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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 8891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8891 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 26.11.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 14227/2024
TRA
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 il 17/05/1970 ed ivi residente a[...], rapp.ta e difesa dall'avv. Simona Potenza (C.F.: , con studio in CodiceFiscale_2
Napoli alla Via Nazionale n. 66, presso la quale elett.te domicilia, come da procura in calce al ricorso;
Ricorrente CONTRO
COD. FISC. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avvocato ANNA DI STEFANO (C.F.: ), C.F._3 in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA Persona_1 rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 domicilio digitale e p.e.c. t;
Email_1
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: indebito.
1 Con ricorso depositato in data 17.06.2024 la ricorrente, in epigrafe indicata, ha adito questa Giustizia esponendo di avere ricevuto comunicazione dall' in CP_1 data 6.11.2023, di un presunto indebito pari a € 13.630,97 per la riscossione in misura intera della maggiorazione sociale nel periodo dal 2021 al 2023.
1 Ritenutane l'infondatezza, la parte ricorrente ha chiesto di accertare l'illegittimità della pretesa dell'ente. L' con memoria del 15.1.2025 ha, invece, insistito per l'infondatezza della CP_1 domanda attorea per insussistenza del requisito reddituale, avendo rilevato un rapporto di coniugio tra la ricorrente e , titolare di pensione per Persona_2 un importo annuale superiore ai 17.000 euro dal 2020 in poi. All'esito del deposito di documenti e note, la causa è decisa con sentenza ai sensi dell'articolo 127 ter cpc.
2 Occorre preliminarmente rilevare che “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall in sede di richiesta stragiudiziale di Controparte_2 ripetizione della maggior somma erogata;
Cass. SU 18046/2010). Di conseguenza, onerare l'attore di provare i fatti costitutivi del diritto che esclude l'indebito costituisce applicazione del principio secondo cui la prova va data da chi invochi le conseguenze a sé favorevoli previste dalla norma, in relazione alla posizione sostanziale di costui. A ben vedere, infatti, l'inesistenza del diritto alla restituzione non è che il riflesso dell'esistenza del diritto alla prestazione percepita: sicché tale regola è pienamente coerente sia con la regola dell'art. 2697 c.c. sia con il principio della distribuzione dell'onere della prova in relazione alla posizione sostanziale delle parti.
3 E' del tutto irrilevante, poi, il fatto che l' in sede stragiudiziale, non CP_1 abbia specificato o non lo abbia fatto adeguatamente, nella comunicazione con cui partecipava all'interessato di aver riscontrato pagamenti indebiti, le ragioni per le quali riteneva non sussistente il diritto. Sul punto, Cass., sez. lav., 30-01-2006, n. 2032, ha così concluso: "La considerazione della sentenza impugnata, secondo cui sarebbe eccessivamente gravoso addossare all'accipiens l'onere della prova, allorchè dal provvedimento dell'ente non emergano prima facie gli elementi dell'indebito, non ha dignità giuridica, come prova il rilievo che, nella generale valenza dell'enunciazione, sarebbe suscettibile di essere estesa a tutte le domande giudiziali di prestazioni per le quali il diniego in sede amministrativa non sia stato adeguatamente motivato". Dunque, le prestazioni previdenziali e assistenziali costituiscono l'oggetto di obbligazioni derivanti direttamente dalla legge, che l'Ente previdenziale accerta mediante procedimenti amministrativi meramente ricognitivi e con funzione di liquidazione del quantum in base ad elementi predeterminati, sicché tali procedimenti non potrebbero in nessun caso incidere sui contenuti del rapporto obbligatorio come determinati dalle norme: in altre parole, giammai il provvedimento di accertamento dell' potrebbe avere carattere CP_1 modificativo o estintivo del diritto di credito dell'assicurato o assistito, che spetta a quest'ultimo soltanto alle condizioni e nella misura stabilite dalle leggi emanate in attuazione dell'art. 38 Cost. (cfr. Cass. civ., sez. lav., 24-02-2003, n. 2804). In definitiva, nei giudizi in cui si controverta del diritto dell alla CP_1 ripetizione di prestazioni, è in discussione esclusivamente il fondamento normativo del diritto alla prestazione stessa da parte del beneficiario, non anche la correttezza e compiutezza delle comunicazioni con cui l'interessato viene portato a conoscenza dell'indebito e del suo recupero, né dei provvedimenti con i quali le prestazioni vengono autorizzate o revocate. Si appalesa, pertanto, priva di pregio l'eccezione attorea relativa alla genericità della comunicazione dell' CP_1
4 Nel merito, dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione in atti, si evince che la ricorrente è titolare di pensione di inabilità dal 1.11.2019 (cfr. giudizio della Commissione medica del 19.11.2019, confermato anche dal Tribunale di Napoli che, nel giudizio rg 5659-2020, ha omologato il 16.2.22 per la insussistenza del requisito sanitario per la indennità di accompagnamento). Risulta altresì che la ricorrente, nel modello AP70 del 2.3.2020, ha dichiarato di essere nubile e che ha percepito dal 2021 al 2023 la maggiorazione sociale. Con lettera del 6.11.23, l' ha poi qualificato come indebito il versamento CP_1 della somma complessiva di euro 13.630,97 con revoca della maggiorazione sociale.
5 Tanto permesso, deve osservarsi che l' a seguito di controlli (effettuati CP_1 sino al 13.1.25 come da consultazione allegata), ha ravvisato una discrasia tra lo stato civile della ricorrente risultante negli archivi del Ministero dell'Interno gestiti dai Comuni e quanto dalla medesima dichiarato, risultando in realtà (non nubile ma) coniugata con , titolare di una pensione di Persona_2 importo superiore a 17.000 €, di per sé impeditiva della maggiorazione sul beneficio assistenziale della invalidità civile. Non vi è dubbio infatti che, allorquando l'invalido civile sia coniugato, non possa che essere valutato anche il reddito del coniuge per la maggiorazione sociale. La ricorrente - contrariamente a quanto dichiarato nel modello AP 70 ove ha riferito di essere nubile - nell'atto introduttivo ha poi dedotto di essere separata, come da provvedimento di omologa del Tribunale risalente al 23 novembre 2010; in corso di causa ha depositato anche un estratto di matrimonio del 10 giugno 2025, ove risulta annotato che “Con provvedimento del Tribunale di NAPOLI R.G.16614/10 in data 23/11/2010 e' stata omologata la separazione consensuale fra i coniugi cui all'atto di matrimonio controscritto”. Ebbene, l'effettivo stato di separazione risalente al 2010 omologato dal tribunale non consente di tenere conto anche del reddito dell'ex coniuge;
conseguentemente, in assenza di contestazione sulla insussistenza di un reddito personale superiore a quello legale, le somme concesse dall' a CP_1 titolo di maggiorazione sociale non sono indebite. Non può, poi, attribuirsi alla dichiarazione erronea della ricorrente, in sede di ap70 sul suo status civile (di nubile), un'efficacia estintiva del diritto alla maggiorazione sociale, atteso che la verifica dell'effettivo status di separata conduce al medesimo risultato e, dunque, alla verifica positiva delle condizioni per il pagamento della maggiorazione sociale. Trattasi, quindi, di errore innocuo che non incide sul diritto e/o sulla misura. In accoglimento della domanda, deve, pertanto, ritenersi insussistente l'indebito e dichiarata parte ricorrente non tenuta alla restituzione della somma di euro 13.630,97 richiesta dall' con lettera del 6.11.2023. CP_1
6 Per l'erroneità della dichiarazione sullo stato civile da parte della ricorrente e la comunicazione di legale separazione solo nel presente giudizio, le spese di lite vanno interamente compensate, non essendo stato posto l' nelle CP_1 condizioni di valutare compiutamente la attuale sussistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla maggiorazione sociale.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento della domanda, dichiara insussistente l'indebito e non tenuta la parte ricorrente alla restituzione della somma di euro 13.630,97 richiesta dall' con lettera del 6.11.2023; CP_1 compensa le spese di lite tra le parti. Si comunichi. NAPOLI, 02/12/2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 26.11.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 14227/2024
TRA
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 il 17/05/1970 ed ivi residente a[...], rapp.ta e difesa dall'avv. Simona Potenza (C.F.: , con studio in CodiceFiscale_2
Napoli alla Via Nazionale n. 66, presso la quale elett.te domicilia, come da procura in calce al ricorso;
Ricorrente CONTRO
COD. FISC. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avvocato ANNA DI STEFANO (C.F.: ), C.F._3 in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA Persona_1 rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 domicilio digitale e p.e.c. t;
Email_1
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: indebito.
1 Con ricorso depositato in data 17.06.2024 la ricorrente, in epigrafe indicata, ha adito questa Giustizia esponendo di avere ricevuto comunicazione dall' in CP_1 data 6.11.2023, di un presunto indebito pari a € 13.630,97 per la riscossione in misura intera della maggiorazione sociale nel periodo dal 2021 al 2023.
1 Ritenutane l'infondatezza, la parte ricorrente ha chiesto di accertare l'illegittimità della pretesa dell'ente. L' con memoria del 15.1.2025 ha, invece, insistito per l'infondatezza della CP_1 domanda attorea per insussistenza del requisito reddituale, avendo rilevato un rapporto di coniugio tra la ricorrente e , titolare di pensione per Persona_2 un importo annuale superiore ai 17.000 euro dal 2020 in poi. All'esito del deposito di documenti e note, la causa è decisa con sentenza ai sensi dell'articolo 127 ter cpc.
2 Occorre preliminarmente rilevare che “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall in sede di richiesta stragiudiziale di Controparte_2 ripetizione della maggior somma erogata;
Cass. SU 18046/2010). Di conseguenza, onerare l'attore di provare i fatti costitutivi del diritto che esclude l'indebito costituisce applicazione del principio secondo cui la prova va data da chi invochi le conseguenze a sé favorevoli previste dalla norma, in relazione alla posizione sostanziale di costui. A ben vedere, infatti, l'inesistenza del diritto alla restituzione non è che il riflesso dell'esistenza del diritto alla prestazione percepita: sicché tale regola è pienamente coerente sia con la regola dell'art. 2697 c.c. sia con il principio della distribuzione dell'onere della prova in relazione alla posizione sostanziale delle parti.
3 E' del tutto irrilevante, poi, il fatto che l' in sede stragiudiziale, non CP_1 abbia specificato o non lo abbia fatto adeguatamente, nella comunicazione con cui partecipava all'interessato di aver riscontrato pagamenti indebiti, le ragioni per le quali riteneva non sussistente il diritto. Sul punto, Cass., sez. lav., 30-01-2006, n. 2032, ha così concluso: "La considerazione della sentenza impugnata, secondo cui sarebbe eccessivamente gravoso addossare all'accipiens l'onere della prova, allorchè dal provvedimento dell'ente non emergano prima facie gli elementi dell'indebito, non ha dignità giuridica, come prova il rilievo che, nella generale valenza dell'enunciazione, sarebbe suscettibile di essere estesa a tutte le domande giudiziali di prestazioni per le quali il diniego in sede amministrativa non sia stato adeguatamente motivato". Dunque, le prestazioni previdenziali e assistenziali costituiscono l'oggetto di obbligazioni derivanti direttamente dalla legge, che l'Ente previdenziale accerta mediante procedimenti amministrativi meramente ricognitivi e con funzione di liquidazione del quantum in base ad elementi predeterminati, sicché tali procedimenti non potrebbero in nessun caso incidere sui contenuti del rapporto obbligatorio come determinati dalle norme: in altre parole, giammai il provvedimento di accertamento dell' potrebbe avere carattere CP_1 modificativo o estintivo del diritto di credito dell'assicurato o assistito, che spetta a quest'ultimo soltanto alle condizioni e nella misura stabilite dalle leggi emanate in attuazione dell'art. 38 Cost. (cfr. Cass. civ., sez. lav., 24-02-2003, n. 2804). In definitiva, nei giudizi in cui si controverta del diritto dell alla CP_1 ripetizione di prestazioni, è in discussione esclusivamente il fondamento normativo del diritto alla prestazione stessa da parte del beneficiario, non anche la correttezza e compiutezza delle comunicazioni con cui l'interessato viene portato a conoscenza dell'indebito e del suo recupero, né dei provvedimenti con i quali le prestazioni vengono autorizzate o revocate. Si appalesa, pertanto, priva di pregio l'eccezione attorea relativa alla genericità della comunicazione dell' CP_1
4 Nel merito, dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione in atti, si evince che la ricorrente è titolare di pensione di inabilità dal 1.11.2019 (cfr. giudizio della Commissione medica del 19.11.2019, confermato anche dal Tribunale di Napoli che, nel giudizio rg 5659-2020, ha omologato il 16.2.22 per la insussistenza del requisito sanitario per la indennità di accompagnamento). Risulta altresì che la ricorrente, nel modello AP70 del 2.3.2020, ha dichiarato di essere nubile e che ha percepito dal 2021 al 2023 la maggiorazione sociale. Con lettera del 6.11.23, l' ha poi qualificato come indebito il versamento CP_1 della somma complessiva di euro 13.630,97 con revoca della maggiorazione sociale.
5 Tanto permesso, deve osservarsi che l' a seguito di controlli (effettuati CP_1 sino al 13.1.25 come da consultazione allegata), ha ravvisato una discrasia tra lo stato civile della ricorrente risultante negli archivi del Ministero dell'Interno gestiti dai Comuni e quanto dalla medesima dichiarato, risultando in realtà (non nubile ma) coniugata con , titolare di una pensione di Persona_2 importo superiore a 17.000 €, di per sé impeditiva della maggiorazione sul beneficio assistenziale della invalidità civile. Non vi è dubbio infatti che, allorquando l'invalido civile sia coniugato, non possa che essere valutato anche il reddito del coniuge per la maggiorazione sociale. La ricorrente - contrariamente a quanto dichiarato nel modello AP 70 ove ha riferito di essere nubile - nell'atto introduttivo ha poi dedotto di essere separata, come da provvedimento di omologa del Tribunale risalente al 23 novembre 2010; in corso di causa ha depositato anche un estratto di matrimonio del 10 giugno 2025, ove risulta annotato che “Con provvedimento del Tribunale di NAPOLI R.G.16614/10 in data 23/11/2010 e' stata omologata la separazione consensuale fra i coniugi cui all'atto di matrimonio controscritto”. Ebbene, l'effettivo stato di separazione risalente al 2010 omologato dal tribunale non consente di tenere conto anche del reddito dell'ex coniuge;
conseguentemente, in assenza di contestazione sulla insussistenza di un reddito personale superiore a quello legale, le somme concesse dall' a CP_1 titolo di maggiorazione sociale non sono indebite. Non può, poi, attribuirsi alla dichiarazione erronea della ricorrente, in sede di ap70 sul suo status civile (di nubile), un'efficacia estintiva del diritto alla maggiorazione sociale, atteso che la verifica dell'effettivo status di separata conduce al medesimo risultato e, dunque, alla verifica positiva delle condizioni per il pagamento della maggiorazione sociale. Trattasi, quindi, di errore innocuo che non incide sul diritto e/o sulla misura. In accoglimento della domanda, deve, pertanto, ritenersi insussistente l'indebito e dichiarata parte ricorrente non tenuta alla restituzione della somma di euro 13.630,97 richiesta dall' con lettera del 6.11.2023. CP_1
6 Per l'erroneità della dichiarazione sullo stato civile da parte della ricorrente e la comunicazione di legale separazione solo nel presente giudizio, le spese di lite vanno interamente compensate, non essendo stato posto l' nelle CP_1 condizioni di valutare compiutamente la attuale sussistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla maggiorazione sociale.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento della domanda, dichiara insussistente l'indebito e non tenuta la parte ricorrente alla restituzione della somma di euro 13.630,97 richiesta dall' con lettera del 6.11.2023; CP_1 compensa le spese di lite tra le parti. Si comunichi. NAPOLI, 02/12/2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante