Art. 15. (Patrocinio e difesa del Consorzio)
L'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad assumere il patrocinio e la difesa del Consorzio nei giudizi attivi e passivi davanti alla autorita' giudiziaria, ai Collegi centrali, alle giurisdizioni amministrative speciali, relativamente agli atti del Consorzio stesso, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 .
L'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad assumere il patrocinio e la difesa del Consorzio nei giudizi attivi e passivi davanti alla autorita' giudiziaria, ai Collegi centrali, alle giurisdizioni amministrative speciali, relativamente agli atti del Consorzio stesso, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 .