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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati
dott. ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2969/ 2024 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 17.07.2024 da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Campagna Lupia (VE), Vicolo Battisti 1, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti
Sabrina Convento (pec: e Maurizio Scattolin (pec: Email_1
in Venezia, Dorsoduro 3488 L, che lo rappresentano e Email_2
difendono per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo e
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Campagna Lupia, via Fratelli Rosselli 7, elettivamente domiciliata presso l'avv. Valentina Forbice del
Foro di Padova (pec: , che la rappresenta e difende per procura allegata Email_3
telematicamente al ricorso introduttivo
ricorrenti e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e nelle note di trattazione scritta depositate in data 10-11.12.2024, che di seguito si riproducono: definire la loro separazione alle seguenti condizioni: “1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio creda.
2. I figli minori , , Per_1 Per_2
e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_3 Per_4
prevalente presso la casa già familiare assegnata alla madre.
3. Nulla a titolo di assegno di mantenimento tra loro essendo entrambi economicamente autosufficienti.
4. Quanto al mantenimento ordinario dei figli il NO corrisponderà la somma mensile di euro Pt_1
100,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il quinto giorno di ciascun mese alla madre, NOa sul conto corrente già noto al marito. CP_1
Ciascun genitore provvederà, altresì, al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie, così come disciplinate dal protocollo del Tribunale di Venezia;
assegno unico a favore esclusivo della madre;
5. assegnazione alla madre dell'indennità di circa € 325,00 cadauno ad eccezione dei mesi di luglio, agosto e settembre, percepita per i figli e , affetti da ADHD che costei Per_2 Per_3
utilizzerà per il pagamento delle terapie loro necessarie;
6. accollo da parte della NOa CP_1
dell'intera rata del mutuo ipotecario, con impegno da parte del NO di versarle, per i Pt_1
mesi da luglio a settembre, un contributo di € 200,00 mensili, sino ad estinzione del mutuo;
7. accollo integrale da parte del NO delle rate di finanziamento acceso con Deutsche Pt_1
Bank e del prestito acceso con Findomestic;
8. detrazioni fiscali relative ai lavori di manutenzione straordinaria della casa coniugale a favore del NO , tutte le altre detrazioni al 50%;
9. Pt_1
impegno da parte dei ricorrenti e a porre in vendita la casa già Controparte_1 Parte_1
coniugale sita in Campagna Lupia (VE), Via Rosselli 7, con suddivisione del prezzo di vendita al
50%; 10. i coniugi rilasciano sin d'ora ampio consenso al rilascio del passaporto e documenti validi per l'espatrio a favore loro e dei figli minori;
11. atteso che entrambi i ricorrenti prestano attività lavorativa con turni, il diritto di visita del padre sarà così disciplinato: egli terrà con sé i figli a seconda dei turni settimanali di entrambi e nelle giornate da concordare previamente con la madre tenendo conto degli impegni dei figli. Quando avrà il riposo settimanale terrà i figli anche per il pernotto;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, con periodo da comunicare entro il mese di maggio;
12. La casa già coniugale, sita in Campagna Lupia (VE), via
Rosselli 7, di cui i coniugi sono comproprietari, rimane assegnata alla moglie, ivi convivente con i figli minori, con l'arredo in essa contenuto. Spese e competenze legali compensate”. per il P.M. intervenuto: “ voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 17.07.2024 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, e espongono di aver Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in data 18.02.2012, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Teolo al n. 1, parte I, serie A, dell'anno 2012. Dalla loro unione sono nati quattro figli:
(n. 04.06.2012), ( n. 23.12.2013), (n. 16.10.2015) e (n. Persona_5 Per_2 Per_3 Per_4
18.01.2018).
Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento ai figli.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 10-
11.12.2024, in sostituzione dell'udienza del 17.12.2024, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione. Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge e conformi all'interesse morale e materiale dei figli.
Vanno compensate le spese di lite, considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e congiuntisi in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Teolo (Pd) in data 18.02.2012, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Teolo al n. 1, parte I, serie A, dell'anno 2012, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18.12.2024.
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati
dott. ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2969/ 2024 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 17.07.2024 da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Campagna Lupia (VE), Vicolo Battisti 1, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti
Sabrina Convento (pec: e Maurizio Scattolin (pec: Email_1
in Venezia, Dorsoduro 3488 L, che lo rappresentano e Email_2
difendono per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo e
(c.f. ), nata a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Campagna Lupia, via Fratelli Rosselli 7, elettivamente domiciliata presso l'avv. Valentina Forbice del
Foro di Padova (pec: , che la rappresenta e difende per procura allegata Email_3
telematicamente al ricorso introduttivo
ricorrenti e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e nelle note di trattazione scritta depositate in data 10-11.12.2024, che di seguito si riproducono: definire la loro separazione alle seguenti condizioni: “1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio creda.
2. I figli minori , , Per_1 Per_2
e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_3 Per_4
prevalente presso la casa già familiare assegnata alla madre.
3. Nulla a titolo di assegno di mantenimento tra loro essendo entrambi economicamente autosufficienti.
4. Quanto al mantenimento ordinario dei figli il NO corrisponderà la somma mensile di euro Pt_1
100,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il quinto giorno di ciascun mese alla madre, NOa sul conto corrente già noto al marito. CP_1
Ciascun genitore provvederà, altresì, al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie, così come disciplinate dal protocollo del Tribunale di Venezia;
assegno unico a favore esclusivo della madre;
5. assegnazione alla madre dell'indennità di circa € 325,00 cadauno ad eccezione dei mesi di luglio, agosto e settembre, percepita per i figli e , affetti da ADHD che costei Per_2 Per_3
utilizzerà per il pagamento delle terapie loro necessarie;
6. accollo da parte della NOa CP_1
dell'intera rata del mutuo ipotecario, con impegno da parte del NO di versarle, per i Pt_1
mesi da luglio a settembre, un contributo di € 200,00 mensili, sino ad estinzione del mutuo;
7. accollo integrale da parte del NO delle rate di finanziamento acceso con Deutsche Pt_1
Bank e del prestito acceso con Findomestic;
8. detrazioni fiscali relative ai lavori di manutenzione straordinaria della casa coniugale a favore del NO , tutte le altre detrazioni al 50%;
9. Pt_1
impegno da parte dei ricorrenti e a porre in vendita la casa già Controparte_1 Parte_1
coniugale sita in Campagna Lupia (VE), Via Rosselli 7, con suddivisione del prezzo di vendita al
50%; 10. i coniugi rilasciano sin d'ora ampio consenso al rilascio del passaporto e documenti validi per l'espatrio a favore loro e dei figli minori;
11. atteso che entrambi i ricorrenti prestano attività lavorativa con turni, il diritto di visita del padre sarà così disciplinato: egli terrà con sé i figli a seconda dei turni settimanali di entrambi e nelle giornate da concordare previamente con la madre tenendo conto degli impegni dei figli. Quando avrà il riposo settimanale terrà i figli anche per il pernotto;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, con periodo da comunicare entro il mese di maggio;
12. La casa già coniugale, sita in Campagna Lupia (VE), via
Rosselli 7, di cui i coniugi sono comproprietari, rimane assegnata alla moglie, ivi convivente con i figli minori, con l'arredo in essa contenuto. Spese e competenze legali compensate”. per il P.M. intervenuto: “ voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 17.07.2024 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, e espongono di aver Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in data 18.02.2012, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Teolo al n. 1, parte I, serie A, dell'anno 2012. Dalla loro unione sono nati quattro figli:
(n. 04.06.2012), ( n. 23.12.2013), (n. 16.10.2015) e (n. Persona_5 Per_2 Per_3 Per_4
18.01.2018).
Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento ai figli.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 10-
11.12.2024, in sostituzione dell'udienza del 17.12.2024, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione. Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge e conformi all'interesse morale e materiale dei figli.
Vanno compensate le spese di lite, considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e congiuntisi in Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Teolo (Pd) in data 18.02.2012, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Teolo al n. 1, parte I, serie A, dell'anno 2012, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18.12.2024.
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore