Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/01/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 14391/2017
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 23/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
BERTONCELLI DOMENICO
ricorrente contro
, e Controparte_1 Controparte_2 [...]
e , rappresentati e Controparte_3 Controparte_2 difesi dall'Avv.to VULPIS ELIO resistenti
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il pagamento di emolumenti retributivi maturati e non corrisposti.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 23.01.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di essere stata assunta in data 07.12.1979 dalla trasformatasi in e di Controparte_4 Controparte_5 aver proseguito il rapporto a seguito di trasferimento dell'azienda dall'01.07.1995 prima alle dipendenze dell'azienda Controparte_6 trasformatasi in ed in seguito, quale
[...] Controparte_7 conseguenza di ulteriore trasferimento di azienda, dal 28.12.2012 fino alla cessazione del rapporto in data 30.11.2016 formalmente alle
ma sostanzialmente alle dipendenze della società di fatto
[...]
, con esclusivo esercizio dei Parte_2 Controparte_1 poteri amministrativi e direzione del personale in capo al sig.
; lamentando l'azzeramento dell'anzianità maturata Controparte_2 alle dipendenze della alla cessione del Controparte_4 contratto dell'01.07.1995 e vantando il diritto alle differenze retributive oltre all'indennità una tantum spettante in ragione del
CCNL applicato, indennità per ferie maturate, 13° e 14° mensilità, elemento di garanzia retributiva, indennità maneggio denaro e gli aumenti di paga base oltre al diritto alle differenze retributive da superiori mansioni per avere avuto la direzione ed il coordinamento degli altri lavoratori, la rappresentanza e la sostituzione del datore di lavoro nell'attività di rimessa, svolgendo mansioni riconducibili al livello B3, nonché il diritto al Tfr maturato, agiva in giudizio per la condanna della società di fatto e Controparte_1 CP_2
nonché di e quali soci
[...] Controparte_1 Controparte_2 illimitatamente responsabili della società di fatto e di CP_1
quale titolare della ditta individuale di
[...] Controparte_6
in solido tra loro della complessiva somma di € Controparte_1
156.883,49 o di altra di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, vinte le spese processuali. Produceva documentazione ed avanza istanze istruttorie.
Si costituivano sia che per Controparte_1 Controparte_2 affermare l'insussistenza di una società di fatto, l'infondatezza di una ipotesi di trasferimento di azienda ed in ogni caso la decadenza dall'accertamento ex art. 32 L. n. 183/2010, per eccepire la maturata estinzione per prescrizione dei crediti pretesi, l'inapplicabilità della contrattazione collettiva invocata per mancata iscrizione alle OO.SS.
Pag. 2 di 24 firmatarie, per affermare l'infondatezza di tutte le domande avanzate,
l'erroneità dei conteggi prodotti e per domandare il rigetto del promosso ricorso, vinte le spese processuali. Allegavano documentazione ed avanza istanze istruttorie.
Nelle more del giudizio veniva erogata in favore della parte ricorrente una parte del Tfr spettante.
La controversia veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali e con l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza fissata per la discussione il decidente all'esito della camera di consiglio dava lettura della sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
Ebbene, il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.
Innanzitutto, occorre partire dalle decisive circostanze documentalmente provate.
Ebbene, la parte ricorrente ha prodotto la seguente significativa documentazione:
1) comunicazione di del 03.07.1995 di Controparte_5 cessazione del rapporto lavorativo per passaggio diretto ed immediato;
2) contratto di assunzione del 30.06.1995 alle dipendenze di da dove inferire l'inquadramento al 2° Controparte_6 livello, la qualifica di operaio e le mansioni di operaio comune, il trattamento economico ed il CCNL per le aziende di autosilos, garage applicato;
3) contratto di assunzione a decorrere dal 28.12.2012 alle dipendenze della ditta individuale Controparte_9
dove è chiarito che il rapporto lavorativo, a seguito di
[...]
Pag. 3 di 24 scioglimento di prosegue senza soluzione Controparte_7 di continuità, lasciando invariate tutte le condizioni contrattuali preesistenti sotto elencate:
- Tipologia di lavoro: Tempo indeterminato e pieno
Contratto: Autorimesse-Noleggio Automezzi
- Qualifica: Operaio
- Livello: Livello C3…
Non solo, nel corso del giudizio è emerso in modo evidente che la parte ricorrente abbia prestato attività lavorativa presso la medesima sede e con le medesime mansioni senza soluzione di continuità sin dalla prima assunzione.
Tanto è stato ampiamente confermato in particolare dai testi e escussi nel corso del Testimone_1 Testimone_2 giudizio.
Tanto conforta l'operatività dell'art. 2112 c.c.
Ebbene, l'art. 2112 c.c. così dispone:
< [I]. In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
[II]. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
[III]. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti
Pag. 4 di 24 collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.
[IV]. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo
2119, primo comma.
[V]. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.
[VI]. Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276.>>.
Pag. 5 di 24 In concreto, nella fattispecie in esame, si è verificata una tipica ipotesi di cessione del contratto di lavoro riconducibile alla parte ricorrente prima dalla alla società Controparte_5 [...]
trasformatasi in s.a.s., ed infine dalla CP_6 Controparte_7 alla ditta individuale .
[...] Controparte_9
Il rapporto lavorativo di cui si discute è stato continuativo, senza soluzione di continuità, ed unico.
A bene vedere, infatti, è stato provato per mezzo delle testimonianze raccolte che a fronte di un'organizzazione aziendale rimasta immutata nel caso in esame si è verificata la sola sostituzione della parte datoriale nel rapporto lavorativo.
Ebbene, il presupposto di operatività dell'invocato art. 2112 c.c. è rappresentato dalla vigenza del rapporto lavorativo al momento del trasferimento di azienda, secondo quanto più volte ribadito dalla
Corte di Cassazione con orientamento costante che si richiama ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c.: “… (omissis)… In via di premessa, la Corte isolana ha correttamente ritenuto la responsabilità della società, incorporante la cessionaria del ramo di azienda cui era addetto il lavoratore rivendicante il compenso incentivante a norma della L. n. 109 del 1994, art. 18, in applicazione dell'art. 2112 c.c.
Esso prevede, infatti, la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda, a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario, sul presupposto di vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d'azienda (Cass. 29 marzo 2010, n. 7517; Cass. 6 marzo 2015, n.
4598), introducendo a favore dei dipendenti dell'imprenditore, che trasferisce l'azienda o un suo ramo, la garanzia della conservazione di tutti i diritti derivanti dal rapporto lavorativo con l'impresa cedente, in
Pag. 6 di 24 funzione della tutela dei crediti già maturati dal lavoratore ed al rispetto dei trattamenti in vigore (pur senza garantire l'omogeneità dei trattamenti retributivi e normativi all'interno del complesso aziendale risultante dal trasferimento: Cass. 23 dicembre 2003, n.
19681; Cass. 12 novembre 2019, n. 19291). … (omissis)…”1.
La cessione dei contratti di lavoro come per il caso in esame in cui è stato accertato il trasferimento di azienda avviene ope legis, automaticamente2.
Nel caso in cui il lavoratore agisca per avvalersi della cessione, come per il caso in esame, non può operare l'ipotesi prevista dalla lettera c) del comma quarto dell'art. 32 della L. n. 183/2010, come più volte ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione.
A tal fine occorre dare continuità ai seguenti princìpi di diritto ribaditi di recente dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 3235/2024:
“… (omissis)… Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza pacifica e consolidata di questa Corte, il licenziamento intervenuto dopo il passaggio ex lege del rapporto di lavoro, garantito dall'effetto legale ex art. 2112 c.c. in caso di cessione di azienda (o retrocessione), è tam quam non esset e non deve essere impugnato 1 Cfr. Cass. n. 11002/2020.
Pag. 7 di 24 in alcun termine di decadenza, perché non si discute nemmeno di licenziamenti e della relativa disciplina.
La domanda svolta dal lavoratore in tali casi è intesa soltanto a far valere l'effettività del passaggio;
ad avvalersi cioè degli effetti ex lege della cessione e non ad impugnare un licenziamento che per essere intervenuto dopo il passaggio è inidoneo ad inficiare gli effetti legali derivanti dal passaggio ed a determinare alcuna estinzione del rapporto;
anche per difetto di legittimazione sostanziale e di titolarità del rapporto in capo al cedente.
Il rispetto della normativa sui licenziamenti individuali, ivi compreso l'onere del rispetto della impugnazione, deve ritenersi richiamato dall'art. 2112, 4 comma solo per i casi di possibile recesso da parte del cedente intervenuto prima che l'effetto di continuità garantito dal
1 comma dell'art.2112 c.c. possa esprimere i suoi effetti.
1.2. La Corte di appello ha affermato il contrario. Sostenendo che non fosse neppure rilevante stabilire in fatto quando sarebbe stato intimato realmente il licenziamento, si è posta quindi in netto contrasto con la giurisprudenza consolidata per l'ipotesi in cui il licenziamento viene intimato dopo il passaggio del lavoratore a seguito di trasferimento d'azienda.
1.3. In questi termini si è ripetutamente pronunciata la Corte di cassazione sia prima, sia dopo la legge n. 183/2010.
Con riferimento alla disciplina precedente alla legge n.
183/2010 rileva, tra le tante, la sentenza n. 8924 del 19/08/1995 la quale ha affermato che "Ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. (nel testo vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428), qualora il datore di lavoro abbia intimato al lavoratore la disdetta "in tempo utile" - e cioè nel termine previsto da altre disposizioni, eventualmente anche di carattere pattizio - si
Pag. 8 di 24 realizza una ipotesi di licenziamento soggetto alla disciplina di cui alle leggi 15 luglio 1966 n. 604 e 20 maggio 1970 n. 300, licenziamento che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 604 del 1966 cit. deve essere fondato su un giustificato motivo (quale può essere quello dell'impossibilità di alienare l'azienda senza licenziare tutti o una parte dei dipendenti) e che deve essere impugnato ai sensi dell'art. 6 della legge da ultimo citata;
nel caso in cui la disdetta sia stata intimata senza rispettare il termine suddetto, si realizza invece una prosecuzione automatica del rapporto di lavoro, con successione dell'acquirente dell'azienda all'alienante nella posizione di datore di lavoro;
in tale ipotesi, non trovando applicazione la citata normativa sui licenziamenti individuali, non sussiste alcun onere di impugnazione a carico del lavoratore il quale può, in caso di contestazione, ottenere dal giudice, previa disapplicazione dell'atto di disdetta invalido, la declaratoria del proprio diritto alla permanenza nel posto di lavoro e l'eventuale condanna del datore di lavoro acquirente al pagamento delle retribuzioni non corrisposte (ferma restando, a norma del secondo comma dell'art. 2112 cod. civ.,
l'obbligazione solidale dell'alienante per i crediti maturati in favore del prestatore di lavoro, tra cui anche le retribuzioni non pagate, fino al momento del trasferimento)."
1.4. Inoltre, negli stessi termini si era già pronunciata la sentenza n.
2762 del 21/04/1983 che aveva chiarito che "La disdetta intimata ai sensi del primo comma dell'art. 2112 cod. civ. nei confronti dei lavoratori che prestavano la loro opera alle dipendenze dell'alienante, in caso di cessione di azienda, non si sottrae al regime di cui alle leggi n. 604 del 1966 e n. 300 del 1970, sulla giustificatezza del licenziamento, e per tale ragione sussiste l'onere della tempestiva impugnazione del licenziamento intimato in tempo utile rispetto alla
Pag. 9 di 24 cessione dell'azienda, mentre quest'onere viene meno allorché la disdetta non sia tempestiva poiché, in tal caso, è la norma stessa che stabilisce il principio della successione necessaria e incondizionata nel contratto di lavoro".
Ed il medesimo principio in tempi più risalenti risulta affermato dalla sentenza n. 3901 del 18/08/1978: " La disdetta intimata ai sensi del primo comma dell'art 2112 cod civ nei confronti dei lavoratori che prestavano la loro opera alle dipendenze dell'alienante in caso di cessione di azienda non si sottrae al regime di cui alle leggi n. 604 del
1966 e n. 300 del 1970 sulla giustificabilità dei licenziamenti;
per lo stesso motivo sussiste l'onere della tempestiva impugnazione del licenziamento intimato in tempo utile rispetto alla cessione dell'azienda".
1.5. Venendo al periodo successivo alla legge n. 183/2010, nella recente ordinanza della Cass. n. 27322/23 si afferma in continuità con i precedenti: " E' opportuno sottolineare che la cessione dei contratti di lavoro, nell'ipotesi di accertato trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. avviene automaticamente, ope legis (Cass. n.
9750/2019, in motivazione) e che, di conseguenza, il licenziamento intimato da soggetto che non rivestiva la qualità di datrice di lavoro è totalmente privo di effetti (Cass. n. 8621/2001)"
1.6. Con la ordinanza n. 8039/2022 questa Corte ha pure evidenziato che " la continuazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della cessionaria (o della retrocessionaria) si realizza, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., per i lavoratori che sono dipendenti della cedente (o della retrocecedente) al momento del trasferimento o che tali devono considerarsi per effetto della nullità o dell'annullamento del licenziamento, con ripristino o reintegra nel posto di lavoro". La
Corte di appello non si è attenuta a questi principi.
Pag. 10 di 24 1.7. Sulla stessa scia si pone la sentenza n. 7977/2020 che ha affermato: "soltanto un legittimo trasferimento d'azienda comporta la continuità di un rapporto di lavoro che resta unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi, esclusivamente nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 2112 c.c. che, in deroga all'art. 1406 c.c., consente la sostituzione del contraente senza il consenso del ceduto.
Ed è evidente che l'unicità del rapporto venga meno, qualora, come appunto nel caso di specie, il trasferimento sia dichiarato invalido, stante l'instaurazione di un diverso e nuovo rapporto di lavoro con il soggetto (già, e non più, cessionario) alle cui dipendenze il lavoratore
"continui" di fatto a lavorare".
1.8. - Nessun elemento contrario, rispetto a quanto sopra osservato, si può desumere dall'art. 32,4 comma l. n. 183/2010 il quale prevede che le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre: c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento.
1.9. Anche con riferimento a tale disciplina decadenziale la soluzione fatta propria dalla Corte di appello si pone contro l'indirizzo accolto da questa Corte di legittimità che si è pronunciata esplicitamente più volte, distinguendo chiaramente l'ipotesi in cui il lavoratore impugna la cessione di azienda (a cui va applicata la disciplina della decadenza) da quella in cui chiede, invece, di avvalersene. In tali termini si v. Cassazione ordinanza n.
28790/2019: "11. Come detto, la fattispecie di cui è processo riguarda l'ipotesi in cui il lavoratore non impugna la cessione del contratto di lavoro nell'ambito di un trasferimento ex art. 2112 cod. civ. ma, all'inverso, la rivendica. 12. Rileva il
Pag. 11 di 24 Collegio che sicuramente non è applicabile la ipotesi prevista dalla lettera c) del comma quarto dell'art. 32 della legge n.
183 del 2010. 13. I precedenti di legittimità di questa Corte - cui si intende dare seguito - sono concordi nel sottolineare che la previsione di cui all'art. 32 co. 4 lett. c) della legge n. 183 del 2010 deve intendersi come relativa alle ipotesi in cui il lavoratore contesti "la cessione del contratto" o, meglio, il passaggio del rapporto di lavoro, mentre restano estranee alla stessa le ipotesi in cui il lavoratore voglia avvalersi del trasferimento di azienda (formalmente deliberato dal datore di lavoro cedente) e, quindi, di ottenere il riconoscimento del passaggio e della prosecuzione del rapporto di lavoro in capo al cessionario oppure chieda di accertare l'avvenuto trasferimento di azienda che assuma realizzato in fatto e, quindi, la prosecuzione del rapporto di lavoro col cessionario
(cfr. Cass n. 13648 del 2019; Cass. n. 13179 del 2017; Cass. n.
9469 del 2019; Cass n. 9750 del 2019)."
1.9. Ed il medesimo principio è stato affermato da questa Corte con la sentenza n. 9750/2019: " La sentenza impugnata ha ritenuto applicabile alla fattispecie di causa la decadenza di cui al citato art.32, comma 4, lett. C, considerando estensibile la decadenza prevista per il caso in cui il lavoratore si opponga alla cessione del contratto di lavoro come conseguenza del trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. anche alle ipotesi in cui si verifichi comunque un trasferimento d'azienda ed il lavoratore intenda far accertare l'intervenuta cessione di detto contratto, in conformità all'esigenza di contenere entro tempi ragionevoli lo stato di incertezza (ritenuto particolarmente pregiudizievole specie per il datore di lavoro) scaturente dal trasferimento.
Pag. 12 di 24 12. Osservava quindi la Corte palermitana che, risultando per tabulas che l'appellante, dopo il trasferimento d'azienda dalla alla Parte_3
S.C.P.A. Servizi Ausiliari Sicilia, intervenuto per sua ammissione in data 1.11.2012, aveva atteso quasi due anni prima di formulare domanda di accertamento del suddetto trasferimento e di sussistenza del rapporto di lavoro con la cessionaria, era evidente la violazione del termine stragiudiziale di 60 giorni decorrente dalla data del Parte Cont trasferimento, entro cui la avrebbe dovuto manifestare alla la volontà di far valere nei suoi confronti la cessione del contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'art. 2112 c.c. 13. La tesi seguita dalla sentenza impugnata è erronea. 14. Ed invero, la cessione dei contratti di lavoro nell'ipotesi di trasferimento di azienda avviene automaticamente ex art. 2112 c.c., e nella fattispecie si era peraltro già verificata dal 1.11.12, sicché non vi era alcuna necessità, né onere per il lavoratore, di far valere formalmente nei confronti del cessionario l'avvenuta prosecuzione del suo rapporto di lavoro con quest'ultimo (che ha acquisito contrattualmente l'azienda cedente ed il relativo personale), essendo tale prosecuzione già avvenuta ope legis, sicché è evidente che solo il lavoratore che intenda contestare la cessione del suo contratto di lavoro ex art. 2112 c.c. debba far valere tale impugnazione nel termine di cui all'art. 32, co. 4 lett. c), Cont mentre nella specie, come dedotto dalla stessa controricorrente egli dedusse "l'intervenuta (e voluta) realizzazione della fattispecie di cui all'art. 2112 c.c. al fine di accertare il passaggio alle dipendenze dell'odierna controricorrente e dunque la successione della CP_7 stessa nel diritto controverso" (pag. 7 controricorso). 15. Del resto l'art. 32, comma 4, L. n. 183/10 prevede l'applicabilità anche alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'art. 2112 c.c. delle disposizioni in materia di impugnazione del
Pag. 13 di 24 licenziamento di cui all'art.6 (novellato) L. n. 604/66, e dunque, per quanto qui interessa, in materia di impugnazione della cessione del contratto di lavoro per effetto del trasferimento ex art. 2112 c.c., in sostanza allorquando venga impugnata la detta cessione e non certo nel caso in cui la si persegua".
1.10. Ciò posto, tirando le fila del discorso, deve quindi riaffermarsi che la disciplina della decadenza ex art. 32, comma 4, L. n.
183/10 si applica in caso di cessione di azienda solo quando venga impugnata la cessione ex art. 2112 c.c., oppure quando si impugni il licenziamento intimato prima della cessione, ed ovviamente quando si impugni il licenziamento intimato dal cessionario dopo la cessione. Non viene in rilievo la disciplina dei licenziamenti quando il lavoratore chieda che si accerti la continuità del rapporto alle dipendenze del cessionario.
1.11. Può essere altresì aggiunto che, come osservato in ricorso, non rileva in contrario quanto la Corte territoriale ha sostenuto a proposito dell'assimilabilità al caso in esame, in cui si controverte del ripristino del rapporto con il cessionario, di quello in cui si chiede la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un soggetto diverso dal formale datore di lavoro, come nella somministrazione irregolare;
in cui pure, secondo la Corte territoriale si sarebbe potuto fare "questione del licenziamento intimato da un soggetto effettivamente estraneo al rapporto ed in cui la decadenza sarebbe stata comunque operativa anche nel periodo di vigenza dell'articolo
27 del decreto legislativo 276/2003 e testualmente previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 81/2015, con decorrenza dalla cessazione del rapporto di lavoro con il formale utilizzatore effettivo datore di lavoro".
Pag. 14 di 24 1.12. Occorre infatti dire che lo stesso orientamento appena richiamato dalla Corte di appello è venuto meno per effetto dell'art. 80-bis del d.l. n. 34 del 2020 (conv. con modif. dalla l.n. 77 del 2020) il quale esclude che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro, menzionati dall'art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 81 del 2015, rientri il licenziamento. E tale ultima normativa è stata poi estesa da questa Corte per identità di ratio anche al cd. appalto non genuino di servizi (Cass. n. 32412 del 22/11/2023).
1.13. Va quindi in conclusione ribadito che, nell'ipotesi in cui il licenziamento sia stato intimato dopo il passaggio di azienda ex art 2112 c.c. alle dipendenze del cessionario (o retrocessionario affittante) non si applica la disciplina della decadenza per tutti i motivi già detti, essendo il lavoratore già passato ope legis alle dipendenze del cessionario;
con tutto quello che ne consegue anche sulla esistenza della solidarietà tra cedente e cessionario ai fini del pagamento dei debiti, ancorché maturati in precedenza. …
(omissis)…”.
Stando così le cose, occorre affermare che il rapporto di lavoro in esame è e rimane sostanzialmente unico e non può ritenersi interrotto per effetto della cessione3.
Pertanto, il termine di prescrizione dei crediti di lavoro, secondo le regole generali, non può dunque decorrere in corso di svolgimento del rapporto stesso, anche alla luce delle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità.
Ed infatti, a parere del decidente, la prescrizione dei crediti di cui si discute decorre alla cessazione del rapporto, per adesione a quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene,
Pag. 15 di 24 quanto meno a decorrere dall'entrata in vigore della L. n. 92/20124, che l'incertezza delle tutele applicabili alla risoluzione illegittima del rapporto lavorativo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale, ponga il lavoratore in quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi dettati dalla Consulta e dalla giurisprudenza di legittimità, esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro5.
Si tenga in particolare considerazione quanto chiaramente ribadito da ultimo sulla medesima questione al vaglio del decidente dalla Corte di
Cassazione con la pronuncia n. 19992/2024 cui occorre dare continuità e che si richiama anche ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c.: “… (omissis)… questa Corte ha affermato, in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal D.Lgs. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
4 In tal senso cfr. Cass. 26246/2022 così massimata: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.”.
Pag. 16 di 24 conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935
c.c. , dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n.
26246/2022).
29. il Collegio intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n. 26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v. , tra le molte, Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n.
29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022);
30. il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n.
92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post;
31. invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso;
…
(omissis)…”.
Pag. 17 di 24 Tanto chiarito, accertata l'operatività dell'art. 2112 c.c., occorre passare alla disamina dell'invocata sussistenza di una società di fatto per poter eventualmente affermare la responsabilità anche solidale invocata dal ricorrente per il pagamento degli emolumenti pretesi.
Ebbene, nel caso in esame, in mancanza di allegazione ed offerta di prova degli elementi indefettibili per poter affermare l'esistenza di una società occulta rappresentati dalla partecipazione di tutti i soci all'esercizio dell'attività societaria in vista di un risultato unitario, secondo le regole dell'ordinamento interno, e dal fatto che i conferimenti siano diretti a costituire un patrimonio comune, sottratto alla libera disponibilità dei singoli partecipi ed alle azioni esecutive dei loro creditori personali, va rigettata la domanda di condanna rivolta alla presunta società di fatto e Controparte_2 Controparte_1 in proprio e quali soci illimitatamente responsabili, per insussistenza di una società di fatto.
A tal proposito occorre dare continuità ai seguenti princìpi affermati anche di recente dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n.
14365/2021: “… (omissis)… Invero, è stato affermato che la mancata esteriorizzazione del rapporto societario costituisce il presupposto indispensabile perché possa legittimamente predicarsi, da parte del giudice, l'esistenza di una società occulta, ma ciò non toglie che si richieda pur sempre la partecipazione di tutti i soci all'esercizio dell'attività societaria in vista di un risultato unitario, secondo le regole dell'ordinamento interno, e che i conferimenti siano diretti a costituire un patrimonio
"comune", sottratto alla libera disponibilità dei singoli partecipi (art. 2256 c.c.) ed alle azioni esecutive dei loro creditori personali (artt. 2270 e 2305 c.c.), l'unica particolarità della peculiare struttura collettiva "de qua"
Pag. 18 di 24 consistendo nel fatto che le operazioni sono compiute da chi agisce non già in nome della compagine sociale (vale a dire del gruppo complessivo dei soci) ma in nome proprio (cfr. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 17925 del 12/09/2016). … (omissis)…”.
Va rigettata, inoltre, anche la domanda diretta alle differenze retributive da svolgimento di mansioni superiori.
A sostegno della specifica domanda, infatti, la parte ricorrente ha allegato di aver svolto almeno dal 01.01.2001 mansioni di riscossione di denaro, la direzione ed il coordinamento degli altri lavoratori, la rappresentanza e la sostituzione del datore di lavoro nello svolgimento dell'attività di rimessa riconducibili al livello B3, ed ha prodotto dichiarazioni di rivolte al sindaco di Bari Controparte_1 dove è affermato di voler proseguire l'attività di rimessa … con la rappresentanza del sig. Parte_5
Ebbene, nel corso del giudizio non è mai emersa la circostanza dello svolgimento di compiti di direzione e coordinamento di altri lavoratori.
A rigore, dalle testimonianze raccolte è emersa una certa fungibilità tra gli operai addetti come il ricorrente alle attività di incasso e di rimessa in generale in base ai turni lavorativi assegnati.
Pertanto, risulta indimostrato lo svolgimento di mansioni riconducibili al rivendicato livello B3 del CCNL Autorimesse e Noleggio Automezzi che si riporta:
< Livello B3
Parametro 161
Declaratoria
Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che, in possesso delle relative competenze, operano nell'ambito di direttive aziendali, agendo con limitati margini di autonomia.
(omissis)
Pag. 19 di 24 Per il solo settore autosilos, garage, aree di parcheggio all'aperto ed ausiliari al traffico
Profilo
Lavoratori con specifiche competenze tecniche, amministrative ed operative che sono in grado di svolgere le mansioni assegnate con margini di autonomia operativa. Possono avere interfacce esterne all'azienda ed operano su sistemi tecnologici. Possono coordinare le attività operative di lavoratori di livello pari od inferiore.
Area Professionale:
Tecnico d'ufficio, Tecnico operativo, Capo Tecnico
Altri settori
Comandante motorista …>>.
A bene vedere, infatti, per poter addivenire ad un giudizio di prevalenza dei compiti appartenenti alla superiore qualifica occorre avere riguardo alle mansioni effettivamente poste in essere dal dipendente.
In concreto, il tipo di indagine che il decidente è deputato ad effettuare per l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori, in forza del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, impone un'attività logico-deduttiva ripartita in tre diversi passaggi da porre in successione logico-giuridica tra loro e che si possono così riassumere:
▪ accertamento delle effettive prestazioni di fatto svolte dal lavoratore;
▪ indagine e raffronto tra declaratorie delle diverse qualifiche e dei diversi livelli contenute e disciplinate dalla contrattazione collettiva;
Pag. 20 di 24 ▪ riconduzione della prestazione lavorativa effettivamente resa dal lavoratore ed accertata in sede giudiziale nel profilo e nel livello a quella maggiormente rispondenti, secondo un apprezzamento da formulare in termini di prevalenza, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale6.
Ebbene, nel caso in esame è stato provato che il ricorrente abbia svolto le stesse mansioni degli altri dipendenti di pari qualifica ed inquadramento addetti alla medesima sede lavorativa con carattere di fungibilità.
Tanto conforta il rigetto della domanda di riconoscimento di retribuzioni differenziali da svolgimento di mansioni superiori.
Ciò posto, per quel che riguarda la quantificazione dei crediti vantati dalla parte ricorrente per l'unico rapporto lavorativo subordinato prestato da ultimo alle dipendenze della ditta individuale Silopark
ON di RA De PI secondo le modalità esecutive dedotte in ricorso, risultando difformi i conteggi operati dal CTU alle somme richieste dalla parte ricorrente, ritenute maggiormente attendibili le minori somme ricostruite in perizia secondo quanto emerso nel corso dell'istruttoria, e considerato che in ricorso la domanda giudiziale è stata estesa anche alle minori somme che sarebbero risultate in corso di causa, deve essere condannata la sola parte resistente CP_1
quale titolare della ditta individuale di
[...] Controparte_6
Pag. 21 di 24 anche in solido con le cedenti al pagamento in Controparte_1 favore della parte ricorrente della somma di € 35.869,62 a titolo di emolumenti retributivi differenziali e di € 6.071,18 a titolo di Tfr differenziale oltre interessi al tasso legale sulla somma man mano rivalutata ai sensi degli artt. 429, ultimo comma c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dal giorno della maturazione dei diritti di credito all'effettivo soddisfo.
Da rigettare è, invece, la restante parte delle domande avanzate.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00 per le controversie di lavoro previsto nella Tabella allegata al D.M. n.
55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della parziale soccombenza tra la parte ricorrente e la parte resistente CP_1
quale titolare della ditta individuale
[...] Controparte_9
.
[...]
Tenuto conto della peculiarità e controvertibilità delle questioni trattate deve ritenersi sussistente una ragione oggettiva per l'integrale compensazione delle spese processuali tra la parte ricorrente e la parte resistente . Controparte_2
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- condanna la parte resistente quale titolare Controparte_1 della ditta individuale Controparte_9 anche in solido con le cedenti al pagamento in favore della
Pag. 22 di 24 parte ricorrente della somma di € 35.869,62 a titolo di emolumenti retributivi differenziali e di € 6.071,18 a titolo di Tfr differenziale oltre interessi legali sulla somma man mano rivalutata secondo gli indici istat ai sensi degli artt. 429, ultimo comma c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dal giorno della maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo;
- rigetta per infondatezza tutte le altre domande avanzate in ricorso;
- compensa per la metà tra la parte ricorrente e la parte resistente quale titolare della ditta Controparte_1 individuale Silopark ON di RA De PI le spese di lite e condanna la parte resistente quale Controparte_1 titolare della ditta individuale Controparte_9
al pagamento in favore della parte ricorrente delle
[...] rimanenti spese del presente giudizio che, al netto di quelle appena compensate, liquida in complessivi € 2.314,25 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014;
- compensa integralmente tra la parte ricorrente e la parte resistente le spese processuali;
Controparte_2
- pone definitivamente a carico della parte resistente CP_1
quale titolare della ditta individuale
[...] [...]
le spese di CTU liquidate come da Controparte_9 separato provvedimento.
Bari,23/01/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 23 di 24 Pag. 24 di 24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 In questo giudizio occorre dare continuità ai seguenti principi di diritto affermati anche di recente dalla
Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 23242/2023: “… (omissis)… secondo l'insegnamento di questa Corte, infatti, la fattispecie del trasferimento di azienda regolata dall'art. 2112 c.c., ricorre tutte le volte che, rimanendo immutata l'organizzazione aziendale, vi sia soltanto la sostituzione della persona del titolare, indipendentemente dallo strumento tecnico-giuridico adottato, essendo sufficiente, ai fini dell'integrazione delle condizioni per l'operatività della tutela del lavoratore, il subentro nella gestione del complesso dei beni organizzati ai fini dell'esercizio dell'impresa, ossia la continuità nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, restando immutati il complesso di beni organizzati dell'impresa e l'oggetto di quest'ultima, costituendo un indice probatorio di tale continuità l'impiego del medesimo personale e l'utilizzo dei medesimi beni aziendali, indipendentemente dallo strumento tecnico giuridico adottato e dalla sussistenza di un vincolo contrattuale diretto tra cedente e cessionario (Cass. n. 12771/2012, Cass. n. 26808/2018), restando quindi irrilevante la dedotta insussistenza di un atto scritto di cessione;
…” 3 In tal senso cfr. Cass. n. 21565/2014. 5 Cass. 31508/2022 così massimata: “Il testo attualmente vigente dell'art. 18, l. n. 300/1970, a differenza di quello originario, prevede la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi di illegittimità del licenziamento (commi 1, 4, 7), mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria (commi 5 e 6); ne consegue che, nel corso del rapporto, il prestatore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela (reintegratoria o indennitaria) applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale. È pertanto ravvisabile la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi dettati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro.”. 6 Cfr. Cass. 27.09.2010, n. 20272 così massimata: “Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con motivazione logica e adeguata, aveva escluso, sulla scorta dell'istruttoria espletata, di poter ravvisare nelle mansioni svolte dal ricorrente, inquadrato al 3° livello del c.c.n.l. del settore abbigliamento delle aziende artigiane ed addetto alla fase di stampa di disegni su foulard e sciarpe, l'elemento della particolare complessità che, unitamente a quello della variabilità, connotava l'inquadramento al 4° livello di detto c.c.n.l., al cui riconoscimento mirava la domanda giudiziale).”.