Sentenza 5 ottobre 2016
Massime • 1
In tema di esecuzione delle pene brevi, il divieto sancito dall'art. 656, comma nono, lett. a) cod. proc. pen. di sospensione dell'ordine di esecuzione comprendente taluno dei delitti di cui all'art. 4 bis ord. pen., , opera anche quando la responsabilità per il reato ostativo sia stata ritenuta a titolo di concorso anomalo, ex art. 116 cod. pen. (In motivazione la Corte ha aggiunto che la configurazione del concorso anomalo come forma di partecipazione dolosa - e non colposa - esclude profili di irragionevolezza che possano postulare l'illegittimità costituzionale degli artt. 656, comma nono, cod. proc. pen., 4 bis ord. pen. e 116, cod. pen. in relazione agli artt. 3 e 27, comma primo, Cost.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/10/2016, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2016 |
Testo completo
01452-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 05/10/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2963/2016 MASSIMO VECCHIO - Presidente - REGISTRO GENERALE MASSIMO VECCHIO N. 1516/2016 ENRICO PE IN IG FA US GAETANO DI GIURO - Rel. Consigliere - ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UZ LO nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 17/12/2015 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMA sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG Udit i difensor Avv.; Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Oscar Cedrangolo, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per la dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale e per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'assise d'appello di Roma il 17 dicembre 2015, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta formulata nell'interesse di ER AO, richiesta finalizzata ad ottenere la dichiarazione della natura non ostativa del delitto di omicidio volontario, a titolo di concorso anomalo, in funzione del beneficio della sospensione dell'esecuzione della pena, ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., e dell'immediata liberazione del detenuto. Il ER era stato condannato dalla Corte d'assise di Latina alla pena di anni sedici di reclusione. All'esito del giudizio d'appello, su impugnazione del medesimo istante e del Pubblico Ministero, la Corte d'assise d'appello di Roma aveva, tuttavia, riqualificato il delitto di omicidio di cui al capo A) in quello di cui agli artt. 589, 586 e 612 cod. pen. DI aveva ridotto la pena, determinandola in quella di anni tre mesi quattro giorni venti di reclusione ed intervenendo, al pari, sulle sanzioni accessorie. Aveva, infine, assolto il ER stesso dalle residue imputazioni, per non aver commesso il fatto. Questa Corte con sentenza in data 17 novembre 2015 rigettava il ricorso del Procuratore Generale che aveva censurato l'errata applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 192 comma 3 cod. proc. pen. e, riqualificati i fatti ex artt. 116, 575, 612 cod. pen., aveva respinto, altresì, ricorso proposto dal medesimo ER, ferma restando la pena inflittagli. La Corte d'assise d'appello osservava che nel concorso anomalo la responsabilità dell'agente trovava fondamento nel dolo, sia pur correlato ad altro evento, meno grave, ma, comunque, voluto ed avente la potenzialità sul piano obiettivo e su quello psichico, per la prevedibilità ad esso inerente di evolvere nell'evento maggiore. Sarebbe stato, dunque, non possibile ogni parallelismo con l'art. 586 cod. pen. che prevedeva, appunto, la punibilità a titolo di colpa. Riteneva, poi, la Corte territoriale non ricorrente la violazione del divieto di reformatio in peius, poiché, da un lato, aveva presentato ricorso per cassazione anche il Procuratore generale e, dall'altro, l'art. 597 comma 3 cod. proc. pen. stabiliva detto divieto per la sola pena principale. p di 2 2. Ricorre per cassazione ER AO a mezzo del difensore di fiducia e premette quanto segue. Il 19 novembre era stata eseguita la notifica dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, relativo alla sentenza emessa dalla Corte d'assise d'appello di Roma in data 26 giungo 2014 che, in riforma della sentenza emessa dalla Corte d'assise di Latina il 15 luglio 2013, era passata in giudicato il 17 novembre 2015, a seguito del rigetto del ricorso da parte della Suprema Corte. Il ER, in particolare, era stato riconosciuto colpevole a titolo di concorso anomalo del delitto di omicidio e (ritenendo che l'ipotesi di cui all'art. 116 cod. pen. lasciasse persistere il profilo ostativo della fattispecie, non constando i presupposti per la sospensione ex art. 656 cod. proc. pen.) si era dato seguito alla sua carcerazione. In questa prospettiva, secondo la Procura generale, il titolo di reato, pur riqualificato, sarebbe stato ostativo alla sospensione dell'ordine di esecuzione della carcerazione, ex art 656 cod. proc. pen. Con l'incidente di esecuzione proposto, dunque, aveva lamentato il ER che al concorrente anomalo non fossero opponibili gli effetti ostativi previsti dall'art. 4 bis L. 26 luglio 1975, n. 354, effetti che la norma contemplava per i soli concorrenti o autori della fattispecie tipica ex art 110 cod. pen.. La riqualificazione operata dalla Suprema Corte aveva effetti interni al processo e non avrebbe determinato la conseguenza ulteriore di porsi come elemento ostativo alla concessione della sospensione della esecuzione dell'ordine di carcerazione. Ciò premesso si duole il ricorrente del vizio della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'ordinanza emessa dalla Corte d'assise d'appello di Roma. Oggetto specifico di scrutinio sarebbe dovuto essere il tema relativo alla vicenda delle esclusioni derivanti dall'art. 656 comma 9 cod. proc. pen. e dall'art. 4 bis L. 26 luglio 1975, n. 354, al fine di accertare se esse si estendessero solo ai concorrenti ex art. 110 cod. pen. nel delitto tipo ed espressamente indicato ovvero anche ai concorrenti cd. anomali, ex art 116 cod. pen. I casi di preclusione all'operatività della sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione erano da ritenere, infatti, tassativi e non sarebbe stato possibile estenderli oltre il testo della norma, attraverso percorsi di lettura analogica in malam partem. La stessa rubrica dell'art. 116 cod. pen. attestava che non si potesse recuperare all'ambito ostativo dell'art.
4-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 la categoria del concorso anomalo. Ciò perché l'istituto disciplina l'ipotesi del reato "diverso" da quello "voluto" da taluno dei concorrenti. Questo aspetto attestava, nella prospettiva del ricorrente, l'estraneità del concorrente anomalo, alla struttura del fatto ostativo, imputatogli in ragione del solo collegamento causale. La presunzione di pericolosità sottesa al meccanismo di esclusione di cui all'art. 656 comma 9 cod. proc. pen. non avrebbe li 3 M trovato logica applicazione nelle ipotesi di concorso anomalo, in cui il concorrente stesso non aveva voluto il delitto diverso realizzato dagli altri compartecipi. La stessa Corte costituzionale (sentenza n. 42 del 13 maggio 1965) aveva avuto modo di precisare che la responsabilità del concorrente si giustificava nei soli casi in cui il fatto diverso potesse essere considerato uno sviluppo logicamente prevedibile del reato oggetto del programma criminoso. Osserva, pertanto, il ER che la responsabilità prevista dall'istituto in esame era sostanzialmente colposa e che postulava mancanza di volontà rispetto all'evento diverso, oltre alla prevedibilità della commissione del reato ulteriore ed alla violazione della regola cautelare di affidarsi ad una condotta di per sé non controllabile. Il diverso coefficiente di pericolosità attestato dai due stati soggettivi (del dolo e della colpa) fondava la ragione per la quale alcun delitto colposo era incluso nella categoria delle fattispecie ostative, ex art. 4 bis L. 26 luglio 1975, n. 354. Da ciò l'irragionevolezza di una interpretazione che avesse suggerito di ritenere compresi, nella categoria, anche delitti imputati sulla scorta della mera dinamica causale e che avessero seguito meccanismi di natura colposa. In questa logica è stata avanzata, in via subordinata, questione di legittimità costituzionale degli artt. 656 comma 9 cod. proc. pen. e 4 bis L. 26 luglio 1975, n. 354 in relazione agli artt. 3 e 27 Cost. per la violazione della funzione rieducativa della pena. In particolare, la struttura delle fattispecie ostative, che compongono il catalogo dei delitti inseriti nell'art. 4 bis L. 26 luglio 1975, n. 354 delinea un sistema cd. per fasce. Il delitto di omicidio, che rientra in quelli di cd. terza fascia, è ritenuto una figura al cospetto della quale le esigenze di sicurezza sociale sono stimate prevalenti e rispetto al quale si richiede che si acquisisca la prova della mancanza di collegamento con la criminalità organizzata. La questione di irragionevolezza costituzionale, dunque, risulterebbe rilevante e non manifestamente infondata per l'ipotesi in cui si dovesse ritenere incluso nelle ipotesi di cui all'art. 4 bis L. 26 luglio 1975, n. 354 anche quella d'un omicidio ascritto in cd concorso anomalo. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 597 n. 3 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione. La Corte d'assise d'appello, sulla questione del possibile divieto di reformatio in peius, si era posta in maniera non corretta. La questione era relativa al fatto che mentre il giudice del merito aveva ricondotto la fattispecie all'art. 586 cod. pen., ai fini del trattamento sanzionatorio, a fronte della diversa qualificazione ex art 116, 575 cod. pen. da parte del giudice di legittimità la Corte d'assise d'appello in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva erroneamente ritenuto che l'art 597 cod. proc. pen. limitasse il divieto di riforma peggiorativa alla sola pena intesa in senso quantitativo. Si sarebbe dovuto ribadire, piuttosto, che dall'impugnazione dell'imputato non sarebbe potuto 4 derivare alcun effetto pregiudizievole. La riqualificazione del reato da parte del giudice dell'impugnazione avrebbe avuto rilievo solo interno al processo. La decisione della Suprema Corte che aveva respinto il ricorso del P.G. e dell'imputato aveva aggiunto l'espressione: " ferma la pena ", con la conseguenza non solo di ribadirne l'intangibilità quantitativa, ma anche qualitativa, estesa a tutti gli effetti ad essa connessi.
3. Nell'interesse di ER AO il 19-9-2016 è stata depositata memoria di replica. Si è, in particolare, riportato l'orientamento espresso da Cass. 18-3-2016, n. 11595, per ribadire la natura del concorso cd. anomalo e per sottolineare la fondatezza del ricorso proposto. Si è esplicitato, ancora, il tema del divieto di reformatio in peius, per spiegare che, se l'imputato non avesse interposto impugnazione, il capo della sentenza non impugnato autonomamente dal Procuratore Generale sarebbe stato sottratto alla cognizione della Suprema Corte, cui sarebbe stata, altresì, preclusa ogni possibilità di intervento sulla qualificazione giuridica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che il rinvio previsto dall'art. 656 cod. proc. pen., comma 9, lett. a) ai delitti di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art.
4-bis è funzionale alla sola incorporazione dei reati per i quali la "sospensione" non può essere disposta, senza ovviamente recepire i presupposti di applicabilità della norma richiamata (Cass., Sez. 3, 26 marzo 2004, n. 26832, rv. 229054; Cass., Sez. 1, 16 maggio 2006, n. 19924, rv. 234264). Nella decisione si è anche spiegato che a nulla rilevano la concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen., comma 2, né il giudizio di bilanciamento delle attenuanti stesse sulle aggravanti (Sez. 1, Sentenza n. 11036 udienza del 2/02/2010 dep. 23/03/2010, non massimata).
1.2. La pronuncia da ultimo richiamata, pur relativa a fatto diverso, condivide, in parte, il nucleo centrale della questione giuridica qui affrontata. Essa afferisce, appunto, al rapporto tra il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione ed il reato cd. ostativo, imputato, tuttavia, a titolo di concorso anomalo, ex art. 116 cod. pen.
1.3. Deve premettersi che il concorso di persone, in punto giuridico, risulta una categoria che si assimila ad un giudizio di relazione. Esso si svolge, essenzialmente, in ragione della rilevanza del contributo offerto al fatto da ciascuno dei singoli partecipi. Pur non cogliendo nel segno la costruzione della natura cd. accessoria o condizionale della partecipazione, preme annotare che il contributo del singolo alla fattispecie plurisogettiva, nella dogmatica dell'azione, non rileva in sé, ma in funzione dei contributi lo 5 Ла altrui, cui si salda, in linea causale, generando un'entità nuova e diversa che struttura, appunto, l'essenza dell'intera azione di concorso. Lo stretto legame che avvince i contributi dei singoli concorrenti non comporta, d'altro canto, una diversificazione delle fattispecie plurisoggettive, ma concretizza una figura concorsuale unica, di cui rispondono, in maniera paritaria, tutti i concorrenti come "fatto proprio". In ciò sta il carattere intrinsecamente unitario dell'azione di concorso. Ad essa si affianca l'altro aspetto del fatto collettivo che non si esaurisce nel solo ambito causale e che si fonda, parallelamente sul contenuto di natura psicologica, che deve caratterizzare il concorso stesso. Il dominio finalistico che permea l'azione plurisoggettiva si astrae dalla volontà del singolo e dal potere che ciascun concorrente può espletare nella fase esecutiva. Ciò perché quel dominio, è evidente, non appartiene in via esclusiva al singolo agente come accade nel fatto monosoggettivo ma diventa espressione d'un agire che risale all'intero gruppo, cui il partecipe si affida, per l'attuazione dello scopo comune, preveduto e voluto. Ciò spiega perché, anche nelle ipotesi di cui agli artt. 117 e 116 cod. pen., non si versi al cospetto di fattispecie plurisoggettive differenziate ed il reato di concorso resti unitario. Il contributo assistito dal dolo attiene allo scopo comune e il dolo stesso, di natura diretta arretra alla condotta collettiva, originariamente voluta e cui ha inteso aderire il singolo concorrente. Non si è, pertanto, al cospetto di plurime e concorrenti forme di reità (individuale), percepibili in una distinta valenza ontologica, che si sommano in una fattispecie diversa o che, addirittura danno vita a più figure plurisoggettive, in ragione del numero dei concorrenti e del contributo di ciascuno di essi. Il fatto resta unitario ed anche le eventualità di fattispecie di reato diverso, disciplinate dall'art. 116 cod. pen., continuano a restare nell'ambito del concorso di persone, senza fuoriuscirne, in presenza delle condizioni tracciate dal sistema. Il titolo ulteriore non è imputato sulla scorta della sola eziologia causale, ma in ragione dell'indicata caratteristica dell'azione collettiva, cui si contribuisce e cui risale il relativo dominio funzionale sul fatto, nel cui ambito si può inscrivere la variante individuale. E', dunque, nella particolarità stessa dell'azione plurisoggettiva l'implicazione che siano prevedibili scostamenti e variazioni, rispetto allo scopo comune. L'adesione volontaria ad un progetto che non si è in grado di controllare nel suo dinamismo funzionale non può implicare estraneità per il concorrente che, pur contribuendovi causalmente, abbia voluto altro. In questa logica, dunque, la stessa Corte costituzionale ha ben spiegato che ricorre, comunque, un nesso di collegamento psicologico tra condotta ed evento nelle ipotesi di progressione e di sviluppi prevedibili d'azione, for 6 ли particolarità che rende la disposizione stessa (art 116 cod. pen.) compatibile con il precetto superprimario di cui all'art 27 Cost. Ciò, perché il reato diverso rientra, nel concatenarsi dei fatti naturali, in quel logico sviluppo prevedibile del dinamismo dell'azione lesiva plurisoggettiva, dinamismo che attrae il fatto stesso anche al concorrente che non lo abbia voluto con dolo diretto o indiretto, ma che, tuttavia affidandosi all'azione plurima ed aderendo al progetto delittuoso non ne abbia preventivato, nonostante fosse possibile farlo, il suo verificarsi nella fase d'esecuzione. Il fondamento della punibilità torna, allora, alla caratteristica intrinseca dell'azione collettiva ed alla sua peculiarità, oltre che alla specificità del titolo di imputazione, che si collega non alla colpa in senso stretto, ma ad un nesso psicologico che continua a persistere tra azione ed evento ulteriore e diverso, di cui risponde anche il concorrente che non lo abbia direttamente voluto. L'art 116 cod. pen., dunque, genera una forma di partecipazione anomala, trattata meno severamente dal legislatore, attraverso la previsione di un elemento circostanziale. Si tratta, però di una forma di responsabilità che resta nell'ambito del concorso tipico e che non fuoriesce da quella categoria. Queste prime considerazioni permettono di esaminare il rapporto esistente tra le ipotesi delittuose indicate dall'art.
4-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 (e richiamate nell'art. 656 commi 5 e 9 cod. proc. pen.) e l'eventualità in cui esse traggano scaturigine dalla fattispecie del concorso cd. anomalo. Si è avuto modo di anticipare che le caratteristiche del cd. concorso ex art 116 cod. pen. non realizzano una fattispecie plurisoggettiva distinta, in ragione del contributo offerto dai singoli concorrenti;
si resta, piuttosto, nel campo del concorso di persone nel reato e permane, come oggetto di verifica, l'azione collettiva che abbia prodotto l'evento ulteriore e/o maggiore. La tipicità del fatto concorsuale persiste proprio in funzione delle caratteristiche dell'azione collettiva e del contributo che ad essa abbia dato ogni singolo partecipe che pur non abbia voluto il delitto ulteriore. Anche costui concorre nel fatto che integra la cd. variante individuale al piano comune, avendo egli aderito all'azione plurisoggettiva ed avendo "voluto" quel dominio finalistico che mette capo alla gestione comune in funzione del conseguimento dello scopo unitariamente condiviso. La prevedibilità dell'evento ulteriore, come sviluppo logico, lascia persistere il nesso psicologico tra condotta e fatto ulteriore, mantenendo il contributo "atipico" nel perimetro del concorso ai sensi dell'art. 116 cod. pen., rispetto alla fattispecie tipica base, cui si aggiunge quella ulteriore che, nel caso di specie in ragione dell'indicato - bi 7 M -rapporto tra reati e del giudizio di prevedibilità continua a rilevare ex art 575 cod. pen. per tutti i partecipi, ai sensi dell'art. 116 cod. pen. In questa logica, pertanto, l'avvenuta lesione del bene protetto dall'incriminazione indicata rileva, indubbiamente, non solo per il ruolo dell'autore e per la pericolosità che egli manifesta, ma anche in ragione della gravità "legale" della fattispecie stessa, in guisa tale da indurre l'espansione dei suoi effetti ostativi, ex art 4-bis L. 26 luglio 1975, n. 354, in capo a tutti i concorrenti in quel delitto, sia che abbiano ruolo di partecipi ordinari sia che concorrano in qualità di partecipi anomali. Si torna, dunque, alla descritta delimitazione della categoria del concorso anomalo, costruito, cioè, dal legislatore non come una forma distinta di partecipazione o come un istituto estraneo alla fattispecie plurisoggettiva, ma come una forma di manifestazione della medesima partecipazione, che risulta dall'azione congiunta (anche là dove l'evento ulteriore non sia voluto da tutti), figura che resta irriducibilmente unitaria e nell'ambito del concorso. Ciò posto, si intende la ragione per la quale non ricorre, né un'applicazione analogica in malam partem della disposizione, né un'estensione deteriore dell'interpretazione della medesima norma in esame, che non prevede, appunto, la sospensione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione in ipotesi siffatte. Deve, invero, osservarsi che l'art. 656 commi 5 e 9 cod. proc. pen. risulta norma strettamente collegata alla disposizione richiamata di cui all'art 4-bis L. 26 luglio 1975, n. 354. Si prevedono, in particolare, i casi di sospensione dell'ordine stesso (ed i relativi divieti), secondo una logica protesa essenzialmente ad evitare accessi all'ambiente carcerario, nelle eventualità in cui sia ipotizzabile che soggetto potrà beneficiare di misure alternative alla detenzione. In ciò sta la ragione della deroga alla sospensione nei casi in cui, appunto, la condanna sia relativa ad una delle fattispecie ostative di cui all'art.
4-bis L. 26 luglio 1975, n. 354 Va posto in evidenza che, sia l'art.
4-bis L. 26 luglio 1975, n. 354, che l'art. 656 cod. proc. pen. risultano costruiti sul concetto di pericolosità del singolo, sia pur con la precisazione che detta pericolosità rileva su due piani diversificati, in ragione della diversa norma che deve trovare applicazione. L'ipotesi dell'art. 656 cod. proc. pen. introduce la sospensione dell'esecuzione come frutto di una valutazione puramente cognitiva, in cui non si svolgono verifiche e valutazioni di merito discrezionale;
essa si innesta sul mero riscontro del delitto per cui v'è stata condanna e sulla aggressione al bene leso dalla condotta. La categoria parallela di cui all'art.
4-bis L. 26 luglio 1975, n. 354,di converso, si fonda su una serie di verifiche, che competono al magistrato di sorveglianza. li 8 L'oggetto della cognizione, in certa misura, dal reato risale all'autore (ciò spiega la necessità di acquisire informazioni e pareri anche dal C.p.o.s. e la verifica sul persistere dei collegamenti con le realtà devianti). Si comprende, allora, che la mancata sospensione dell'ordine di esecuzione in ipotesi di condanna per delitto cd. ostativo è atto necessitato ed automatico, anche nei casi di concorso anomalo. Rileva, infatti, la condanna per un delitto incluso nel catalogo escludente e la lesione al bene giuridico protetto, cui si è dato causa attraverso la partecipazione ad un'azione collettiva che ha, comunque, determinato l'epilogo, ex art 116 cod. pen. Ogni valutazione sulla pericolosità del soggetto e sulla legittimazione ad accedere ad eventuali misure alternative involge questioni susseguenti che spettano al magistrato di sorveglianza competente.
2. Quanto premesso permette di affrontare l'altra questione, anche prospettata nei motivi di ricorso, che induce il ricorrente a profilare un dubbio di legittimità costituzionale. In primo luogo, non risulta condivisibile la premessa da cui sembra muovere il ragionamento svolto, sul titolo di imputazione dell'evento ulteriore e sul richiamo alla "colpa" in senso stretto. Si è avuto modo di anticipare e va qui ribadito che la fattispecie di cui all'art. 116 cod. pen. non è recuperabile stricto iure all'imputazione colposa. Si risponde, infatti, del medesimo titolo di reato (nella specie art. 575 cod. pen., sia pur beneficiando dell'elemento circostanziale) e non della simmetrica figura punita dall'art. 589 cod. pen. Né vale qui richiamare la decisione di questa Corte (in cui si è affermata l'incompatibilità concettuale dell'art 116 cod. pen. con il dolo) per elaborare un argomento che permetta di recuperare la fattispecie alla categoria dell'imputazione colposa. Basta solo annotare che la decisione evocata risulta resa in relazione a distinta fattispecie, in cui, nel giudizio di merito, si era erroneamente inteso riconoscere il regime della continuazione tra fatto voluto e non voluto (ma prevedibile), da parte del cd. concorrente anomalo. Si comprende, come il riferimento all'incompatibilità sia, allora e chiaramente, rivolto all'evento ulteriore ed aggiuntivo e come, soprattutto, esso si saldi concettualmente alla particolarità che, là dove il concorrente abbia voluto, anche indirettamente, l'evento ulteriore, ne risponderebbe a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen. e non in termini attenuati, ai sensi dell'art. 116 cod. pen. Tutto ciò, e l'indicata "incompatibilità concettuale", tuttavia, si saldano alla mancata previsione da parte del fi M concorrente anomalo d'un evento prevedibile, secondo un logico sviluppo del decorso causale. E' l'evocata mancata previsione, pertanto, a rendere inconciliabile un percorso volto a postulare il medesimo disegno criminoso. Le coordinate tracciate non permettono, allora, di recuperare il ragionamento allo statuto colposo, in senso stretto, né di pretendere che lo scrutinio sul ruolo e la responsabilità del concorrente anomalo si modellino sulla scorta dei principi e dei criteri di accertamento della colpa stessa. Diventa, pertanto, irrilevante il riferimento alla assenza di fatti colposi nel catalogo dei delitti cd. ostativi. Il rilievo è sviluppato in ricorso, per inferirne un'irrazionalità manifesta della presente fattispecie. Va, piuttosto, ribadito che anche il concorso anomalo, sia pur attenuato, è, nella specie, forma di manifestazione del reato di omicidio punito dall'art. 575 cod. pen. e che, dunque, rientra nel catalogo dei fatti ostativi richiamati dall'art 4 bis L. 26 luglio 1975, n. 354. Né si apprezzano, in parte qua, profili di irrazionalità che possano indurre a postulare un'illegittimità costituzionale. Si è, infatti, spiegato che il titolo di reato in esame, che assume rilievo ostativo, non è un delitto colposo, in senso stretto, (art. 589 cod. pen., 586 cod. pen.) ma un'ipotesi di concorso anomalo nell'omicidio doloso. La ratio giustificativa, che ispira l'inclusione della fattispecie nel catalogo dei delitti ostativi, risiede nella particolarità che, al cospetto di gravi eventi delittuosi, il legislatore, secondo una valutazione predefinita, incentrata sulla tipicità della lesione al bene protetto, esclude che si possa addivenire alla sospensione ex art. 656 cod. proc. pen., richiamando, appunto, l'elenco di cui all'art. 4 bis L. 26 luglio 1975, n. 354. Rilevano, cioè, ed in questi casi, le diverse modalità di lesione al bene protetto e le forme distinte attraverso le quali l'aggressione stessa può essere recata all'oggettività giuridica della fattispecie. -In questa logica, dunque, rispetto al delitto di omicidio che qui interessa - ogni lesione al bene della vita, recuperabile all'art. 575 cod. pen. sia attraverso azione monosoggettiva, che plurisoggettiva (in forma di concorso diretto o anomalo) - è inclusa nel catalogo legale d'esclusione. Non occorre ripetere che ciò accade in ragione della pericolosità che si manifesta, sia per effetto dell'adesione ad un'azione collettiva, che abbia programmato ab initio l'evento indicato, sia per l'adesione ad una condotta che lo abbia prodotto, in ragione di una variante individuale, prevedibile come logico sviluppo del piano originario ed alla quale si sia offerto, nonostante quella prevedibile evoluzione, contributo causale. Questa precisazione esclude in radice i dubbi di costituzionalità che sono stati avanzati e, per altro verso, permette di superare anche la questione relativa alla li 10 ли violazione della regola costituzionale di cui all'art. 27, che, a giudizio del ricorrente, determinerebbe una lesione del diritto ad un trattamento rieducativo. Basta qui osservare che il legislatore, nelle ipotesi in esame ed in particolare in quella oggetto di scrutinio, non esclude affatto la possibilità che si possa assicurare una finalità rieducativa attraverso l'accesso alle misure alternative. Piuttosto, traccia un percorso diverso da quello ordinario, ritenendo attraverso una valutazione, che non - appare affatto irrazionale, ma frutto di una scelta che dispiega correttamente l'esercizio della discrezionalità normativa - che, anche nelle ipotesi di concorso anomalo nel delitto di omicidio, per la gravità della condotta che trae genesi dall'azione plurisoggettiva, permangano le condizioni affinché il profilo ostativo - derivante dal tipo di delitto in cui si possa essere superato unicamente attraverso l'osservazione intramuraria e le concorre- valutazioni specifiche che sono rimesse al magistrato di sorveglianza. Così ricostruita la ratio normativa, si intende che la questione di legittimità costituzionale risulti manifestamente infondata e debba essere disattesa.
3. Venendo all'esame della ragione ulteriore di doglianza, relativa all'asserita violazione del divieto di reformatio in peius ed ai riflessi negativi, in sede esecutiva, va rammentato che questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare che, anche in presenza della sola impugnazione dell'imputato, non costituisce violazione del divieto di reformatio in peius la nuova e più grave qualificazione giuridica data al fatto dal giudice dell'appello, quando da essa consegua, ferma restando la pena irrogata, un più grave trattamento penitenziario. Non rientrano, dunque, nel divieto ex art. 597 cod. proc. pen., comma 3, le più gravi modalità di esecuzione della pena stabilite dall'art.
4-bis L. 26 luglio 1975, n. 354, conseguenti alla qualificazione giuridica (Sez. 5^, n. del 20/04/2005 - dep. 24/11/2005, Cotugno ed altro, Rv. 232995). Il principio risulta ribadito, anche recentemente, essendosi affermato che, in presenza della sola impugnazione dell'imputato, non costituisce violazione del divieto di "reformatio in peius" la nuova e più grave qualificazione giuridica data al fatto dal giudice dell'appello, quando da essa consegua, ferma restando la pena irrogata, un più grave trattamento penitenziario (Sez.2, sentenza n. 2884 del 16/01/2015 Ud. (dep.22/01/2015), Peverello e altro, Rv. 262286).
4. Alla luce di quanto premesso il ricorso va respinto. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 5 ottobre 2016. Il consigliere estensore Il Presidente Antonio CarDEPOSITATA Massimo Vecchio CANCELLE 12 GEN 2017 A M E IL CANCELLIERE R P U S Pietro Di Meo