Ordinanza cautelare 30 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 5 settembre 2025
Sentenza 16 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00103/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00011/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11 del 2025, proposto da
IL Di AS, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Leotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Conservatorio di Musica “F. Morlacchi” di Perugia, Conservatorio di Musica “Alfredo Casella” di L'Aquila, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;
nei confronti
RG TT, CL NF, NI NI, NA TE, UC LL NE, IM UG, ER ER, RI SA, EL AS, IA GL, HE BO, DE CE, DA NT, IA RN, IL SAi, IN GR, AR EO, LU ER, AR IC, EL ZI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della graduatoria definitiva emanata dal Conservatorio di Musica “F. Morlacchi” di Perugia in data 11/11/2024 (prot. 7041/A35) all’esito della selezione pubblica regolata dal bando adottato con atto prot. n. 6331/A35 del 9/11/2023 e finalizzata al reclutamento di nove docenti di prima fascia per la disciplina “COTP03 – Pratica e lettura pianistica” di cui quattro alle dipendenze del Conservatorio di Perugia e cinque alle dipendenze del Conservatorio de L’Aquila;
- della graduatoria provvisoria emanata in data 25/10/2024, ma non comunicata e conosciuta successivamente;
- dei verbali della commissione giudicatrice n. 21 del 22/10/2024, n. 23 del 23/10/2024, n. 24 del 5/11/2024;
- per quanto di ragione, dei certificati prodotti dall’ISSM “Gaetano Braga” di Teramo e dal Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino, di contenuto ed estremi non conosciuti, menzionati nel verbale della commissione valutatrice n. 24 del 5/11/2024;
- per quanto di ragione, degli eventuali atti con cui sono stati individuati i destinatari degli incarichi di docenza e dei connessi contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto o consequenziale, ovvero comunque connesso, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Conservatorio di Musica “F. Morlacchi” e del Conservatorio di Musica “Alfredo Casella”;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa EN EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Sig.ra IL Di AS impugna la graduatoria definitiva approvata dal Direttore del Conservatorio di Musica “F. Morlacchi” di Perugia l’11 novembre 2024 all’esito della selezione pubblica indetta con il bando di cui all’atto prot. n. 6331/A35 del 9 novembre 2023 e finalizzata al reclutamento di nove docenti di prima fascia per l’insegnamento della materia “COTP03 Pratica e lettura pianistica ” di cui quattro alle dipendenze del Conservatorio di Perugia e cinque alle dipendenze del Conservatorio de L’Aquila, nonché dei verbali di selezione e dei relativi atti prodromici.
Espone la ricorrente di aver partecipato alla selezione in oggetto, e di essere stata ammessa alla prima prova, di tipo teorico- pratico, per aver ottenuto almeno 18 punti per i titoli: segnatamente l’interessata si è vista attribuire 18,6 punti (di cui 10,4 per servizi, 0,2 per servizi ulteriori, 6 per titoli di studio e 2 per ulteriori titoli artistico-professionali).
2. Dopo il positivo superamento della prima prova con punti 24 la Sig.ra Di AS il 22 ottobre 2024 ha sostenuto anche la seconda prova pratica ma, all’esito di questa, la Commissione non le ha attribuito alcun punteggio e l’ha esclusa. Il successivo 25 ottobre 2024 veniva pubblicata la graduatoria provvisoria, da cui la ricorrente risultava esclusa; a seguito di rituale istanza di accesso l’interessata prendeva conoscenza del verbale n. 24 del 5 novembre 2024, nel quale, in riferimento alla sua posizione si leggeva: “ Il punteggio di servizio è stato sottoposto a verifica. I certificati prodotti dall’ISSM “Gaetano Braga” di Teramo e dal Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino attestano che il servizio dichiarato è stato svolto come “accompagnatore al pianoforte” (profilo ATA) e non come “accompagnamento pianistico” CODI/25 (profilo docente AFAM). Si riporta, inoltre, che il numero di protocollo indicato dalla candidata è stato dichiarato inesistente dall’Istituto di Teramo con PEC del 22/10/2024. Pertanto il punteggio titoli risulta essere inferiore al minimo previsto. L’ID 25468 è esclusa dalla graduatoria.”
Il successivo 11 novembre 2024 veniva pubblicata la graduatoria definitiva, che contemplava nove vincitori, oltre alla graduatoria degli idonei, composta da ulteriori undici soggetti, nonché l’identificazione tramite codice di alcuni candidati esclusi, tra cui la ricorrente.
3. La Sig.ra Di AS ha impugnato la propria esclusione e la successiva graduatoria relativa alla selezione in oggetto con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dei principi di cui agli artt. 4, 35, 97, 24 Cost, del D.M. 90/2009 nonché dell’art. 8, tabella A, del bando regolatorio della procedura, nonché l’eccesso di potere, il travisamento dei fatti, la contraddittorietà, e l’ingiustizia manifesta per non aver la Commissione attribuito il punteggio effettivamente spettante alla ricorrente per la voce “titoli di servizio” e per non averne valutato la seconda prova, seppur sostenuta.
3.1. Nella procedura selettiva indetta dal Conservatorio di Teramo con decreto direttoriale n. 45 del 30 luglio 2019 (la cui graduatoria è stata utilizzata per l’espletamento dei servizi allegati dalla ricorrente nella domanda) si fa riferimento alla necessità di reperire esperti con cui stipulare contratti di insegnamento per varie discipline tra cui “ accompagnamento al pianoforte ”; anche agli artt. 2 e 8 del decreto si parla di “ contratto di insegnamento ”. Anche i tre titoli di servizio resi dai Conservatori di Teramo ed Avellino erano espressamente riferiti a contratti di insegnamento, dunque andavano valutati come validi.
Solo a seguito dell’approvazione del nuovo CCNL del 18/1/2024 è stata istituita la figura tecnico-amministrativa dell’” accompagnatore al pianoforte ”, con disciplina distinta dalla docenza, quindi i servizi svolti in precedenza andavano ricondotti alla funzione di docente, segnatamente al SAD CODI- 25 rubricato “ accompagnamento pianistico ”.
3.2. In ragione del numero dei soggetti presenti nella graduatoria impugnata la ricorrente chiedeva di essere autorizzata alla notificazione per pubblici proclami nei confronti dei controinteressati.
4. Si è costituito in giudizio il Conservatorio di Perugia, che, in prima battuta, ha eccepito l’incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del T.A.R. Lazio, atteso che gli atti concorsuali soggetti a sindacato giudiziale sono destinati ad avere effetti che non si esauriscono nella Regione Umbria; in seconda battuta è stato eccepito il difetto di legittimazione passiva del Conservatorio “Casella” de L’Aquila, in quanto l’istituzione che ha adottato gli atti contestati è il Conservatorio di Perugia.
Nel merito la Commissione esaminatrice, nell’accertare la mancata corrispondenza dei servizi prestati dalla ricorrente ad attività di docenza avrebbe correttamente operato, valorizzando la mancanza nelle relative attestazioni di servizio del codice AFAM CODI/25 e la dizione “accompagnatore al pianoforte” piuttosto che “ accompagnamento pianistico”.
5. Con ordinanza cautelare n. 7 del 2025 questo T.A.R. ha ritenuto che la domanda cautelare non potesse essere accolta per difetto di periculum in mora, stante l’avvenuta stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato tra tutti i vincitori del concorso e i Conservatori resistenti. Inoltre si sono richiesti chiarimenti alla ricorrente in merito alla data di effettiva cognizione della graduatoria definitiva, anche al fine di valutare l’attuale ammissibilità della notifica del ricorso ad almeno un controinteressato.
6. Ottenuti i predetti chiarimenti ed accertata la ricevibilità ed ammissibilità della presente impugnativa, con la successiva ordinanza n. 675 del 5 settembre 2025 la ricorrente è stata autorizzata ad integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente collocati in graduatoria e degli idonei mediante notifica per pubblici proclami. L’adempimento è stato ritualmente curato ma nessuno dei controinteressati si è costituito in giudizio.
7. In vista della decisione solo la ricorrente ha depositato una memoria argomentando sulla circostanza che i titoli di servizio provenienti dai Conservatori di Teramo ed Avellino si riferirebbero a contratti di insegnamento, come dimostrato dalla circostanza che tali insegnamenti sarebbero stati utilmente valorizzati nelle recenti procedure selettive tenutesi nel 2025 presso il Conservatorio di Ravenna e presso il Conservatorio di Teramo, la cui certificazione è stata versata in atti.
8. All’udienza pubblica del 27 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di incompetenza territoriale del presente Tribunale in favore del T.A.R. di Roma: la presente procedura è stata indetta dal Conservatorio di Perugia in convenzione con quello de l’Aquila, e gli effetti della selezione si produrranno esclusivamente in queste due regioni. E’ evidente dunque che entrambi i criteri di ripartizione della competenza di cui all’art. 13 cod. proc. amm., ovvero la sede dell’Autorità emanante e l’ambito spaziale di produzione degli effetti dell’atto convergono nell’individuare quale T.A.R competente quello dell’Umbria.
10. Neppure può essere condivisa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Conservatorio dell’Aquila, che in quanto amministrazione in convenzione con quello di Perugia gli ha sostanzialmente delegato lo svolgimento della procedura ma è destinato a riacquisire le proprie prerogative successivamente alla graduatoria finale: dunque quale co-destinatario degli effetti dell’atto è abilitato a stare in giudizio unitamente al Conservatorio di Perugia.
11. Nel merito, il ricorso è fondato.
12. E’ materia del contendere la legittimità dell’esclusione comminata alla ricorrente dal Conservatorio di Perugia nell’ambito della procedura selettiva per un contratto di insegnamento in ragione della riscontrata carenza dei titoli di servizio: segnatamente le tre annualità di insegnamento allegate dalla Sig.ra Di AS (ovvero le 80 ore relative all’anno 2020/2021 e le 150 ore relative al 2021/2022 svolte al Conservatorio di Avellino e le 250 ore svolte nell’annualità 2022/2023 presso il Conservatorio di Teramo) non potrebbero essere conteggiate come utili ai fini concorsuali perché riconducibili al servizio come “ accompagnatore al pianoforte ” ovvero come funzionario tecnico, piuttosto che per “ accompagnamento pianistico ”, ovvero come insegnante.
Tale tesi trova parziale appiglio nei certificati di servizio acquisiti dalla Commissione il 30 luglio e il 31 luglio 2024 rispettivamente dai Conservatori di Teramo e di Avellino, nei quali però si legge altresì che tali attività corrispondono a “ contratti di insegnamento ”.
12.1. L’insegnamento della disciplina di “accompagnamento pianistico ”, che nasce come l’attività del maestro che accompagna al pianoforte le classi di canto, nel D.M. n. 90 del 3 luglio 2009 è stato associato al SAD “ CODI- 25 accompagnamento pianistico ” e viene descritto come segue: “Il settore disciplinare concerne l’acquisizione LL competenze tecniche, musicali, culturali ed interpretative finalizzate ad una piena conoscenza dei repertori dell’accompagnamento e della collaborazione pianistica e LL correlate prassi esecutive negli ambiti della musica vocale e strumentale dei diversi stili ed epoche, con particolare riferimento al teatro musicale. Prevede altresì l’approfondimento LL tecniche di lettura estemporanea e di trasposizione tonale. Concerne, inoltre, la pratica dei repertori per canto dei diversi stili ed epoche fino ai nostri giorni (teatro musicale, musica sacra, sinfonica, corale e da camera), nell’ambito del programma deciso dal docente di canto .”
A tale disciplina si è venuta da ultimo affiancando la disciplina tecnica dell’ “ accompagnatore al pianoforte ” in cui il pianista non svolge mansioni di insegnamento: tale figura tecnico- amministrativa è stata formalmente introdotta dall’art. 164 del CCNL del Comparto istruzione e ricerca del 18 gennaio 2024 che la inquadra nell’Area dei Funzionari, settore di supporto all’attività didattica, attribuendogli “lo stesso trattamento giuridico ed economico del corrispondente personale Tecnico e Amministrativo, in quanto compatibile con la particolare attività svolta e salvo quanto disciplinato nel presente articolo”.
12.2. IL CCNL successivamente sottoscritto il 4 aprile 2024 reca le declaratorie LL mansioni svolte dall’accompagnatore al pianoforte, che consistono in:
- operatività nell’ambito degli indirizzi e LL indicazioni fornite dai docenti in relazione al supporto all’attività didattica, di ricerca e/o di produzione artistica, sulla base dell’assegnazione effettuata dal Direttore su indicazione LL strutture didattiche competenti […];
- competenze tecniche, musicali e interpretative finalizzate all’accompagnamento di musica vocale, musica strumentale, musica d’insieme, danza e arte drammatica [..];
- responsabilità sulle attività affidate e sugli obiettivi assegnati, con possibilità di operare in autonomia, in conformità agli indirizzi ricevuti dal docente”.
Trattasi in buona sostanza di mansioni molti simili a quelle del docente, che però vengono svolte sotto la supervisione di quest’ultimo.
12.3. Tuttavia, per stessa ammissione della difesa di parte pubblica, l’individuazione di un’attività come “ accompagnatore al pianoforte ” può venire utilizzata in modo promiscuo anche per l’insegnamento, e proprio per tale motivo la Commissione esaminatrice, in sede di verifica dei titoli pretendeva il riferimento al CODI/25 al fine di attestare la natura di docenza dell’attività.
12.4. Senonchè l’organo tecnico non avrebbe dovuto arrestarsi al mero dato formale nell’accertamento dell’effettiva natura dei servizi prestati ma avrebbe dovuto valutare tutti i dati a propria disposizione, operando un’attenta interpretazione integrata degli stessi, proprio in ragione del possibile rischio di confusione tra le due attività.
12.4.1. E’ decisivo, come visto, che tutte e tre le attestazioni di servizio prodotte dalla ricorrente recavano il riferimento esplicito ad un contratto di insegnamento: mentre il riferimento al CODI poteva in effetti mancare per un mero errore materiale, l’indicazione da parte del Conservatorio dove i servizi sono svolti che gli stessi corrispondevano ad insegnamento è argomento che supera il dato meramente formale della mancanza di un codice alfa numerico.
12.4.2. Del resto l’asserzione secondo cui un servizio per essere valorizzato come contratto di insegnamento nella presente procedura necessitasse il riferimento al CODI/25 è argomento che non trova conforto nella lettera del bando, ma è stato introdotto per la prima volta dal Conservatorio nelle proprie difese in giudizio, sulla scorta di una relazione fornita dalla Commissione per la difesa in giudizio.
12.5. Del resto non è conclusivo in senso contrario l’argomento secondo cui il Conservatorio di Teramo, su specifica richiesta della Commissione del 22 ottobre 2024 di chiarire se la procedura concorsuale indetta con prot. 5044 del 27/04/2020 fosse relativa all’insegnamento CODI/25, rispondeva che “ Il protocollo indicato risulta inesistente in quanto i vari BANDI vengono indetti con Decreti del Direttore con numerazione separata ”. Infatti quel numero di protocollo era stato tratto dall’erroneo riferimento della ricorrente nella domanda, che invece di indicare il decreto n. 45 del 30 luglio 2019 ne indicava una sbagliato. Tuttavia se la Commissione avesse chiesto ulteriori chiarimenti (facendo riferimento alla procedura selettiva la cui graduatoria aveva condotto lo stesso Conservatorio di Teramo ad incaricare la ricorrente nelle annualità dal 2022 al 2024) avrebbe accertato senza ombra di dubbio che tale concorso era espressamente diretto a selezionare maestri accompagnatori (e non meri tecnici): proprio per tale motivo lo stesso Ente, come pure il Conservatorio di Avellino, avevano attinto dalla graduatoria approvata con decreto direttoriale n. 69 del 5 novembre 2019 dallo stesso Conservatorio di Teramo per attribuire incarichi di insegnamento di accompagnamento pianistico.
12.6. Tale conclusione non è inficiata neppure dall’argomento – presente, ancora una volta, solo nelle note istruttorie della Commissione per il giudizio – che altri candidati sarebbero stati esclusi per l’assenza nei titoli dichiarati del riferimento al CODI/25: in un caso, quello del concorrente Di AM ME, si trattava di pratica musicale in ambito coreutico, e non di accompagnamento pianistico; nell’altro, lo stesso Conservatorio Santa Cecilia specificava “ Tali servizi non sono dunque attribuibili alla docenza CODI/25”.
E’ evidente la radicale diversità di tale situazione rispetto a quella che involge l’odierna ricorrente: il Conservatorio di Teramo e quello di Avellino non hanno mai espressamente negato che i servizi svolti dalla Sig.ra Di AS fossero riconducibili al CODI/25, hanno semplicemente omesso di inserire il relativo codice (oltre a far riferimento al nomen di accompagnatore al pianoforte, di per sé potenzialmente equivoco) fornendo però un dato ben più utile ai fini dell’ermeneutica dell’effettiva natura dell’attività svolta, ovvero la precisazione che trattavasi di contratto di insegnamento.
13. I servizi svolti dalla ricorrente presso il Conservatorio di Teramo e quello di Avellino dovevano dunque essere utilmente valorizzati dalla Commissione per la disciplina di “accompagnamento pianistico” e generare il relativo punteggio, come inizialmente operato dalla stessa prima della verifica dei titoli.
14. Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento del verbale n. 24 del 5 novembre 2024 recante l’esclusione della ricorrente, e degli atti successivi in parte qua : la Commissione esaminatrice dovrà essere riconvocata e, previa attribuzione alla ricorrente dei punti per i servizi validamente prestati, dovrà sottoporre la ricorrente alla seconda prova pratica, il cui esito, sommato ai 18,6 punti per i titoli e ai 24 punti già conseguiti nella prima prova, ne determinerà la posizione nella graduatoria dei vincitori ovvero degli idonei.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna le Amministrazioni intimate, in solido tra loro, al rimborso in favore della ricorrente LL spese di lite, che liquida in € 1.500,00= (millecinquecento/00) oltre oneri ed accessori di legge.
Compensa le spese nei confronti dei controinteressati non costituiti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FR RI, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
EN EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN EL | FR RI |
IL SEGRETARIO