Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/02/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione II, in persona del Giudice onorario avv. Barbara
Iorio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3111/2017 RG, avente ad oggetto: risarcimento danni, vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Parte_4 Parte_5
Paolo Imperato con il quale elettivamente domiciliano in Ravello alla via
Dell'Episcopio n.8 giusta procura a margine del ricorso introduttivo
-Attore-
E
rappresentata e difesa dall'avv. dall'avv. Giovanni Maria Controparte_1
Benincasa e dall'avv. Marianna Cuccini con i quali elettivamente domicilia in
Napoli al Corso Umberto I n.23 presso lo studio di quest'ultima giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
-Convenuta-
NONCHE'
- contumace- CP_2
Terzo Chiamato
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 31.01.2025 e note conclusionali depositate in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis cpc i signori , Parte_1 Pt_2 Pt_3
e sulla premessa di essere proprietari del fondo rustico denominato Pt_4 Pt_5
“ Sussiere” sito nella Frazione di Torello del Comune di Ravello con destinazione agrumeto ( identificato in catasto terreni al foglio 7 p.lla 201 ) confinante a monte
1
immediatamente a valle , con quello degli eredi;
che nel novembre 2013 Pt_6
si sarebbe verificato il crollo di un consistente tratto di macera a confine tra la proprietà e quella dei ricorrenti con un invasione parziale del sottostante CP_1
terrazzamento di proprietà di questi ultimi e con totale occlusione della vasca irrigua insistente su tale fondo e collocata proprio in aderenza alla suddetta macera crollata;
- che, nonostante l'intimazione rivolta dai ricorrenti alla signora la stessa CP_1
non avrebbe provveduto al ripristino del tratto smottato;
- che successivamente, e precisamente tra l'ottobre e il novembre del 2014, l'ulteriore incontrollato sversamento delle acque dalla vasca di raccolta ormai occlusa, avrebbe anche provocato il cedimento di due porzioni di macera insistenti nella loro proprietà; - che i signori avrebbero provveduto a proprie spese al rifacimento dei tratti Pt_1
smottati, sopportando un costo di euro 8.700,00 (oltre oneri); - che a causa della perdurante occlusione della vasca, e la conseguente impossibilità di garantire la necessaria irrigazione delle piante (limoni), si sarebbe verificata anche una mancata raccolta dei prodotti per le annate 2014-2016, con perdita di guadagni per i ricorrenti e con la necessaria sostituzione di n. 12 piante di limoni;
Tutto quanto esposto i signori chiedevano ex art. 702 bis che Codesto Pt_1
Tribunale adito …. “ordinare alla sig.ra di liberare, a sua cura Controparte_1
e spese, la vasca irrigua esistente nella proprietà dei ricorrenti (part.lla n. 201 del fol. 7 in N.C.T. di Ravello, in loc. Sussiere) e tuttora occlusa dal materiale di ingombro;
Condannare, altresì, parte resistente al pagamento della somma di euro
8.700,00, oltre oneri fiscali, a titolo di ristoro delle spese di manutenzione straordinaria occorse per il rifacimento dei tratti di macera crollati, nonché dell'ulteriore complessiva somma di euro 3.799,00, a titolo di mancato guadagno derivante dalla perdita e, comunque, dalla mancata raccolta dei prodotti per gli anni 2014-2016, compresi i costi per la sostituzione di n. 12 piante di limone, ovvero a quella diversa somma che verrà, anche equitativamente, determinata.
Condannare, in ogni caso, parte resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre gli accessori come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”;
2 Si costituiva in giudizio la sig. la quale declinava ogni Controparte_1
responsabilità e contestava in particolare che il crollo risalisse al lontano 2011 e non all'ottobre 2013, come affermato in ricorso;
che conseguentemente, fosse da ritenersi prescritto il diritto dei ricorrenti limitatamente alla richiesta di risarcimento della somma di euro 3.799,00, avanzata per la presunta mancata raccolta dei frutti e per i costi sostenuti per la sostituzione delle piante andate distrutte;
che all'origine del crollo di una parte di macera in proprietà oltre alla naturale caratteristica CP_1
franosa di tutta la zona, vi fosse il posizionamento e il malfunzionamento della vasca costruita in aderenza della suddetta macera;
che il crollo di un tratto di macera in proprietà avesse occluso solo parzialmente (e non totalmente) la CP_1
piccola vasca, nella misura minima del 20-25%, il che non poteva avere inciso più di tanto sulla capacità della stessa, che anche dopo il crollo sarebbe stata comunque in grado di assolvere alla sua funzione di raccolta delle acque senza procurare alcuna tracimazione;
e che, in ogni caso, la dinamica assunta dai ricorrenti non fosse supportata da alcuna prova;
che comunque l'onere di manutenzione della macera competesse ad entrambi i proprietari dei fondi a confine, non potendosi applicare l'art. 887 c.c. trattandosi di fondi il cui dislivello derivava dall'opera dell'uomo; che vi fosse in ogni caso una corresponsabilità dei ricorrenti ex art. 1227 c.c. comma
1 non solo con riferimento al crollo della macèra posta al confine con la proprietà
ma anche in ordine alle conseguenze dannose che ne erano derivate;
che il CP_1
quantum richiesto fosse assolutamente spropositato e non provato;
infine che la signora nel 06.08.2012 avesse stipulato un preliminare di vendita col signor CP_1
pattuendo un prezzo notevolmente contenuto proprio in ragione CP_2 delle condizioni del fondo con l'intesa che il promissario acquirente avrebbe provveduto personalmente ai lavori di sistemazione del fondo promesso in alcuna prova;
che comunque l'onere di manutenzione della competesse ad Pt_7 entrambi i proprietari dei fondi a confine, non potendosi applicare l'art. 887 c.c. trattandosi di fondi il cui dislivello derivava dall'opera dell'uomo; che vi fosse in ogni caso una corresponsabilità dei ricorrenti ex art. 1227 c.c. comma 1 non solo con riferimento al crollo della macera posta al confine con la proprietà ma CP_1
anche in ordine alle conseguenze dannose che ne erano derivate;
che il quantum richiesto fosse assolutamente spropositato e non provato;
infine che la signora
3 nel 06.08.2012 avesse stipulato un preliminare di vendita col signor CP_1 CP_2
pattuendo un prezzo notevolmente contenuto proprio in ragione delle
[...] condizioni del fondo con l'intesa che il promissario acquirente avrebbe provveduto personalmente ai lavori di sistemazione del fondo promesso in tale presupposto infatti la resistente chiedeva ed otteneva di chiamare in causa il signor CP_1
affinché venisse condannato a mallevare la signora da tutto quanto CP_2 CP_1
la stessa dovesse essere tenuta a corrispondere ai ricorrenti a titolo di danno, e a liberare personalmente, a propria cura e spese, la vasca in proprietà dei ricorrenti il terzo chiamato rimaneva contumace;
CP_2
veniva preliminarmente ammessa CTU tecnica “volta a verificare ed accertare le cause del lamentato effetto dannoso per cui è causa nonché la ricostruzione tecnica del fenomeno di innesco degli ulteriori cedimenti” nonché prova per testi
La causa, veniva poi rinviata ex art.281 sexies all'udienza del 31/01/2025 con termine alle parti sino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusionali e trattenuta in decisione senza i termini dell'art.190 cpc.-
-----------------
Va preliminarmente esaminata e superata l' eccezione in rito proposta in ordine alla pretesa improcedibilità della domanda ex art. 3 L. 162/2014 da ritenersi ampiamente già confutata con il verbale di prima udienza e, attraverso l'ordinanza del 10.12.2017. La domanda promossa è diretta ad accertare e dichiarare la sussistenza del diritto degli istanti, ex art. 2051 cod. civ., di conseguire il ristoro delle significative spese di manutenzione straordinaria occorse per il rifacimento
(in sostituzione del soggetto obbligato) dei tratti di macera crollati in dipendenza del mancato ripristino da parte della convenuta, oltre al mancato guadagno derivante dalla perdita e comunque dalla mancata raccolta dei prodotti (limoni) per gli anni 2014-2016, compresi i costi di sostituzione delle piante di limone andata perdute per l'impossibilità della relativa irrigazione provocata dall'occlusione della vasca di raccolta delle acque.
In ordine all'an debeatur la domanda è provata alla luce delle compiute risultanze istruttorie e sulla base dei rilievi fotografici realizzati nell'immediatezza del grave evento lesivo e veniva prontamente segnalata attraverso formale intimazione a provvedere, con ogni urgenza, rivolta alla sig.ra il 21.01.2014.- CP_1
4 Il mancato tempestivo intervento della convenuta e l'ulteriore incontrollato sversamento delle acque dalla vasca di raccolta, accresciuto dalle piogge autunnali, provocava, nel mese di ottobre del 2014 e agli inizi di novembre del 2014, il cedimento di due porzioni di macera insistenti nella proprietà di parte attrice.
Allora gli eredi si vedevano costretti ad assicurare, in via sostitutiva, tra Pt_1
la fine del 2014 e la primavera del 2015, il rifacimento dei tratti crollati, a mezzo di
CILA depositata in data 08.04.2015 al Comune di Ravello (cfrs. doc. all. 7 produzione di parte).
Non solo, nella relazione del CTU (cfrs. Relazione finale, pag. 11) l'ausiliario ha ritenuto che “….il dissesto oltre ad un'insufficiente manutenzione del muro può essere ascritto ad una perdita di stabilità dovuta a deformazione, per spanciamento, a causa dell'aumento di pressione, a tergo dello stesso, generata dall'eccessivo assorbimento di acqua….”.
In ordine al quantum debeatur, si impone ribadire che parte istante ha quantificato in sede di C.T.P. allegata alla domanda introduttiva (cfrs. doc. n. 11 prod.ne di parte) la complessiva pretesa risarcitoria in € 12.500,00, così distintamente imputabile: € 8.700,00 per lavori di rifacimento di mq. 58,26 di macera;
€. 1.435,00 per la perdita-riduzione della produzione di limoni (anni 2014-2015 e 2016); €.
2.544,00 quale spesa riferibile alla fornitura e messa a dimora di nn. 12 piante di limone, tipo sfusato amalfitano, espressamente quantificata in €. 1.200,00, a titolo di acquisto, oltre la mancata produzione fino alla fruttificazione delle nuove piante
(stimata in anni 4 circa), per un importo stimato di €. 1.344,00.
In particolare, a sostegno della principale voce di danno, costituita dal rifacimento di mq. 58,26 di tratti di macera, sono state esibite due fatture pro forma della ditta
OM Pierantonio, esecutrice dell'intervento, rese in data 30 agosto 2015, rispettivamente dell'importo di €. 1.500,00, riferibile al primo intervento di rifacimento ed €. 7.200,00, riferibile ai tratti oggetto di intervento eseguito per effetto della C.I.L. inoltrata al Comune di Ravello il 08.04.2015.-
Ciò posto, alla luce dei rilievi controdeduttivi contenuti nelle note tecniche di parte del geom. dell'11.10.2022 (cfrs. doc. all. in atti), sui quali non è CP_3
stato, purtroppo, possibile provocare la pur disposta convocazione a chiarimenti del
CTU (cfrs. ordinanza 17.7.2023), ne discende “la sicura erroneità della somma che
5 il CTU ha inteso riconoscere a titolo di lavori, pari ad €. 4.972,28, sulla base del computo metrico allegato”. Ed invero, proprio l'esame dello stesso induce a ritenere che l'Ausiliario abbia omesso di valutare il trasporto a dorso d'asino sul luogo di utilizzo dei materiali occorrenti alla ricostruzione dei tratti di macera crollati.
Infatti, se è indubbiamente vero che gli scheggioni lapidei per le macere erano già presenti in loco, giacché provenienti dal crollo delle stesse e quindi riutilizzabili, non può analogamente sostenersi quanto a tutti gli altri materiali e mezzi occorsi.
Nello specifico, è evidente l'utilizzo, nella fase ricostruttiva, di sabbia e cemento, compreso il ricorso ad un'impastatrice, laddove è parimenti indubitabile il trasporto delle nuove piante nella fase successiva, ai fini della messa a dimora.
Tali colli sono stati trasportati a dorso d'asino dalla sottostante strada denominata zia posta al di sotto della proprietà per scale strette e in forte Pt_8 Pt_1
pendenza, per l'attraversamento delle quali è stato necessario chiedere l'accesso ai proprietari, con la regola non scritta del buon vicinato, vale a dire a buon rendere.
Nel computo metrico redatto dal CTU non vi è traccia di tale indispensabile costo aggiuntivo, ancorché l'Ausiliario abbia computato l'impiego ponteggi di dimensioni di mt. 1,05 x 2,00, che pesano ca 9,00 kg a mq (kg.9 x mq 40= kg
360=q.li 3,6), trasportati a massimo di 2 per volta, di cemento per 1 qle, di sabbia
(mc.0,20 x q.li 11,50 = per q.li 2,30), per un totale complessivo di q.li 6,90.
Si ribadisce, sulla scorta delle quietanze di pagamento intervenute, che per il trasporto dall'interpoderale denominata zia al fondo Sussiere sono stati Pt_8
utilizzati dei piccoli asini a causa delle dimensioni delle scale, che hanno dovuto ripetere il percorso più volte non potendo essere sovraccaricati”.
Pertanto il giudice discostandosi parzialmente alla CTU in ordine al quantum e ritenendo fondate le osservazioni in ordine al trasporto e alle spese dello stesso, ritiene che vada riconosciuta la somma di €. 8.700,00 giustificata anche alla luce delle fatture pro-forma e segnatamente delle quietanze di pagamento rese dalla ditta
OM TO.
A tale somma vanno, poi, aggiunte le ulteriori voci di danno riconosciute e stimate dal C.T.U. in €. 2.285,33, a titolo di mancata raccolta del limoneto anni 2014-2016, oltre ad €. 780,00, quale danno da sostituzione di nn. 12 piante qualità “Sfusato
6 ”, per un totale complessivo pari ad €. 11.765,33, oltre gli accessori di CP_4 legge dalla data dell'evento al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione II, in persona del giudice onorario Avv. Barbara
Iorio definitivamente pronunziando nella causa di primo grado tra Pt_1
, ,
[...] Parte_2 Parte_3 Pt_4
, nei confronti di nonché
[...] Parte_5 Controparte_1
con atto di citazione ritualmente notificato ogni contraria CP_2
istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara la responsabilità della convenuta nella causazione dell'evento e la condanna al pagamento, in favore degli attori della somma di euro
11.765,33, oltre gli accessori di legge dalla data dell'evento al soddisfo come in motivazione;
2. condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Controparte_1
€ 5.077,00 oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge con attribuzione all'avv. Paolo Imperato per la dichiarazione di averne fatto anticipo.-
3. Le spese della ctu restano a definitivo carico della parte soccombente.-
Cosi deciso in Salerno il 1.02.2025
IL Giudice Onorario
Avv. Barbara Iorio
7