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Sentenza 18 gennaio 2026
Sentenza 18 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 18/01/2026, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 390/2026
Depositata il 18/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CABRINI FEDERICA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5986/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 9 Catania - 93079890872
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130014324382000 CONS IRRIGAZIO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130014324382000 CTB OP IRRIGUE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140002197367000 CONS IRRIG 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140002197367000 CTB OP IRRIGUE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170021594785000 CONS IRRIG 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170021594785000 CONS IRRIG 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170021594785000 CTB OP IRRIGUE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170021594785000 CTB OP IRRIGUE 2016
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Nessuno è comparso.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con il ricorso in epigrafe r.g. n. 5986/2025, ritualmente notificato e depositato, la parte ricorrente ha impugnato tre cartelle di pagamento in epigrafe indicate (asseritamente conosciute a seguito della notifica di preavviso di fermo in data 2/7/2025) aventi ad oggetto il mancato pagamento di contributi consortili per gli anni 2011,
2012, 2015 e 2016.
Deduce l'omessa o irregolare notifica delle cartelle;
la decadenza e la prescrizione, anche ove le cartelle fossero state notificate alle date indicate nel preavviso di fermo.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita in giudizio.
Il Consorzio di Bonifica n. 9 di Catania si è costituita in giudio confutando il ricorso.
All'udienza del giorno 16/1/2026, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, il ricorso è stato trattenuto in decisione per sentenza in forma semplificata, del che è stato dato atto a verbale.
Il ricorso è fondato.
Invero, trattandosi contributi consortili (per i quali opera la prescrizione quinquennale – v., da ultimo, Cass.
n. 29396/2025) anche ove le cartelle fossero state ritualmente notificate alle date indicate nel preavviso di fermo (9/5/2013, 27/5/2014 e 3/3/2018), il credito si sarebbe prescritto (anche tenendo conto, quanto alla notifica del 3/3/2018, della sospensione di cui all'art. 68, c. 1, d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020).
Le spese, da liquidarsi in dispositivo in favore del difensore distrattario, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Concessionario che non ha comprovato la regolare notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi della prescrizione.
Spese compensate con il Consorzio di Bonifica n. 9 di Catania, che non ha dato causa al ricorso.
P.Q.M.
Il Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione VII, n.q. di giudice monocratico definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla le cartelle di pagamento impugnate.
Condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore del difensore del ricorrente, in Euro 500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2026.
Il Presidente
Dott.ssa Federica Cabrini
Depositata il 18/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CABRINI FEDERICA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5986/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 9 Catania - 93079890872
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130014324382000 CONS IRRIGAZIO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320130014324382000 CTB OP IRRIGUE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140002197367000 CONS IRRIG 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320140002197367000 CTB OP IRRIGUE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170021594785000 CONS IRRIG 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170021594785000 CONS IRRIG 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170021594785000 CTB OP IRRIGUE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170021594785000 CTB OP IRRIGUE 2016
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Nessuno è comparso.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con il ricorso in epigrafe r.g. n. 5986/2025, ritualmente notificato e depositato, la parte ricorrente ha impugnato tre cartelle di pagamento in epigrafe indicate (asseritamente conosciute a seguito della notifica di preavviso di fermo in data 2/7/2025) aventi ad oggetto il mancato pagamento di contributi consortili per gli anni 2011,
2012, 2015 e 2016.
Deduce l'omessa o irregolare notifica delle cartelle;
la decadenza e la prescrizione, anche ove le cartelle fossero state notificate alle date indicate nel preavviso di fermo.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non si è costituita in giudizio.
Il Consorzio di Bonifica n. 9 di Catania si è costituita in giudio confutando il ricorso.
All'udienza del giorno 16/1/2026, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, il ricorso è stato trattenuto in decisione per sentenza in forma semplificata, del che è stato dato atto a verbale.
Il ricorso è fondato.
Invero, trattandosi contributi consortili (per i quali opera la prescrizione quinquennale – v., da ultimo, Cass.
n. 29396/2025) anche ove le cartelle fossero state ritualmente notificate alle date indicate nel preavviso di fermo (9/5/2013, 27/5/2014 e 3/3/2018), il credito si sarebbe prescritto (anche tenendo conto, quanto alla notifica del 3/3/2018, della sospensione di cui all'art. 68, c. 1, d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020).
Le spese, da liquidarsi in dispositivo in favore del difensore distrattario, seguono la soccombenza e vanno poste a carico del Concessionario che non ha comprovato la regolare notifica delle cartelle e di successivi atti interruttivi della prescrizione.
Spese compensate con il Consorzio di Bonifica n. 9 di Catania, che non ha dato causa al ricorso.
P.Q.M.
Il Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione VII, n.q. di giudice monocratico definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla le cartelle di pagamento impugnate.
Condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore del difensore del ricorrente, in Euro 500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2026.
Il Presidente
Dott.ssa Federica Cabrini