Articolo 1 della Legge 8 novembre 1995, n. 470
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28 novembre 1995
Art. 1. 1. All' articolo 17, comma 3, della legge 9 dicembre 1986, n. 896 , le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
" a) una lira per ogni KWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ai comuni in cui e' compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione, assicurando, comunque, ai comuni, sede di impianti, una quota non inferiore al 60 per cento;
b) una lira per ogni KWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico alle regioni nel cui territorio sono compresi i campi geotermici coltivati, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione".
2. I contributi, in ragione di una lira per ogni KWh, spettanti ai comuni e alle regioni ove hanno sede campi geotermici coltivati, sono aggiornati annualmente per un importo pari al 100 per cento dell'indice di variazione delle tariffe applicate dall'ENEL.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 17, comma 3, della legge n. 896/1986 (Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"3. Sono altresi' dovuti, dall'ENEL o dagli altri soggetti utilizzatori, in caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti con potenza superiore a 3 MW che utilizzano o utilizzeranno risorse geotermiche, i seguenti contributi:
a) una lira per ogni KWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ai comuni in cui e' compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione, assicurando, comunque, ai comuni, sede di impianti, una quota non inferiore al 60 per cento;
b) una lira per ogni KWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico alle regioni nel cui territorio sono compresi i campi geotermici coltivati, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione".
Entrata in vigore il 28 novembre 1995