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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 12/11/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott.ssa Simona Di Nicola Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 1988/2024 ed instaurata da
Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Bruno Coratti, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: divorzio – domanda congiunta.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con domanda congiunta le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di omologare la loro separazione personale alle condizioni di cui al ricorso, cumulando la domanda di scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni di cui alla separazione.
A tal fine hanno esposto che contraevano matrimonio civile a MO AN IO PA (FR), il
26.10.2002, scegliendo il regime della separazione dei beni;
che dalla relazione matrimoniale nasceva un figlio, , nella data del 16.08.2000; che l'affectio coniugalis veniva meno a causa di incompatibilità Per_1 caratteriali;
che il marito si trasferiva con il figlio nell'immobile sito in MO AN IO PA (FR), alla via Ara Le Grotte n. 21; che la moglie si trasferiva con il suo nuovo compagno nell'immobile sito in
RA (FR), alla via Bonomi n. 44; che il era titolare di una ditta artigiana che svolgeva attività di Pt_1 impresa nel settore edilizio;
che la lavorava come commessa presso un supermercato;
che il figlio Pt_2 delle parti era economicamente autosufficiente, avendo iniziato a lavorare come barista.
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n.
898/70, nonché dell'art. 473-bis.51. c.p.c..
Nello specifico, vista la sentenza di omologa della separazione del Tribunale di Frosinone, n. 156/2024 pubblicata il 24.10.2024 (all. al fascicolo), e passata in giudicato (si veda attestazione di passaggio in giudicato versata in atti il 22.05.2025), dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso il termine posto dalla disciplina sul divorzio, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti.
Quanto alle condizioni del divorzio, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime indicato nel ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione all'udienza del 21.10.2025.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 l. 898/70.
4. Considerata la definizione concordata e la natura costitutiva necessaria del giudizio, compensa le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in MO AN IO PA (FR), il
26.10.2002 da nato a [...], il [...], e nata ad [...] Parte_1 Parte_2
LI (FR), il 20.01.1983 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2002, Numero 12, Parte I, Serie , Ufficio 1);
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MO AN IO PA (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− conferma il regime stabilito nel ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione all'udienza del
21.10.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 4.11.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott.ssa Simona Di Nicola Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione n. 1988/2024 ed instaurata da
Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Bruno Coratti, per procura congiunta al ricorso;
ricorrenti nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: divorzio – domanda congiunta.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con domanda congiunta le parti di cui in epigrafe hanno chiesto a questo Tribunale di omologare la loro separazione personale alle condizioni di cui al ricorso, cumulando la domanda di scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni di cui alla separazione.
A tal fine hanno esposto che contraevano matrimonio civile a MO AN IO PA (FR), il
26.10.2002, scegliendo il regime della separazione dei beni;
che dalla relazione matrimoniale nasceva un figlio, , nella data del 16.08.2000; che l'affectio coniugalis veniva meno a causa di incompatibilità Per_1 caratteriali;
che il marito si trasferiva con il figlio nell'immobile sito in MO AN IO PA (FR), alla via Ara Le Grotte n. 21; che la moglie si trasferiva con il suo nuovo compagno nell'immobile sito in
RA (FR), alla via Bonomi n. 44; che il era titolare di una ditta artigiana che svolgeva attività di Pt_1 impresa nel settore edilizio;
che la lavorava come commessa presso un supermercato;
che il figlio Pt_2 delle parti era economicamente autosufficiente, avendo iniziato a lavorare come barista.
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n.
898/70, nonché dell'art. 473-bis.51. c.p.c..
Nello specifico, vista la sentenza di omologa della separazione del Tribunale di Frosinone, n. 156/2024 pubblicata il 24.10.2024 (all. al fascicolo), e passata in giudicato (si veda attestazione di passaggio in giudicato versata in atti il 22.05.2025), dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso il termine posto dalla disciplina sul divorzio, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i ricorrenti.
Quanto alle condizioni del divorzio, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime indicato nel ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione all'udienza del 21.10.2025.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 l. 898/70.
4. Considerata la definizione concordata e la natura costitutiva necessaria del giudizio, compensa le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in MO AN IO PA (FR), il
26.10.2002 da nato a [...], il [...], e nata ad [...] Parte_1 Parte_2
LI (FR), il 20.01.1983 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2002, Numero 12, Parte I, Serie , Ufficio 1);
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MO AN IO PA (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− conferma il regime stabilito nel ricorso, su cui le parti hanno espresso adesione all'udienza del
21.10.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 4.11.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema