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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/12/2025, n. 2357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2357 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il tribunale di Monza, in persona del giudice dott.ssa AD ON, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8008 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente tra
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Pt_2 micilia
[...] C.F._2
Corso Milano n. 23, presso lo studio degli avv.ti Marco Massironi e Stefano Massironi, che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura allegata all'atto di citazione attori e
(P.IVA ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, in qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, elettivamente domiciliata presso l'avv. Loredana Leo con studio in Milano, Via Luciano Manara n. 17, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuta
Motivi della decisione
e convenivano in giudizio quale Parte_3 Parte_4 CP_1 impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da quale conducente del veicolo targato FB277WN, a seguito del Parte_3
il 15 novembre 2019, alle ore 5:50, sulla Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, al Km 19+450 nel comune di Seregno, e da Pt_4 per il danneggiamento del veicolo Renault GO targato FB277WN di
[...] rietà.
pagina 1 di 10 Secondo la ricostruzione attorea, in quella circostanza la sig.ra Parte_3 alla guida del furgone Renault GO targato FB277WN di pro Pt_4
veniva colpita da una grossa lamiera di acciaio zincato del peso di circa
[...]
con ogni probabilità persa per distacco da veicolo rimasto non identificato su cui era installata, ovvero per fuoriuscita dal cassone di un veicolo nel quale era trasportata quale rifiuto o bene destinato a terzi. Detta lamiera sfondava il parabrezza del furgone, conficcandosi sopra le razze del volante e causando gravi lesioni alla conducente.
A seguito dell'impatto, la sig.ra veniva trasportata d'urgenza in Parte_3 codice rosso presso l'Ospedale Sa onza, dove veniva sottoposta ad intervento di tracheostomia e sedo-curarizzazione per mantenimento di ventilazione protettiva in terapia intensiva, seguito da ulteriori interventi chirurgici e ricoveri ospedalieri protrattisi fino al febbraio 2020. Ella, infatti, rimaneva degente fino al 14 dicembre 2019: inizialmente in rianimazione e, dal 27 novembre 2019, nel reparto di otorinolaringoiatria. Ne seguiva un secondo ricovero nello stesso nosocomio dal 2 all'8 gennaio 2020 ed un terzo ricovero dal 18 al 19 febbraio 2020 nel reparto di otorinolaringoiatria.
Parte attrice deduceva che , a seguito del sinistro, riportava lesioni Parte_3 alla laringe e alla cartilagi erite lacero contuse al volto, trauma cranioencefalico e frattura parietale sagittale destra, diffuso ed ampio enfisema da collo a cosce, emotorace, lesione polmonare al LIS, pneumotorace, frattura della quinta costa a sinistra, sieroma in regione mammaria laterale sinistra, trombosi venosa profonda della vena femorale comune sinistra.
Gli attori quantificavano le pretese risarcitorie in €198.789,88 per la sig.ra (al netto di quanto già riconosciuto dall ) e in €12.365,00 Parte_3 CP_2
per i danni al veicolo (dedotta la gia di €500,00). Parte_4
***
Costituitasi in giudizio, contestava la sussistenza dei presupposti CP_1 di cui all'art. 283 lett. a) e la fondatezza di ogni pretesa avanzata nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia, sostenendo che difettavano i presupposti minimi richiesti dalla legge per ritenere ammissibile il ricorso alle tutele del Fondo, in quanto non sussisteva alcun elemento oggettivo da cui evincere il coinvolgimento e la responsabilità del conducente di un veicolo ignoto.
contestava anche il quantum delle pretese risarcitorie attoree sotto il CP_1 profilo dell'entità, congruità e risarcibilità.
Depositate le memorie istruttorie, il giudice ammetteva la prova testimoniale e disponeva CTU medico-legale sulla persona dell'attrice e CTU Parte_3 tecnica sul veicolo danneggiato. Le parti precisavano l ome da foglio di p.c. allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del 25/11/2025. pagina 2 di 10 In tale data la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., a seguito di discussione orale
***
Venendo alla disamina del merito, giova preliminarmente richiamare i principi consolidati dalla giurisprudenza in materia di Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Come chiarito dalla giurisprudenza, nelle azioni risarcitorie proposte nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per sinistri causati da veicolo non identificato, il danneggiato è gravato dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso e al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate. Tale onere probatorio deve essere assolto in maniera particolarmente rigorosa, dovendo il danneggiato dimostrare il fatto generatore del danno, le modalità del sinistro, la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro mezzo e che tale veicolo è rimasto sconosciuto.
Il rigore probatorio si giustifica in considerazione del ruolo di sussidiario presidio di garanzia rivestito dall'impresa designata, la quale diviene contraddittore necessario senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore.
E' da osservare che la giurisprudenza consolidata afferma che la prova delle modalità del sinistro e dell'attribuibilità della responsabilità a veicolo e conducente rimasti sconosciuti può essere fornita dal danneggiato anche sulla base
“di mere tracce ambientali o di dichiarazioni orali, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto”, ciò in quanto la norma di cui all'art.19 legge n. 990 del 1969, confluita oggi nell'art. 283 C.d.a., richiede una situazione di mero fatto implicante l'esistenza del sinistro come fatto storico, la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che sia altresì configurabile a carico del danneggiato un obbligo di collaborazione “eccessivo” rispetto alle risorse cognitive e informative pretendibili (cfr. Cass. n. 24449 del 18/11/2005). Al danneggiato è quindi “sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi” (Cass. n. 15367 del 13/07/2011).
Nel caso di specie, l'istruttoria svolta ha consentito di acquisire elementi probatori convergenti che, valutati nella loro globalità secondo i criteri dell'art.
pagina 3 di 10 2729 c.c., appaiono idonei a dimostrare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge in merito all'attribuibilità del sinistro a veicolo e conducente rimasti sconosciuti.
Quanto alla prova testimoniale, le dichiarazioni rese dai testi Testimone_1
e risultano concordi e precise nella ricostruzione della dinamica Testimone_2
d bi i testimoni hanno riferito di aver visto la lamiera provenire dall'altro senso di marcia della carreggiata, escludendo che potesse trattarsi di un oggetto già presente sulla strada o trascinato dal vento. In particolare, il teste ha dichiarato: “con la coda dell'occhio ho visto alla mia sinistra un oggetto Tes_1 on riuscivo ad identificare proveniente dal senso opposto della carreggiata... vedevo l'oggetto in questione 'volare' davanti a me... percepivo che l'oggetto in questione entrava all'interno della carreggiata in cui mi trovavo, vedendolo abbassarsi di quota”. Analogamente, la teste ha riferito: “ho visto alla mia Tes_2 sinistra un oggetto che all'inizio pensavo fosse un cartone proveniente, per quello che percepivo, dal senso opposto della carreggiata. Ho pensato che potesse essere un oggetto perso da un camion che percorreva il senso opposto di marcia”.
Quanto alle condizioni meteorologiche, entrambi i testimoni hanno confermato la presenza di vento, ma non tale da creare problemi alla guida o da giustificare il trascinamento prolungato di un oggetto del peso di 150 kg. Come riferito dal teste : “c'era un vento forte... Non era però un vento tale da crearmi problemi alla Tes_1 guida, lo 'sentivo' solo un po' sul volante””.
Quanto alle caratteristiche del luogo, l'istruttoria ha chiarito che nella zona del sinistro non sono presenti edifici dai quali la lamiera potesse essersi distaccata, ma solo campi e terreni incolti, come confermato da entrambi i testimoni.
Infine, sulla natura della lamiera, la perizia tecnica dell'Ing. , Persona_1 depositata nel procedimento penale e richiamata in atti, ha conclus di “una lamiera in acciaio zincato, accartocciata su se stessa e ragionevolmente fuoriuscita dal cassone di un camion adibito al trasporto di rottame ferroso”. I rilievi tecnici eseguiti dalla Polizia Giudiziaria hanno evidenziato che “le due lamiere, molto probabilmente, formavano un corpo unico... utilizzato a copertura di un ambiente da coibentare (esempio: veicoli dotati di celle frigorifero)...la presenza dei rivetti e dei segni di lacerazione dei relativi fori, portano a dedurre che la copertura... si sia sganciata per 'strappo' dalla sua struttura d'origine”.
Il procedimento penale aperto a carico di ignoti presso la Procura della Repubblica di Monza è stato archiviato per impossibilità oggettiva di identificare il veicolo responsabile, nonostante le indagini tecniche espletate, inclusa la visione delle telecamere di videosorveglianza del tunnel di Monza. Come rilevato dal P.M. nella richiesta di archiviazione, “le indagini svolte non hanno consentito di risalire al veicolo da cui con ogni probabilità è caduto il manufatto in lamiera che ha colpito il veicolo su cui viaggiava la vittima”.
pagina 4 di 10 Viene in rilievo il fatto che la circolazione sulla Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, al Km 19+450 nel comune di Seregno, ove è avvenuto il sinistro è consentita esclusivamente ai veicoli a motore soggetti all'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, trattandosi di “Strada Extraurbana Principale” ex art.
2.3 D.lgs 285/92 e, come tale, soggetta ai medesimi limiti di circolazione prescritti per le autostrade dall'art. 175 del Codice della Strada, sicché il transito è interdetto non solo ai pedoni, ma anche a qualsiasi mezzo non soggetto all'obbligo assicurativo RCA.
In tal senso la natura dell'oggetto che ha attinto il veicolo condotto dall'attrice, una lamiera di acciaio del peso di 150 Kg, è apprezzabile in quanto funzionalmente rapportabile ad un veicolo ordinariamente dedito alla circolazione su strada.
Nondimeno è incontestato che nelle adiacenze del tratto di strada interessato dal sinistro non esistano passaggi pedonali, ponti, edifici, o comunque che l'oggetto possa essersi trovato in loco per esservi stato lasciato, lanciato, abbandonato, collocato da un soggetto diverso da un utente della strada.
In tale cornice si inserisce il dato che, una volta aperto il procedimento penale a carico di ignoti, l'Autorità giudiziaria ne ha disposto l'archiviazione non essendo emersi elementi utili all'identificazione del responsabile. Emerge pertanto che il sinistro e la sua dinamica hanno costituito oggetto di un accertamento che ha dato luogo alla comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p.
Infine, non potendo richiedersi da parte del danneggiato una diligenza maggiore di quella prestata nella individuazione del veicolo, non vi sono elementi idonei a legittimare una ricostruzione causale diversa da quella allegata da parte attrice, confortata dalla ricostruzione operata dalle forze dell'ordine.
Questi elementi, valutati nella loro convergenza globale, appaiono gravi, precisi e concordanti nel senso richiesto dall'art. 2729 c.c., consentendo di ritenere dimostrato che la lamiera sia effettivamente caduta da un veicolo in transito sulla carreggiata opposta e che tale veicolo sia rimasto non identificato per circostanze oggettive e non imputabili a negligenza della vittima.
Quanto poi alla prova del nesso causale, la consulenza tecnica medico-legale esperita nel corso del giudizio ha ritenuto – secondo criteri e parametri del tutto condivisibili – che le lesioni siano conseguenza immediata e diretta del sinistro occorso. Rileva il CTU “ritengo siano rispettati i classici criteri di riferimento eziologico, cronologico, topografico, di adeguatezza lesiva (le lesioni sono state provocate dallo sfondamento da parte di lamiera del parabrezza del mezzo da lei condotto con impatto diretto sui distretti cranioencefalico, toracico e addominale e diagnosticate nell'immediatezza del fatto lesivo) di sindrome a ponte (criterio relativo ai postumi in quanto ciò che oggi esita è diretta conseguenza delle lesioni iniziali), di esclusione (non emergono elementi tali da far pensare che vi siano pagina 5 di 10 altre possibili cause o concause nel determinismo delle lesioni iniziali e neppure dei postumi).
***
Riconosciuta la sussistenza dei presupposti per l'intervento del Fondo di Garanzia e la sussistenza del nesso di causalità tra lesioni subite e sinistro si può passare alla determinazione ed alla conseguente quantificazione dei danni subiti.
Relativamente al danno biologico, id est danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., si osserva che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio subito, ma non oltre. Si è precisato che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione (cfr. Cass. n.703/2021).
Dovendo procedere alla quantificazione dei danni è appena il caso di rilevare che l'odierno giudicante non può che riportarsi alla relazione del consulente tecnico d'ufficio, il cui contenuto, espresso con motivazione adeguata, perché sorretta da argomentazioni piane e convincenti, oltre che prive di incoerenze argomentative, deve intendersi pienamente richiamata in questa sede.
In particolare, è emerso che l'attrice, a seguito del sinistro, ha riportato un complesso lesivo importante, comprensivo di lesioni alla laringe e alla cartilagine cricoidea, ferite lacero-contuse al volto, trauma cranio-encefalico con emorragia subaracnoidea e frattura parietale, enfisema diffuso, emotorace, lesione polmonare, pneumotorace, frattura della quinta costa sinistra e trombosi venosa profonda: lesioni risultanti compatibili con il sinistro, che hanno determinato la sottoposizione della sig.ra a vari interventi chirurgici e ricoveri ospedalieri. Pt_3
In ordine ai postumi di carattere permanente il c.t.u. ha rilevato: “le lesioni iniziali non sono andate incontro a completa restitutio in integrum in quanto a distanza di più di cinque anni dall'evento risulta un corteo sintomatologico sicuramente compatibile con le menomazioni residuate e una obiettività descritta nella parte clinica”.
Il CTU ha ritenuto rispettati i classici criteri di riferimento eziologico (cronologico, topografico, di adeguatezza lesiva, di sindrome a ponte e di esclusione) e ha quantificato il danno biologico temporaneo in 37 giorni come totale, 60 giorni al 75% e 30 giorni al 50%, con postumi permanenti valutabili pagina 6 di 10 nell'ordine del 33% da riferire a danno biologico.
Il consulente ha inoltre riconosciuto “lavoro in usura” in relazione alle difficoltà nell'attività lavorativa di consegna del pane e nel rapportarsi con i clienti.
Le conclusioni indicate, in quanto frutto di indagini scevre da vizi logici o errori di metodo, meritano di essere condivise e, tenuto conto dell'analisi svolta, risultano esaustive.
Passando alla quantificazione dei danni si osserva quanto appresso.
Quanto ai parametri di liquidazione, la necessaria adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo perché esaminati da differenti uffici giudiziari. Nella liquidazione deve perciò farsi riferimento ai valori monetari adottati dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, che risultano essere, in ragione della loro 'vocazione nazionale' – in quanto statisticamente maggiormente testate - le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di valutazione che, con l'apporto dei necessari ed opportuni correttivi ai fini della c.d. personalizzazione del ristoro, consenta di pervenire alla relativa determinazione in termini maggiormente congrui, sia sul piano dell'effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione - nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti - sul territorio nazionale (cfr. Cass. Civ., sez. III, 30 giugno 2011, n. 14402; Cass. Civ., sez. III, 7 giugno 2011 n. 12408; Cass. civ., sez. III, 16 febbraio 2012 n. 2228).
Le lesioni subite dall'attrice hanno determinato una incapacità temporanea di 37 giorni al 100%, 60 giorni in forma parziale al 75% ed ulteriori giorni 30 in forma parziale al 50%.
Per l'invalidità temporanea (I.T.) la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno, con ricorso al valore monetario base di €84,00 per la componente biologico/dinamico- relazionale ed €31,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con un aumento personalizzato nella misura del 50% sui 31 euro, portandolo quindi ad €46,50, alla luce di quanto è stato accertato in sede di CTU con riferimento al grado di sofferenza psico-fisica di pertinenza medico-legale, come da documento redatto dalla Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA), in una scala da 0 a 5 (ovvero assente, lievissimo, lieve, medio, grave e gravissimo). Per l'invalidità temporanea, il CTU ha accertato un grado di sofferenza soggettiva di livello 4, considerato l'iter subito dall'attrice con necessità di plurimi accessi chirurgici.
Pertanto, il danno non patrimoniale da invalidità temporanea deve essere determinato in invalidità temporanea totale €4.828,50; invalidità temporanea pagina 7 di 10 parziale al 75% €5.872,50; invalidità temporanea parziale al 50% € 1.957,50.
Di conseguenza, stante le indicazioni del CTU sui relativi periodi frazionati nelle loro componenti (100%, 75% ecc…) il danno non patrimoniale da invalidità temporanea (I.T.) deve, quindi, essere monetariamente determinato in complessivi
€ 12.658,50.
Il consulente tecnico d'ufficio ha poi riconosciuto all'attrice un danno biologico da invalidità permanente nella misura del 33%, per un importo base di
€140.796,00 per la componente biologico/dinamico-relazionale, a cui, però, va aggiunta, la somma relativa alla sofferenza soggettiva interiore (25%), pari ad
€35.199,00. Di conseguenza, il conteggio per il danno non patrimoniale risulta pari ad €175.995,00.
Quanto alla personalizzazione, nel caso di specie, considerate le risultanze della CTU, che ha evidenziato un iter clinico complesso, con plurimi interventi e ricoveri, le limitazioni funzionali residuate (disfonia, dispnea, impossibilità di suonare il flicorno, maggiore difficoltà nello svolgimento delle mansioni lavorative) e il riconoscimento di lavoro in usura, il Tribunale ritiene corretto, riconoscendo la “peculiarità” individuale della situazione menomativa, procedere ad una “personalizzazione” del 10% della cifra da liquidare, da operare in una forma unitaria e onnicomprensiva che tenga conto di entrambe le fattispecie (dinamico-relazione/biologico e sofferenza interiore/morale). Il danno non patrimoniale va dunque liquidato nella complessiva somma di €207.518,00.
Su tali somme non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali.
Trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data del 15/11/2019 e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Pertanto, devalutando – sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita – la suddetta somma di €207.518,00 alla data del fatto (15/11/2019), si arriva ad un importo di €174.973,02; applicando gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno e fino alla data del 30/11/2025, (ultimo aggiornamento ISTAT disponibile), si arriva all'importo finale di €229.435,41; su tale somma devono, infine, essere computati gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Atteso che l'attrice è stata, in parte, risarcita dall' , al fine di evitare CP_2 locupletazioni ingiuste, come peraltro argomentato e dalla stessa parte pagina 8 di 10 attrice, il danno subito potrà essere risarcito, per come è stato accertato e quantificato, nei soli limiti del danno c.d. “differenziale”. Ed invero per evitare ingiuste locupletazioni, parte convenuta non può essere condannata a pagare l'intero danno, ma solo il differenziale costituito dalle somme eccedenti l'indennità erogata dall' a titolo di danno biologico, appunto, al fine di evitare CP_2 una ingiustificata lo azione in favore dell'avente diritto, il quale diversamente percepirebbe in relazione al medesimo infortunio sia l'intero danno, sia le indennità. Tale danno differenziale deve essere quindi determinato sottraendo dall'importo del danno complessivo (liquidato dal giudice secondo i principi di cui sopra) quello delle prestazioni liquidate dall' riconducendolo CP_2 allo stesso momento in cui si riconduce il primo, ossia tenen nto dei rispettivi valori come attualizzati alla data della decisione.
Conseguentemente, dall'importo complessivo di €229.435,41 deve essere detratto il valore capitale della rendita per danno biologico (doc. 42 CP_2 fascicolo attrice) pari ad €116.364,39, per no differenziale di €113.071,02, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Quanto poi alle spese mediche, il CTU ha ritenuto congrue le spese documentate da parte attrice per un importo di €660,70, che devono essere integralmente riconosciute.
***
Relativamente al danno patrimoniale del sig. la CTU tecnica Parte_4 esperita dal perito industriale ha furgone Renault Persona_2
GO ha subito danni tali da configurare una perdita totale per antieconomicità della riparazione. Il valore ante-sinistro è stato stimato in €8.500,00, mentre i costi di riparazione risulterebbero superiori a tale importo. Ai sensi dell'art. 283, comma 2, D. Lgs. 209/05, il risarcimento per i danni alle cose è dovuto per la parte eccedente €500,00, per cui spetta al sig. il risarcimento del Parte_4 danno patrimoniale patito nella misura di €8.00 si aggiunge il costo sostenuto per la rottamazione, pari ad € 80,00 ed il costo per le spese di nuova immatricolazione e messa in strada del furgone, pari ad €785,00. All'importo complessivo di €8.865,00 vanno applicati gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno e fino alla data del 30/11/2025 (ultimo aggiornamento ISTAT disponibile), per il totale di € 11.624,35 a titolo di danno patrimoniale subito da . Su tale somma devono, infine, essere computati gli Parte_4 interessi le ella presente sentenza al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate in relazione alla somma riconosciuta in concreto, tenuto conto dell'attività concretamente effettuata, del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dalle tariffe forensi.
Le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico della convenuta, ferma la pagina 9 di 10 solidarietà delle parti verso il consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) accoglie per quanto di ragione le domande proposte da e Parte_3
e, per l'effetto, condanna al le Parte_4 CP_1 seguenti somme:
i) in favore di la somma di €113.071,02 a titolo di danno non Parte_3 patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo, nonché la somma di €660,70 quale danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
ii) in favore di la somma di € 11.624,35 a titolo di danno Parte_4 patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
2) condanna alla rifusione, in favore di e CP_1 Parte_3 Pt_4
in via solidale tra loro, delle spese e competenze del presente giudizio,
[...] quidano in €800,00 per esborsi, €11.977,00 per compensi (€2552,00 fase di studio;
€1628,00 fase introduttiva;
€5670,00 fase istruttoria;
€2127,00 fase decisoria) oltre spese generali, IVA (se dovuta) e CPA come per legge;
3) ferma la solidarietà delle parti verso il consulente, pone definitivamente a carico di le spese delle consulenze tecniche d'ufficio. CP_1
24/12/2025
Il Giudice
AD ON
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il tribunale di Monza, in persona del giudice dott.ssa AD ON, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8008 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente tra
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Pt_2 micilia
[...] C.F._2
Corso Milano n. 23, presso lo studio degli avv.ti Marco Massironi e Stefano Massironi, che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura allegata all'atto di citazione attori e
(P.IVA ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, in qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, elettivamente domiciliata presso l'avv. Loredana Leo con studio in Milano, Via Luciano Manara n. 17, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta convenuta
Motivi della decisione
e convenivano in giudizio quale Parte_3 Parte_4 CP_1 impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da quale conducente del veicolo targato FB277WN, a seguito del Parte_3
il 15 novembre 2019, alle ore 5:50, sulla Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, al Km 19+450 nel comune di Seregno, e da Pt_4 per il danneggiamento del veicolo Renault GO targato FB277WN di
[...] rietà.
pagina 1 di 10 Secondo la ricostruzione attorea, in quella circostanza la sig.ra Parte_3 alla guida del furgone Renault GO targato FB277WN di pro Pt_4
veniva colpita da una grossa lamiera di acciaio zincato del peso di circa
[...]
con ogni probabilità persa per distacco da veicolo rimasto non identificato su cui era installata, ovvero per fuoriuscita dal cassone di un veicolo nel quale era trasportata quale rifiuto o bene destinato a terzi. Detta lamiera sfondava il parabrezza del furgone, conficcandosi sopra le razze del volante e causando gravi lesioni alla conducente.
A seguito dell'impatto, la sig.ra veniva trasportata d'urgenza in Parte_3 codice rosso presso l'Ospedale Sa onza, dove veniva sottoposta ad intervento di tracheostomia e sedo-curarizzazione per mantenimento di ventilazione protettiva in terapia intensiva, seguito da ulteriori interventi chirurgici e ricoveri ospedalieri protrattisi fino al febbraio 2020. Ella, infatti, rimaneva degente fino al 14 dicembre 2019: inizialmente in rianimazione e, dal 27 novembre 2019, nel reparto di otorinolaringoiatria. Ne seguiva un secondo ricovero nello stesso nosocomio dal 2 all'8 gennaio 2020 ed un terzo ricovero dal 18 al 19 febbraio 2020 nel reparto di otorinolaringoiatria.
Parte attrice deduceva che , a seguito del sinistro, riportava lesioni Parte_3 alla laringe e alla cartilagi erite lacero contuse al volto, trauma cranioencefalico e frattura parietale sagittale destra, diffuso ed ampio enfisema da collo a cosce, emotorace, lesione polmonare al LIS, pneumotorace, frattura della quinta costa a sinistra, sieroma in regione mammaria laterale sinistra, trombosi venosa profonda della vena femorale comune sinistra.
Gli attori quantificavano le pretese risarcitorie in €198.789,88 per la sig.ra (al netto di quanto già riconosciuto dall ) e in €12.365,00 Parte_3 CP_2
per i danni al veicolo (dedotta la gia di €500,00). Parte_4
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Costituitasi in giudizio, contestava la sussistenza dei presupposti CP_1 di cui all'art. 283 lett. a) e la fondatezza di ogni pretesa avanzata nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia, sostenendo che difettavano i presupposti minimi richiesti dalla legge per ritenere ammissibile il ricorso alle tutele del Fondo, in quanto non sussisteva alcun elemento oggettivo da cui evincere il coinvolgimento e la responsabilità del conducente di un veicolo ignoto.
contestava anche il quantum delle pretese risarcitorie attoree sotto il CP_1 profilo dell'entità, congruità e risarcibilità.
Depositate le memorie istruttorie, il giudice ammetteva la prova testimoniale e disponeva CTU medico-legale sulla persona dell'attrice e CTU Parte_3 tecnica sul veicolo danneggiato. Le parti precisavano l ome da foglio di p.c. allegato alle note di trattazione scritta per l'udienza del 25/11/2025. pagina 2 di 10 In tale data la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., a seguito di discussione orale
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Venendo alla disamina del merito, giova preliminarmente richiamare i principi consolidati dalla giurisprudenza in materia di Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Come chiarito dalla giurisprudenza, nelle azioni risarcitorie proposte nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per sinistri causati da veicolo non identificato, il danneggiato è gravato dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso e al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate. Tale onere probatorio deve essere assolto in maniera particolarmente rigorosa, dovendo il danneggiato dimostrare il fatto generatore del danno, le modalità del sinistro, la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro mezzo e che tale veicolo è rimasto sconosciuto.
Il rigore probatorio si giustifica in considerazione del ruolo di sussidiario presidio di garanzia rivestito dall'impresa designata, la quale diviene contraddittore necessario senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore.
E' da osservare che la giurisprudenza consolidata afferma che la prova delle modalità del sinistro e dell'attribuibilità della responsabilità a veicolo e conducente rimasti sconosciuti può essere fornita dal danneggiato anche sulla base
“di mere tracce ambientali o di dichiarazioni orali, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto”, ciò in quanto la norma di cui all'art.19 legge n. 990 del 1969, confluita oggi nell'art. 283 C.d.a., richiede una situazione di mero fatto implicante l'esistenza del sinistro come fatto storico, la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente, senza che sia altresì configurabile a carico del danneggiato un obbligo di collaborazione “eccessivo” rispetto alle risorse cognitive e informative pretendibili (cfr. Cass. n. 24449 del 18/11/2005). Al danneggiato è quindi “sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi” (Cass. n. 15367 del 13/07/2011).
Nel caso di specie, l'istruttoria svolta ha consentito di acquisire elementi probatori convergenti che, valutati nella loro globalità secondo i criteri dell'art.
pagina 3 di 10 2729 c.c., appaiono idonei a dimostrare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge in merito all'attribuibilità del sinistro a veicolo e conducente rimasti sconosciuti.
Quanto alla prova testimoniale, le dichiarazioni rese dai testi Testimone_1
e risultano concordi e precise nella ricostruzione della dinamica Testimone_2
d bi i testimoni hanno riferito di aver visto la lamiera provenire dall'altro senso di marcia della carreggiata, escludendo che potesse trattarsi di un oggetto già presente sulla strada o trascinato dal vento. In particolare, il teste ha dichiarato: “con la coda dell'occhio ho visto alla mia sinistra un oggetto Tes_1 on riuscivo ad identificare proveniente dal senso opposto della carreggiata... vedevo l'oggetto in questione 'volare' davanti a me... percepivo che l'oggetto in questione entrava all'interno della carreggiata in cui mi trovavo, vedendolo abbassarsi di quota”. Analogamente, la teste ha riferito: “ho visto alla mia Tes_2 sinistra un oggetto che all'inizio pensavo fosse un cartone proveniente, per quello che percepivo, dal senso opposto della carreggiata. Ho pensato che potesse essere un oggetto perso da un camion che percorreva il senso opposto di marcia”.
Quanto alle condizioni meteorologiche, entrambi i testimoni hanno confermato la presenza di vento, ma non tale da creare problemi alla guida o da giustificare il trascinamento prolungato di un oggetto del peso di 150 kg. Come riferito dal teste : “c'era un vento forte... Non era però un vento tale da crearmi problemi alla Tes_1 guida, lo 'sentivo' solo un po' sul volante””.
Quanto alle caratteristiche del luogo, l'istruttoria ha chiarito che nella zona del sinistro non sono presenti edifici dai quali la lamiera potesse essersi distaccata, ma solo campi e terreni incolti, come confermato da entrambi i testimoni.
Infine, sulla natura della lamiera, la perizia tecnica dell'Ing. , Persona_1 depositata nel procedimento penale e richiamata in atti, ha conclus di “una lamiera in acciaio zincato, accartocciata su se stessa e ragionevolmente fuoriuscita dal cassone di un camion adibito al trasporto di rottame ferroso”. I rilievi tecnici eseguiti dalla Polizia Giudiziaria hanno evidenziato che “le due lamiere, molto probabilmente, formavano un corpo unico... utilizzato a copertura di un ambiente da coibentare (esempio: veicoli dotati di celle frigorifero)...la presenza dei rivetti e dei segni di lacerazione dei relativi fori, portano a dedurre che la copertura... si sia sganciata per 'strappo' dalla sua struttura d'origine”.
Il procedimento penale aperto a carico di ignoti presso la Procura della Repubblica di Monza è stato archiviato per impossibilità oggettiva di identificare il veicolo responsabile, nonostante le indagini tecniche espletate, inclusa la visione delle telecamere di videosorveglianza del tunnel di Monza. Come rilevato dal P.M. nella richiesta di archiviazione, “le indagini svolte non hanno consentito di risalire al veicolo da cui con ogni probabilità è caduto il manufatto in lamiera che ha colpito il veicolo su cui viaggiava la vittima”.
pagina 4 di 10 Viene in rilievo il fatto che la circolazione sulla Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, al Km 19+450 nel comune di Seregno, ove è avvenuto il sinistro è consentita esclusivamente ai veicoli a motore soggetti all'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, trattandosi di “Strada Extraurbana Principale” ex art.
2.3 D.lgs 285/92 e, come tale, soggetta ai medesimi limiti di circolazione prescritti per le autostrade dall'art. 175 del Codice della Strada, sicché il transito è interdetto non solo ai pedoni, ma anche a qualsiasi mezzo non soggetto all'obbligo assicurativo RCA.
In tal senso la natura dell'oggetto che ha attinto il veicolo condotto dall'attrice, una lamiera di acciaio del peso di 150 Kg, è apprezzabile in quanto funzionalmente rapportabile ad un veicolo ordinariamente dedito alla circolazione su strada.
Nondimeno è incontestato che nelle adiacenze del tratto di strada interessato dal sinistro non esistano passaggi pedonali, ponti, edifici, o comunque che l'oggetto possa essersi trovato in loco per esservi stato lasciato, lanciato, abbandonato, collocato da un soggetto diverso da un utente della strada.
In tale cornice si inserisce il dato che, una volta aperto il procedimento penale a carico di ignoti, l'Autorità giudiziaria ne ha disposto l'archiviazione non essendo emersi elementi utili all'identificazione del responsabile. Emerge pertanto che il sinistro e la sua dinamica hanno costituito oggetto di un accertamento che ha dato luogo alla comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p.
Infine, non potendo richiedersi da parte del danneggiato una diligenza maggiore di quella prestata nella individuazione del veicolo, non vi sono elementi idonei a legittimare una ricostruzione causale diversa da quella allegata da parte attrice, confortata dalla ricostruzione operata dalle forze dell'ordine.
Questi elementi, valutati nella loro convergenza globale, appaiono gravi, precisi e concordanti nel senso richiesto dall'art. 2729 c.c., consentendo di ritenere dimostrato che la lamiera sia effettivamente caduta da un veicolo in transito sulla carreggiata opposta e che tale veicolo sia rimasto non identificato per circostanze oggettive e non imputabili a negligenza della vittima.
Quanto poi alla prova del nesso causale, la consulenza tecnica medico-legale esperita nel corso del giudizio ha ritenuto – secondo criteri e parametri del tutto condivisibili – che le lesioni siano conseguenza immediata e diretta del sinistro occorso. Rileva il CTU “ritengo siano rispettati i classici criteri di riferimento eziologico, cronologico, topografico, di adeguatezza lesiva (le lesioni sono state provocate dallo sfondamento da parte di lamiera del parabrezza del mezzo da lei condotto con impatto diretto sui distretti cranioencefalico, toracico e addominale e diagnosticate nell'immediatezza del fatto lesivo) di sindrome a ponte (criterio relativo ai postumi in quanto ciò che oggi esita è diretta conseguenza delle lesioni iniziali), di esclusione (non emergono elementi tali da far pensare che vi siano pagina 5 di 10 altre possibili cause o concause nel determinismo delle lesioni iniziali e neppure dei postumi).
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Riconosciuta la sussistenza dei presupposti per l'intervento del Fondo di Garanzia e la sussistenza del nesso di causalità tra lesioni subite e sinistro si può passare alla determinazione ed alla conseguente quantificazione dei danni subiti.
Relativamente al danno biologico, id est danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., si osserva che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio subito, ma non oltre. Si è precisato che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione (cfr. Cass. n.703/2021).
Dovendo procedere alla quantificazione dei danni è appena il caso di rilevare che l'odierno giudicante non può che riportarsi alla relazione del consulente tecnico d'ufficio, il cui contenuto, espresso con motivazione adeguata, perché sorretta da argomentazioni piane e convincenti, oltre che prive di incoerenze argomentative, deve intendersi pienamente richiamata in questa sede.
In particolare, è emerso che l'attrice, a seguito del sinistro, ha riportato un complesso lesivo importante, comprensivo di lesioni alla laringe e alla cartilagine cricoidea, ferite lacero-contuse al volto, trauma cranio-encefalico con emorragia subaracnoidea e frattura parietale, enfisema diffuso, emotorace, lesione polmonare, pneumotorace, frattura della quinta costa sinistra e trombosi venosa profonda: lesioni risultanti compatibili con il sinistro, che hanno determinato la sottoposizione della sig.ra a vari interventi chirurgici e ricoveri ospedalieri. Pt_3
In ordine ai postumi di carattere permanente il c.t.u. ha rilevato: “le lesioni iniziali non sono andate incontro a completa restitutio in integrum in quanto a distanza di più di cinque anni dall'evento risulta un corteo sintomatologico sicuramente compatibile con le menomazioni residuate e una obiettività descritta nella parte clinica”.
Il CTU ha ritenuto rispettati i classici criteri di riferimento eziologico (cronologico, topografico, di adeguatezza lesiva, di sindrome a ponte e di esclusione) e ha quantificato il danno biologico temporaneo in 37 giorni come totale, 60 giorni al 75% e 30 giorni al 50%, con postumi permanenti valutabili pagina 6 di 10 nell'ordine del 33% da riferire a danno biologico.
Il consulente ha inoltre riconosciuto “lavoro in usura” in relazione alle difficoltà nell'attività lavorativa di consegna del pane e nel rapportarsi con i clienti.
Le conclusioni indicate, in quanto frutto di indagini scevre da vizi logici o errori di metodo, meritano di essere condivise e, tenuto conto dell'analisi svolta, risultano esaustive.
Passando alla quantificazione dei danni si osserva quanto appresso.
Quanto ai parametri di liquidazione, la necessaria adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa solo perché esaminati da differenti uffici giudiziari. Nella liquidazione deve perciò farsi riferimento ai valori monetari adottati dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, che risultano essere, in ragione della loro 'vocazione nazionale' – in quanto statisticamente maggiormente testate - le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di valutazione che, con l'apporto dei necessari ed opportuni correttivi ai fini della c.d. personalizzazione del ristoro, consenta di pervenire alla relativa determinazione in termini maggiormente congrui, sia sul piano dell'effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione - nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti - sul territorio nazionale (cfr. Cass. Civ., sez. III, 30 giugno 2011, n. 14402; Cass. Civ., sez. III, 7 giugno 2011 n. 12408; Cass. civ., sez. III, 16 febbraio 2012 n. 2228).
Le lesioni subite dall'attrice hanno determinato una incapacità temporanea di 37 giorni al 100%, 60 giorni in forma parziale al 75% ed ulteriori giorni 30 in forma parziale al 50%.
Per l'invalidità temporanea (I.T.) la liquidazione della diaria avviene in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno, con ricorso al valore monetario base di €84,00 per la componente biologico/dinamico- relazionale ed €31,00 per il danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, con un aumento personalizzato nella misura del 50% sui 31 euro, portandolo quindi ad €46,50, alla luce di quanto è stato accertato in sede di CTU con riferimento al grado di sofferenza psico-fisica di pertinenza medico-legale, come da documento redatto dalla Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA), in una scala da 0 a 5 (ovvero assente, lievissimo, lieve, medio, grave e gravissimo). Per l'invalidità temporanea, il CTU ha accertato un grado di sofferenza soggettiva di livello 4, considerato l'iter subito dall'attrice con necessità di plurimi accessi chirurgici.
Pertanto, il danno non patrimoniale da invalidità temporanea deve essere determinato in invalidità temporanea totale €4.828,50; invalidità temporanea pagina 7 di 10 parziale al 75% €5.872,50; invalidità temporanea parziale al 50% € 1.957,50.
Di conseguenza, stante le indicazioni del CTU sui relativi periodi frazionati nelle loro componenti (100%, 75% ecc…) il danno non patrimoniale da invalidità temporanea (I.T.) deve, quindi, essere monetariamente determinato in complessivi
€ 12.658,50.
Il consulente tecnico d'ufficio ha poi riconosciuto all'attrice un danno biologico da invalidità permanente nella misura del 33%, per un importo base di
€140.796,00 per la componente biologico/dinamico-relazionale, a cui, però, va aggiunta, la somma relativa alla sofferenza soggettiva interiore (25%), pari ad
€35.199,00. Di conseguenza, il conteggio per il danno non patrimoniale risulta pari ad €175.995,00.
Quanto alla personalizzazione, nel caso di specie, considerate le risultanze della CTU, che ha evidenziato un iter clinico complesso, con plurimi interventi e ricoveri, le limitazioni funzionali residuate (disfonia, dispnea, impossibilità di suonare il flicorno, maggiore difficoltà nello svolgimento delle mansioni lavorative) e il riconoscimento di lavoro in usura, il Tribunale ritiene corretto, riconoscendo la “peculiarità” individuale della situazione menomativa, procedere ad una “personalizzazione” del 10% della cifra da liquidare, da operare in una forma unitaria e onnicomprensiva che tenga conto di entrambe le fattispecie (dinamico-relazione/biologico e sofferenza interiore/morale). Il danno non patrimoniale va dunque liquidato nella complessiva somma di €207.518,00.
Su tali somme non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali.
Trattandosi di debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione di cui sopra all'attualità, sulla somma anzidetta, devalutata alla data del 15/11/2019 e rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti, in adesione all'orientamento della S.C. (S.U. 1712/1995), gli interessi legali al tasso p.t. vigente fino alla pubblicazione della presente sentenza;
da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma complessivamente liquidata all'attualità fino al soddisfo.
Pertanto, devalutando – sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita – la suddetta somma di €207.518,00 alla data del fatto (15/11/2019), si arriva ad un importo di €174.973,02; applicando gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno e fino alla data del 30/11/2025, (ultimo aggiornamento ISTAT disponibile), si arriva all'importo finale di €229.435,41; su tale somma devono, infine, essere computati gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Atteso che l'attrice è stata, in parte, risarcita dall' , al fine di evitare CP_2 locupletazioni ingiuste, come peraltro argomentato e dalla stessa parte pagina 8 di 10 attrice, il danno subito potrà essere risarcito, per come è stato accertato e quantificato, nei soli limiti del danno c.d. “differenziale”. Ed invero per evitare ingiuste locupletazioni, parte convenuta non può essere condannata a pagare l'intero danno, ma solo il differenziale costituito dalle somme eccedenti l'indennità erogata dall' a titolo di danno biologico, appunto, al fine di evitare CP_2 una ingiustificata lo azione in favore dell'avente diritto, il quale diversamente percepirebbe in relazione al medesimo infortunio sia l'intero danno, sia le indennità. Tale danno differenziale deve essere quindi determinato sottraendo dall'importo del danno complessivo (liquidato dal giudice secondo i principi di cui sopra) quello delle prestazioni liquidate dall' riconducendolo CP_2 allo stesso momento in cui si riconduce il primo, ossia tenen nto dei rispettivi valori come attualizzati alla data della decisione.
Conseguentemente, dall'importo complessivo di €229.435,41 deve essere detratto il valore capitale della rendita per danno biologico (doc. 42 CP_2 fascicolo attrice) pari ad €116.364,39, per no differenziale di €113.071,02, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Quanto poi alle spese mediche, il CTU ha ritenuto congrue le spese documentate da parte attrice per un importo di €660,70, che devono essere integralmente riconosciute.
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Relativamente al danno patrimoniale del sig. la CTU tecnica Parte_4 esperita dal perito industriale ha furgone Renault Persona_2
GO ha subito danni tali da configurare una perdita totale per antieconomicità della riparazione. Il valore ante-sinistro è stato stimato in €8.500,00, mentre i costi di riparazione risulterebbero superiori a tale importo. Ai sensi dell'art. 283, comma 2, D. Lgs. 209/05, il risarcimento per i danni alle cose è dovuto per la parte eccedente €500,00, per cui spetta al sig. il risarcimento del Parte_4 danno patrimoniale patito nella misura di €8.00 si aggiunge il costo sostenuto per la rottamazione, pari ad € 80,00 ed il costo per le spese di nuova immatricolazione e messa in strada del furgone, pari ad €785,00. All'importo complessivo di €8.865,00 vanno applicati gli interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno e fino alla data del 30/11/2025 (ultimo aggiornamento ISTAT disponibile), per il totale di € 11.624,35 a titolo di danno patrimoniale subito da . Su tale somma devono, infine, essere computati gli Parte_4 interessi le ella presente sentenza al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate in relazione alla somma riconosciuta in concreto, tenuto conto dell'attività concretamente effettuata, del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dalle tariffe forensi.
Le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico della convenuta, ferma la pagina 9 di 10 solidarietà delle parti verso il consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) accoglie per quanto di ragione le domande proposte da e Parte_3
e, per l'effetto, condanna al le Parte_4 CP_1 seguenti somme:
i) in favore di la somma di €113.071,02 a titolo di danno non Parte_3 patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo, nonché la somma di €660,70 quale danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
ii) in favore di la somma di € 11.624,35 a titolo di danno Parte_4 patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
2) condanna alla rifusione, in favore di e CP_1 Parte_3 Pt_4
in via solidale tra loro, delle spese e competenze del presente giudizio,
[...] quidano in €800,00 per esborsi, €11.977,00 per compensi (€2552,00 fase di studio;
€1628,00 fase introduttiva;
€5670,00 fase istruttoria;
€2127,00 fase decisoria) oltre spese generali, IVA (se dovuta) e CPA come per legge;
3) ferma la solidarietà delle parti verso il consulente, pone definitivamente a carico di le spese delle consulenze tecniche d'ufficio. CP_1
24/12/2025
Il Giudice
AD ON
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