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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. AR EN Presidente
Dr. ME AL Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3349/2024, vertente
TRA
(ROMANIA, 21/06/1987), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
MONTANI RI;
E
(ROMA (RM), 26/03/1981), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
MO ND;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: scioglimento del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di Parte_1 Controparte_1 dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio contratto in data 18.10.2014 nel Comune di NTEL NO (RM) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune n. 20, anno 2014, Parte 2, Serie C, Ufficio 1).
Le parti riferiscono di essersi separate giusta sentenza n. 425/2024 pubbl. il 30/08/2024 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“• non si deve disporre in merito all'assegno divorzile in favore dell'una o dell'altra parte, in quanto le stesse sono economicamente autosufficienti;
• non vi sono beni immobili in comproprietà o diritti di abitazione da regolamentare;
• le spese processuali vengono integralmente compensate tra le parti”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 18/10/2014, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
3349/2024 R.G.A.C.: - dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 18.10.2014 nel Comune di
NTEL NO (RM) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune n. 20, anno 2014, Parte 2, Serie C, Ufficio 1) tra Parte_1
(ROMANIA, 21/06/1987) e (ROMA (RM),
[...] CP_1 CP_1
26/03/1981), alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c. Roma, 28/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
ME AL AR EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. AR EN Presidente
Dr. ME AL Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3349/2024, vertente
TRA
(ROMANIA, 21/06/1987), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
MONTANI RI;
E
(ROMA (RM), 26/03/1981), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
MO ND;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege- OGGETTO: scioglimento del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di Parte_1 Controparte_1 dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio contratto in data 18.10.2014 nel Comune di NTEL NO (RM) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto
Comune n. 20, anno 2014, Parte 2, Serie C, Ufficio 1).
Le parti riferiscono di essersi separate giusta sentenza n. 425/2024 pubbl. il 30/08/2024 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“• non si deve disporre in merito all'assegno divorzile in favore dell'una o dell'altra parte, in quanto le stesse sono economicamente autosufficienti;
• non vi sono beni immobili in comproprietà o diritti di abitazione da regolamentare;
• le spese processuali vengono integralmente compensate tra le parti”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 18/10/2014, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
3349/2024 R.G.A.C.: - dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 18.10.2014 nel Comune di
NTEL NO (RM) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune n. 20, anno 2014, Parte 2, Serie C, Ufficio 1) tra Parte_1
(ROMANIA, 21/06/1987) e (ROMA (RM),
[...] CP_1 CP_1
26/03/1981), alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c. Roma, 28/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
ME AL AR EN