Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00037/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00280/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 280 del 2025, proposto da
- Eni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Giovanna Landi, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Provincia di Matera, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio dall'avvocato Vincenzo Ditaranto, con domicilio digitale in atti di causa;
nei confronti
- Comune di Rotondella, Azienda sanitaria locale di Matera, ASM, Azienda Sanitaria Locale di Matera, Regione Basilicata, IS, Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e radioprotezione non costituiti in giudizio;
- NE, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, in persona del Presidente pro tempore , Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, in persona del Ministro in carica, l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e radioprotezione, in persona del legale rappresentante pro tempore , l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Basilicata – ARPAB, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici domiciliano, in Potenza al corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
- Società di gestione impianti nucleari, GI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Francesco Di Ciommo, Mirko Nesi, Serena Scarabotti, Giovanna Niglio, con domicilio digitale in atti di causa.
per l'annullamento
previa sospensiva,
- della determinazione della Provincia di Matera n. 811 del 22 maggio 2025, notificata in pari data; - di ogni altro atto presupposto e successivo, anche ove non conosciuto, ivi compresi: la
nota prot. n. 2361 del 4 febbraio 2025 della Provincia di Matera, la nota di IS prot. n. 1448 del 28 febbraio 2025, non conosciuta, della nota prot. n. 577769 del 14 settembre 2017 di GI
non conosciuta, della nota di NE prot. n. 18946 del 17.03.2025, non conosciuta, tutte richiamate nell’avversata diffida.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Matera, di NE, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di IS, dell’ARPAB, e di Sogin s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il Consigliere avv. DE PP;
Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’ENI s.p.a., con ricorso notificato il 21 luglio 2025 e depositato il successivo 30 di luglio è insorta avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale è stata individuata quale corresponsabile in solido della contaminazione delle acque sotterranee all'interno del Centro Ricerche Trisaia di Rotondella.
1.1. In fatto emerge quanto segue:
- tra il 1968 e il 1985, la società Combustibili Nucleari s.p.a. (di seguito anche solo CO.NU.) ha operato all'interno del Centro NE Trisaia, occupandosi della produzione sperimentale di combustibile “Magnox” nel fabbricato R21;
- la CO.NU. è stata cancellata dal registro delle imprese nel 1989 e, dopo vari passaggi societari (fusione in Enichem, poi Syndial), le sue attività sono oggi riconducibili a Eni Rewind s.p.a., società controllata da ENI s.p.a.;
- le attività industriali sono cessate nel 1987 e l'impianto è stato consegnato a NE nel 1988. Dal 2003, la gestione del sito è passata alla GI, che gestisce il c.d. “decommissioning nucleare” del sito ITREC interno al Centro ricerche di Trisaia;
- nel giugno del 2015 la GI ha notificato ai sensi dell’art. 245 del d.lgs. n. 152 del 2006 all’Autorità competente il superamento dei valori soglia di inquinanti (solventi clorurati, metalli pesanti come cromo esavalente) nelle acque sotterranee;
- la Regione Basilicata, dopo aver avviato il procedimento ex art. 245 del codice dell’ambiente, lo ha suddiviso in due sub-procedimenti, rispettivamente quello contraddistinto dal n. “498_2” per l'area interna al Centro, e quello n. “ 498_1” per l'area esterna (condotta di scarico a mare della barriera di contenimento GI);
- pur qualificandosi "soggetto non responsabile", l'NE ha attivato volontariamente le procedure di bonifica per l'area interna (498_2), completando la messa in sicurezza operativa (MISOP) nel 2020 e avviando il progetto di bonifica operativa nel 2024;
- nel febbraio 2025 la Provincia di Matera ha coinvolto ENI S.p.A. nel procedimento amministrativo volto a identificare il responsabile della contaminazione
- è seguita l’ordinanza qui avversata.
1.2. In diritto, parte ricorrente ha dedotto i motivi specifici così rubricati:
- I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 242 e 244 d.lgs. 152/2006 – violazione e falsa applicazione del principio "chi inquina paga" – eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione – travisamento dei fatti – illogicità manifesta;
- II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 242 e 244 d.lgs. 152/2006 e dell’allegato 2 alla parte iv del d.lgs. 152/2006 – violazione del principio di certezza delle situazioni giuridiche – eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà e difetto di istruttoria;
- III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della l. n. 241/1990 – violazione del principio del giusto procedimento e del contraddittorio – eccesso di potere per difetto di istruttoria;
- IV. Violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità e adeguatezza dell’azione amministrativa – eccesso di potere per irragionevolezza e disparità di trattamento;
- V. Violazione dell’art. 250 d.lgs. 152/2006 – incompetenza.
2. La Provincia di Matera, costituitasi in giudizio, ha istato per il rigetto del ricorso per infondatezza.
2.1. L’NE è comparsa in lite eccependo l’inammissibilità in rito e, in subordine, l’infondatezza nel merito del ricorso.
2.2. A sua volta, la GI s.p.a., del pari comparsa in lite, ha ascritto la responsabilità della contaminazione alle attività svolte dalla CO.NU., concludendo per il rigetto del ricorso per infondatezza.
3. Alla camera di consiglio del 10 settembre 2025, sentite le parti, si è disposto l’abbinamento al merito della trattazione dell’incidentale istanza cautelare.
4. Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2025, previo deposito di documenti e scritti difensivi, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive posizioni e l’affare è transitato in decisione.
5. In limine litis , va disattesa l’eccezione di inammissibilità per carenza di legittimazione a ricorrere sollevata dall’NE, secondo cui ENI s.p.a. non sarebbe la "diretta destinataria" degli effetti lesivi dell'ordinanza, posto che gli obblighi di bonifica e le sanzioni sarebbero stati imposti formalmente a CO.NU. s.p.a., che per espressa eccezione della odierna ricorrente, sarebbe controllata dalla ENI Rewind s.p.a.. Invero, è agevole osservare, in senso contrario, come la contestata ordinanza sia stata diretta alla «ENI s.p.a., per le attività storiche sito specifiche della controllata Combustibili Nucleari s.p.a.», sicché la sua legittimazione processuale consegue de plano a tale situazione. Quanto all’interesse a ricorrere, ritiene il Collegio che ENI s.p.a., in quanto capogruppo e soggetto che coordina le politiche ambientali e legali delle proprie controllate (tra cui, appunto, ENI Rewind s.p.a.), vanti un interesse diretto e attuale a impugnare un atto che incide sul patrimonio e sulla reputazione dell'intero gruppo. In tal senso, non si attaglia al caso di specie l’orientamento giurisprudenziale evocato dalla controinteressata, riferendo a casi di mera titolarità di quote del capitale sociale, mentre nel caso di specie, si tratta di una responsabilità ambientale che la Provincia di Matera ha esteso alla sfera giuridica di ENI s.p.a., rendendo quest'ultima legittimata a difendersi in giudizio; ciò anche in ragione del fatto che la capogruppo è il soggetto chiamato a garantire l'adempimento o a subire le conseguenze economiche della bonifica, di modo che negarle l’accesso alla giustizia importerebbe la violazione del principio costituzionale di effettività della tutela giurisdizionale, di cui all’art. 24 della Costituzione.
6. Nel merito, il ricorso è fondato, alla stregua della motivazione che segue.
6.1. Colgono nel segno le censure di difetto di istruttoria e insufficienza della motivazione.
6.1.1. L’Amministrazione resistente ha fondato l’accertamento della responsabilità dell’ENI s.p.a. sulla base dei seguenti elementi: a ) le indagini tecniche condotte da GI ed NE, validate dall'ARPAB, e le risultanze della apposita conferenza di servizi indetta dalla Regione Basilicata avrebbero accertato che la perdita di sostanze inquinanti proverrebbe dal serbatoio interrato e la condotta dell'impianto “Magnox”, utilizzato per il ritrattamento di combustibile nucleare; b ) I piezometri (punti di monitoraggio) che registrano le concentrazioni più elevate di contaminanti si troverebbero in prossimità delle vecchie strutture gestite dalla CO.NU.; c ) rilevato che l'impianto Magnox è stato gestito dalla CO.NU.; d ) si tratterebbe di contaminazione "storica" (ovvero risalente al periodo di attività dell'impianto), trovando quindi applicazione sia il principio "chi inquina paga” sia il criterio di imputazione del “più probabile che non”, con identificazione del responsabile nel soggetto che aveva il controllo operativo dell'impianto al momento dell'evento inquinante; e ) tra tutte le attività svolte nel Centro Trisaia, quelle legate all'impianto Magnox di CO.NU. sarebbero le uniche compatibili con l'uso massivo degli agenti inquinanti rinvenuti in falda
6.1.2. Ritiene il Collegio che sia l’iter procedimentale sia lo spettro motivazionale prestino il fianco a una molteplicità di rilievi.
6.1.2.1. In effetti, la contestata ordinanza si limita a richiamare atti della GI (in particolare la nota del 14 settembre 2017) e dell’NE (segnatamente la nota del 17 marzo 2025), in cui la "sorgente degli inquinanti" viene individuata nel cennato impianto Magnox gestito dalla CO.NU., sui quali la Provincia di Matera risulta aver acriticamente (e senza approfondimenti di sorta) fondato il proprio accertamento, senza considerare che la prima allo stato opera nel sito di cui è questione, gestendone il c.d. “ decommissioning ” e la seconda ha curato il disassemblaggio dell’impianto (essendo anzi stata individuata quale corresponsabile dell’inquinamento proprio in relazione a tali attività, ed essendo comunque la stessa interessata a conseguire le rivalsa delle spese sostenute per le operazioni di bonifica), così difettando entrambe, almeno in potenza, della necessaria terzietà.
6.1.2.2. Quanto alle risultanze della conferenza dei servizi, occorre osservare come oggetto della stessa non è stata l’individuazione di responsabilità, bensì l’approvazione del progetto di bonifica proposto da NE e l’autorizzazione allo scarico dell’impianto di trattamento acque di falda, e che, a ben vedere, nel verbale della seduta del 4 giugno 2024 si legga che: «Data la qualifica di NE ex art. 245 del Codice dell'Ambiente (CdA) e acclarata la volontarietà delle operazioni di bonifica, si richiama la Provincia di Matera, oggi assente, ai propri obblighi di espletamento delle attività ex art. 244 del CdA al fine di consentire ad NE la rivalsa delle spese sostenute e da sostenere, a carico del soggetto responsabile della contaminazione».
Orbene, proprio da tale richiamo emerge plasticamente l’obbligo, in realtà disatteso, per l’Ente provinciale resistente di porre in essere autonome e successive attività ai sensi dell’art. 244 del d.lgs. n. 152 del 2006. In altri termini, la conferenza dei servizi ben lungi dall’aver direttamente individuato il soggetto responsabile (come fa mostra di ritenere parte resistente nella ripetuta ordinanza n. 811 del 2025) ha invece affermato la necessità di svolgere «le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento».
6.1.2.3. Similari considerazioni vanno svolte circa la pretesa validazione dei dati da parte dell’ARPAB, posto che le attività di quest’ultima si riferiscono allo stato recente della contaminazione, senza tuttavia riferirsi alla sua “causa storica”, ovverosia all’origine dell’inquinamento e all’autore di essa.
6.1.2.4. E’ in atti di causa la nota GI del 25 marzo 2025 (appunto resa in riscontro alla comunicazione della Provincia di Matera prot. n. 2361 del 4 febbraio 2025 di avvio del procedimento per l'identificazione del responsabile della contaminazione) in cui si è dato atto «delle attività di prospezione petrolifera effettuate nel Centro NE intorno agli anni '70, volte alla ricerca di sacche di metano profonde». Tale nota - che pure ha riguardo a attività inquinanti ulteriori rispetto a quelle in tesi svolte nel citato impianto Magnox di CO.NU. svoltesi nel sito in questione (la presenza nelle falde acquifere di “concentrazioni anomale” di Triclorometano è stata appunto ascritta a tali attività di prospezione petrolifera) – non è stata richiamata nell’atto qui avversato, né risultano svolte valutazioni o approfondimenti di sorta in ordine a tali aspetti.
6.2. Il Collegio, inoltre, non può non rimarcare come l’incompletezza dell’istruttoria svolta emerga plasticamente dallo stesso contenuto dell’atto qui avversato, ove: a ) si “ordina” a NE, GI e IS di fornire, entro 45 giorni, una serie di elementi documentali evidentemente mancanti e ritenuti necessari per gli approfondimenti del caso, così venendo meno alla basilare regola per cui il responsabile del procedimento è tenuto ad acquisire atti e documenti e contributi prima della decisione finale e non successivamente a essa; b ) si specifica che gli sviluppi documentali derivanti dalle richieste di accesso formulate da ENI s.p.a. nei confronti di NE e GI possono concorrere a determinare ulteriori e diverse responsabilità, trascurando di considerare che al fine dell’individuazione delle posizioni di responsabilità dell’inquinamento, anche in relazione al concorso di ciascuno, è necessario disporre di un quadro esatto e definitivo, non potendosi logicamente e giuridicamente escludere che il compendio attizio ancora da acquisire possa determinare l’esclusione o all’opposto l’aggravamento della responsabilità individuate nel provvedimento qui avversato.
5.4. A fronte di tutto quanto innanzi considerato, l’individuazione della ricorrente quale corresponsabile dell’inquinamento risulta contraddistinta da contenuto meramente congetturale e ipotetico e sprovvista di adeguati riscontri probatori, mentre l’applicazione del principio del “più probabile che non”, come innanzi declinato ( § 6.1.1.), finisce col difettare di elementi fondanti, laddove esso invece necessità almeno di un insieme di rilievi e di dati certi e significativi quale punto di partenza (Cons. Stato, sez. IV, 12 febbraio 2025, n. 1172).
6. Dalle considerazioni che precedono discende l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, l’annullamento nel limite dell’interesse dell’atto avversato, con salvezza di nuovi provvedimenti della parte resistente, da emanare assicurando lo svolgimento del previo contraddittorio procedimentale e all’esito del preliminare accertamento circa l’attuale titolarità del compendio della CO.NU. s.p.a. circostanza oggetto di contestazione tra le parti.
7. Sussistono i presupposti, in ragione della peculiarità e della complessità della questione, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione;
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025, coll'intervento dei magistrati:
FA TO, Presidente
DE PP, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DE PP | FA TO |
IL SEGRETARIO