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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
n. rgvg 4335 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4335 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. CAPUANO MIRKO presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. CAPUANO MIRKO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/03/2025 e Parte_1 Controparte_1 premettendo:
- di aver contratto matrimonio in Napoli il 14/09/2011;
- che dalla loro unione sono nati i figli (09.07.2012) e (23.03.2016) Per_1 Per_2 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 18.09.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1. Le parti vivranno separatamente, con mutuo rispetto, ciascuna potrà fissare dove crederà opportuno la propria residenza, domicilio e/o dimora. In ogni caso essi si impegnano a comunicarsi a mezzo lett. racc. A/R ogni eventuale mutamento di residenza, domicilio e/o dimora, entro e non oltre sette giorni dall'effettivo mutamento;
2. Allo stato i ricorrenti essendo stati sfrattati dalla loro abitazione sita in Napoli, al Viale Della
Resistenza, Lotto M, is. D4 (dette Vela rossa int. 412), rispettivamente dimorano la sig. CP_1
congiuntamente ai figli minori presso l'abitazione materna sita in Napoli, alla Via Eugenio
[...]
Colorni, 97, in attesa di collocazione in altro alloggio da parte del Comune di Napoli, mentre il sig.
, dimora presso l'abitazione della madre sita in Napoli, alla Via Pietro Gobetti is. Parte_1
24; Tuttavia la sig.ra mantiene la propria residenza e quella dei figli minori Controparte_1
e pressp l'immobile sito in Napoli al Viale della Resistenza, Lotto M, is. D4; Per_1 Per_2
3. I figli e restano affidati ad entrambi i genitori secondo le modalità dell'affido Per_1 Per_2 condiviso, pur dimorando con la madre, con facoltà per il padre di vederli e trattenerli con sé, secondo le seguenti modalità temporali:
a week end alterni dalle 20,00 del venerdì alle ore 20,00 della domenica con pernotto, e due volte alla settimana e precisamente il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola fino alle ore 19,30, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori e;
Per Per_1 Per_2 quanto riguarda le vacanze natalizie, il Sig. terrà con sé i figli minori, Parte_1 alternativamente, un anno, dalle ore 15,00 del 24 dicembre alle ore 21,00 del 28 dicembre, e l'anno successivo, dalle ore 21,00 del 28 dicembre alle ore 21,00 del successivo 2 gennaio;
i minori, altresì, trascorreranno le festività di Pasqua e Lunedì in Albis, ivi compresa la notte tra le medesime, alternativamente un anno con un genitore e 1'anno successivo con l'altro, iniziando con la madre per l'anno successivo;
infine, e trascorreranno con il padre, durante le vacanze Per_1 Per_2 scolastiche estive, due settimane consecutive durante il mese di agosto, sempre dalle ore 10,00 del lunedì alle ore 21,00 della domenica successiva, la cui collocazione nei mesi di riferimento dovrà concordarsi preventivamente tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno;
3. I ricorrenti adotteranno autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione attinenti alla quotidianità dei figli minori mentre si impegnano a consultarsi reciprocamente e a decidere di comune accordo tutte le questioni di rilevante importanza attinente la salute, l'educazione e l'istruzione dei figli minori e , tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione Per_1 Per_2 naturale e elle aspirazioni degli stessi;
4. I coniugi, comunque, sono ben consapevoli della necessità per i figli minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, pertanto, gli accordi sopra indicati costituiscono il contenuto minimo dei rapporti genitori-figli, nel senso che si cercherà in ogni caso di favorire un'equa presenza della minore presso ciascun genitore;
5. Il Sig. si obbliga a versare, quale contributo per il mantenimento ai figli minori Parte_1
e , la somma di € 500,00 (cinquecento/00) mensili, ossia € 250,00 Per_1 Per_2
(duecentocinquanta/00) per ciascun figlio. Altresì dette somme verranno adeguate annualmente secondo gli indici Istat;
Il Sig. si impegna a versare il 50% delle spese relative Parte_1 alla istruzione scolastica, mediche (se non convenzionate con il SSN), il tutto come previsto dal
Protocollo d'intesa datato 07.03.2018 siglato tra Magistrati del Tribunale di Napoli ed avvocati del foro di Napoli, al quale le parti si richiamano per definire ogni vicenda relativa ai figli e Per_1
; Per_2
6. Nulla stabilirsi a titolo di assegno di mantenimento per essi coniugi, in quanto autosufficienti sotto il profilo economico;
7. I coniugi, dichiarano altresì, d'aver già provveduto a regolare ogni eventuale aspetto patrimoniale tra loro e, fermo quanto ai punti che precedono, dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
8. i ricorrenti si scambiano sin d'ora reciproco consenso al rilascio da parte delle Autorità competenti del passaporto e di ogni altra autorizzazione;
09. le spese della presente procedura sono sostenute, in compensazione da entrambi i ricorrenti;
10. Tutte le questioni di carattere patrimoniale sono definite tra i coniugi pertanto nulla è dovuto dall'uno in favore dell'altro”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n.97, parte II, S. A sez XX, reg. Atti Matrimonio anno 2011); Controparte_1
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 19/09/2025
Il Presidente est.
Dott. Immacolata Cozzolino