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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/11/2025, n. 3297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3297 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice Monocratico, dr. EF Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4917/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore n. 1569/2018
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Pierre Pasquale Gallo, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Bruno giusta procura in atti;
CP_1
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. proponeva atto di citazione in appello avverso la sentenza emessa dal Parte_1
giudice di pace di Nocera Inferiore, numero 1569/2018.
Parte appellata, in primo grado, conveniva in giudizio l' deducendo di Parte_1
aver subito danni al proprio veicolo a causa di un masso presente sulla carreggiata, mentre percorreva l' al Km 41+800, in data 17/02/2016, ore 19:15; Parte_2
domandava, pertanto, una condanna al risarcimento dei danni cagionati alla vettura, quantificati in euro 2.470,00, con vittoria di spese.
Si costituiva nel giudizio di primo grado l' evidenziando, tra l'altro, l'onere Parte_1
gravante in capo a parte attrice circa la prova dei danni che si assumono subiti, nonché
l'insussistenza di ogni responsabilità a suo carico, concludendo per il rigetto della domanda.
La sentenza di primo grado accoglieva la domanda e condannava parte convenuta al risarcimento del danno, oltre interessi e spese.
Con l'atto di appello si lamenta, tra l'altro, il difetto di prova in relazione al quantum debeatur, essendo il veicolo riparato ed essendo prodotti in atti esclusivamente dei preventivi di spesa.
Parte appellante chiedeva, dunque, una pronuncia di rigetto della domanda proposta in primo grado e la condanna dell'appellato alla restituzione degli importi versati in esecuzione della sentenza, oltre interessi, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio parte appellata, che concludeva per il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di esaminare il merito, risulta opportuno precisare che nel giudizio di appello, il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del "tantum devolutum quantum appellatum", non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica diversa da quelle invocate dall'istante; né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del "petitum"
e della "causa petendi", confermi o muti la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (Cass., ord. n. 513 del 2019).
Nel merito, l'appello è fondato. In via di premessa, gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (si veda Cass. Sez. Un., sent. N.
12587/2019; Cass., Sez. Un. Sent. N. 27199/2017).
Nel caso di specie, l'atto di appello indica chiaramente sia la parte della pronuncia in relazione alla quale si propone il presente mezzo di impugnazione, sia il contenuto della diversa decisione che sarebbe dovuta essere stata adottata.
Per quanto attiene al merito, in ossequio al principio della ragione più liquida (Cass., ord. n. 30745 del 2019), giova premettere che parte appellata non ha soddisfatto l'onere della prova in relazione all'entità del danno patito alla propria vettura, in seguito al descritto sinistro, di cui chiede il risarcimento tramite la condanna della controparte. In proposito, a fronte di una domanda rivolta all'ottenimento di un risarcimento del danno, è anzitutto onere dell'attore provare l'esistenza di tale pregiudizio, frutto di un fatto illecito. Giova, difatti, precisare che il danno non coincide con l'evento asseritamente lesivo, ma ne costituisce una conseguenza;
più dettagliatamente, “la obbligazione risarcitoria non insorge in seguito alla mera colposa o dolosa violazione del diritto (antigiuridicità della condotta), ma soltanto a causa delle "conseguenze" pregiudizievoli eventualmente prodottesi come effetto di tale violazione, conseguenze che riguardate sul piano degli accadimenti fenomenici implicano un evento ulteriore ed ontologicamente apprezzabile rispetto a quello determinativo della violazione del diritto” (Cass., sent. n. 11203 del 2019; si veda anche Trib. Cosenza, sent. n. 825 del
2020; Trib. Milano, 25/07/2019 in relazione al danno da fermo tecnico). La giurisprudenza di legittimità ha precisato, inoltre, che “L'onere della prova (anche) dell'ammontare del danno incombe al creditore/danneggiato (art. 2697 c.c.)” (Cass., ord. n. 2831 del 2021).
Nel caso di specie, il CTU - a pag. 7 della relazione tecnica in atti - ha evidenziato che la vettura risultava già riparata;
ebbene, la consulenza tecnica è finalizzata all'accertamento, di natura tecnica, del danno cagionato al veicolo coinvolto del sinistro, ed il mutamento dello stato del bene preclude l'espletamento della CTU, posto che il consulente non potrebbe essere chiamato a descrivere l'esistenza di un danno oramai eliminato al momento dell'espletamento dell'incarico.
Ne deriva che, a seguito della avvenuta riparazione, parte appellata ben avrebbe potuto produrre la ricevuta di pagamento attestante l'importo corrisposto per la eliminazione del danno;
in proposito, tuttavia, in nessuno dei gradi di giudizio - (si richiama Corte d'Appello Cagliari, n. 278 del 2023) risulta prodotto tale documento, sicchè non risulta, in atti, prova del danno patito.
Né si poteva ritenere ammissibile una consulenza tecnica al riguardo, poiché essa non gioverebbe certo al fine di provare l'esistenza e l'entità del danno, come già rilevato, ferma l'inutilizzabilità della
C.T.U. al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume (Cass., n. 5096 del 2020). Né, ad abundantiam, si potrebbe richiamare il criterio della liquidazione equitativa da parte del giudice – ad esempio, ricorrendo al preventivo di spesa - per eludere tale, insoddisfatto, onere della prova.
In proposito, difatti, la più recente giurisprudenza di legittimità ha ricordato che “il ristoro pecuniario del danno patrimoniale deve normalmente corrispondere alla sua esatta commisurazione (artt. 1223,
1224, 1225, 1225, 1227 c.c.), valendo a rimuovere il pregiudizio economico subito dal danneggiato
e restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione (cfr. Cass., 19/1/2007, n.
1183), restituendo al patrimonio del medesimo la consistenza che avrebbe avuto senza il verificarsi del fatto stesso ( v. già Cass., 18/7/1989, n. 3352 ). Esso deve essere pertanto determinato in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, non essendo previsto l'arricchimento laddove non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto all'altro ( v. Cass., 8/2/2012, n. 1781 ), sicché ciò che viene in rilievo è il danno effettivo ( cfr. Cass.
Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2008, n. 15814)”, aggiungendo, inoltre, che “L'onere della prova (anche) dell'ammontare del danno incombe al creditore/danneggiato ( art. 2697 c.c. ).
Peraltro, allorquando risulti dimostrata l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico) ( cfr., da ultimo, Cass., 8/7/2014, n. 15478. E già Cass., 19/6/1962, n. 1536 ) e vi sia impossibilità o estrema difficoltà ( v. Cass., 24/5/2010, n. 12613. E già Cass., 6/10/1972, n.
2904 ) di prova nel relativo preciso ammontare, la determinazione dell'ammontare del danno patrimoniale risarcibile è peraltro in alcuni caso possibile anche mediante valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. ( v. Cass., 14/7/2015, n. 14645; Cass., 12/6/2015, n. 12211 ). Risponde a principio consolidato che la liquidazione equitativa dei danni è dall'art. 1226 c.c. rimessa al prudente criterio valutativo del giudice di merito non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile ma anche quando la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa (v. Cass., 4/4/2019, n. 9339; Cass., 9/5/2003, n. 7073; Cass., 17/5/2000,
n. 6414. E già Cass., 4/7/1968, n. 2247)” (Cass., ord. n. 2831 del 2021; si veda anche Cass., n. 5956 del 2022).
Nel caso di specie, non emerge alcuna difficoltà – peraltro, nemmeno dedotta – nel provare il preciso ammontare, ma esclusivamente una omessa prova circa il danno emergente tollerato, che ben poteva essere provato tramite la produzione, in atti, della ricevuta di pagamento di quanto versato per rimuovere il danno.
Ne deriva che non risulta soddisfatto l'onere della prova, gravante in capo a parte appellata, circa il quantum debeatur, e - non sussistendo i presupposti per una valutazione equitativa del danno - la domanda non può trovare accoglimento. In relazione alla domanda di restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, la stessa merita accoglimento, posto che - secondo la giurisprudenza di legittimità - “una sentenza d'appello la quale, riformando quella di primo grado, faccia perciò stesso sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce titolo esecutivo se non contenga una espressa statuizione di condanna in tal senso (cfr. Cass. 16/06/2016 n. 12387; Cass.
08/06/2012, n. 9287). È stato altresì precisato che il solvens, al fine di munirsene, può attivare un autonomo giudizio ovvero proporre la sua domanda in sede di gravame e ciò è stato affermato sia per evidenti ragioni di economia processuale sia in analogia con quanto stabilito negli artt. 96, comma 2, e 402, comma 1, c.p.c., rispettivamente per le esecuzioni ingiuste e per la pronuncia revocatoria (v. Cass. 03/10/2005, n. 19299) sia in ragione del principio per cui, in caso di omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, su una delle domande introdotte in causa, ove non ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento nella decisione di altro capo che da essa dipenda, la parte istante ha la facoltà alternativa di far valere
l'omissione in sede di gravame ovvero di azionare la pretesa in un separato processo, con la precisazione che, ove si determini in quest'ultimo senso, non le sarà opponibile il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronuncia, perché la rinunzia implicita alla domanda di cui all'art. 346 c.p.c. ha valore processuale e non anche sostanziale” (Cass., ord. n.
18062 del 2018; “una sentenza d'appello la quale, riformando quella di primo grado, faccia perciò stesso sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce titolo esecutivo se non contenga una espressa statuizione di condanna in tal senso (cfr. Cass. oiv. 8 giugno 2012, n. 9287). Ora, come testé anticipato, il solvens, al fine di munirsene, può attivare un autonomo giudizio ovvero proporre la sua domanda in sede di gravame. Depongono in tal senso sia evidenti ragioni di economia processuale;
sia l'analogia con quanto stabilito negli artt. 96, comma
2 e 402, comma 1 cod. proc. civ., rispettivamente per le esecuzioni ingiuste e per la pronuncia revocatoria (Cass. civ. 3 ottobre 2005, n. 19299); sia, infine, il principio per cui, in caso di omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, su una delle domande introdotte in causa, ove non ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento nella decisione di altro capo che da essa dipenda, la parte istante ha la facoltà alternativa di far valere
l'omissione in sede di gravame ovvero di azionare la pretesa in un separato processo”, Cass., sent.
n. 12387 del 2016); devono, inoltre, essere riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
L'appello, in conclusione, deve essere accolto.
Stante la riforma della sentenza di primo grado, “in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass.
22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963)” (si veda Cass., ord. n. 1775 del 2017).
Nel caso di specie, l'accoglimento dell'appello implica la riforma della sentenza impugnata, e l'esito complessivo della lite evidenzia la soccombenza di parte appellata in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
Le spese vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, nella persona del giudice monocratico dr.
EF Riccio, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, R.G. n. 4917/2018, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda della parte attrice in primo grado e condanna la stessa alla restituzione di quanto corrisposto, in suo favore e da parte appellante, in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi come in motivazione;
2. pone in capo a parte appellata le spese di CTU, come liquidate in primo grado;
3. in riforma della sentenza di primo grado, condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite sostenute da parte appellante nel giudizio di primo grado, che liquida in euro
633,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
4. condanna parte appellata al pagamento delle spese processuali sostenute da parte appellante nel presente giudizio, che liquida in € 894,60 a titolo di compenso professionale, oltre euro 174,00 per spese sostenute, spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, 04 novembre 2025.
Il Giudice
dr. EF Riccio
Depositato telematicamente in data 04 novembre 2025.