CA
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/09/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA SICILIA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO composto da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Francesca Bellafiore Giudice del.
3) Ing. Michele Fabio Ruffo Giudice esperto
Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 968/2023 R.G del Ruolo Generale degli Affari Civili contenziosi promossa da
nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
) e nata a [...] il [...] (C.F. C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Maria Grazia Cannata (p.e.c.: C.F._2
Email_1
ricorrenti contro
Controparte_1
, in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Palermo (p.e.c.: Email_2
convenuta 2
OGGETTO: Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche
Conclusioni per i ricorrenti:
“si chiede
NEL MERITO
1) ritenere e dichiarare responsabile ex art. 2051 cc e in subordine ex art. 2043 cc degli eventi dannosi indicati in ricorso l'Autorità Di Bacino Del Distretto Idrografico
Della Sicilia quale ex lege 8/2018 Dipartimento Della Presidenza Della Regione
Siciliana in persona del suo legale rapp.te p.t.
2) Per l'effetto condannare l'Autorità Di Bacino Del Distretto Idrografico Della
Sicilia - Dipartimento Della Presidenza della Regione Sicilia in persona del legale rapp.te pt al risarcimento in favore del sig. e della sig.ra Parte_1 [...]
di tutti i danni patrimoniali subiti nonché di tutti i danni patrimoniali subendi Parte_2
a seguito dell'esondazione del Fiume Argenzio e di un suo affluente nonchè del Canale dei MU e quantificati nella misura di € 16.107,31 per l'azienda ed € Parte_1
2.425,22 per l'azienda agricola così come accertati e quantificati nella Parte_2 consulenza tecnica d'ufficio redatta dai CCTTUU Ing. e Dott. Persona_1 [...] oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento per cui è Per_2 causa fino all'effettivo soddisfo.
3) Condannare, l' Controparte_2
in persona del legale rapp.te pt. a
[...] pagare le spese processuali ed i compensi di difesa, nella misura di legge con distrazione in favore dell'Avv.to Maria Grazia Cannata che dichiara di aver anticipato e non riscosso”
Conclusioni per la convenuta:
“Voglia l'Ecc.mo T.R.A.P. adito
- Respingere le domande avversarie perché infondate in fatto e diritto e dichiarare la radicale assenza di responsabilità dell'Amministrazione convenuta in relazione ai fatti 3
per cui è controversia;
- In subordine, nella non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi accertata la responsabilità della convenuta Autorità di Bacino, ridurre il risarcimento dovuto ai sensi degli artt. 1227, commi 1 e 2 o comunque secundum aequitatem;
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, parzialmente devoluti ex lege al fondo per la riduzione della pressione fiscale, a norma dell'art. 9, comma 4, del D.L. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno evocato in giudizio l'Autorità di Parte_1 Parte_2
Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia esponendo: che è titolare Parte_1 di un fondo ubicato nel Comune di Marsala censito nel N.C.T al foglio di mappa 137 particelle 20, 67, 73 e 184 con superficie catastale di ettari 7.56.70 interamente coltivata a vigneto;
che tale fondo è costeggiato dal corso d'acqua e da un suo affluente il Pt_3 cui cattivo stato di manutenzione ne ha determinato, in occasione dell'evento meteorico occorso il 13.10.2022, di carattere non eccezionale, lo straripamento nella zona di confine con il suddetto terreno, causando notevoli danni alla coltivazione, quantificabili in complessivi €. 21.847,68; che è conduttrice di un fondo ubicato nel Parte_2
Comune di Salemi censito nel N.C.T al foglio di mappa 122 particelle 208, e 73 con superficie catastale di ettari 1.69.20 di cui Ha 1.34.58 coltivata a vigneto e la rimanente parte a uliveto con regime biologico, costeggiato dal corso d'acqua canale dei MU, anch'esso esondato in occasione dell'evento meteorico del 13.10.2022, determinando l'abbattimento del vigneto e della relativa struttura in legno, con ingenti danni alle colture e al suolo agrario, per complessivi €. 3.018,14. Hanno chiesto pertanto, stante l'assunta riferibilità dello straripamento dei citati corsi d'acqua al relativo stato di abbandono e carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria dovute alla convenuta Autorità di
Bacino, la condanna di quest'ultima al risarcimento dei predetti danni ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero, in subordine, ex art. 2043 c.c.
2. Si è costituita l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia negando 4
ogni propria responsabilità in ordine ai danni ex adverso lamentati, stante il carattere, a suo dire, eccezionale delle precipitazioni e, inoltre, facendo leva sugli oneri di manutenzione gravanti sui proprietari/utilizzatori frontisti ex r.d. 523/1904, nonché sulla disciplina di cui agli artt. 915, 916 e 917 c.c. Ha asserito poi che dall'esame degli elaborati la superficie coltivata dalla ditta ricorrente sembra interessare aree demaniali, ovvero le fasce di rispetto di pertinenza idraulica di 10 m. dall'alveo, (art. 96, comma “f”, del R.D. 523/1904), come determinate su base del D.S.G. dell'Autorità di Bacino n.
189/2020, dove è inibita qualsiasi attività, compresa quella agricola. Ha chiesto in conclusione la reiezione delle avversarie domande e, in subordine, la riduzione del risarcimento ex art. 1227 commi 1 e 2 c.c.
3. Istruita la causa in via documentale e a mezzo di c.t.u., precisate le conclusioni davanti al Giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa, in data 17.7.2025 è stata posta in decisione dal
Collegio.
* * *
4. Deve premettersi che a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 8 dell'8.05.2018 (art. 3, comma 4), le competenze in materia di demanio idrico fluviale, già facenti capo all'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, sono state trasferite all'Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia (di seguito
Autorità di Bacino), istituita quale dipartimento della Presidenza della Regione Siciliana, la quale ha il compito di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia, in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE di settore.
Il giudizio è stato dunque correttamente instaurato nei confronti dell'Autorità di
Bacino, legittimata passiva rispetto alla domanda attorea, essendosi l'esondazione posta alla base del ricorso verificata in data 13.10.2022, vale a dire in epoca successiva 5
all'entrata in vigore della suddetta l.r. 8/2018.
I ricorrenti hanno poi documentato la titolarità in capo ad del Parte_1 fondo ubicato nel Comune di Marsala censito nel N.C.T al foglio di mappa 137 particelle
20, 67, 73 e 184 con le annesse attività di impianto e coltivazione dei vigneti ivi insistenti
(v. l'atto di acquisto rogato in data 21.11.2013 dal dott. notaio in Persona_3
Marsala, repertorio nr. 8599, raccolta nr. 5335, registrato a Marsala il 28.11.2013 al nr.
4190, v. poi le dichiarazioni di successione e ma v. Persona_4 Persona_5 anche le visure in atti, all. da 1 a 16 al ricorso;
v. inoltre a pagg. 26 e ss. della Relazione di c.t.u.), nonché, quanto all'ulteriore fondo ubicato nel Comune di Salemi censito nel
N.C.T al foglio di mappa 122 particelle 208 e 73, la concessione dello stesso in affitto a
, giusta contratto del 14.2.2014 della durata di venti anni (registrato in Parte_2 data 17.2.2014 presso l'Ufficio territoriale di Marsala dell'Agenzia delle Entrate Serie III
– prot. 417, all. 25 al ricorso), con riferibilità alla medesima ricorrente dell'attività Pt_2 di impianto e coltivazione, in particolare, del vigneto (v. all. da 25 a 40 al ricorso;
v. anche pagg. 31 e ss. della Relazione di c.t.u.).
Gli accertamenti di natura tecnica disposti ed espletati nel corso del giudizio, nel confermare la titolarità dei terreni e annesse attività aziendali nei termini sopra indicati, delineano nel dettaglio le caratteristiche e la conformazione dei citati fondi.
In particolare, quanto al vigneto della ditta (v. pagg. 26 e ss. della Parte_1
Relazione dei cc.tt.uu.), esso è ubicato in agro di Marsala, in località San Nicola di
Corsone, con una superficie di ettari 6,5523; la proprietà dei terreni risulta intestata all'omonima impresa;
il vigneto ha una giacitura in leggera pendenza Parte_1 secondo le direttrici est ovest, in media del 3% circa, e nord-sud, circa 1%; i terreni sono ubicati in sinistra idraulica del corso d'acqua , inserito al numero d'ordine 101 Pt_4 nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di il vigneto è costituito da più Per_2 lotti con epoca diversa d'impianto e la particella 20 ospita un lotto della superficie di ettari 2,1980, impiantato nel 2010, della Cv. Catarratto bianco lucido, nonché un lotto esteso ettari 2,2739, impiantato nel 2014, della Cv. Frappato nero, mentre le particelle 67, 6
73 e 184, ospitano vigneti per una superficie complessiva di ettari 2,0804, realizzati nel
2014, della Cv. . Parte_5
Con riferimento, invece, all'azienda agricola di (v. pagg. 31 e ss. Parte_2 della Relazione di c.t.u.), essa è ubicata in agro di Salemi, in località “Capitisseti”; la superficie catastale complessiva è di ettari 1.78.40 e di questi, 1.34.58 ettari sono coltivati a vigneto, mentre circa 0.20.00 sono coltivati a oliveto (35 piante); il fondo ha una giacitura pianeggiante;
i terreni sono ubicati nel tratto a destra idraulica del corso d'acqua
Canale dei MU (nel tratto detto anche Vallone San Giacomo), inserito con numero d'ordine 128 nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di così come Per_2 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 238 del 21.09.1971; il vigneto è costituito da un unico lotto impiantato nel 2014 e il vitigno coltivato è una varietà a bacca bianca, la Cv. “Grillo”.
Per la verifica in ordine alle cause degli eventi descritti nel ricorso, non si può prescindere dallo studio idrologico eseguito dai cc.tt.uu., da cui si ricava quanto segue.
Relativamente al fondo nel Comune di Marsala (v. pagg. 7 e ss. della Relazione di c.t.u.), il bacino idrografico del fiume , con un affluente in sinistra idraulica, è Pt_3 caratterizzato da un'estensione di 19.3 km2, un'asta principale lunga 9.8 km e una quota media di 205 m;
in sinistra idraulica, è presente un torrente ad esso affluente, avente un'asta principale lunga 1.8 km, il cui bacino idrografico ha una superficie pari a 1.3 km2
e una quota media pari a 160 m;
la pendenza dell'asta principale risulta pari a 6.3% mentre è pari al 6% nel caso del torrente. I consulenti hanno quindi ricostruito l'evento di pioggia intensa che ha colpito l'area in esame, avvenuto il 13 ottobre 2022, attraverso i dati registrati dalla stazione pluviometrica di Salemi appartenente alla rete del Servizio
Informativo Agrometeorologico della Sicilia (SIAS), procedendo al calcolo del tempo di corrivazione di entrambi i bacini e calcolando, quindi, l'evento meteorico critico, esaminato secondo un metodo di tipo probabilistico onde stimarne il tempo di ritorno, ossia il numero di anni entro cui tale valore viene in media raggiunto o superato. Per il bacino idrografico del fiume , sono stati utilizzati i dati riferiti alle stazioni di Pt_3 7
Borgo Fazio e Rubino Diga, mentre per il torrente affluente quelli della stazione di Borgo
Fazio, ragguagliandosi inoltre, nel primo caso, i dati registrati all'intero bacino tramite il metodo dei topoieti (v. anche la ig. 2 a pag. 8 della Relazione di c.t.u.). Secondo i consulenti, anche all'esito della ricostruzione delle curve di probabilità pluviometrica riferite al bacino del fiume e al torrente per vari tempi di ritorno, con indicazione Pt_3 dell'evento meteorico critico occorso in data 13 ottobre 2022, “Gli eventi meteorici critici di entrambi i bacini risultano non eccezionali, in quanto in entrambi i casi il tempo di ritorno è inferiore a 50 anni. Nel caso del fiume Argezio, l'evento critico è caratterizzato da un'altezza di pioggia pari a 41.2 mm in 2 ore. Per quanto riguarda il torrente affluente, la pioggia critica è risultata pari a 34.4 mm in 30 minuti … il tempo di ritorno dell'evento meteorico critico è sicuramente inferiore a 20 anni e l'evento si può quindi classificare come non eccezionale” (v. pag. 12 della Relazione di c.t.u. V. anche i grafici sull'idrogramma di piena a pag. 14 della stessa Relazione).
Per ciò che attiene ai terreni ubicati nel Comune di Salemi (v. pagg. 14 e ss. della
Relazione di c.t.u.), osservano i consulenti che il bacino idrografico del Canale dei
MU, alla sezione di chiusura considerata, è caratterizzato da un'estensione di 13.8 km2, un'asta principale lunga 8.6 km, una quota media di 420 m, mentre la pendenza media risulta pari a 3.7%. Anche in tal caso, viene esaminato l'evento pluviometrico intenso occorso il 13 ottobre 2022, considerando però le stazioni pluviografiche di
Calatafimi e Salemi della rete del Servizio Informativo Agrometeorologico della Sicilia
(SIAS), i cui dati sono stati ragguagliati all'intero bacino attraverso il citato metodo dei topoieti. I consulenti hanno, ancora una volta, determinato il valore del tempo di corrivazione (indicato come di 1.2 ore, approssimato a 1 ora), stimando il tempo di ritorno, attraverso un confronto con le curve di probabilità pluviometrica, con l'utilizzo dei dati di pioggia massima annuale registrati dalla stazione pluviografica di Salemi della rete dell'Autorità di Bacino della , in quanto unica prossima all'area in Controparte_1 esame. Dalle curve di probabilità pluviometrica per vari tempi di ritorno, con indicazione della pioggia critica verificatasi in data 13 ottobre 2022 sul bacino del Canale dei MU, 8
è possibile ricavare “che l'evento meteorico critico, verificatasi il 13 ottobre 2022 è caratterizzato da un'altezza di pioggia pari a 45 mm in 1 ora ed il suo tempo di ritorno risulta inferiore a 50 anni. Pertanto, esso si definisce non eccezionale” (così a pag. 17 della Relazione di c.t.u.),
Gli ausiliari hanno poi condotto una modellazione idraulica, al fine di accertare l'estensione delle aree allagate, i tiranti idrici raggiunti e le cause dell'esondazione, rilevando, in definitiva, che “a valle dell'evento di precipitazione intensa, ma non eccezionale, occorso il 13 ottobre 2022, è avvenuta l'esondazione del fiume e di Pt_3 un torrente affluente e del Canale dei MU, a seguito della quale si sono verificati dei danni non indifferenti nelle proprietà oggetto del procedimento. L'esondazione dei corsi
d'acqua sopracitati si è verificata a causa dell'assenza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel tempo. A seguito di tale esondazione, nei terreni indicati si sono raggiunti tiranti idrici compresi tra 1 e 2 metri, i quali hanno comportato i danni ampiamente documentati da reperti fotografici. Al fine di evitare o quanto meno limitare il verificarsi di tali eventi, occorre procedere con degli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua, tramite la pulizia del fondo alveo e il ripristino degli argini. Viceversa, tali eventi sono destinati a ripetersi in futuro, ancor di più a causa dell'aumento delle piogge estreme per effetto del cambiamento climatico … Non vi è dubbio che la vegetazione e
l'interrimento, lungo l'asta dei corsi d'acqua presi in esame, hanno impedito, all'epoca dell'evento per cui è causa, il deflusso delle acque determinando parzializzazione della sezione libera. In particolare, si è avuto l'innalzamento del livello idrico nell'alveo e
l'esondazione che ha investito le aree di cui fanno parte i fondi di parte ricorrente, provocando consistenti danni.” (così a pagg. 21 e s. della Relazione di c.t.u.).
Nell'elaborato peritale si dà peraltro conto delle specifiche attività di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dovuta dall'Ente preposto ai sensi dell'art. 2 r.d. 523/1904 (dal taglio di tutta la vegetazione erbacea o a canneto e vegetazione arbustiva o arborea presente nell'area di intervento, ai lavori volti al ripristino della funzionalità idraulica delle opere idrauliche ed infrastrutturali, generalmente compromessa dallo sviluppo 9
incontrollato di processi di dinamica fluviale e condizionati dallo sviluppo incontrollato della vegetazione e dai processi di trasporto solido), osservandosi che “Dalla descrizione dei luoghi emerge la mancata manutenzione ordinaria (sfalcio periodico in più interventi nell'arco dell'anno) e manutenzione straordinaria, (interventi di sistemazione dell'alveo di magra compromesso dall'interrimento, la rimozione di eventuali rifiuti spesso di carattere antropico, modifiche della sezione idraulica rispetto allo stato preesistente ripristino del profilo delle sponde a seguito di erosione dinamica)”; concludono, pertanto,
i consulenti nel senso che “la causa dell'esondazione e il conseguente allagamento dei fondi di parte ricorrente con danni arrecati alle colture esistenti nei fondi è da ascrivere esclusivamente alla mancata manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'Ente preposto (Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, presso la Presidenza della )” (pag. 25 della Relazione di c.t.u.). Controparte_1
I consulenti hanno poi verificato, anche all'esito dei sopralluoghi eseguiti, che i fondi suddetti, interessati dalla esondazione delle acque in occasione della piena del
13.10.2022, hanno subito una serie di effetti lesivi.
Quanto alla ditta di , si rileva nell'elaborato (v. pagg. 26 e ss. della Parte_1
Relazione dei c.t.u.): che le acque di esondazione hanno investito il vigneto (piante e struttura della spalliera di sostegno) con un'energia superiore alla capacità di resistenza, abbattendolo secondo la direzione della piena;
che i terreni sopra detti, per effetto della descritta piena, sono stati interessati anche dall'accumulo di materiale detritico che ha ricoperto la superficie di campagna per diverse decine di centimetri;
che si sono verificati fenomeni di ristagno idrico prima del ritiro delle acque nelle sedi naturali della rete idrografica locale, per un lasso di tempo significativo e sufficiente per avere un impatto negativo (temporaneo) rilevabile sull'equilibrio fisico e chimico del terreno e sulle piante della vite;
che dal punto di vista tecnico agronomico, gestionale e pratico/operativo risulta corretta l'operazione di ripristino delle strutture della spalliera dove possibile, ovvero nei casi in cui l'altezza del sedimento dei detriti lo ha consentito e reso giustificabile operativamente;
che non sussiste la fattispecie del mancato rispetto della disciplina che ha 10
istituito le fasce di pertinenza fluviale soggette a limitazione d'uso (art. 96, lett. f R.D.
523/1904); che non risulta alcuna azione del ricorrente che abbia concorso nell'eziologia dell'evento.
Per quanto attiene alla ditta di , rilevano gli ausiliari (v. pagg. 31 e Parte_2 ss. della Relazione dei c.t.u.) che: i terreni sopra detti, come si riscontra nella serie di immagini prodotte dalla parte ricorrente dopo l'evento, per effetto della descritta piena, sono stati interessati anche dall'accumulo disordinato di materiale detritico e vegetale, in parte intrecciatosi e aggrovigliatosi alla struttura di sostegno del vigneto, ai tralci delle viti stesse e all'impianto di irrigazione;
si sono verificati fenomeni di ristagno idrico prima del ritiro delle acque nelle sedi naturali della rete idrografica locale, pur dovendosi circoscrivere questo fenomeno ad un lasso di tempo limitato (verosimilmente alcuni giorni); il ristagno non ha avuto un impatto negativo rilevabile sull'equilibrio fisico e chimico del terreno e sulle piante della vite e dell'olivo (anche l'oliveto è stato investito dalla piena); l'impeto della corrente idrica ha sortito l'effetto di abbattere e compromettere le strutture del vigneto, ma non ha causato la morte delle piante, mentre alcun effetto rilevante ha avuto alla coltura dell'olivo; dal punto di vista tecnico agronomico, gestionale e pratico/operativo risulta corretta l'operazione di ripristino delle strutture della spalliera.
Alla luce delle indagini svolte dai consulenti – i cui esiti devono essere condivisi, stante l'analiticità dell'elaborato, l'obiettività del metodo di indagine seguito e la logicità
e coerenza delle argomentazioni addotte, arricchite da grafici, tabelle e da numerose ritrazioni fotografiche – ritiene il Tribunale di dovere affermare, in ordine ai fatti per cui è processo, la responsabilità della Pubblica Amministrazione competente, oggi rappresentata dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, alla quale sono state trasferite, come anticipato, le competenze in materia di “manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della
Sicilia”, ai sensi dell'art. 3 L.R. n. 8 del 08/05/2018. Si rivelano infatti del tutto carenti, 11
nella specie, le attività di corretta e tempestiva manutenzione dei corsi d'acqua che competono all'amministrazione pubblica.
La responsabilità suddetta si ricollega, sul piano civilistico, alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c. e si giustifica in funzione delle competenze attribuite all'autorità pubblica in materia di opere idrauliche. Ed infatti, ai sensi dell'art. l'art. 2 R.D. 1904 n.
503, “Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde'. Inoltre, in base all'art. 5 del citato R.D. compete all'autorità pubblica l'esecuzione delle “a) … opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti parimente arginati dal punto in cui le acque cominciano a correre dentro argini o difese continue;
e quando tali opere provvedono ad un grande interesse di una provincia;
b) … nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi'” (cc.dd. opere di seconda categoria), nonché, i sensi del successivo art. 7, l'esecuzione delle “opere da costruirsi ai corsi d'acqua non comprese fra quelle di prima e seconda categoria e che, insieme alla sistemazione di detti corsi, abbiano” lo scopo, tra gli altri, di “b) migliorare il regime di un corso d'acqua che abbia opere classificate in prima o seconda categoria” ovvero di “c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare rilevante danno al territorio o all'abitato di uno o più comuni, o producendo impaludamenti possano recar danno all'igiene od all'agricoltura” (cc.dd. opere di terza categoria).
Il carattere non eccezionale dell'evento meteorico occorso impedisce, peraltro, la configurazione del caso fortuito ed astrattamente idoneo ad escludere la responsabilità del custode. In tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia infatti, il 12
“caso fortuito”, che esime il custode da responsabilità risarcitoria, postula che il fattore causale estraneo al danneggiante abbia un'efficacia di intensità tale da interrompere il nesso eziologico tra la res custodita e l'evento lesivo, sì che una pioggia di eccezionale intensità può costituire caso fortuito a condizione che l'ente preposto alla manutenzione provi di aver provveduto alla manutenzione del sistema di smaltimento delle acque nella maniera più scrupolosa e che, nonostante ciò, l'evento dannoso si sia ugualmente verificato (Cass. 9 marzo 2010 n. 5658; Cass. 8 maggio 2008 n.11227 e Cass. 26 luglio
2005 n.15613, ivi citate).
Non vale, del resto, ad esimere l'Autorità di Bacino da responsabilità la disciplina, pure richiamata dalla convenuta, di cui agli artt. 9 e 12 r.d. 523/1904 e/o le norme codicistiche ex artt. 915 e ss. c.c. Ed invero, per pacifico indirizzo interpretativo “I proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati (ex art. 12 R.D. 25 luglio
1904 n.523) solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'Autorità amministrativa (ex art. 2 R.D. 25 luglio 1904 n. 523, cit.) provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde, sicché fa carico alla alla quale CP_1 sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa (ex art.
2051 cod. civ.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione” (Cass. S.U.
8588/1997). I proprietari e possessori frontisti privati non devono farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del R.D., e di quelli a difesa di beni o aree pubbliche (cfr. Cass. n.
30521/2019).
Né può venire nella specie in rilievo l'ulteriore disciplina di cui agli artt. 915, 916 e
917 c.c. in tema di riparazione o ricostruzione delle sponde e degli argini che servono "di ritegno alle acque”, atteso che i danni subiti dalla parte attrice sono stati causati da un fatto diverso rispetto a quello contemplato dalle menzionate disposizioni. La disciplina di 13
cui alle indicate norme codicistiche (artt. 915, 916 e 917 c.c.) deve comunque ritenersi applicabile esclusivamente alle acque private, non anche alle acque c.d. pubbliche, vale a dire soggette al regime del demanio idrico (v. Cass. 10287/2015).
Va inoltre escluso, per come riferito dai consulenti, il mancato rispetto della disciplina che ha istituito le fasce di pertinenza fluviale soggette a limitazione d'uso (art. 96, lett. f R.D. 523/1904).
Non si ravvisa, quindi, alcun concorso di colpa dei danneggiati nella verificazione del danno o nella determinazione di un suo aggravamento ai sensi dell'art 1227 commi 1
e 2 c.c., avendo gli ausiliari precisato, come sopra detto, di non aver riscontrato condotte dei ricorrenti idonee ad incidere sulla determinazione del pregiudizio.
Passando ora alla determinazione e quantificazione dei danni subiti dai ricorrenti, va ancora una volta richiamata l'analisi svolta dai cc.tt.uu.
Per l'Azienda agricola (v. pagg. 36 e ss. della Relazione dei Parte_1 cc.tt.uu.), i consulenti hanno considerato sia il costo da sostenere per il ripristino totale della redditività del fondo, consistente nel costo di reimpianto (per la porzione di vigneto estesa 2.500 m2) e nel costo di manutenzione straordinaria per il recupero delle parti danneggiate del vigneto (estese 5.000 m2), sia il lucro cessante per il periodo intercorrente dall'avvenuto danno all'ottenimento della piena redditività del fondo
(prendendo come riferimento reddituale il triennio 2020-2022), riconosciuto per la porzione di vigneto estesa 2.500 m2 da reimpiantare, in ragione dell'assenza di reddito avuto riguardo al quinquennio 2023-2027, mentre per la porzione di vigneto estesa 5.000
m2, sottoposta a manutenzione straordinaria, limitatamente al biennio 2023-2024 necessario al ripristino della piena redditività e considerando, per questa situazione, una perdita di reddito (rispetto al triennio 2020-2022) limitato 50% nel primo anno e al 25% nel secondo anno. Per la quantificazione dei costi relativi alle opere per il recupero della piena redditività, oltre all'importo richiamato nella fattura agli atti, viene fatto riferimento al Prezziario Regionale per le opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali
(giusta Decreto assessoriale n. 14/Gab. del 25.02.2015), alle misure riscontrate e alle 14
risultanze dei sopralluoghi e, in particolare, sono indicati come pari ad €. 7.067,00 i costi per il reimpianto del vigneto con esclusione della voce di cui al punto 5 della perizia di parte attinente alle concimazioni organiche (v. pag. 37 della Relazione dei c.t.u. e ivi la descrizione analitica delle singole voci, v. invece la perizia di parte all. 23 al ricorso), nonché come pari a €. 6.805,68 i costi per la manutenzione straordinaria di ripristino (v. per la descrizione analitica delle singole voci, prezzi e unità di misura, pag. 38 della
Relazione dei c.t.u.), mentre è quantificato in €. 1.984,64 il danno economico conseguente alla perdita della produzione agricola stimato dai consulenti tenendo conto dei ricavi ottenibili e dei costi di produzione con riferimento alla produzione media del triennio 2020-2022 e al prezzo medio di cessione dell'uva (tale ultima tipologia di danno
è calcolata dai cc.tt.uu. distinguendo per ciascun anno dal 2023 al 2027 e i diversi vitigni,
v. pag. 38 della Relazione dei c.t.u).
Sommando tali importi si perviene al risultato di €. 15.857,32, lievemente differente da quello (€. 16.107,31) indicato dai cc.tt.uu. nelle relative conclusioni, verosimilmente per un errore nella trascrizione dei costi per il rimpianto (pari, come detto, ad €. 7.067,00 in base al computo analiticamente redatto dagli ausiliari, con esclusione della voce di cui al punto 5 della perizia di parte).
Per ciò che attiene, invece, all' (v. pagg. 41 e ss. della Relazione dei CP_3 cc.tt.uu.), i consulenti fanno riferimento al costo da sostenere per il ripristino totale della redditività del fondo, ovvero al costo di manutenzione straordinaria per il recupero della porzione danneggiata del vigneto, da integrare con il lucro cessante per il periodo intercorrente dall'avvenuto danno al recupero della redditività del fondo, considerando, anche in tal caso, l'estensione dell'area e il tempo necessario al ripristino della piena redditività. In particolare, i costi di manutenzione straordinaria per il ripristino del vigneto in base al Prezziario Regionale per le opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali D.A. 14/GAB del 25.02.2015, sono quantificati dagli ausiliari in complessivi €. 2.277,52, mentre il danno da mancato reddito è pari ad €. 147,70, considerata la produzione media e i costi di coltivazione con una riduzione degli utili (per 15
gli anni 2023 e 2024). Il danno complessivo è pertanto calcolato come pari ad €. 2.425,22
(2.277,52 + 147,70).
Ritenuti adeguati i criteri di stima enucleati e convincenti le argomentazioni addotte dai cc.tt.uu., deve concludersi nel senso che il risarcimento complessivamente spettante al ricorrente è pari ad € 15.857,32 (tale è il risultato derivante, come sopra detto, Pt_1 dalla sommatoria degli importi di €. 7.067,00, €. 6.805,68 ed €. 1.984,64), mentre è pari a
€ 2.425,22 (€. 2.227,52 + €. 147,70) il risarcimento spettante all'attrice Pt_2
Trattasi di debito di valore per la sua funzione compensativa del danno subito, come tale da determinarsi all'attualità. Sulla predetta somma, devalutata alla data dell'evento dannoso e rivalutata anno per anno, vanno calcolati gli interessi, in conformità al principio enunciato dalle S.U. già a far data della sentenza n. 1712 del
17.2.1995.
Pertanto, il risarcimento dovuto ad si determina in €. 17.281,16 Parte_1
(di cui €. 1.423,84 per interessi), mentre è pari ad €. 2.642,97 il risarcimento spettante a
(di cui €. 217,75 per interessi). Parte_2
L'Autorità di Bacino deve essere condannata a corrispondere a ciascuno degli attori i predetti importi, oltre interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
5. In ossequio al canone della soccombenza, le spese processuali sostenute dalla parte ricorrente devono porsi a carico dell'Autorità convenuta. Tali spese sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della lite (da rapportarsi al decisum)
e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
Devono essere poste definitivamente a carico della convenuta anche le spese di
C.T.U.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, ogni contraria richiesta ed eccezione respinta e/o assorbita, così provvede: condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, in persona del suo legale rappresentante p.t., a corrispondere ad la somma di Parte_1 16
€. 17.281,16 oltre interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo, e inoltre, a corrispondere a la somma di euro € 2.642,97 oltre interessi Parte_2 legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, in persona del suo legale rappresentante p.t., a rifondere ai ricorrenti le spese di lite che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, da distrarre in favore del difensore della stessa parte attrice, dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente le spese della c.t.u. a carico della convenuta.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale Regionale delle Acque pubbliche della Sicilia presso la Corte d'Appello di Palermo, in data 23.9.2025
La Consigliera est. Il Presidente
Francesca Bellafiore Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA SICILIA
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO composto da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Francesca Bellafiore Giudice del.
3) Ing. Michele Fabio Ruffo Giudice esperto
Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 968/2023 R.G del Ruolo Generale degli Affari Civili contenziosi promossa da
nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
) e nata a [...] il [...] (C.F. C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Maria Grazia Cannata (p.e.c.: C.F._2
Email_1
ricorrenti contro
Controparte_1
, in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Palermo (p.e.c.: Email_2
convenuta 2
OGGETTO: Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche
Conclusioni per i ricorrenti:
“si chiede
NEL MERITO
1) ritenere e dichiarare responsabile ex art. 2051 cc e in subordine ex art. 2043 cc degli eventi dannosi indicati in ricorso l'Autorità Di Bacino Del Distretto Idrografico
Della Sicilia quale ex lege 8/2018 Dipartimento Della Presidenza Della Regione
Siciliana in persona del suo legale rapp.te p.t.
2) Per l'effetto condannare l'Autorità Di Bacino Del Distretto Idrografico Della
Sicilia - Dipartimento Della Presidenza della Regione Sicilia in persona del legale rapp.te pt al risarcimento in favore del sig. e della sig.ra Parte_1 [...]
di tutti i danni patrimoniali subiti nonché di tutti i danni patrimoniali subendi Parte_2
a seguito dell'esondazione del Fiume Argenzio e di un suo affluente nonchè del Canale dei MU e quantificati nella misura di € 16.107,31 per l'azienda ed € Parte_1
2.425,22 per l'azienda agricola così come accertati e quantificati nella Parte_2 consulenza tecnica d'ufficio redatta dai CCTTUU Ing. e Dott. Persona_1 [...] oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento per cui è Per_2 causa fino all'effettivo soddisfo.
3) Condannare, l' Controparte_2
in persona del legale rapp.te pt. a
[...] pagare le spese processuali ed i compensi di difesa, nella misura di legge con distrazione in favore dell'Avv.to Maria Grazia Cannata che dichiara di aver anticipato e non riscosso”
Conclusioni per la convenuta:
“Voglia l'Ecc.mo T.R.A.P. adito
- Respingere le domande avversarie perché infondate in fatto e diritto e dichiarare la radicale assenza di responsabilità dell'Amministrazione convenuta in relazione ai fatti 3
per cui è controversia;
- In subordine, nella non creduta ipotesi in cui dovesse ritenersi accertata la responsabilità della convenuta Autorità di Bacino, ridurre il risarcimento dovuto ai sensi degli artt. 1227, commi 1 e 2 o comunque secundum aequitatem;
- In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, parzialmente devoluti ex lege al fondo per la riduzione della pressione fiscale, a norma dell'art. 9, comma 4, del D.L. 90/2014, convertito dalla legge 114/2014”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno evocato in giudizio l'Autorità di Parte_1 Parte_2
Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia esponendo: che è titolare Parte_1 di un fondo ubicato nel Comune di Marsala censito nel N.C.T al foglio di mappa 137 particelle 20, 67, 73 e 184 con superficie catastale di ettari 7.56.70 interamente coltivata a vigneto;
che tale fondo è costeggiato dal corso d'acqua e da un suo affluente il Pt_3 cui cattivo stato di manutenzione ne ha determinato, in occasione dell'evento meteorico occorso il 13.10.2022, di carattere non eccezionale, lo straripamento nella zona di confine con il suddetto terreno, causando notevoli danni alla coltivazione, quantificabili in complessivi €. 21.847,68; che è conduttrice di un fondo ubicato nel Parte_2
Comune di Salemi censito nel N.C.T al foglio di mappa 122 particelle 208, e 73 con superficie catastale di ettari 1.69.20 di cui Ha 1.34.58 coltivata a vigneto e la rimanente parte a uliveto con regime biologico, costeggiato dal corso d'acqua canale dei MU, anch'esso esondato in occasione dell'evento meteorico del 13.10.2022, determinando l'abbattimento del vigneto e della relativa struttura in legno, con ingenti danni alle colture e al suolo agrario, per complessivi €. 3.018,14. Hanno chiesto pertanto, stante l'assunta riferibilità dello straripamento dei citati corsi d'acqua al relativo stato di abbandono e carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria dovute alla convenuta Autorità di
Bacino, la condanna di quest'ultima al risarcimento dei predetti danni ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero, in subordine, ex art. 2043 c.c.
2. Si è costituita l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia negando 4
ogni propria responsabilità in ordine ai danni ex adverso lamentati, stante il carattere, a suo dire, eccezionale delle precipitazioni e, inoltre, facendo leva sugli oneri di manutenzione gravanti sui proprietari/utilizzatori frontisti ex r.d. 523/1904, nonché sulla disciplina di cui agli artt. 915, 916 e 917 c.c. Ha asserito poi che dall'esame degli elaborati la superficie coltivata dalla ditta ricorrente sembra interessare aree demaniali, ovvero le fasce di rispetto di pertinenza idraulica di 10 m. dall'alveo, (art. 96, comma “f”, del R.D. 523/1904), come determinate su base del D.S.G. dell'Autorità di Bacino n.
189/2020, dove è inibita qualsiasi attività, compresa quella agricola. Ha chiesto in conclusione la reiezione delle avversarie domande e, in subordine, la riduzione del risarcimento ex art. 1227 commi 1 e 2 c.c.
3. Istruita la causa in via documentale e a mezzo di c.t.u., precisate le conclusioni davanti al Giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa, in data 17.7.2025 è stata posta in decisione dal
Collegio.
* * *
4. Deve premettersi che a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 8 dell'8.05.2018 (art. 3, comma 4), le competenze in materia di demanio idrico fluviale, già facenti capo all'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana, sono state trasferite all'Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia (di seguito
Autorità di Bacino), istituita quale dipartimento della Presidenza della Regione Siciliana, la quale ha il compito di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia, in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE di settore.
Il giudizio è stato dunque correttamente instaurato nei confronti dell'Autorità di
Bacino, legittimata passiva rispetto alla domanda attorea, essendosi l'esondazione posta alla base del ricorso verificata in data 13.10.2022, vale a dire in epoca successiva 5
all'entrata in vigore della suddetta l.r. 8/2018.
I ricorrenti hanno poi documentato la titolarità in capo ad del Parte_1 fondo ubicato nel Comune di Marsala censito nel N.C.T al foglio di mappa 137 particelle
20, 67, 73 e 184 con le annesse attività di impianto e coltivazione dei vigneti ivi insistenti
(v. l'atto di acquisto rogato in data 21.11.2013 dal dott. notaio in Persona_3
Marsala, repertorio nr. 8599, raccolta nr. 5335, registrato a Marsala il 28.11.2013 al nr.
4190, v. poi le dichiarazioni di successione e ma v. Persona_4 Persona_5 anche le visure in atti, all. da 1 a 16 al ricorso;
v. inoltre a pagg. 26 e ss. della Relazione di c.t.u.), nonché, quanto all'ulteriore fondo ubicato nel Comune di Salemi censito nel
N.C.T al foglio di mappa 122 particelle 208 e 73, la concessione dello stesso in affitto a
, giusta contratto del 14.2.2014 della durata di venti anni (registrato in Parte_2 data 17.2.2014 presso l'Ufficio territoriale di Marsala dell'Agenzia delle Entrate Serie III
– prot. 417, all. 25 al ricorso), con riferibilità alla medesima ricorrente dell'attività Pt_2 di impianto e coltivazione, in particolare, del vigneto (v. all. da 25 a 40 al ricorso;
v. anche pagg. 31 e ss. della Relazione di c.t.u.).
Gli accertamenti di natura tecnica disposti ed espletati nel corso del giudizio, nel confermare la titolarità dei terreni e annesse attività aziendali nei termini sopra indicati, delineano nel dettaglio le caratteristiche e la conformazione dei citati fondi.
In particolare, quanto al vigneto della ditta (v. pagg. 26 e ss. della Parte_1
Relazione dei cc.tt.uu.), esso è ubicato in agro di Marsala, in località San Nicola di
Corsone, con una superficie di ettari 6,5523; la proprietà dei terreni risulta intestata all'omonima impresa;
il vigneto ha una giacitura in leggera pendenza Parte_1 secondo le direttrici est ovest, in media del 3% circa, e nord-sud, circa 1%; i terreni sono ubicati in sinistra idraulica del corso d'acqua , inserito al numero d'ordine 101 Pt_4 nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di il vigneto è costituito da più Per_2 lotti con epoca diversa d'impianto e la particella 20 ospita un lotto della superficie di ettari 2,1980, impiantato nel 2010, della Cv. Catarratto bianco lucido, nonché un lotto esteso ettari 2,2739, impiantato nel 2014, della Cv. Frappato nero, mentre le particelle 67, 6
73 e 184, ospitano vigneti per una superficie complessiva di ettari 2,0804, realizzati nel
2014, della Cv. . Parte_5
Con riferimento, invece, all'azienda agricola di (v. pagg. 31 e ss. Parte_2 della Relazione di c.t.u.), essa è ubicata in agro di Salemi, in località “Capitisseti”; la superficie catastale complessiva è di ettari 1.78.40 e di questi, 1.34.58 ettari sono coltivati a vigneto, mentre circa 0.20.00 sono coltivati a oliveto (35 piante); il fondo ha una giacitura pianeggiante;
i terreni sono ubicati nel tratto a destra idraulica del corso d'acqua
Canale dei MU (nel tratto detto anche Vallone San Giacomo), inserito con numero d'ordine 128 nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di così come Per_2 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 238 del 21.09.1971; il vigneto è costituito da un unico lotto impiantato nel 2014 e il vitigno coltivato è una varietà a bacca bianca, la Cv. “Grillo”.
Per la verifica in ordine alle cause degli eventi descritti nel ricorso, non si può prescindere dallo studio idrologico eseguito dai cc.tt.uu., da cui si ricava quanto segue.
Relativamente al fondo nel Comune di Marsala (v. pagg. 7 e ss. della Relazione di c.t.u.), il bacino idrografico del fiume , con un affluente in sinistra idraulica, è Pt_3 caratterizzato da un'estensione di 19.3 km2, un'asta principale lunga 9.8 km e una quota media di 205 m;
in sinistra idraulica, è presente un torrente ad esso affluente, avente un'asta principale lunga 1.8 km, il cui bacino idrografico ha una superficie pari a 1.3 km2
e una quota media pari a 160 m;
la pendenza dell'asta principale risulta pari a 6.3% mentre è pari al 6% nel caso del torrente. I consulenti hanno quindi ricostruito l'evento di pioggia intensa che ha colpito l'area in esame, avvenuto il 13 ottobre 2022, attraverso i dati registrati dalla stazione pluviometrica di Salemi appartenente alla rete del Servizio
Informativo Agrometeorologico della Sicilia (SIAS), procedendo al calcolo del tempo di corrivazione di entrambi i bacini e calcolando, quindi, l'evento meteorico critico, esaminato secondo un metodo di tipo probabilistico onde stimarne il tempo di ritorno, ossia il numero di anni entro cui tale valore viene in media raggiunto o superato. Per il bacino idrografico del fiume , sono stati utilizzati i dati riferiti alle stazioni di Pt_3 7
Borgo Fazio e Rubino Diga, mentre per il torrente affluente quelli della stazione di Borgo
Fazio, ragguagliandosi inoltre, nel primo caso, i dati registrati all'intero bacino tramite il metodo dei topoieti (v. anche la ig. 2 a pag. 8 della Relazione di c.t.u.). Secondo i consulenti, anche all'esito della ricostruzione delle curve di probabilità pluviometrica riferite al bacino del fiume e al torrente per vari tempi di ritorno, con indicazione Pt_3 dell'evento meteorico critico occorso in data 13 ottobre 2022, “Gli eventi meteorici critici di entrambi i bacini risultano non eccezionali, in quanto in entrambi i casi il tempo di ritorno è inferiore a 50 anni. Nel caso del fiume Argezio, l'evento critico è caratterizzato da un'altezza di pioggia pari a 41.2 mm in 2 ore. Per quanto riguarda il torrente affluente, la pioggia critica è risultata pari a 34.4 mm in 30 minuti … il tempo di ritorno dell'evento meteorico critico è sicuramente inferiore a 20 anni e l'evento si può quindi classificare come non eccezionale” (v. pag. 12 della Relazione di c.t.u. V. anche i grafici sull'idrogramma di piena a pag. 14 della stessa Relazione).
Per ciò che attiene ai terreni ubicati nel Comune di Salemi (v. pagg. 14 e ss. della
Relazione di c.t.u.), osservano i consulenti che il bacino idrografico del Canale dei
MU, alla sezione di chiusura considerata, è caratterizzato da un'estensione di 13.8 km2, un'asta principale lunga 8.6 km, una quota media di 420 m, mentre la pendenza media risulta pari a 3.7%. Anche in tal caso, viene esaminato l'evento pluviometrico intenso occorso il 13 ottobre 2022, considerando però le stazioni pluviografiche di
Calatafimi e Salemi della rete del Servizio Informativo Agrometeorologico della Sicilia
(SIAS), i cui dati sono stati ragguagliati all'intero bacino attraverso il citato metodo dei topoieti. I consulenti hanno, ancora una volta, determinato il valore del tempo di corrivazione (indicato come di 1.2 ore, approssimato a 1 ora), stimando il tempo di ritorno, attraverso un confronto con le curve di probabilità pluviometrica, con l'utilizzo dei dati di pioggia massima annuale registrati dalla stazione pluviografica di Salemi della rete dell'Autorità di Bacino della , in quanto unica prossima all'area in Controparte_1 esame. Dalle curve di probabilità pluviometrica per vari tempi di ritorno, con indicazione della pioggia critica verificatasi in data 13 ottobre 2022 sul bacino del Canale dei MU, 8
è possibile ricavare “che l'evento meteorico critico, verificatasi il 13 ottobre 2022 è caratterizzato da un'altezza di pioggia pari a 45 mm in 1 ora ed il suo tempo di ritorno risulta inferiore a 50 anni. Pertanto, esso si definisce non eccezionale” (così a pag. 17 della Relazione di c.t.u.),
Gli ausiliari hanno poi condotto una modellazione idraulica, al fine di accertare l'estensione delle aree allagate, i tiranti idrici raggiunti e le cause dell'esondazione, rilevando, in definitiva, che “a valle dell'evento di precipitazione intensa, ma non eccezionale, occorso il 13 ottobre 2022, è avvenuta l'esondazione del fiume e di Pt_3 un torrente affluente e del Canale dei MU, a seguito della quale si sono verificati dei danni non indifferenti nelle proprietà oggetto del procedimento. L'esondazione dei corsi
d'acqua sopracitati si è verificata a causa dell'assenza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel tempo. A seguito di tale esondazione, nei terreni indicati si sono raggiunti tiranti idrici compresi tra 1 e 2 metri, i quali hanno comportato i danni ampiamente documentati da reperti fotografici. Al fine di evitare o quanto meno limitare il verificarsi di tali eventi, occorre procedere con degli interventi di manutenzione dei corsi d'acqua, tramite la pulizia del fondo alveo e il ripristino degli argini. Viceversa, tali eventi sono destinati a ripetersi in futuro, ancor di più a causa dell'aumento delle piogge estreme per effetto del cambiamento climatico … Non vi è dubbio che la vegetazione e
l'interrimento, lungo l'asta dei corsi d'acqua presi in esame, hanno impedito, all'epoca dell'evento per cui è causa, il deflusso delle acque determinando parzializzazione della sezione libera. In particolare, si è avuto l'innalzamento del livello idrico nell'alveo e
l'esondazione che ha investito le aree di cui fanno parte i fondi di parte ricorrente, provocando consistenti danni.” (così a pagg. 21 e s. della Relazione di c.t.u.).
Nell'elaborato peritale si dà peraltro conto delle specifiche attività di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dovuta dall'Ente preposto ai sensi dell'art. 2 r.d. 523/1904 (dal taglio di tutta la vegetazione erbacea o a canneto e vegetazione arbustiva o arborea presente nell'area di intervento, ai lavori volti al ripristino della funzionalità idraulica delle opere idrauliche ed infrastrutturali, generalmente compromessa dallo sviluppo 9
incontrollato di processi di dinamica fluviale e condizionati dallo sviluppo incontrollato della vegetazione e dai processi di trasporto solido), osservandosi che “Dalla descrizione dei luoghi emerge la mancata manutenzione ordinaria (sfalcio periodico in più interventi nell'arco dell'anno) e manutenzione straordinaria, (interventi di sistemazione dell'alveo di magra compromesso dall'interrimento, la rimozione di eventuali rifiuti spesso di carattere antropico, modifiche della sezione idraulica rispetto allo stato preesistente ripristino del profilo delle sponde a seguito di erosione dinamica)”; concludono, pertanto,
i consulenti nel senso che “la causa dell'esondazione e il conseguente allagamento dei fondi di parte ricorrente con danni arrecati alle colture esistenti nei fondi è da ascrivere esclusivamente alla mancata manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'Ente preposto (Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, presso la Presidenza della )” (pag. 25 della Relazione di c.t.u.). Controparte_1
I consulenti hanno poi verificato, anche all'esito dei sopralluoghi eseguiti, che i fondi suddetti, interessati dalla esondazione delle acque in occasione della piena del
13.10.2022, hanno subito una serie di effetti lesivi.
Quanto alla ditta di , si rileva nell'elaborato (v. pagg. 26 e ss. della Parte_1
Relazione dei c.t.u.): che le acque di esondazione hanno investito il vigneto (piante e struttura della spalliera di sostegno) con un'energia superiore alla capacità di resistenza, abbattendolo secondo la direzione della piena;
che i terreni sopra detti, per effetto della descritta piena, sono stati interessati anche dall'accumulo di materiale detritico che ha ricoperto la superficie di campagna per diverse decine di centimetri;
che si sono verificati fenomeni di ristagno idrico prima del ritiro delle acque nelle sedi naturali della rete idrografica locale, per un lasso di tempo significativo e sufficiente per avere un impatto negativo (temporaneo) rilevabile sull'equilibrio fisico e chimico del terreno e sulle piante della vite;
che dal punto di vista tecnico agronomico, gestionale e pratico/operativo risulta corretta l'operazione di ripristino delle strutture della spalliera dove possibile, ovvero nei casi in cui l'altezza del sedimento dei detriti lo ha consentito e reso giustificabile operativamente;
che non sussiste la fattispecie del mancato rispetto della disciplina che ha 10
istituito le fasce di pertinenza fluviale soggette a limitazione d'uso (art. 96, lett. f R.D.
523/1904); che non risulta alcuna azione del ricorrente che abbia concorso nell'eziologia dell'evento.
Per quanto attiene alla ditta di , rilevano gli ausiliari (v. pagg. 31 e Parte_2 ss. della Relazione dei c.t.u.) che: i terreni sopra detti, come si riscontra nella serie di immagini prodotte dalla parte ricorrente dopo l'evento, per effetto della descritta piena, sono stati interessati anche dall'accumulo disordinato di materiale detritico e vegetale, in parte intrecciatosi e aggrovigliatosi alla struttura di sostegno del vigneto, ai tralci delle viti stesse e all'impianto di irrigazione;
si sono verificati fenomeni di ristagno idrico prima del ritiro delle acque nelle sedi naturali della rete idrografica locale, pur dovendosi circoscrivere questo fenomeno ad un lasso di tempo limitato (verosimilmente alcuni giorni); il ristagno non ha avuto un impatto negativo rilevabile sull'equilibrio fisico e chimico del terreno e sulle piante della vite e dell'olivo (anche l'oliveto è stato investito dalla piena); l'impeto della corrente idrica ha sortito l'effetto di abbattere e compromettere le strutture del vigneto, ma non ha causato la morte delle piante, mentre alcun effetto rilevante ha avuto alla coltura dell'olivo; dal punto di vista tecnico agronomico, gestionale e pratico/operativo risulta corretta l'operazione di ripristino delle strutture della spalliera.
Alla luce delle indagini svolte dai consulenti – i cui esiti devono essere condivisi, stante l'analiticità dell'elaborato, l'obiettività del metodo di indagine seguito e la logicità
e coerenza delle argomentazioni addotte, arricchite da grafici, tabelle e da numerose ritrazioni fotografiche – ritiene il Tribunale di dovere affermare, in ordine ai fatti per cui è processo, la responsabilità della Pubblica Amministrazione competente, oggi rappresentata dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, alla quale sono state trasferite, come anticipato, le competenze in materia di “manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della
Sicilia”, ai sensi dell'art. 3 L.R. n. 8 del 08/05/2018. Si rivelano infatti del tutto carenti, 11
nella specie, le attività di corretta e tempestiva manutenzione dei corsi d'acqua che competono all'amministrazione pubblica.
La responsabilità suddetta si ricollega, sul piano civilistico, alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c. e si giustifica in funzione delle competenze attribuite all'autorità pubblica in materia di opere idrauliche. Ed infatti, ai sensi dell'art. l'art. 2 R.D. 1904 n.
503, “Spetta esclusivamente alla autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa e conservazione, con quello delle derivazioni legalmente stabilite, e con l'animazione dei molini ed opifici sovra le dette acque esistenti;
e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari ed argini od altra opera qualunque fatta entro gli alvei e contro le sponde'. Inoltre, in base all'art. 5 del citato R.D. compete all'autorità pubblica l'esecuzione delle “a) … opere lungo i fiumi arginati e loro confluenti parimente arginati dal punto in cui le acque cominciano a correre dentro argini o difese continue;
e quando tali opere provvedono ad un grande interesse di una provincia;
b) … nuove inalveazioni, rettificazioni ed opere annesse che si fanno al fine di regolare i medesimi fiumi'” (cc.dd. opere di seconda categoria), nonché, i sensi del successivo art. 7, l'esecuzione delle “opere da costruirsi ai corsi d'acqua non comprese fra quelle di prima e seconda categoria e che, insieme alla sistemazione di detti corsi, abbiano” lo scopo, tra gli altri, di “b) migliorare il regime di un corso d'acqua che abbia opere classificate in prima o seconda categoria” ovvero di “c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano recare rilevante danno al territorio o all'abitato di uno o più comuni, o producendo impaludamenti possano recar danno all'igiene od all'agricoltura” (cc.dd. opere di terza categoria).
Il carattere non eccezionale dell'evento meteorico occorso impedisce, peraltro, la configurazione del caso fortuito ed astrattamente idoneo ad escludere la responsabilità del custode. In tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia infatti, il 12
“caso fortuito”, che esime il custode da responsabilità risarcitoria, postula che il fattore causale estraneo al danneggiante abbia un'efficacia di intensità tale da interrompere il nesso eziologico tra la res custodita e l'evento lesivo, sì che una pioggia di eccezionale intensità può costituire caso fortuito a condizione che l'ente preposto alla manutenzione provi di aver provveduto alla manutenzione del sistema di smaltimento delle acque nella maniera più scrupolosa e che, nonostante ciò, l'evento dannoso si sia ugualmente verificato (Cass. 9 marzo 2010 n. 5658; Cass. 8 maggio 2008 n.11227 e Cass. 26 luglio
2005 n.15613, ivi citate).
Non vale, del resto, ad esimere l'Autorità di Bacino da responsabilità la disciplina, pure richiamata dalla convenuta, di cui agli artt. 9 e 12 r.d. 523/1904 e/o le norme codicistiche ex artt. 915 e ss. c.c. Ed invero, per pacifico indirizzo interpretativo “I proprietari di fondi latistanti ad un torrente sono obbligati (ex art. 12 R.D. 25 luglio
1904 n.523) solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'Autorità amministrativa (ex art. 2 R.D. 25 luglio 1904 n. 523, cit.) provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde, sicché fa carico alla alla quale CP_1 sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa (ex art.
2051 cod. civ.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione” (Cass. S.U.
8588/1997). I proprietari e possessori frontisti privati non devono farsi carico degli interventi concernenti quei corsi oggetto delle prime quattro categorie di opere elencate negli artt. 4, 5, 7 e 9 del R.D., e di quelli a difesa di beni o aree pubbliche (cfr. Cass. n.
30521/2019).
Né può venire nella specie in rilievo l'ulteriore disciplina di cui agli artt. 915, 916 e
917 c.c. in tema di riparazione o ricostruzione delle sponde e degli argini che servono "di ritegno alle acque”, atteso che i danni subiti dalla parte attrice sono stati causati da un fatto diverso rispetto a quello contemplato dalle menzionate disposizioni. La disciplina di 13
cui alle indicate norme codicistiche (artt. 915, 916 e 917 c.c.) deve comunque ritenersi applicabile esclusivamente alle acque private, non anche alle acque c.d. pubbliche, vale a dire soggette al regime del demanio idrico (v. Cass. 10287/2015).
Va inoltre escluso, per come riferito dai consulenti, il mancato rispetto della disciplina che ha istituito le fasce di pertinenza fluviale soggette a limitazione d'uso (art. 96, lett. f R.D. 523/1904).
Non si ravvisa, quindi, alcun concorso di colpa dei danneggiati nella verificazione del danno o nella determinazione di un suo aggravamento ai sensi dell'art 1227 commi 1
e 2 c.c., avendo gli ausiliari precisato, come sopra detto, di non aver riscontrato condotte dei ricorrenti idonee ad incidere sulla determinazione del pregiudizio.
Passando ora alla determinazione e quantificazione dei danni subiti dai ricorrenti, va ancora una volta richiamata l'analisi svolta dai cc.tt.uu.
Per l'Azienda agricola (v. pagg. 36 e ss. della Relazione dei Parte_1 cc.tt.uu.), i consulenti hanno considerato sia il costo da sostenere per il ripristino totale della redditività del fondo, consistente nel costo di reimpianto (per la porzione di vigneto estesa 2.500 m2) e nel costo di manutenzione straordinaria per il recupero delle parti danneggiate del vigneto (estese 5.000 m2), sia il lucro cessante per il periodo intercorrente dall'avvenuto danno all'ottenimento della piena redditività del fondo
(prendendo come riferimento reddituale il triennio 2020-2022), riconosciuto per la porzione di vigneto estesa 2.500 m2 da reimpiantare, in ragione dell'assenza di reddito avuto riguardo al quinquennio 2023-2027, mentre per la porzione di vigneto estesa 5.000
m2, sottoposta a manutenzione straordinaria, limitatamente al biennio 2023-2024 necessario al ripristino della piena redditività e considerando, per questa situazione, una perdita di reddito (rispetto al triennio 2020-2022) limitato 50% nel primo anno e al 25% nel secondo anno. Per la quantificazione dei costi relativi alle opere per il recupero della piena redditività, oltre all'importo richiamato nella fattura agli atti, viene fatto riferimento al Prezziario Regionale per le opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali
(giusta Decreto assessoriale n. 14/Gab. del 25.02.2015), alle misure riscontrate e alle 14
risultanze dei sopralluoghi e, in particolare, sono indicati come pari ad €. 7.067,00 i costi per il reimpianto del vigneto con esclusione della voce di cui al punto 5 della perizia di parte attinente alle concimazioni organiche (v. pag. 37 della Relazione dei c.t.u. e ivi la descrizione analitica delle singole voci, v. invece la perizia di parte all. 23 al ricorso), nonché come pari a €. 6.805,68 i costi per la manutenzione straordinaria di ripristino (v. per la descrizione analitica delle singole voci, prezzi e unità di misura, pag. 38 della
Relazione dei c.t.u.), mentre è quantificato in €. 1.984,64 il danno economico conseguente alla perdita della produzione agricola stimato dai consulenti tenendo conto dei ricavi ottenibili e dei costi di produzione con riferimento alla produzione media del triennio 2020-2022 e al prezzo medio di cessione dell'uva (tale ultima tipologia di danno
è calcolata dai cc.tt.uu. distinguendo per ciascun anno dal 2023 al 2027 e i diversi vitigni,
v. pag. 38 della Relazione dei c.t.u).
Sommando tali importi si perviene al risultato di €. 15.857,32, lievemente differente da quello (€. 16.107,31) indicato dai cc.tt.uu. nelle relative conclusioni, verosimilmente per un errore nella trascrizione dei costi per il rimpianto (pari, come detto, ad €. 7.067,00 in base al computo analiticamente redatto dagli ausiliari, con esclusione della voce di cui al punto 5 della perizia di parte).
Per ciò che attiene, invece, all' (v. pagg. 41 e ss. della Relazione dei CP_3 cc.tt.uu.), i consulenti fanno riferimento al costo da sostenere per il ripristino totale della redditività del fondo, ovvero al costo di manutenzione straordinaria per il recupero della porzione danneggiata del vigneto, da integrare con il lucro cessante per il periodo intercorrente dall'avvenuto danno al recupero della redditività del fondo, considerando, anche in tal caso, l'estensione dell'area e il tempo necessario al ripristino della piena redditività. In particolare, i costi di manutenzione straordinaria per il ripristino del vigneto in base al Prezziario Regionale per le opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali D.A. 14/GAB del 25.02.2015, sono quantificati dagli ausiliari in complessivi €. 2.277,52, mentre il danno da mancato reddito è pari ad €. 147,70, considerata la produzione media e i costi di coltivazione con una riduzione degli utili (per 15
gli anni 2023 e 2024). Il danno complessivo è pertanto calcolato come pari ad €. 2.425,22
(2.277,52 + 147,70).
Ritenuti adeguati i criteri di stima enucleati e convincenti le argomentazioni addotte dai cc.tt.uu., deve concludersi nel senso che il risarcimento complessivamente spettante al ricorrente è pari ad € 15.857,32 (tale è il risultato derivante, come sopra detto, Pt_1 dalla sommatoria degli importi di €. 7.067,00, €. 6.805,68 ed €. 1.984,64), mentre è pari a
€ 2.425,22 (€. 2.227,52 + €. 147,70) il risarcimento spettante all'attrice Pt_2
Trattasi di debito di valore per la sua funzione compensativa del danno subito, come tale da determinarsi all'attualità. Sulla predetta somma, devalutata alla data dell'evento dannoso e rivalutata anno per anno, vanno calcolati gli interessi, in conformità al principio enunciato dalle S.U. già a far data della sentenza n. 1712 del
17.2.1995.
Pertanto, il risarcimento dovuto ad si determina in €. 17.281,16 Parte_1
(di cui €. 1.423,84 per interessi), mentre è pari ad €. 2.642,97 il risarcimento spettante a
(di cui €. 217,75 per interessi). Parte_2
L'Autorità di Bacino deve essere condannata a corrispondere a ciascuno degli attori i predetti importi, oltre interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
5. In ossequio al canone della soccombenza, le spese processuali sostenute dalla parte ricorrente devono porsi a carico dell'Autorità convenuta. Tali spese sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della lite (da rapportarsi al decisum)
e del contenuto e caratteristiche dell'attività difensiva effettivamente dispiegata.
Devono essere poste definitivamente a carico della convenuta anche le spese di
C.T.U.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, ogni contraria richiesta ed eccezione respinta e/o assorbita, così provvede: condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, in persona del suo legale rappresentante p.t., a corrispondere ad la somma di Parte_1 16
€. 17.281,16 oltre interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo, e inoltre, a corrispondere a la somma di euro € 2.642,97 oltre interessi Parte_2 legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
condanna l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, in persona del suo legale rappresentante p.t., a rifondere ai ricorrenti le spese di lite che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, da distrarre in favore del difensore della stessa parte attrice, dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente le spese della c.t.u. a carico della convenuta.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale Regionale delle Acque pubbliche della Sicilia presso la Corte d'Appello di Palermo, in data 23.9.2025
La Consigliera est. Il Presidente
Francesca Bellafiore Giuseppe Lupo