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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/12/2025, n. 5553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5553 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. IO ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 136/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi nella qualità di genitori esercenti la responsabilità sul C.F._2 minore (c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Dario Per_1 C.F._3
OR TR;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 19/12/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 3 gennaio 2024 e Parte_1
, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità sul minore Parte_2 Per_1
, hanno proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...]
dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 762/2023
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (o, in subordine,
1 dell'indennità di frequenza) e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3 (o, in subordine, comma 1, L. 104/92) a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione i ricorrenti hanno contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., in quanto non corrispondenti al reale stato di salute del minore
(cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' costituitosi con memoria del 22 novembre 2024, ha chiesto il rigetto CP_1
dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Ritenutolo opportuno, viste le osservazioni effettuate in merito alla prima consulenza ed in considerazione delle patologie controverse, questo giudice ha disposto la rinnovazione della c.t.u. mediante nomina di un medico specializzato in neuropsichiatria infantile (cfr. ordinanza del 6 dicembre 2024).
Ciò detto, l'opposizione va parzialmente accolta perché le conclusioni raggiunte dal secondo c.t.u. - secondo cui il minore presenta i requisiti sanitari per il Per_1 riconoscimento dell'indennità di frequenza e dei benefici di cui all'art. 3, comma 1, L.
104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa - meritano di essere preferite rispetto a quelle del primo, non soltanto per la specializzazione in neuropsichiatria infantile del dott. ma soprattutto per l'accuratezza della disamina CP_2
compiuta da quest'ultimo (cfr. relazione depositata il 12 ottobre 2025: “Il minore è affetto da disabilità intellettiva lieve con secondarie difficoltà di apprendimento 1. L'attuale valutazione consente di confermare la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento al minore dello status di invalido e di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 104/92, nonché del diritto all'indennità di frequenza prevista dalla L. 289/90. Tali requisiti devono ritenersi presenti sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa. L'attuale fabbisogno assistenziale non ha le caratteristiche di eccezionalità che in concreto determinano quelle alterazioni rispetto al parametro medio dei bambini sani che giustifica l'attribuzione dello status di invalido civile con diritto a percepire l'indennità di accompagnamento ex legge 18/80. 3. Vista l'emendabilità del Disturbo si ritiene necessaria una revisione a due anni dalla visita peritale”).
Stante quanto esposto, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, va dichiarato che il minore non ha i requisiti sanitari per l'indennità di Per_1
accompagnamento, né per i benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, ma presenta i
2 requisiti sanitari per l'indennità di frequenza e per i benefici di cui all'art. 3, comma 1, L.
104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono distratte in favore del procuratore dei ricorrenti giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
In base alla medesima regola processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M
nel contraddittorio delle parti, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che il minore non ha i Per_1
requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, né per i benefici ex art. 3, comma 3,
L. 104/1992, ma presenta i requisiti sanitari per l'indennità di frequenza e per i benefici di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
condanna l' al pagamento in favore dell'avv. Dario TR, nella qualità di CP_1
procuratore antistatario di e , delle spese di lite di Parte_1 Parte_2
quest'ultimi, che si liquidano in € 3.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso il 19/12/2025
Il Giudice del Lavoro
IO ON
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. IO ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 136/2024 R.G.L. vertente tra
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi nella qualità di genitori esercenti la responsabilità sul C.F._2 minore (c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Dario Per_1 C.F._3
OR TR;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 19/12/2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 3 gennaio 2024 e Parte_1
, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità sul minore Parte_2 Per_1
, hanno proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...]
dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 762/2023
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (o, in subordine,
1 dell'indennità di frequenza) e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3 (o, in subordine, comma 1, L. 104/92) a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione i ricorrenti hanno contestato le valutazioni medico legali del c.t.u., in quanto non corrispondenti al reale stato di salute del minore
(cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' costituitosi con memoria del 22 novembre 2024, ha chiesto il rigetto CP_1
dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Ritenutolo opportuno, viste le osservazioni effettuate in merito alla prima consulenza ed in considerazione delle patologie controverse, questo giudice ha disposto la rinnovazione della c.t.u. mediante nomina di un medico specializzato in neuropsichiatria infantile (cfr. ordinanza del 6 dicembre 2024).
Ciò detto, l'opposizione va parzialmente accolta perché le conclusioni raggiunte dal secondo c.t.u. - secondo cui il minore presenta i requisiti sanitari per il Per_1 riconoscimento dell'indennità di frequenza e dei benefici di cui all'art. 3, comma 1, L.
104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa - meritano di essere preferite rispetto a quelle del primo, non soltanto per la specializzazione in neuropsichiatria infantile del dott. ma soprattutto per l'accuratezza della disamina CP_2
compiuta da quest'ultimo (cfr. relazione depositata il 12 ottobre 2025: “Il minore è affetto da disabilità intellettiva lieve con secondarie difficoltà di apprendimento 1. L'attuale valutazione consente di confermare la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento al minore dello status di invalido e di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 104/92, nonché del diritto all'indennità di frequenza prevista dalla L. 289/90. Tali requisiti devono ritenersi presenti sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa. L'attuale fabbisogno assistenziale non ha le caratteristiche di eccezionalità che in concreto determinano quelle alterazioni rispetto al parametro medio dei bambini sani che giustifica l'attribuzione dello status di invalido civile con diritto a percepire l'indennità di accompagnamento ex legge 18/80. 3. Vista l'emendabilità del Disturbo si ritiene necessaria una revisione a due anni dalla visita peritale”).
Stante quanto esposto, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, va dichiarato che il minore non ha i requisiti sanitari per l'indennità di Per_1
accompagnamento, né per i benefici ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, ma presenta i
2 requisiti sanitari per l'indennità di frequenza e per i benefici di cui all'art. 3, comma 1, L.
104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono distratte in favore del procuratore dei ricorrenti giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
In base alla medesima regola processuale (art. 91 c.p.c.), infine, le spese di c.t.u., liquidate con separati decreti, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M
nel contraddittorio delle parti, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che il minore non ha i Per_1
requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento, né per i benefici ex art. 3, comma 3,
L. 104/1992, ma presenta i requisiti sanitari per l'indennità di frequenza e per i benefici di cui all'art. 3, comma 1, L. 104/92 a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
condanna l' al pagamento in favore dell'avv. Dario TR, nella qualità di CP_1
procuratore antistatario di e , delle spese di lite di Parte_1 Parte_2
quest'ultimi, che si liquidano in € 3.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso il 19/12/2025
Il Giudice del Lavoro
IO ON
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