Art. 20.
Il Mediocredito centrale puo' effettuare operazioni finanziarie con gli Istituti e le Aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, con i loro istituti centrali di categoria, con Enti ed Istituti di diritto pubblico, con istituti assicurativi e previdenziali e con istituti finanziatori esteri. All'uopo il Mediocredito centrale puo' cedere i titoli da esso posseduti, munendoli, ove necessario, della propria girata, ovvero puo' costituirli in pegno.
Rimangono ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell' articolo 4 della legge 3 dicembre 1957, numero 1196 e, nei riguardi delle Aziende di credito, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.
Il Mediocredito centrale puo' effettuare operazioni finanziarie con gli Istituti e le Aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, con i loro istituti centrali di categoria, con Enti ed Istituti di diritto pubblico, con istituti assicurativi e previdenziali e con istituti finanziatori esteri. All'uopo il Mediocredito centrale puo' cedere i titoli da esso posseduti, munendoli, ove necessario, della propria girata, ovvero puo' costituirli in pegno.
Rimangono ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell' articolo 4 della legge 3 dicembre 1957, numero 1196 e, nei riguardi delle Aziende di credito, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.