'impianto (verificatosi solo in data 16.6.2021 – cfr. doc. dep. 1.4.2025), per cui non aveva motivo per includere tale credito nelle trattative con la controparte né di menzionarlo nei vari contatti avuti con la stessa (dal verbale di riconsegna dell'azienda, all'atto di precisazione del credito da ammettere al concordato preventivo).
Non si può dunque ritenere che il contratto di transazione in atti sia preclusivo dell'esame della pretesa creditoria avanzata dalla società attrice nel presente giudizio. Il vaglio di tale pretesa presuppone la verifica della fondatezza della stessa sotto il profilo innanzitutto dell'an debeatur.
A tal proposito, di rileva che l'affittuaria dell'azienda avrebbe avuto diritto a percepire il contributo GS Co solo qualora avesse depositato la c.d. “Documentazione Antimafia” (cl.
1.2 del Manuale GS, doc. 13 , pag. 7). Dalle deposizioni testimoniali assunte in corso di causa è emerso tuttavia che ha Parte_1
consegnato tale documentazione solo in data 3.8.2020 (cfr. risposta del teste al capitolo Testimone_1
pagina 5 di 7 documentazione in questione). Tale data è addirittura successiva a quella di riconsegna dell'azienda al termine del relativo contratto di affitto. Emerge così che la società attrice ha omesso colpevolmente un adempimento necessario per poter divenire titolare del credito che oggi pretende di recuperare dalla controparte, provvedendovi solo quanto la pratica di voltura era divenuta ormai irricevibile per mutamento della titolarità dell'impianto fotovoltaico per cui è causa (con conseguente impossibilità dunque ad oggi di avere contezza dell'effettiva sussistenza di tutti i plurimi requisiti necessari per poter ipotizzare che la suddetta pratica, se tempestivamente coltivata, avrebbe sortito un esito positivo).
La ricostruzione dei fatti testè esposta ha trovato conferma nella documentazione offerta da CP_4
in ottemperanza all'ordine di esibizione impartitole dal Giudice. E non coglie nel segno l'eccezione attorea che colpisce l'asseritamente tardiva contestazione avversaria, avvenuta solo nella terza memoria integrativa di cui all'art. 171 ter c.p.c., circa l'addebitabilità a del mancato Parte_1
perfezionamento della pratica amministrativa presso poiché la circostanza di tale mancato CP_4
perfezionamento è stato dedotto in causa da solo nella sua seconda memoria integrativa Parte_1
ex art. 171 ter c.p.c., per cui la controparte vi ha replicato nella prima difesa utile successiva. Né coglie nel segno il rilievo attoreo secondo cui la comunicazione della documentazione antimafia sarebbe avvenuta invece in data 9.1.2019 (cfr. pag. 3 della memoria di replica) perché l'ulteriore deposito successivo che emerge dalla consultazione della stessa documentazione offerta in causa da CP_4
lascia presumere che la prima consegna fosse incompleta o errata o comunque inadeguata al suo scopo.
Le domande attoree vanno dunque respinte: quanto alla domanda svolta ex art. 1218 c.c. perché non sussiste in capo all'affittuaria, come visto, la titolarità del credito per il versamento del contributo GS, in ragione del mancato espletamento della relativa pratica per fatto e colpa dell'affittuaria stessa;
quanto alla domanda svolta ex art. 2043 c.c. perché non è riscontrabile un fatto illecito imputabile alla società convenuta, la quale ha percepito il contributo GS (come appurato in fase istruttoria) quale persistente titolare del relativo credito;
quanto alla domanda svolta ex art. 2033 c.c. poiché il versamento del contributo a non è avvenuto sine titulo, ma viceversa in ragione del mancato CP_3
perfezionamento in favore di terzi della voltura dell'impianto fotovoltaico di cui la stessa società convenuta era proprietaria;
quanto infine alla domanda ex art. 2041 c.c. poiché il suo carattere sussidiario non consente di ravvisare un ingiustificato arricchimento per mera conseguenza dell'infondatezza dell'azione contrattuale esperita in prima battuta.
pagina 6 di 7 In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di e vanno Parte_1
liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 26.000 a € 52.000).
Non sussistono i presupposti per condannare l'una o l'altra parte al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., come richiesto da entrambe nei rispettivi atti difensivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta le domande proposte da Parte_1
2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, Parte_1 Controparte_1
liquidate in € 7.616,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, il 29.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa LA GA
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 della seconda memoria integrativa di parte convenuta – verbale di udienza del 15.1.2025 – mentre gli altri testi escussi hanno dichiarato di non ricordare con precisione la data di consegna della
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa LA GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Vicenza, Via Cengio n. 15, presso e nello studio dell'Avv. SEBASTIANO FABIO del Foro di Vicenza, che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione
Attrice contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: Controparte_1
), società elettivamente domiciliata in Vicenza, Piazza Pontelandolfo n. 104, presso e nello P.IVA_2
studio dell'Avv. LORENZIN CRISTIAN e dell'Avv. SAVIO DAVIDE del Foro di Vicenza, nonché dell'Avv.
LL DO IL del Foro di Venezia, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Avente ad oggetto: Altri contratti atipici pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“In via principale, per le ragioni di cui in atti, accertata la responsabilità ex art. 1218 c.c. di Controparte_1 voglia l'Ill.mo Giudice adìto condannare l'odierna convenuta a versare a la somma pari ad Parte_1
Euro 47.012,43 corrispondente al contributo 2018-2019 liquidato dal Gestore Servizi Energetici S.p.A. a per l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico di cui in atti finché Controparte_1 quest'ultimo era nella disponibilità di in forza del Contratto d'Affitto e successivo Atto Parte_1
Integrativo, o comunque nella diversa maggior o minor somma che risultasse dovuta in corso di causa o che lo stesso Giudice ritenga di giustizia ex art. 1226 c.c., oltre interessi moratori e/o legali anche ex art. 1284, comma 4 c.c., e a rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al saldo;
in via subordinata, per le ragioni di cui in atti, accertata la responsabilità ex art. 2043 c.c. di Controparte_1 voglia l'Ill.mo Giudice adìto condannare l'odierna convenuta a versare a la somma pari ad Parte_1
Euro 47.012,43 corrispondente al contributo 2018-2019 liquidato dal Gestore Servizi Energetici S.p.A. a per l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico di cui in atti finché Controparte_1 quest'ultimo era nella disponibilità di in forza del Contratto d'Affitto e successivo Atto Parte_1
Integrativo, o comunque nella diversa maggior o minor somma che risultasse dovuta in corso di causa o che lo stesso Giudice ritenga di giustizia ex art. 1226 c.c., oltre interessi moratori e/o legali anche ex art. 1284, comma 4 c.c., e a rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al saldo;
in via di ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande che precedono, l'Ill.mo Giudice adìto voglia, per tutte le ragioni di cui in atti, condannare a ripetere, ai sensi e per gli Controparte_1 effetti dell'art. 2033 c.c., a favore di la somma di Euro 47.012,43 corrispondente al Parte_1 contributo 2018-2019 liquidato dal Gestore Servizi Energetici S.p.A. a Controparte_2
prodotta dall'impianto fotovoltaico di cui in atti finché quest'ultimo era nella disponibilità
[...] di in forza del Contratto d'Affitto e successivo Atto Integrativo, o comunque ripetere a Parte_1 favore dell'odierna attrice la diversa maggior o minor somma che risultasse dovuta in corso di causa o che lo stesso Giudice ritenga di giustizia ex art. 1226 c.c., oltre interessi moratori e/o legali anche ex art. 1284, comma 4 c.c., e a rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al saldo;
in via residuale, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande che precedono, l'Ill.mo Giudice adìto voglia, accertare l'ingiustificato arricchimento di ai danni di e, Controparte_1 Parte_1 per l'effetto, voglia condannare ex art. 2041 c.c. l'odierna convenuta al pagamento a favore di Parte_1 di un indennizzo pari ad Euro 47.012,43 corrispondente al contributo 2018-2019 liquidato dal
[...]
Gestore Servizi Energetici S.p.A. a per l'energia prodotta dall'impianto Controparte_1 fotovoltaico di cui in atti finché quest'ultimo era nella disponibilità di in forza del Contratto Parte_1
d'Affitto e successivo Atto Integrativo, o comunque nella diversa maggior o minor somma che risultasse dovuta in corso di causa o che lo stesso Giudice ritenga di giustizia ex art. 1226 c.c., oltre interessi moratori e/o legali anche ex art. 1284, comma 4 c.c., e a rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto al saldo;
pagina 2 di 7 in ogni caso con vittoria di compensi professionali e anticipazioni, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a. se dovuta”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Nel merito, accertato e dichiarato che nulla è dovuto da a rigettarsi Controparte_1 Parte_1 tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte negli atti depositati e nei verbali di causa;
in ogni caso, spese di lite rifuse”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: di aver stipulato in data 26.7.2018 Parte_1
un contratto d'affitto d'azienda con la concedente cui aveva fatto Controparte_1
seguito, in data 4.9.2018, una scrittura privata integrativa che aveva incluso nell'oggetto del precedente contratto anche un impianto fotovoltaico;
di aver poi stipulato con la controparte in data 11.11.2020 un accordo transattivo per comporre alcune reciproche pretese, nel quale non era stato menzionato il
“contributo GS” che doveva essere corrisposto da Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. per l'utilizzo del predetto impianto fotovoltaico;
di aver quindi chiesto in data 6.2.2023 alla concedente il versamento di
€ 47.012,43 a titolo di contributo per gli anni 2018-2019. La società attrice chiedeva pertanto che la società convenuta venisse condannata a corrispondere la suindicata somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in forza del disposto dell'art. 1615 c.c. e dell'art. 1218 c.c. oppure, in gradato subordine, in forza dell'art. 2043 c.c., dell'art. 2033 c.c. e dell'art. 2041 c.c.
Costituitasi in giudizio, (di seguito, breviter, replicava: che Controparte_1 CP_3
il rapporto d'affitto d'azienda era durato dall'1.8.2018 al 21.12.2019, quando la concedente era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo;
che le reciproche pendenze creditorie scaturenti dal contratto di affitto erano state regolate con la transazione dell'11.11.2020, la quale comprendeva anche il credito azionato in causa, sia perché la scrittura privata del 4.9.2018 era parte integrante del contratto che costituiva l'oggetto della predetta transazione, sia perché quest'ultima tipicamente risolve sia le controversie dedotte sia quelle deducibili, tra cui nella fattispecie rientrava anche quella eventuale sul contributo GS che già all'epoca doveva essere nota alla controparte, come evincibile dalla comunicazione email del 4.12.2019; che comunque il contributo GS spettava al proprietario, e non pagina 3 di 7 all'affittuario, dell'impianto fotovoltaico;
che non aveva nemmeno dimostrato né che Parte_1
aveva incassato il contributo in questione né la relativa quantificazione;
che non sussistevano CP_3
i presupposti normativi per applicare l'art. 2043 c.c. né per applicare l'art. 2033 c.c. né per applicare l'art. 2041 c.c. La società convenuta chiedeva quindi il rigetto delle domande attoree.
All'esito dello scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171 ter c.p.c. e all'esito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la causa veniva istruita mediante assunzione della prova testimoniale parzialmente ammessa e mediante ordine di esibizione documentale rivolto a mentre veniva rigettata l'istanza di espletamento di C.T.U. formulata CP_4
dalla società attrice. Venivano quindi assegnati ex art. 189 c.p.c. i termini per la precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e la causa veniva rimessa in decisione.
Tanto premesso, va in primo luogo verificato se l'odierna pretesa attorea rientri nel perimetro della transazione stipulata tra le parti in data 11.11.2020, poiché in caso affermativo la suddetta pretesa dovrebbe essere immediatamente respinta in ragione della sussistenza di un accordo negoziale sulla cui base poter escludere la sussistenza del rapporto di credito in questione.
Secondo il precedente giurisprudenziale richiamato anche dalla società attrice: “In tema di qualificazione della natura generale o speciale del contratto di transazione stipulato tra parti litiganti in plurimi contenziosi, il giudice del merito deve valutare la comune intenzione delle parti, attribuendo rilevanza decisiva all'identificazione delle specifiche controversie oggetto del contratto, non potendo basarsi esclusivamente sull'ampiezza delle espressioni utilizzate” (Cass. n. 21557/2021). Nel caso di specie, non
è dunque sufficiente sottolineare l'affermazione della parte stipulante di non aver più nulla a pretendere dalla controparte “in relazione ai crediti maturati in costanza del Contratto di Affitto” per effetto dell'accordo transattivo (doc. 1 attoreo), ma occorre compiere una più approfondita operazione ermeneutica per indagare le effettive volontà negoziali delle parti coinvolte.
Si deve dunque sottolineare che le vertenze da cui è scaturito il componimento della lite in questione sono analiticamente indicate nelle premesse della transazione medesima (i.e. crediti per l'acquisto di un magazzino e per canoni di locazione finanziaria, crediti verso i dipendenti, spese di manutenzione della discarica e dell'impianto a cromo) e tra le stesse non viene menzionato il contributo GS per cui è odiernamente causa. Pertanto, già il tenore letterale dell'accordo, in primis, induce a ritenere che il pagina 4 di 7 credito de quo non sia stato contemplato per comporre le reciproche concessioni tipiche del sinallagma dell'accordo transattivo.
In secundis, depone a suffragio di analoga conclusione anche la considerazione secondo cui il contributo di cui trattasi avrebbe dovuto essere versato a da e non da per Parte_1 CP_4 CP_3
cui è legittimo ritenere che alla data di sottoscrizione della transazione la società attrice ritenesse di essere creditrice non dell'odierna controparte, ma appunto dell'ente di gestione dei servizi elettrici, con conseguente esclusione del rapporto de quo dal perimetro della transazione. Detto altrimenti, anche accedendo alla tesi della società convenuta, secondo cui: “L'oggetto del negozio transattivo va identificato non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti, non essendo necessaria una puntuale specificazione delle contrapposte pretese, bensì in relazione all'oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni, giacchè la transazione - quale strumento negoziale di prevenzione di una lite - è destinata, analogamente alla sentenza, a coprire il dedotto ed il deducibile” (Cass. 23482/2017), rimane il fatto che siano “deducibili” nella transazione solo i rapporti di debito e di credito di cui le parti abbiano avuto contezza al momento della stipulazione. Viceversa, nel caso di specie alla data dell'11.11.2020 non aveva Parte_1
contezza né della percezione del contributo GS da parte di né del fallimento della pratica di CP_3
voltura dell'impianto (verificatosi solo in data 16.6.2021 – cfr. doc. dep. 1.4.2025), per cui non aveva motivo per includere tale credito nelle trattative con la controparte né di menzionarlo nei vari contatti avuti con la stessa (dal verbale di riconsegna dell'azienda, all'atto di precisazione del credito da ammettere al concordato preventivo).
Non si può dunque ritenere che il contratto di transazione in atti sia preclusivo dell'esame della pretesa creditoria avanzata dalla società attrice nel presente giudizio. Il vaglio di tale pretesa presuppone la verifica della fondatezza della stessa sotto il profilo innanzitutto dell'an debeatur.
A tal proposito, di rileva che l'affittuaria dell'azienda avrebbe avuto diritto a percepire il contributo GS Co solo qualora avesse depositato la c.d. “Documentazione Antimafia” (cl.
1.2 del Manuale GS, doc. 13 , pag. 7). Dalle deposizioni testimoniali assunte in corso di causa è emerso tuttavia che ha Parte_1
consegnato tale documentazione solo in data 3.8.2020 (cfr. risposta del teste al capitolo Testimone_1
pagina 5 di 7 documentazione in questione). Tale data è addirittura successiva a quella di riconsegna dell'azienda al termine del relativo contratto di affitto. Emerge così che la società attrice ha omesso colpevolmente un adempimento necessario per poter divenire titolare del credito che oggi pretende di recuperare dalla controparte, provvedendovi solo quanto la pratica di voltura era divenuta ormai irricevibile per mutamento della titolarità dell'impianto fotovoltaico per cui è causa (con conseguente impossibilità dunque ad oggi di avere contezza dell'effettiva sussistenza di tutti i plurimi requisiti necessari per poter ipotizzare che la suddetta pratica, se tempestivamente coltivata, avrebbe sortito un esito positivo).
La ricostruzione dei fatti testè esposta ha trovato conferma nella documentazione offerta da CP_4
in ottemperanza all'ordine di esibizione impartitole dal Giudice. E non coglie nel segno l'eccezione attorea che colpisce l'asseritamente tardiva contestazione avversaria, avvenuta solo nella terza memoria integrativa di cui all'art. 171 ter c.p.c., circa l'addebitabilità a del mancato Parte_1
perfezionamento della pratica amministrativa presso poiché la circostanza di tale mancato CP_4
perfezionamento è stato dedotto in causa da solo nella sua seconda memoria integrativa Parte_1
ex art. 171 ter c.p.c., per cui la controparte vi ha replicato nella prima difesa utile successiva. Né coglie nel segno il rilievo attoreo secondo cui la comunicazione della documentazione antimafia sarebbe avvenuta invece in data 9.1.2019 (cfr. pag. 3 della memoria di replica) perché l'ulteriore deposito successivo che emerge dalla consultazione della stessa documentazione offerta in causa da CP_4
lascia presumere che la prima consegna fosse incompleta o errata o comunque inadeguata al suo scopo.
Le domande attoree vanno dunque respinte: quanto alla domanda svolta ex art. 1218 c.c. perché non sussiste in capo all'affittuaria, come visto, la titolarità del credito per il versamento del contributo GS, in ragione del mancato espletamento della relativa pratica per fatto e colpa dell'affittuaria stessa;
quanto alla domanda svolta ex art. 2043 c.c. perché non è riscontrabile un fatto illecito imputabile alla società convenuta, la quale ha percepito il contributo GS (come appurato in fase istruttoria) quale persistente titolare del relativo credito;
quanto alla domanda svolta ex art. 2033 c.c. poiché il versamento del contributo a non è avvenuto sine titulo, ma viceversa in ragione del mancato CP_3
perfezionamento in favore di terzi della voltura dell'impianto fotovoltaico di cui la stessa società convenuta era proprietaria;
quanto infine alla domanda ex art. 2041 c.c. poiché il suo carattere sussidiario non consente di ravvisare un ingiustificato arricchimento per mera conseguenza dell'infondatezza dell'azione contrattuale esperita in prima battuta.
pagina 6 di 7 In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico di e vanno Parte_1
liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 26.000 a € 52.000).
Non sussistono i presupposti per condannare l'una o l'altra parte al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., come richiesto da entrambe nei rispettivi atti difensivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta le domande proposte da Parte_1
2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, Parte_1 Controparte_1
liquidate in € 7.616,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge.
Così deciso in Vicenza, il 29.11.2025.
Il Giudice
Dott.ssa LA GA
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 della seconda memoria integrativa di parte convenuta – verbale di udienza del 15.1.2025 – mentre gli altri testi escussi hanno dichiarato di non ricordare con precisione la data di consegna della