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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 28/11/2025, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 233/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IO IA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IA DA Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 233/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. DIANA COSTANTINO, elettivamente Controparte_1 domiciliato presso lo studio del difensore in VIA P. BORSELLINO n. 2, IO IA;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. MINEO SARHA, elettivamente domiciliata presso lo CP_2 studio del difensore in VIA SAN GIUSEPPE n. 4, IO IA;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO IO IA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni concordando le seguenti condizioni di separazione:
“1) Disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, Persona_1 prevedendo che la stessa abbia residenza prevalente presso la madre;
pagina 1 di 4 2) Il padre potrà tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario: dal lunedì al giovedì dalle ore
18.00 alle ore 23.00, inoltre il mercoledì la minore pernotterà presso il padre e il mattino seguente la madre la andrà a riprendere a casa del padre;
a fine settimana alternati, dalle ore 12.00 del sabato sino alle ore 21.00 della domenica (nel periodo non scolastico sino alle ore 22.30 della domenica).
Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la minore sette giorni anche consecutivi. La bambina trascorrerà il giorno di Natale con il padre e il giorno di Capodanno con la madre.
Durante le vacanze Pasquali, i genitori alterneranno, di anno in anno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Il padre potrà tenere con sé la figlia durante il periodo estivo per due settimane anche non consecutive, salvo periodi ulteriori che dovranno essere concordati tra le parti. Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il proprio periodo di ferie entro il 31 maggio di ogni anno. Le parti comunicheranno all'altro genitore la località di villeggiatura, e si renderanno reperibili durante detto periodo;
3) Il sig. corrisponderà alla sig.ra un assegno mensile di 200,00 €, per il CP_1 CP_2 mantenimento della figlia minore . Detto importo sarà rivalutato annualmente secondo le Per_1 variazioni dell'indice Istat;
4) L'assegno unico verrà percepito, al 100% alla sig.ra in quanto madre convivente con la CP_2 figlia minore;
5) Le parti danno atto che l'assegno mensile per la disabilità della figlia, affetta da autismo, ammonta
a circa 570 euro. I coniugi concordano di destinare parte di detto assegno sino alla somma massima di euro 300,00 al pagamento delle spese straordinarie (come identificate nel Protocollo del Tribunale di
Reggio Emilia) per la figlia minore e di depositare la somma restante di euro 270,00 (o quella residua in caso di mutamento dell'assegno) su un conto cointestato ad entrambi i genitori e per il quale sia disposta la firma congiunta per le operazioni di spesa. Tale somma, che dovrà essere depositata mensilmente, sarà vincolata e destinata esclusivamente alle esigenze della figlia minore. L'uso di detta somma di denaro, infatti, dovrà essere concordata da entrambi i genitori;
6) Entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie relative alla figlia minore, come previsto dal protocollo del Tribunale di Reggio Emilia. Si precisa che
i genitori concorreranno al 50% delle spese straordinarie, nell'eventualità in cui queste superino
l'importo mensile di euro 300,00 indicato nel punto 5);
7) La sig.ra andrà a vivere, con la figlia minore, nell'immobile sito a Praticello di Gattatico CP_2
(Re) in via Papa Giovanni XXIII n. 36, di proprietà del figlio del sig. , CP_1 Persona_2
. L'immobile verrà condotto dalla sig.ra a titolo di comodato gratuito e vi vivrà
[...] CP_2 esclusivamente con la minore;
pagina 2 di 4 8) Le spese di lite verranno compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato in data 25/01/2025, chiedeva pronunciarsi la separazione Controparte_1 personale da , con cui aveva contratto matrimonio in data 20/09/2014, e domandava una CP_2 regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento della figlia nata in Persona_3 data 19/08/2015 dall'unione coniugale.
Dopo la costituzione in giudizio della resistente e la prima udienza di comparizione dei CP_2 coniugi tenutasi in data 16/09/2025, le parti nel corso del giudizio raggiungevano un accordo sulle condizioni della separazione, precisando congiuntamente le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.
Fatte queste premesse, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c., emergendo l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza sia dal fallimento del tentativo di riconciliazione e dal fatto, riconosciuto da entrambi i coniugi all'udienza del 16/09/2025, che gli stessi da circa un anno non vivessero più insieme, sia dalle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le quali hanno entrambe riconosciuto l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
Gli accordi conclusi tra le parti sulle condizioni della separazione, così come riportati nelle conclusioni congiunte in epigrafe trascritte, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo o agli interessi della figlia minore, e, anzi, appaiono idonei a garantire a quest'ultima l'accesso ad una effettiva bigenitorialità e risultano altresì adeguati rispetto agli interessi materiali della minore.
Pertanto, le domande delle parti possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni relative alla prole e ai rapporti economici.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le spese vanno compensate, come richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa ed assorbita:
pagina 3 di 4 1) pronuncia la separazione personale fra i coniugi e , Controparte_1 CP_2 unitisi in matrimonio in Bogor - Indonesia in data 20 settembre 2014, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Campegine (RE) (Atto n. 7, Parte 2, Serie C, anno 2014);
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Campegine di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone in conformità alle condizioni di separazione stabilite nelle conclusioni congiunte in epigrafe trascritte;
4) dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 28 novembre 2025.
Il Presidente estensore
IA DA
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IO IA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IA DA Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 233/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. DIANA COSTANTINO, elettivamente Controparte_1 domiciliato presso lo studio del difensore in VIA P. BORSELLINO n. 2, IO IA;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. MINEO SARHA, elettivamente domiciliata presso lo CP_2 studio del difensore in VIA SAN GIUSEPPE n. 4, IO IA;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO IO IA
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni concordando le seguenti condizioni di separazione:
“1) Disporre l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori, Persona_1 prevedendo che la stessa abbia residenza prevalente presso la madre;
pagina 1 di 4 2) Il padre potrà tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario: dal lunedì al giovedì dalle ore
18.00 alle ore 23.00, inoltre il mercoledì la minore pernotterà presso il padre e il mattino seguente la madre la andrà a riprendere a casa del padre;
a fine settimana alternati, dalle ore 12.00 del sabato sino alle ore 21.00 della domenica (nel periodo non scolastico sino alle ore 22.30 della domenica).
Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la minore sette giorni anche consecutivi. La bambina trascorrerà il giorno di Natale con il padre e il giorno di Capodanno con la madre.
Durante le vacanze Pasquali, i genitori alterneranno, di anno in anno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Il padre potrà tenere con sé la figlia durante il periodo estivo per due settimane anche non consecutive, salvo periodi ulteriori che dovranno essere concordati tra le parti. Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il proprio periodo di ferie entro il 31 maggio di ogni anno. Le parti comunicheranno all'altro genitore la località di villeggiatura, e si renderanno reperibili durante detto periodo;
3) Il sig. corrisponderà alla sig.ra un assegno mensile di 200,00 €, per il CP_1 CP_2 mantenimento della figlia minore . Detto importo sarà rivalutato annualmente secondo le Per_1 variazioni dell'indice Istat;
4) L'assegno unico verrà percepito, al 100% alla sig.ra in quanto madre convivente con la CP_2 figlia minore;
5) Le parti danno atto che l'assegno mensile per la disabilità della figlia, affetta da autismo, ammonta
a circa 570 euro. I coniugi concordano di destinare parte di detto assegno sino alla somma massima di euro 300,00 al pagamento delle spese straordinarie (come identificate nel Protocollo del Tribunale di
Reggio Emilia) per la figlia minore e di depositare la somma restante di euro 270,00 (o quella residua in caso di mutamento dell'assegno) su un conto cointestato ad entrambi i genitori e per il quale sia disposta la firma congiunta per le operazioni di spesa. Tale somma, che dovrà essere depositata mensilmente, sarà vincolata e destinata esclusivamente alle esigenze della figlia minore. L'uso di detta somma di denaro, infatti, dovrà essere concordata da entrambi i genitori;
6) Entrambi i genitori concorreranno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie relative alla figlia minore, come previsto dal protocollo del Tribunale di Reggio Emilia. Si precisa che
i genitori concorreranno al 50% delle spese straordinarie, nell'eventualità in cui queste superino
l'importo mensile di euro 300,00 indicato nel punto 5);
7) La sig.ra andrà a vivere, con la figlia minore, nell'immobile sito a Praticello di Gattatico CP_2
(Re) in via Papa Giovanni XXIII n. 36, di proprietà del figlio del sig. , CP_1 Persona_2
. L'immobile verrà condotto dalla sig.ra a titolo di comodato gratuito e vi vivrà
[...] CP_2 esclusivamente con la minore;
pagina 2 di 4 8) Le spese di lite verranno compensate tra le parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato in data 25/01/2025, chiedeva pronunciarsi la separazione Controparte_1 personale da , con cui aveva contratto matrimonio in data 20/09/2014, e domandava una CP_2 regolamentazione delle condizioni di affidamento e di mantenimento della figlia nata in Persona_3 data 19/08/2015 dall'unione coniugale.
Dopo la costituzione in giudizio della resistente e la prima udienza di comparizione dei CP_2 coniugi tenutasi in data 16/09/2025, le parti nel corso del giudizio raggiungevano un accordo sulle condizioni della separazione, precisando congiuntamente le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.
Fatte queste premesse, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c., emergendo l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza sia dal fallimento del tentativo di riconciliazione e dal fatto, riconosciuto da entrambi i coniugi all'udienza del 16/09/2025, che gli stessi da circa un anno non vivessero più insieme, sia dalle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le quali hanno entrambe riconosciuto l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
Gli accordi conclusi tra le parti sulle condizioni della separazione, così come riportati nelle conclusioni congiunte in epigrafe trascritte, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo o agli interessi della figlia minore, e, anzi, appaiono idonei a garantire a quest'ultima l'accesso ad una effettiva bigenitorialità e risultano altresì adeguati rispetto agli interessi materiali della minore.
Pertanto, le domande delle parti possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni relative alla prole e ai rapporti economici.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le spese vanno compensate, come richiesto dalle parti stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa ed assorbita:
pagina 3 di 4 1) pronuncia la separazione personale fra i coniugi e , Controparte_1 CP_2 unitisi in matrimonio in Bogor - Indonesia in data 20 settembre 2014, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Campegine (RE) (Atto n. 7, Parte 2, Serie C, anno 2014);
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Campegine di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone in conformità alle condizioni di separazione stabilite nelle conclusioni congiunte in epigrafe trascritte;
4) dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 28 novembre 2025.
Il Presidente estensore
IA DA
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