TAR Perugia, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 103
TAR
Ordinanza cautelare 30 gennaio 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 5 settembre 2025
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TAR
Sentenza 16 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dei principi di cui agli artt. 4, 35, 97, 24 Cost, del D.M. 90/2009 nonché dell’art. 8, tabella A, del bando regolatorio della procedura, eccesso di potere, travisamento dei fatti, contraddittorietà, e ingiustizia manifesta

    Il Tribunale ha ritenuto che i certificati di servizio prodotti dalla ricorrente, pur indicando la dizione "accompagnatore al pianoforte", facevano riferimento a "contratti di insegnamento". La commissione avrebbe dovuto valutare tutti gli elementi a disposizione e non fermarsi al dato formale della mancanza di un codice specifico (CODI/25), soprattutto quando le attestazioni indicavano esplicitamente la natura di insegnamento. Inoltre, la commissione non avrebbe dovuto basarsi su relazioni interne non contemplate dal bando per escludere i servizi.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dei principi di cui agli artt. 4, 35, 97, 24 Cost, del D.M. 90/2009 nonché dell’art. 8, tabella A, del bando regolatorio della procedura, eccesso di potere, travisamento dei fatti, contraddittorietà, e ingiustizia manifesta

    Il Tribunale ha ritenuto che i certificati di servizio prodotti dalla ricorrente, pur indicando la dizione "accompagnatore al pianoforte", facevano riferimento a "contratti di insegnamento". La commissione avrebbe dovuto valutare tutti gli elementi a disposizione e non fermarsi al dato formale della mancanza di un codice specifico (CODI/25), soprattutto quando le attestazioni indicavano esplicitamente la natura di insegnamento. Inoltre, la commissione non avrebbe dovuto basarsi su relazioni interne non contemplate dal bando per escludere i servizi.

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    Violazione e falsa applicazione dei principi di cui agli artt. 4, 35, 97, 24 Cost, del D.M. 90/2009 nonché dell’art. 8, tabella A, del bando regolatorio della procedura, eccesso di potere, travisamento dei fatti, contraddittorietà, e ingiustizia manifesta

    Il Tribunale ha ritenuto che i certificati di servizio prodotti dalla ricorrente, pur indicando la dizione "accompagnatore al pianoforte", facevano riferimento a "contratti di insegnamento". La commissione avrebbe dovuto valutare tutti gli elementi a disposizione e non fermarsi al dato formale della mancanza di un codice specifico (CODI/25), soprattutto quando le attestazioni indicavano esplicitamente la natura di insegnamento. Inoltre, la commissione non avrebbe dovuto basarsi su relazioni interne non contemplate dal bando per escludere i servizi.

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    Violazione e falsa applicazione dei principi di cui agli artt. 4, 35, 97, 24 Cost, del D.M. 90/2009 nonché dell’art. 8, tabella A, del bando regolatorio della procedura, eccesso di potere, travisamento dei fatti, contraddittorietà, e ingiustizia manifesta

    Il Tribunale ha ritenuto che i certificati di servizio prodotti dalla ricorrente, pur indicando la dizione "accompagnatore al pianoforte", facevano riferimento a "contratti di insegnamento". La commissione avrebbe dovuto valutare tutti gli elementi a disposizione e non fermarsi al dato formale della mancanza di un codice specifico (CODI/25), soprattutto quando le attestazioni indicavano esplicitamente la natura di insegnamento. Inoltre, la commissione non avrebbe dovuto basarsi su relazioni interne non contemplate dal bando per escludere i servizi.

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    Violazione e falsa applicazione dei principi di cui agli artt. 4, 35, 97, 24 Cost, del D.M. 90/2009 nonché dell’art. 8, tabella A, del bando regolatorio della procedura, eccesso di potere, travisamento dei fatti, contraddittorietà, e ingiustizia manifesta

    Il Tribunale ha ritenuto che i certificati di servizio prodotti dalla ricorrente, pur indicando la dizione "accompagnatore al pianoforte", facevano riferimento a "contratti di insegnamento". La commissione avrebbe dovuto valutare tutti gli elementi a disposizione e non fermarsi al dato formale della mancanza di un codice specifico (CODI/25), soprattutto quando le attestazioni indicavano esplicitamente la natura di insegnamento. Inoltre, la commissione non avrebbe dovuto basarsi su relazioni interne non contemplate dal bando per escludere i servizi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Perugia, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 103
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
    Numero : 103
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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