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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 28/04/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 20083/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 20083/2016, avente ad oggetto Contratti bancari(deposito bancario, etc), promossa da:
, nato a [...] il [...], titolare dell'omonima impresa Parte_1
individuale sita in Lipari in via Francesco Crispi n. 10, c.f. , rappresentato e C.F._1 difeso dall'avv. CHIRICO ANTONIO, c.f. , e dall'avv. GIULIO C.F._2
FORTUNATO TESCIONE, c.f. C.F._3
ATTORE
CONTRO
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. ANDREOZZI NICOLA, Controparte_1 P.IVA_1
c.f. , domiciliato in VIA GHIBELLINA, 9 MESSINA C.F._4
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
C.F. ), con sede in Milano, via Siusi n. 7, con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. TREVISAN DAVIDE e dell'avv. FULCO SERGIO C.F._5
( ), domiciliata in VIA FARANDA, 11 MESSINA C.F._6
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 15/10/2016 , titolare dell'omonima impresa Parte_1
individuale sita in Lipari in via Francesco Crispi n. 10, deduceva di avere vari rapporti di conto corrente e di apertura di credito con e che le somme reclamate dalla banca erano Controparte_1 non dovute, come rilevato dalla consulenza tecnica di parte allegata, quanto al conto corrente n.
10750353, in ragione dell'applicazione di un tasso usurario e, quanto al conto corrente n. 10750373, in ragione dell'applicazione di un tasso usurario e della capitalizzazione degli interessi. Contestava, inoltre, la violazione delle norme sulla trasparenza bancaria (lett. b) e l'illegittima applicazione di commissioni (lett. d). Chiedeva, dunque, la rideterminazione del saldo dei conti correnti e l'accertamento della illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi e alla SIA, con conseguente condanna alla eliminazione della segnalazione e al pagamento della somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.. Chiedeva, inoltre, la risoluzione del contratto di conto corrente e la condanna della banca al pagamento delle somme indebitamente trattenute e al risarcimento dei danni morali e materiali.
Con comparsa di costituzione e risposta del 4/10/2018 si costituiva la quale Controparte_1
precisava l'attuale pendenza del contratto di conto corrente n. 10750353, per il quale proponeva domanda riconvenzionale di pagamento della somma di € 58.481,27, e l'estinzione “da diversi anni” (cfr. pag. 3) del contratto di conto corrente n. 10750373, per il quale contestava le avverse deduzioni. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al pagamento della somma di € 58.481,27 per l'esposizione debitoria relativa al conto n.
10750353 al 30/4/2017, oltre interessi e spese.
Con memoria del 4/10/2018 si costituiva che rappresentava la Controparte_2
sopravvenuta cessione da parte di del credito relativo al rapporto di conto corrente Controparte_1
n. 10750353, per il quale si riportava alle conclusioni già formulate, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza dell'8/10/2018 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio, depositata in data
6/10/2019 ed integrata in data 19/6/2023. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 23/10/2024 la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Le domande principale e riconvenzionale proposte sono parzialmente fondate, nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
Deve, anzitutto, esaminarsi la conclusione formulata dall'odierna parte attrice con riferimento al rapporto n. 10750373, in relazione al quale “all'udienza del 13.01.2013 il Giudice adito, in accoglimento delle istanze di parte attrice, disponeva l'integrazione della perizia, al fine di quantificare tutti gli addebiti, interessi, spese, commissioni ed ogni ulteriore addebito operato dalla
stante il difetto di forma scritta del contratto” (pag. 7 comparsa conclusionale). CP_3
All'esito della disposta integrazione, in particolare, si ricorda che il consulente tecnico d'ufficio, ha rideterminato il saldo riqualificandolo in € 6.511,02 a favore del correntista (“Ricalcolando il conto corrente in commento, al netto delle competenze non convenute per iscritto il saldo liquido finale al 31.12.2013 del conto corrente anticipi n. 10750373 risulta pari a € 6.511,02 con una differenza a favore del correntista di pari importo” - pag. 4 consulenza integrativa del 19/6/2023).
Ora, occorre al riguardo considerare che, sebbene la doglianza non risulti chiaramente enucleata nel corpo dell'atto di citazione (né, a monte, nelle argomentazioni poste a fondamento della richiesta ex art. 119 d.lgs. 385/1993: all. 3 citazione), nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. è stata specificamente sollevata la contestazione afferente al difetto di forma scritta del contratto in questione (cfr. par.
4.b, a pag. 7). A fronte di ciò, inoltre, occorre considerare che la detta deduzione non è stata specificamente contestata nella successiva memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. di CP_1
(cfr. memoria del 26/10/2017), sicché il fatto sotto tale profilo dedotto deve ritenersi provato
[...]
agli effetti dell'art. 115 c.p.c..
In coerenza a ciò, deve concludersi per la fondatezza della domanda sotto tale profilo formulata e, dunque, per l'accoglimento della stessa in conformità alle conclusioni espresse nella consulenza tecnica d'ufficio e sopra riportate, dovendosi al riguardo ricordare il principio affermato in giurisprudenza per cui “Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, salvo che alleghi la conclusione del contratto 'verbis tantum', la quale, se pacifica, impone al giudice di rilevare la nullità del negozio e quindi la mancata valida pattuizione di interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto, mentre, ove contestata, esime il correntista dall'onere di fornire la prova negativa dell'accordo, che spetta semmai alla banca documentare” (Cass. civ., sez. VI, 09/03/2021, n. 6480; App. Ancona, sez. I,
12/01/2024, n. 65). Va, dunque, rilevata la nullità del contratto de quo, tenuto peraltro conto della genericità delle difese in parte qua svolte dall'odierna convenuta secondo cui “Quanto, invece, al rapporto di c/c n. 10750373, trattasi di un conto anticipi, chiuso in data 28/12/2014, sul quale, stante la loro natura di conto accesso-rio, non sono state applicate competenze, che sono regolate, invece, nella misura convenzionale pattuita, sul c/c ordinario (nella fattispecie il summenzionato
c/c n. 10750353). Ne deriva l'infondatezza di tutte le contestazioni avanzate da controparte” (pag. 4 comparsa di costituzione e risposta), non essendo stata fornita alcuna allegazione né alcuna ulteriore deduzione ai presenti fini dall'odierna convenuta. Conseguentemente, in conformità alla rideterminazione operata dal consulente tecnico, la domanda va in parte qua accolta e va conseguentemente accertato il saldo del conto n. 10750373 nella misura di € 6.511,02 in favore di
. Parte_1
Quanto, invece, al rapporto di conto corrente ordinario n. 10750353, oggetto del rapporto oggi intercorrente tra e si osserva quanto segue. Parte_1 Controparte_2 La doglianza sollevata in ordine al contratto de quo afferisce, in particolare, all'applicazione di un tasso usurario e, inoltre, di competenze e addebiti non specificamente pattuiti.
La domanda, alla luce delle conclusioni a questo proposito formulate dal consulente tecnico d'ufficio, le quali appaiono immuni da vizi logico-giuridici e quindi passibili di essere poste a fondamento della presente statuizione, appare solo parzialmente fondata, nei termini di cui infra.
Anzitutto si ricorda che, in diritto, giova ricordare il principio affermato nella giurisprudenza di legittimità con riferimento all'usura sopravvenuta nel corso del rapporto di mutuo, da ritenersi applicabile anche al contratto bancario di apertura di conto corrente, secondo cui “Qualora il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi pattuita prima dell'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996; inoltre deve escludersi che la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato possa essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cass. civ., sez. un., 19/10/2017, n. 24675; cfr., inoltre, nella giurisprudenza di merito con riferimento ai rapporti di conto corrente, App. Messina, sez. I,
22/05/2023, n. 434; Trib. Siracusa, sez. II, 27/02/2020, n. 263; App. Milano, sez. I, 26/07/2021, n.
2429; Trib. Forlì, sez. II, 28/12/2022, n. 1150).
Avuto riguardo alla rilevazione del tasso usurario, il dott. ha evidenziato che “[…] per il Per_1
periodo oggetto di analisi, risulta che il TEG ha superato il tasso soglia nel IV TRIM. 2010, I
TRIM. 2011, IV TRIM. 2011, IV TRIM. 2012, I TRIM. 2013, II TRIM. 2013, III TRIM. 2013, I
TRIM. 2014. Le aliquote rilevate dall'analisi del conto sono state confrontate con le soglie usura vigenti. Non sono stati rilevati trimestri nei quali sono state applicate commissioni di massimo scoperto con aliquote oltre la soglia usura” (pag. 18 consulenza del 6/10/2019).
Si osserva, a questo proposito, che l'odierna parte attrice ha richiamato la consulenza tecnica d'ufficio (cfr. comparsa conclusionale), sicché non v'è contestazione in merito alla rilevazione nel caso di specie solo di una usura sopravvenuta rispetto alle pattuizioni contrattuali e, dunque, per quanto sopra esposto irrilevante ai fini della rideterminazione del saldo. Ne viene che, sotto tale profilo, non può procedersi alla rideterminazione del saldo indicata dal consulente tecnico d'ufficio laddove egli precisa che “Riconducendo attraverso l'applicazione di un tasso sostitutivo il TEG dei diversi trimestri in usura riepilogati nella tabella n. 3 entro i limiti del tasso soglia il giusto saldo al
31.3.20159 del conto corrente in commento risulterebbe pari a euro -55.005,83” (pag. 21 consulenza del 6/10/2019), trattandosi nella specie di usura c.d. sopravvenuta e, dunque, in difetto di ulteriori e più specifiche allegazioni, irrilevante ai fini della invalidità della clausola e della ripetizione delle somme versate a titolo di interessi, sia pure nei soli trimestri di riferimento nel corso dell'esecuzione del rapporto.
Di contro, il consulente (che ha, invero, escluso l'illegittima applicazione di interessi anatocistici – cfr. pag. 22 consulenza – senza che sul punto siano stati sollevati specifici rilievi) ha rilevato l'applicazione di spese e competenze non convenute nell'ambito del rapporto di conto corrente n.
10750353, segnatamente pari ad € 5.271,50 (cfr. pag. 23 consulenza). Sul punto si ricorda, peraltro, che il dott. ha specificamente ed esaurientemente risposto ai rilievi sollevati dal consulente Per_1
tecnico dell'odierna intervenuta, ribadendo la fondatezza delle proprie conclusioni;
in ogni caso, le censure ribadite dalla nella comparsa conclusionale del 19/12/2024 Controparte_2
appaiono ai presenti fini generiche, essendosi essa intervenuta limitata a rilevare che “non sono state applicate commissioni non previste convenzionalmente”, senza offrire specifico riscontro, anche di carattere documentale, alla detta deduzione.
In coerenza a ciò la domanda risulta parzialmente fondata e, per l'effetto, dal saldo debitore preteso in ordine al c/c ordinario n. 10750353 va espunto l'importo per spese e competenze non pattuite e, dunque, indebite, pari ad € 5.271,50.
Quanto al saldo di riferimento, sebbene anche costituendosi la abbia Controparte_2 preteso in via riconvenzionale la “complessiva somma di €. 58.481,27 pari all'esposizione sul c/c ordinario n. 10750353 calcolata alla data del 30 aprile 2017” (cfr. memoria del 4/10/2018), si evidenzia che: 1) la domanda in via riconvenzionale conferma la volontà già manifestata da di sciogliere il rapporto contrattuale pendente alla data di instaurazione del giudizio, Controparte_1
conformemente peraltro alla domanda in parte qua proposta da , avente ad oggetto Parte_1
la risoluzione del contratto in parola (cfr. conclusione n. 17 dell'atto di citazione, ove si legge la richiesta di “dichiarare risolto il contratto di c/c in narrativa indicato per grave inadempimento contrattuale della e per violazione delle norme contrattuali ed extracontrattuali, di CP_3
conseguenza condannare la a corrispondere al correntista l'eventuale saldo accertato a CP_3
favore del medesimo correntista, oltre ad interessi legali e maggior danno da ritardato pagamento dalla data della domanda al saldo effettivo”); 2) della eventuale persistenza del rapporto controverso nel corso del giudizio le parti nulla hanno dedotto né documentato;
3) manca in atti la documentazione comprovante il saldo al 30/4/2017 richiesto dalla banca convenuta, circostanza confermata dal consulente tecnico d'ufficio, che a pag. 13 della relazione, nell'elencare la documentazione esaminata, non individua alcun estratto conto aggiornato all'aprile 2017 e che a pag. 24 ridetermina il saldo al 31/3/2015. Ne viene che, dunque, il contratto di conto corrente in esame deve ritenersi risolto per effetto della concorde volontà manifestata dalle parti contraenti (al netto del rilievo per cui il credito da esso derivante è già stato oggetto di cessione da parte della banca contraente, senza contestazioni di sorta a questo proposito da parte dell'odierno attore, a conferma dell'intervenuto scioglimento del rapporto) e che il saldo considerato dal dott. Per_1
deve costituire quello di riferimento ai fini della presente decisione.
In coerenza a ciò, dal saldo al 31/3/2015 di - € 56.549,46 va espunta la somma indebitamente computata di € 5.271,50 (cfr. supra), donde il saldo debitore di - € 51.277,96, oggetto della presente statuizione condannatoria, in accoglimento della domanda riconvenzionale (ammissibile, stante la cessazione del rapporto contrattuale) formulata da e, oggi, da Controparte_1 Controparte_2
[...]
Vanno, infine, rigettate le domande di risarcimento del danno e di condanna della banca convenuta alla cancellazione della segnalazione di dalla Centrale Rischi e dalla SIA, dal Parte_1
momento che, al netto delle rideterminazioni sopra rilevate, l'esito del presente giudizio ha confermato la notevole (e di importo prossimo a quello preteso dalla banca) esposizione debitoria maturata dal nei confronti dell'istituto convenuto con riferimento al conto corrente n. Pt_1
10750353, donde l'infondatezza delle domande in parte qua formulate. Si aggiunga, in ogni caso, che la presente statuizione di rigetto trova fondamento nell'assorbente considerazione per cui non risultano né specificatamente dedotti né comunque provati i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali subiti per effetto della condotta ascritta alla controparte, donde il mancato assolvimento all'onere ex art. 2697 c.c. gravante sul richiedente.
Le spese, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda, sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 20083/2016, disattesa ogni contraria istanza:
In accoglimento parziale della domanda, accerta la nullità del contratto n. 10750373 e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di , a titolo di ripetizione delle Controparte_1 Parte_1 somme indebitamente percepite, pari ad € 6.511,02, oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo.
Dichiara risolto il contratto di conto corrente n. 10750353 e, in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta, accerta che il saldo debitore del contratto di conto corrente n. 10750353 è pari ad € 51.277,96 e, per l'effetto, condanna al Parte_1 pagamento nei confronti di della somma di € 51.277.96, oltre interessi Controparte_2
dalla domanda fino al soddisfo.
Compensa tra le parti le spese del giudizio, anche della consulenza tecnica d'ufficio.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 28/04/2025
IL GIUDICE dott. Fabrizio Di Sano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 20083/2016, avente ad oggetto Contratti bancari(deposito bancario, etc), promossa da:
, nato a [...] il [...], titolare dell'omonima impresa Parte_1
individuale sita in Lipari in via Francesco Crispi n. 10, c.f. , rappresentato e C.F._1 difeso dall'avv. CHIRICO ANTONIO, c.f. , e dall'avv. GIULIO C.F._2
FORTUNATO TESCIONE, c.f. C.F._3
ATTORE
CONTRO
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. ANDREOZZI NICOLA, Controparte_1 P.IVA_1
c.f. , domiciliato in VIA GHIBELLINA, 9 MESSINA C.F._4
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
C.F. ), con sede in Milano, via Siusi n. 7, con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. TREVISAN DAVIDE e dell'avv. FULCO SERGIO C.F._5
( ), domiciliata in VIA FARANDA, 11 MESSINA C.F._6
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato il 15/10/2016 , titolare dell'omonima impresa Parte_1
individuale sita in Lipari in via Francesco Crispi n. 10, deduceva di avere vari rapporti di conto corrente e di apertura di credito con e che le somme reclamate dalla banca erano Controparte_1 non dovute, come rilevato dalla consulenza tecnica di parte allegata, quanto al conto corrente n.
10750353, in ragione dell'applicazione di un tasso usurario e, quanto al conto corrente n. 10750373, in ragione dell'applicazione di un tasso usurario e della capitalizzazione degli interessi. Contestava, inoltre, la violazione delle norme sulla trasparenza bancaria (lett. b) e l'illegittima applicazione di commissioni (lett. d). Chiedeva, dunque, la rideterminazione del saldo dei conti correnti e l'accertamento della illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi e alla SIA, con conseguente condanna alla eliminazione della segnalazione e al pagamento della somma di € 100,00 per ogni giorno di ritardo, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.. Chiedeva, inoltre, la risoluzione del contratto di conto corrente e la condanna della banca al pagamento delle somme indebitamente trattenute e al risarcimento dei danni morali e materiali.
Con comparsa di costituzione e risposta del 4/10/2018 si costituiva la quale Controparte_1
precisava l'attuale pendenza del contratto di conto corrente n. 10750353, per il quale proponeva domanda riconvenzionale di pagamento della somma di € 58.481,27, e l'estinzione “da diversi anni” (cfr. pag. 3) del contratto di conto corrente n. 10750373, per il quale contestava le avverse deduzioni. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al pagamento della somma di € 58.481,27 per l'esposizione debitoria relativa al conto n.
10750353 al 30/4/2017, oltre interessi e spese.
Con memoria del 4/10/2018 si costituiva che rappresentava la Controparte_2
sopravvenuta cessione da parte di del credito relativo al rapporto di conto corrente Controparte_1
n. 10750353, per il quale si riportava alle conclusioni già formulate, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza dell'8/10/2018 veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio, depositata in data
6/10/2019 ed integrata in data 19/6/2023. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 23/10/2024 la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Le domande principale e riconvenzionale proposte sono parzialmente fondate, nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
Deve, anzitutto, esaminarsi la conclusione formulata dall'odierna parte attrice con riferimento al rapporto n. 10750373, in relazione al quale “all'udienza del 13.01.2013 il Giudice adito, in accoglimento delle istanze di parte attrice, disponeva l'integrazione della perizia, al fine di quantificare tutti gli addebiti, interessi, spese, commissioni ed ogni ulteriore addebito operato dalla
stante il difetto di forma scritta del contratto” (pag. 7 comparsa conclusionale). CP_3
All'esito della disposta integrazione, in particolare, si ricorda che il consulente tecnico d'ufficio, ha rideterminato il saldo riqualificandolo in € 6.511,02 a favore del correntista (“Ricalcolando il conto corrente in commento, al netto delle competenze non convenute per iscritto il saldo liquido finale al 31.12.2013 del conto corrente anticipi n. 10750373 risulta pari a € 6.511,02 con una differenza a favore del correntista di pari importo” - pag. 4 consulenza integrativa del 19/6/2023).
Ora, occorre al riguardo considerare che, sebbene la doglianza non risulti chiaramente enucleata nel corpo dell'atto di citazione (né, a monte, nelle argomentazioni poste a fondamento della richiesta ex art. 119 d.lgs. 385/1993: all. 3 citazione), nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. è stata specificamente sollevata la contestazione afferente al difetto di forma scritta del contratto in questione (cfr. par.
4.b, a pag. 7). A fronte di ciò, inoltre, occorre considerare che la detta deduzione non è stata specificamente contestata nella successiva memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. di CP_1
(cfr. memoria del 26/10/2017), sicché il fatto sotto tale profilo dedotto deve ritenersi provato
[...]
agli effetti dell'art. 115 c.p.c..
In coerenza a ciò, deve concludersi per la fondatezza della domanda sotto tale profilo formulata e, dunque, per l'accoglimento della stessa in conformità alle conclusioni espresse nella consulenza tecnica d'ufficio e sopra riportate, dovendosi al riguardo ricordare il principio affermato in giurisprudenza per cui “Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, salvo che alleghi la conclusione del contratto 'verbis tantum', la quale, se pacifica, impone al giudice di rilevare la nullità del negozio e quindi la mancata valida pattuizione di interessi ultralegali e commissione di massimo scoperto, mentre, ove contestata, esime il correntista dall'onere di fornire la prova negativa dell'accordo, che spetta semmai alla banca documentare” (Cass. civ., sez. VI, 09/03/2021, n. 6480; App. Ancona, sez. I,
12/01/2024, n. 65). Va, dunque, rilevata la nullità del contratto de quo, tenuto peraltro conto della genericità delle difese in parte qua svolte dall'odierna convenuta secondo cui “Quanto, invece, al rapporto di c/c n. 10750373, trattasi di un conto anticipi, chiuso in data 28/12/2014, sul quale, stante la loro natura di conto accesso-rio, non sono state applicate competenze, che sono regolate, invece, nella misura convenzionale pattuita, sul c/c ordinario (nella fattispecie il summenzionato
c/c n. 10750353). Ne deriva l'infondatezza di tutte le contestazioni avanzate da controparte” (pag. 4 comparsa di costituzione e risposta), non essendo stata fornita alcuna allegazione né alcuna ulteriore deduzione ai presenti fini dall'odierna convenuta. Conseguentemente, in conformità alla rideterminazione operata dal consulente tecnico, la domanda va in parte qua accolta e va conseguentemente accertato il saldo del conto n. 10750373 nella misura di € 6.511,02 in favore di
. Parte_1
Quanto, invece, al rapporto di conto corrente ordinario n. 10750353, oggetto del rapporto oggi intercorrente tra e si osserva quanto segue. Parte_1 Controparte_2 La doglianza sollevata in ordine al contratto de quo afferisce, in particolare, all'applicazione di un tasso usurario e, inoltre, di competenze e addebiti non specificamente pattuiti.
La domanda, alla luce delle conclusioni a questo proposito formulate dal consulente tecnico d'ufficio, le quali appaiono immuni da vizi logico-giuridici e quindi passibili di essere poste a fondamento della presente statuizione, appare solo parzialmente fondata, nei termini di cui infra.
Anzitutto si ricorda che, in diritto, giova ricordare il principio affermato nella giurisprudenza di legittimità con riferimento all'usura sopravvenuta nel corso del rapporto di mutuo, da ritenersi applicabile anche al contratto bancario di apertura di conto corrente, secondo cui “Qualora il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi pattuita prima dell'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996; inoltre deve escludersi che la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato possa essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto” (Cass. civ., sez. un., 19/10/2017, n. 24675; cfr., inoltre, nella giurisprudenza di merito con riferimento ai rapporti di conto corrente, App. Messina, sez. I,
22/05/2023, n. 434; Trib. Siracusa, sez. II, 27/02/2020, n. 263; App. Milano, sez. I, 26/07/2021, n.
2429; Trib. Forlì, sez. II, 28/12/2022, n. 1150).
Avuto riguardo alla rilevazione del tasso usurario, il dott. ha evidenziato che “[…] per il Per_1
periodo oggetto di analisi, risulta che il TEG ha superato il tasso soglia nel IV TRIM. 2010, I
TRIM. 2011, IV TRIM. 2011, IV TRIM. 2012, I TRIM. 2013, II TRIM. 2013, III TRIM. 2013, I
TRIM. 2014. Le aliquote rilevate dall'analisi del conto sono state confrontate con le soglie usura vigenti. Non sono stati rilevati trimestri nei quali sono state applicate commissioni di massimo scoperto con aliquote oltre la soglia usura” (pag. 18 consulenza del 6/10/2019).
Si osserva, a questo proposito, che l'odierna parte attrice ha richiamato la consulenza tecnica d'ufficio (cfr. comparsa conclusionale), sicché non v'è contestazione in merito alla rilevazione nel caso di specie solo di una usura sopravvenuta rispetto alle pattuizioni contrattuali e, dunque, per quanto sopra esposto irrilevante ai fini della rideterminazione del saldo. Ne viene che, sotto tale profilo, non può procedersi alla rideterminazione del saldo indicata dal consulente tecnico d'ufficio laddove egli precisa che “Riconducendo attraverso l'applicazione di un tasso sostitutivo il TEG dei diversi trimestri in usura riepilogati nella tabella n. 3 entro i limiti del tasso soglia il giusto saldo al
31.3.20159 del conto corrente in commento risulterebbe pari a euro -55.005,83” (pag. 21 consulenza del 6/10/2019), trattandosi nella specie di usura c.d. sopravvenuta e, dunque, in difetto di ulteriori e più specifiche allegazioni, irrilevante ai fini della invalidità della clausola e della ripetizione delle somme versate a titolo di interessi, sia pure nei soli trimestri di riferimento nel corso dell'esecuzione del rapporto.
Di contro, il consulente (che ha, invero, escluso l'illegittima applicazione di interessi anatocistici – cfr. pag. 22 consulenza – senza che sul punto siano stati sollevati specifici rilievi) ha rilevato l'applicazione di spese e competenze non convenute nell'ambito del rapporto di conto corrente n.
10750353, segnatamente pari ad € 5.271,50 (cfr. pag. 23 consulenza). Sul punto si ricorda, peraltro, che il dott. ha specificamente ed esaurientemente risposto ai rilievi sollevati dal consulente Per_1
tecnico dell'odierna intervenuta, ribadendo la fondatezza delle proprie conclusioni;
in ogni caso, le censure ribadite dalla nella comparsa conclusionale del 19/12/2024 Controparte_2
appaiono ai presenti fini generiche, essendosi essa intervenuta limitata a rilevare che “non sono state applicate commissioni non previste convenzionalmente”, senza offrire specifico riscontro, anche di carattere documentale, alla detta deduzione.
In coerenza a ciò la domanda risulta parzialmente fondata e, per l'effetto, dal saldo debitore preteso in ordine al c/c ordinario n. 10750353 va espunto l'importo per spese e competenze non pattuite e, dunque, indebite, pari ad € 5.271,50.
Quanto al saldo di riferimento, sebbene anche costituendosi la abbia Controparte_2 preteso in via riconvenzionale la “complessiva somma di €. 58.481,27 pari all'esposizione sul c/c ordinario n. 10750353 calcolata alla data del 30 aprile 2017” (cfr. memoria del 4/10/2018), si evidenzia che: 1) la domanda in via riconvenzionale conferma la volontà già manifestata da di sciogliere il rapporto contrattuale pendente alla data di instaurazione del giudizio, Controparte_1
conformemente peraltro alla domanda in parte qua proposta da , avente ad oggetto Parte_1
la risoluzione del contratto in parola (cfr. conclusione n. 17 dell'atto di citazione, ove si legge la richiesta di “dichiarare risolto il contratto di c/c in narrativa indicato per grave inadempimento contrattuale della e per violazione delle norme contrattuali ed extracontrattuali, di CP_3
conseguenza condannare la a corrispondere al correntista l'eventuale saldo accertato a CP_3
favore del medesimo correntista, oltre ad interessi legali e maggior danno da ritardato pagamento dalla data della domanda al saldo effettivo”); 2) della eventuale persistenza del rapporto controverso nel corso del giudizio le parti nulla hanno dedotto né documentato;
3) manca in atti la documentazione comprovante il saldo al 30/4/2017 richiesto dalla banca convenuta, circostanza confermata dal consulente tecnico d'ufficio, che a pag. 13 della relazione, nell'elencare la documentazione esaminata, non individua alcun estratto conto aggiornato all'aprile 2017 e che a pag. 24 ridetermina il saldo al 31/3/2015. Ne viene che, dunque, il contratto di conto corrente in esame deve ritenersi risolto per effetto della concorde volontà manifestata dalle parti contraenti (al netto del rilievo per cui il credito da esso derivante è già stato oggetto di cessione da parte della banca contraente, senza contestazioni di sorta a questo proposito da parte dell'odierno attore, a conferma dell'intervenuto scioglimento del rapporto) e che il saldo considerato dal dott. Per_1
deve costituire quello di riferimento ai fini della presente decisione.
In coerenza a ciò, dal saldo al 31/3/2015 di - € 56.549,46 va espunta la somma indebitamente computata di € 5.271,50 (cfr. supra), donde il saldo debitore di - € 51.277,96, oggetto della presente statuizione condannatoria, in accoglimento della domanda riconvenzionale (ammissibile, stante la cessazione del rapporto contrattuale) formulata da e, oggi, da Controparte_1 Controparte_2
[...]
Vanno, infine, rigettate le domande di risarcimento del danno e di condanna della banca convenuta alla cancellazione della segnalazione di dalla Centrale Rischi e dalla SIA, dal Parte_1
momento che, al netto delle rideterminazioni sopra rilevate, l'esito del presente giudizio ha confermato la notevole (e di importo prossimo a quello preteso dalla banca) esposizione debitoria maturata dal nei confronti dell'istituto convenuto con riferimento al conto corrente n. Pt_1
10750353, donde l'infondatezza delle domande in parte qua formulate. Si aggiunga, in ogni caso, che la presente statuizione di rigetto trova fondamento nell'assorbente considerazione per cui non risultano né specificatamente dedotti né comunque provati i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali subiti per effetto della condotta ascritta alla controparte, donde il mancato assolvimento all'onere ex art. 2697 c.c. gravante sul richiedente.
Le spese, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda, sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 20083/2016, disattesa ogni contraria istanza:
In accoglimento parziale della domanda, accerta la nullità del contratto n. 10750373 e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di , a titolo di ripetizione delle Controparte_1 Parte_1 somme indebitamente percepite, pari ad € 6.511,02, oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo.
Dichiara risolto il contratto di conto corrente n. 10750353 e, in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta, accerta che il saldo debitore del contratto di conto corrente n. 10750353 è pari ad € 51.277,96 e, per l'effetto, condanna al Parte_1 pagamento nei confronti di della somma di € 51.277.96, oltre interessi Controparte_2
dalla domanda fino al soddisfo.
Compensa tra le parti le spese del giudizio, anche della consulenza tecnica d'ufficio.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 28/04/2025
IL GIUDICE dott. Fabrizio Di Sano