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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 13/02/2026, n. 2170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2170 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2170/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
RT ROBERTO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6141/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249131216237000 REF. SCOLASTICA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249131216237000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249131216237000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249131216237000 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249131216237000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130232802201000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170153558210000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190051165370000 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 842/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico la ricorrente sopra indicata, difesa e rappresentata impugnava le sole n. 4 cartelle dell'importo totale di Euro 1.806,19 inerente tributi quali bollo auto, Tari e contributo scolastico , di cui era venuta a conoscenza il 16.01.2025 attraverso l'intimazione in oggetto notificata da parte di DE , così come indicato in ricorso .
Eccepiva, altresì, che l' atto impugnato era da ritenersi illegittimo per omessa notifica delle cartelle, intervenuta prescrizione, violazione di legge, in subordine prescrizione almeno di sanzioni ed interessi, per cui chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva DE, chiedendo l'inammissibilita' o il rigetto del ricorso.
All'udienza datata 15 gennaio 2026 il giudice monocratico emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato .
DE, ufficio resistente, ha provveduto a dimostrare la fondatezza della pretesa erariale e in particolare la regolare notifica delle n.4 cartelle prodromiche alla base dell' intimazione di pagamento impugnata, a differenza di quanto indicato in ricorso, non avendo la contribuente provveduto al pagamento delle somme iscritte a ruolo derivanti dagli atti prodromici , come da documentazione allegata.
L'ufficio , nel rispetto della normativa prevista dall'art.7 dello Statuto del contribuente ha indicato le causali dell'importo richiesto, con una motivazione che contiene elementi idonei a consentire al ricorrente di difendersi convenientemente, in aderenza all'obbligo motivazionale sancito dalla normativa e ribadito dalla giurisprudenza di legittimita' (ex multis, Cass., 9.02.2010, sent. n.2439) e con indicazione del responsabile del procedimento .
La giurisprudenza di legittimita' ha ribadito che le cartelle ed il ruolo possono essere impugnate nel merito purchè non siano state precedute da atti regolarmente notificati(Cass., SU, 19704/15; sent. 3743/20).
Vanno pertanto respinte le eccezioni sollevate nel ricorso, avendo l'ufficio provveduto a indicare ogni elemento utile a far comprendere le ragioni alla base del proprio operato, allegando copia delle cartelle previamente notificate (vd. documentazione in atti), fermo restando che eventuali contestazioni relative al merito degli atti prodromici andavano sollevate tempestivamente e non con l'intimazione in oggetto, essendo statuita l'inammissibiita' di censure nel merito ex artt.19 e 21 D.Lgs. 546/92, come osservato dall'ufficio nelle memorie difensive.
In tal senso la giurisprudenza di legittimita' recente è costante(ex multis, Cass., 16641/21; 3005/20).
Quanto poi ad interessi e sanzioni applicate i resistenti hanno ottemperato a quanto previsto dalla normativa , fermo restando quanto statuito dalla Cassazione al riguardo(ex multis, Cass. 22997/10).
Va, peraltro, rilevato che l'opponente in sede di impugnazione non ha proposto questioni di merito limitandosi ad eccepire vizi formali e la non debenza degli importi richiesti .
In conclusione si osserva che l'ufficio ha idoneamente motivato, confutando le argomentazioni di parte ricorrente e dimostrando la legittimita' sostanziale e formale dell'intimazione di pagamento e degli atti prodromici che, dunque, risultano legittimi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di DE liquidate in
Euro 400,00. ROMA, 15.01.2026 Il Giudice monocratico R.Roberti
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
RT ROBERTO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6141/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249131216237000 REF. SCOLASTICA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249131216237000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249131216237000 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249131216237000 BOLLO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249131216237000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130232802201000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170153558210000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190051165370000 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 842/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico la ricorrente sopra indicata, difesa e rappresentata impugnava le sole n. 4 cartelle dell'importo totale di Euro 1.806,19 inerente tributi quali bollo auto, Tari e contributo scolastico , di cui era venuta a conoscenza il 16.01.2025 attraverso l'intimazione in oggetto notificata da parte di DE , così come indicato in ricorso .
Eccepiva, altresì, che l' atto impugnato era da ritenersi illegittimo per omessa notifica delle cartelle, intervenuta prescrizione, violazione di legge, in subordine prescrizione almeno di sanzioni ed interessi, per cui chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva DE, chiedendo l'inammissibilita' o il rigetto del ricorso.
All'udienza datata 15 gennaio 2026 il giudice monocratico emanava la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato .
DE, ufficio resistente, ha provveduto a dimostrare la fondatezza della pretesa erariale e in particolare la regolare notifica delle n.4 cartelle prodromiche alla base dell' intimazione di pagamento impugnata, a differenza di quanto indicato in ricorso, non avendo la contribuente provveduto al pagamento delle somme iscritte a ruolo derivanti dagli atti prodromici , come da documentazione allegata.
L'ufficio , nel rispetto della normativa prevista dall'art.7 dello Statuto del contribuente ha indicato le causali dell'importo richiesto, con una motivazione che contiene elementi idonei a consentire al ricorrente di difendersi convenientemente, in aderenza all'obbligo motivazionale sancito dalla normativa e ribadito dalla giurisprudenza di legittimita' (ex multis, Cass., 9.02.2010, sent. n.2439) e con indicazione del responsabile del procedimento .
La giurisprudenza di legittimita' ha ribadito che le cartelle ed il ruolo possono essere impugnate nel merito purchè non siano state precedute da atti regolarmente notificati(Cass., SU, 19704/15; sent. 3743/20).
Vanno pertanto respinte le eccezioni sollevate nel ricorso, avendo l'ufficio provveduto a indicare ogni elemento utile a far comprendere le ragioni alla base del proprio operato, allegando copia delle cartelle previamente notificate (vd. documentazione in atti), fermo restando che eventuali contestazioni relative al merito degli atti prodromici andavano sollevate tempestivamente e non con l'intimazione in oggetto, essendo statuita l'inammissibiita' di censure nel merito ex artt.19 e 21 D.Lgs. 546/92, come osservato dall'ufficio nelle memorie difensive.
In tal senso la giurisprudenza di legittimita' recente è costante(ex multis, Cass., 16641/21; 3005/20).
Quanto poi ad interessi e sanzioni applicate i resistenti hanno ottemperato a quanto previsto dalla normativa , fermo restando quanto statuito dalla Cassazione al riguardo(ex multis, Cass. 22997/10).
Va, peraltro, rilevato che l'opponente in sede di impugnazione non ha proposto questioni di merito limitandosi ad eccepire vizi formali e la non debenza degli importi richiesti .
In conclusione si osserva che l'ufficio ha idoneamente motivato, confutando le argomentazioni di parte ricorrente e dimostrando la legittimita' sostanziale e formale dell'intimazione di pagamento e degli atti prodromici che, dunque, risultano legittimi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di DE liquidate in
Euro 400,00. ROMA, 15.01.2026 Il Giudice monocratico R.Roberti