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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 17/11/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai IGg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2743 del Ruolo Generale dell'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti GALLO SILVIA e SANGUINETI Parte_1
FRANCESCO, giusta delega in atti
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. DI CERBO GABRIELE, giusta delega in CP_1
atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto l'art. 473bis.51, u.c., c.p.c.;
Letti gli atti e la documentazione allegata;
Visto il parere del P.M.;
Rilevato che le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e, per l'effetto, hanno congiuntamente rassegnato le proprie conclusioni nei termini che seguono:
“1) l'art. 3.1) della sentenza N. 108/2016 emessa dal Tribunale Intestato in data 27.01.2016 e pubblicata in data 8.02.2016 viene così modificato: “entrambe le figlie, (nata il Persona_1
3.10.2002 a Savona ed ivi res.te in Via Poggi civ. 2 int. 11 - cod. fisc.: ) e CodiceFiscale_1
(nata il [...] a [...] ed ivi res.te in Via Poggi civ. 2 int. 11 - cod. fisc.: Parte_2
), oramai divenute maggiorenni, manterranno la residenza anagrafica CodiceFiscale_2 presso l'abitazione materna”;
2) l'art. 3.2) della sentenza N. 108/2016 emessa dal Tribunale Intestato in data 27.01.2016 e pubblicata in data 8.02.2016 è da intendersi abrogato perché superato;
3) l'art. 3.3) della sentenza N. 108/2016 emessa dal Tribunale Intestato in data 27.01.2016 e pubblicata in data 8.02.2016 viene così modificato: “stante il trasferimento per motivi di studio della figlia ora in Genova e della figlia ora in Torino, i genitori Persona_1 Parte_2 provvederanno al mantenimento delle figlie con le seguenti modalità:
a) il padre IG. corrisponderà a ciascuna figlia l'importo mensile di EURO Parte_1
350,00.= (trecentocinquanta/00.=) oltre Istat di legge, mentre la madre corrisponderà a ciascuna figlia l'importo mensile di EURO 250,00.= (duecentocinquanta/00.=) oltre Istat di legge. Entrambi tali versamenti, da effettuarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, avverranno mediante bonifico diretto dei genitori sui c/c di ogni figlia (attualmente presso “Credito Emiliano S.p.A.” la figlia e presso “Intesa San Paolo S.p.A.” la figlia ). Le figlie e Per_1 Parte_2 Per_1 Parte_2 utilizzeranno il complessivo importo mensile di EURO 600,00.= (seicento/00.=), corrisposto a ciascuna di loro dai genitori, per tutte le spese - eccetto locazione, utenze e spese condominiali
(infra regolamentate) - che sosterranno per la dimora rispettivamente in Genova ed in Torino onde frequentare le facoltà universitarie prescelte, oltreché per abbigliamento e spese voluttuarie.
Dall'importo complessivo di EURO 600,00.= (seicento/00.=) le figlie e Per_1 Parte_2 attingeranno anche per sostenere gli occorrenti esborsi per le proprie vacanze di natura voluttuaria. Sarà a carico delle figlie stesse l'obbligo di rendicontazione trimestrale ad entrambi i genitori mediante trasmissione a costoro dei propri estratti conto;
b) i genitori sosterranno in pari misura le spese di locazione, di condominio e delle utenze relative alla dimora della figlia in Genova ed alla dimora della figlia in Persona_1 Parte_2
Torino. Le spese di locazione ed acconto sugli oneri condominiali (pari a complessivi EURO
400,00.= quanto alla figlia ed a complessivi EURO 583,00.= quanto alla figlia ) Per_1 Parte_2 saranno pagate mensilmente ai rispettivi proprietari dalla IG.ra , alla quale il IG. CP_1
corrisponderà, entro il giorno 5 di ciascun mese, mediante bonifico bancario sul Parte_1
c/c della stessa IG.ra , l'importo di propria spettanza, pari a complessivi EURO 491,50.= CP_1
(quattrocentonovantuno/50.=). Le spese delle utenze e l'eventuale conguaglio delle spese condominiali saranno periodicamente sostenute dai genitori in pari misura, con rimborso del 50% al genitore anticipatario;
c) il IG. corrisponderà alla IG.ra , entro il giorno 5 del mese di Parte_1 CP_1 gennaio di ciascun anno, con prima decorrenza dal gennaio 2026, l'importo annuale di EURO
800,00.= (ottocento/00.=) oltre Istat di legge mediante bonifico bancario sul c/c della stessa IG.ra
, a titolo di contributo per i mesi estivi e gli eventuali week-end nei quali le figlie e CP_1 Per_1
dimoreranno in Savona;
Parte_2
d) le spese straordinarie relative ad entrambe le figlie, così come individuate nel Protocollo in uso presso il Tribunale Intestato, saranno suddivise fra il IG. e la IG.ra Parte_1 CP_1
, sui quali graveranno in pari misura, con diritto del rimborso del 50% in capo
[...] all'anticipatario. All'uopo di seguito si ritrascrive testualmente il contenuto del Protocollo in uso presso il Tribunale Civile di Savona, alle cui statuizioni gli odierni ricorrenti dichiarano di aderire in toto: <accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) […omissis];
d) abbonamento trasporto pubblico necessario per la frequentazione scolastica e/o universitaria;
SPESE SCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e delle università pubbliche, queste ultime dopo il primo anno fuori corso;
c) […omissis…];
d) corsi di specializzazione e master;
e) […omissis…];
f) corsi di recupero e lezioni private;
g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
b) spese per la patente;
SPESE EXTRASCOLASTICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b)
[…omissis…];
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) […omissis…];
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
SPESE MEDICO-SANITARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) visite specialistiche e trattamenti sanitari prescritti […omissis…] dal medico curante, erogati dal SSN;
b) accertamenti sanitari e trattamenti sanitari non erogabili dal SSN e prescritti dal medico curante
(es, fisioterapia);
c) interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche;
d) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
e) farmaci prescritti dal medico curante, […omissis…] o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
f) spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
g) tickets sanitari;
h) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte;
i) cicli di psicoterapia e logopedia se prescritti;
l) dispositivi per assistenza protesica e integrativa se prescritti (ausili, protesi o ortesi quali apparecchio ortodontico, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.);
m) spese sanitarie urgenti;
SPESE MEDICHE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche non prescritte dal medico curante;
c) interventi chirurgici presso strutture private se non prescritti e non erogabili dal SSN;
Quanto alle modalità di comunicazione e corresponsione delle spese straordinarie, possono indicarsi le seguenti linee guida:
* Quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
* Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o email con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.>>”;
e) in ordine agli importi dovuti dal IG. alla IG.ra a titolo di Parte_1 CP_1 adeguamento Istat dell'importo di cui all'art. 3.3) della sentenza N. 108/2016 emessa dal Tribunale
Intestato in data 27.01.2016 e pubblicata in data 8.02.2016, la IG.ra – che CP_1 all'uopo sottoscrive personalmente – rinunzia agli stessi, accettando - a titolo di saldo, stralcio e definizione - l'importo omnicomprensivo di EURO 500,00.= (cinquecento/00.=). Tale importo verrà corrisposto dal IG. alla IG.ra entro e non oltre 10 gg. dal Parte_1 CP_1 deposito del presente ricorso a mezzo di bonifico bancario sul c/c di costei”;
4) stante l'intervenuta maggiore età delle figlie e , l'art. 3.4) Persona_1 Parte_2 della sentenza N. 108/2016 emessa dal Tribunale Intestato in data 27.01.2016 e pubblicata in data
8.02.2016 è da intendersi superato;
5) l'art. 3.5) della sentenza N. 108/2016 emessa dal Tribunale Intestato in data 27.01.2016 e pubblicata in data 8.02.2016 è da intendersi abrogato;
6) con compensazione integrale fra le parti dei compensi di giudizio e con rinunzia dei difensori alla solidarietà professionale ex art. 13, comma 8, L. 247/12.”
Rilevato che le condizioni concordate non appaiono contrarie a norme imperative né all'ordine pubblico e risultano, comunque, adeguate;
P.Q.M.
Dato atto, conferisce vigore alle condizioni concordate dalle parti e dichiara estinta la procedura.
Spese della presente procedura interamente compensate tra le parti.
Savona, così deciso nella camera di consiglio del 17.11.2025
Il Giudice rel.
dott.ssa Daniela Mele
Il Presidente
dott.ssa EN Canaparo