TAR Roma, sez. 5T, sentenza 04/05/2026, n. 7999
TAR
Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
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TAR
Decreto cautelare 30 giugno 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 11 agosto 2023
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TAR
Sentenza 4 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Vizi di legittimità propri degli atti impugnati

    Le censure sono infondate poiché il sistema del payback era noto fin dall'entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2015, e le imprese avrebbero potuto e dovuto considerare la misura del tetto di spesa nazionale come parametro di riferimento. La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Vizi di legittimità derivati dall'illegittimità costituzionale delle norme di base

    Il Collegio rinvia alla sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale che ha escluso l'illegittimità costituzionale delle norme citate. Le argomentazioni della sentenza valgono anche per la dedotta violazione dei principi eurounitari.

  • Rigettato
    Vizi di legittimità derivati dalla violazione dei principi eurounitari

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione di tali principi, ritenendo che le imprese fossero consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di payback. Inoltre, il payback opera esternamente ai contratti e non altera l'esito delle gare pubbliche.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Le attività demandate alle regioni e province autonome sono di carattere meramente attuativo-esecutivo delle disposizioni legislative e regolamentari statali. Esse si limitano a verificare la coerenza del fatturato e a compilare un elenco di aziende, senza esercitare un potere autoritativo. Ne consegue che si instaura un rapporto obbligatorio che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5T, sentenza 04/05/2026, n. 7999
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7999
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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