Art. 16.
E' autorizzata l'assegnazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a valere sulle disponibilita' previste nel provvedimento concernente il finanziamento di un programma di edilizia residenziale, agli istituti autonomi per le case popolari o loro consorzi, in aggiunta agli importi di cui all' articolo 1 della legge 27 maggio 1975, numero 166 , ed all' articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 , dell'ulteriore somma di lire 1.078 miliardi 400 milioni ai fini della realizzazione di programmi d'intervento di edilizia sovvenzionata, ai sensi del citato articolo 1 e della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e successive modificazioni ed integrazioni, di ammontare unitario non inferiore a lire un miliardo, da realizzare prioritariamente nelle aree metropolitane in cui si rilevino piu' intensamente fenomeni di immigrazione o di concentrazione demografica.
Le regioni possono utilizzare una quota non superiore al 10 per cento della somma a ciascuna di esse attribuita per assegnazioni dirette ai comuni interessati ai fini della realizzazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, dei programmi costruttivi occorrenti alle temporanee esigenze di alloggio dei nuclei familiari soggetti a sgombero per consentire il recupero o il risanamento del patrimonio edilizio esistente. Alla assegnazione degli alloggi realizzati, ai sensi del presente comma, provvede il comune anche in deroga alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 .
Le regioni formulano, entro il 30 settembre 1977, i programmi di localizzazione degli interventi, dandone comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale, agli istituti autonomi delle case popolari ed ai comuni interessati, sulla base dell'importo loro attribuito secondo le percentuali stabilite dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 16 marzo 1972, integrate per le province autonome di Trento e Bolzano secondo i parametri indicati dall' articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , di cui alla tabella allegata alla presente legge.
La percentuale per il rimborso spese, determinata dalle regioni ai sensi della lettera c) dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 , non puo' gravare sui finanziamenti disposti dalla presente legge e su quelli disposti dalle leggi precedenti, i cui progetti non siano stati approvati dai consigli di amministrazione degli istituti autonomi delle case popolari alla data di entrata in vigore della presente legge, in misura superiore al 7 per cento.
Sul finanziamento disposto per ogni singola localizzazione, ai sensi del presente titolo non possono gravare, pena la revoca del finanziamento stesso, spese per opere di urbanizzazione e di edilizia sociale in misura superiore a quella stabilita nelle deliberazioni adottate dai comuni ai sensi dell' articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , o, in mancanza delle predette deliberazioni, in misura superiore al 10 per cento, ivi comprese le spese per l'attrezzatura dell'area.
La assegnazione dei fondi destinati ad interventi che non risultino appaltati entro il 30 giugno 1978 e' revocata e la disponibilita' conseguente e' utilizzata in sede di finanziamento del programma decennale di edilizia residenziale. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 5 agosto 1978, n. 457 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che il termine di cui all'ultimo comma del presente articolo, e' prorogato al 31 ottobre 1978.
E' autorizzata l'assegnazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a valere sulle disponibilita' previste nel provvedimento concernente il finanziamento di un programma di edilizia residenziale, agli istituti autonomi per le case popolari o loro consorzi, in aggiunta agli importi di cui all' articolo 1 della legge 27 maggio 1975, numero 166 , ed all' articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 , dell'ulteriore somma di lire 1.078 miliardi 400 milioni ai fini della realizzazione di programmi d'intervento di edilizia sovvenzionata, ai sensi del citato articolo 1 e della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e successive modificazioni ed integrazioni, di ammontare unitario non inferiore a lire un miliardo, da realizzare prioritariamente nelle aree metropolitane in cui si rilevino piu' intensamente fenomeni di immigrazione o di concentrazione demografica.
Le regioni possono utilizzare una quota non superiore al 10 per cento della somma a ciascuna di esse attribuita per assegnazioni dirette ai comuni interessati ai fini della realizzazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, dei programmi costruttivi occorrenti alle temporanee esigenze di alloggio dei nuclei familiari soggetti a sgombero per consentire il recupero o il risanamento del patrimonio edilizio esistente. Alla assegnazione degli alloggi realizzati, ai sensi del presente comma, provvede il comune anche in deroga alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 .
Le regioni formulano, entro il 30 settembre 1977, i programmi di localizzazione degli interventi, dandone comunicazione al Comitato per l'edilizia residenziale, agli istituti autonomi delle case popolari ed ai comuni interessati, sulla base dell'importo loro attribuito secondo le percentuali stabilite dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 16 marzo 1972, integrate per le province autonome di Trento e Bolzano secondo i parametri indicati dall' articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , di cui alla tabella allegata alla presente legge.
La percentuale per il rimborso spese, determinata dalle regioni ai sensi della lettera c) dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 , non puo' gravare sui finanziamenti disposti dalla presente legge e su quelli disposti dalle leggi precedenti, i cui progetti non siano stati approvati dai consigli di amministrazione degli istituti autonomi delle case popolari alla data di entrata in vigore della presente legge, in misura superiore al 7 per cento.
Sul finanziamento disposto per ogni singola localizzazione, ai sensi del presente titolo non possono gravare, pena la revoca del finanziamento stesso, spese per opere di urbanizzazione e di edilizia sociale in misura superiore a quella stabilita nelle deliberazioni adottate dai comuni ai sensi dell' articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , o, in mancanza delle predette deliberazioni, in misura superiore al 10 per cento, ivi comprese le spese per l'attrezzatura dell'area.
La assegnazione dei fondi destinati ad interventi che non risultino appaltati entro il 30 giugno 1978 e' revocata e la disponibilita' conseguente e' utilizzata in sede di finanziamento del programma decennale di edilizia residenziale. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 5 agosto 1978, n. 457 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che il termine di cui all'ultimo comma del presente articolo, e' prorogato al 31 ottobre 1978.