TAR Potenza, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 37
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Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 242 e 244 d.lgs. 152/2006 – violazione e falsa applicazione del principio "chi inquina paga" – eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione – travisamento dei fatti – illogicità manifesta

    Il Collegio ritiene che l'iter procedimentale e la motivazione dell'atto impugnato presentino profili di criticità. L'Amministrazione ha acriticamente recepito atti di soggetti (GI e NE) che potrebbero non avere la necessaria terzietà. La conferenza dei servizi, lungi dall'individuare il responsabile, ha richiamato l'Ente provinciale a svolgere attività ai sensi dell'art. 244 del d.lgs. 152/2006. Le attività dell'ARPAB si riferiscono allo stato recente della contaminazione, non alla sua causa storica. Non sono state considerate attività inquinanti alternative e l'Amministrazione ha omesso di acquisire documenti essenziali prima di emettere la decisione, ordinando successivamente ad altri enti di fornirli. L'individuazione della ricorrente come corresponsabile risulta congetturale e priva di adeguati riscontri probatori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Potenza, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 37
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
    Numero : 37
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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