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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 28/11/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei sottoindicati magistrati:
Dott. Gabriella Lupoli Presidente (rel.\est. )
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile RGC 1670/2021 riservata in decisione in data 3.6.2025 avente ad oggetto: statuizioni accessorie alla sentenza di divorzio n. 681 pubbl. il 22.11.2022
T R A
n. a Vibo Valentia il 5.12.1981 ( ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Anna Iaria, giusta procura in atti;
Ricorrente
E
n. a Melito Porto Salvo il 14.11.1967 ( ), con CP_1 C.F._2
l'Avv. Alessandra Legato – giusta procura in atti,
Resistente
Nonché
PM – sede: intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 17.12.2021 la ricorrente – premesso di aver contratto in data 23.9.1995 matrimonio concordatario con il resistente;
che dall'unione nascevano due figli,
(n. il 5.9.1996) e (n. il 10.1.2000), la prima autosufficiente mentre il Persona_1 Per_2 secondo ancora non autonomo;
che il Tribunale di Reggio Calabria con sentenza n. 263/2015 dep. il 20.2.2015 aveva pronunciato la separazione dei coniugi “con addebito” al – chiedeva CP_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle statuizioni
Pag. 1 a 7 separative (riconoscimento dell'assegno di mantenimento per sé e per i figli;
affidamento esclusivo del figlio ancora minore, assegnazione della casa coniugale).
Si costituiva il resistente, il quale aderiva alla domanda principale, non opponendosi all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente fino al raggiungimento dell'autosufficienza del figlio e alla corresponsione di un contributo di Per_2 mantenimento in favore di quest'ultimo in misura massima di € 100,00, tuttavia contestando ed opponendosi al riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della
Pt_1
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente emetteva ordinanza interinale confermativa delle condizioni separative, indi rimetteva le parti dinanzi al G.I.
Con le memorie integrative, la ricorrente precisava le domande economiche mentre il resistente ribadiva le proprie richieste. Su istanza della ricorrente, veniva emessa sentenza parziale sullo status n. 681/22 dep. il 22.11.2022, indi rimessa la causa sul ruolo per la prosecuzione sugli aspetti accessori. Istruita come da ordinanza dell'11.12.2023; disposti alcuni rinvii su istanza di parte, sentiti i testi (ud. 3.12.2024), all'udienza sostitutiva del 3.6.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa era riservata per la decisione collegiale con termini ex art 190 cpc .
Il PM concludeva il 13.6.2025 e le parti depositavano le rispettive conclusionali e repliche. Motivi della decisione Nel merito
1.Sulle questioni accessorie
Essendo intervenuta la sentenza parziale sullo status, occorre passare al vaglio le domande inerenti alla regolamentazione delle questioni economiche fra le parti e con la prole non autosufficiente.
1.1. Sull'assegno divorzile in favore della ricorrente
Le parti controvertono in ordine alla dovutezza o meno dell'assegno divorzile in favore della ricorrente, instando ella nel riconoscimento nei suoi aspetti assistenziali, compensativi e perequativi e nella quantificazione in € 400,00 mensili, tenuto conto della concorrenza di tutti i parametri indicati dall'art. 5 L.div, mentre il resistente ne invoca il rigetto sul presupposto della capacità lavorativa della che ha altresì omesso di Pt_1 dimostrare ragioni oggettive impeditive al raggiungimento della piena indipendenza.
Va premesso che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge - cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5 co 6 della l. n. 898 del 1970 - richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio
Pag. 2 a 7 comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (SS.UU. n. 18287 del 11/07/2018) .
In altri termini, a fondamento dell'attribuzione dell'assegno divorzile deve sussistere l'incolpevole mancanza di autosufficienza economica dell'avente diritto, poiché non costituiscono elementi decisivi per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno divorzile, lo squilibrio economico tra le parti ed anche il superiore livello reddituale del coniuge destinatario della domanda. I parametri su cui fondare l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio sono l'incolpevole non autosufficienza economica e/o necessità di compensazione del particolare contributo dato da un coniuge durante la vita matrimoniale (Ord. Cass. 24934 del 7.10.2019).
L'assegno può dunque avere anche una connotazione strettamente assistenziale, qualora il coniuge più debole non abbia mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non può procurarseli per ragioni oggettive (così Cass., n. 35434 /2023 e successive conformi).
Sulla scorta dei testé enunciati, osserva il Collegio come - nel caso di specie - ricorrano i presupposti per l'accoglimento della domanda di assegno divorzile, sia nella sua componente assistenziale che nella componente compensativa-perequativa .
Invero, l'istruttoria processuale documentale e dichiarativa ha fornito ampia e conducente prova di quanto affermato dalla ricorrente, della sussistenza di ragioni oggettivamente impeditive al raggiungimento di una propria indipendenza nonché del sacrificio delle proprie aspettative e potenzialità.
In tal senso, depongono le dichiarazioni dei testi escussi, , fratello Testimone_1 della ricorrente: “mio cognato le ha sempre impedito di lavorare, mia OR era pittrice anche di discreto talento, prima di sposarsi aveva vinto dei premi e un'opera era stata anche pubblicata su una rivista specializzata, dopo il matrimonio non aveva la possibilità neanche di comprarsi un pennello, il marito lavorava, guadagnava e gestiva i soldi;
mia OR non era libera di comprarsi neanche un paio di scarpe”.
Parimenti, figlio della coppia: mia AD poteva lavorare, ha un diploma Persona_3 alle belle arti e poteva benissimo dedicarsi;
mio padre non voleva che mia AD lavorasse e glielo impediva e pretendeva che si occupasse solo della famiglia, della casa e di noi figli e poi diceva che non c'era bisogno perché lavorava lui. Tuttavia, aveva il controllo dei soldi e delle spese, mia AD non era libera di fare acquisti per sé. Neanche lontanamente mia AD poteva avvicinarsi al mondo del lavoro;
… mio padre si è sempre opposto, era un muro sull'argomento lavoro di mia AD”.
I testi hanno restituito il quadro di sopraffazioni subite dalla ricorrente, consentendo di poter affermare che il attraverso coercizione psicologica ed economica (poiché CP_1 unico percettore di reddito), ha privato la moglie della possibilità di realizzare le proprie aspirazioni, di rendersi autonoma e di condurre, con i propri mezzi, una vita dignitosa1. Ritiene il Collegio tali dichiarazioni dotate di elevato grado di credibilità non sollevando dubbi intrinseci di genuinità; né dubbi possono sorgere in ragione degli stretti legami di parentela tra testi e parti essendo normale che, in riferimento a situazioni e circostanze relative alla vita familiare e di coppia, siano proprio le persone più vicine, spesso parenti, ad esserne a conoscenza e che quindi siano, poi, gli unici a poter testimoniare in merito alle stesse e trovano, del resto, conforto in plurimi dati documentali ( cfr. sentenza di separazione e sentenze penali allegate al ricorso introduttivo).
Sprovviste di prova sono invece le prospettazioni fornite ex adverso dall'unico teste di parte resistente (avendo la difesa rinunciato all'altro teste), la quale ha riferito Tes_2 per lo più circostanze apprese de relato mentre e l'unico dato appreso personalmente (sul cap. 4 di parte resistente, vero questo l'ho sentito personalmente perché qualche volta scendevo per le vacanze estive;
si parlava sia prima che dopo la crisi lavorativa di mio fratello e mia cognata affermava che voleva occuparsi dei figli) si pone come occasionale e non è dunque tale da incidere in maniera significativa sul restante coacervo probatorio avendo la stessa dichiarato di non essere perfettamente a conoscenza delle dinamiche familiari poiché “A dire il vero, non ho vissuto molto la coppia avendo io lasciato la Calabria nel 1980 e vivo fuori stabilmente da quel tempo”.
Nel caso che occupa devono essere pertanto considerate sia le scelte rinunciatarie imposte in corso di matrimonio dal marito - dalla prepotente volontà, dalla soggezione e dalle vessazioni psicologiche ed economiche perpetrate ai danni della moglie e del nucleo familiare dal gli CP_1 impedimenti frapposti alla crescita formativa e alla realizzazione personale della - sia la Pt_1 concreta potenzialità lavorativa della ricorrente – attesa l'età non idonea (50 anni all'epoca della separazione - 62 anni all'attualità) tale da renderne indubbiamente difficile la ricollocazione nel mercato del lavoro e di conseguenza la possibilità di procurarsi mezzi di sostentamento propri;
le precedenti scarne esperienze (badante – domestica, come riferito dal figlio e dal fratello della ricorrente e non contestato), la necessità, successivamente alla separazione, di dedicarsi alla cura dei figli, necessitanti di attenzioni, supporto e terapie di sostegno a causa di quanto accaduto all'interno delle mura domestiche per
abitavamo vicini;
a maggior ragione da quando nel 2004 abitiamo vicini;
la vedevo sempre stanca trasandata, emaciata, non aveva un attimo da dedicare a sé. Ho assistito personalmente agli ordini che le impartiva il marito;
mio cognato le ha sempre impedito di lavorare, mia OR era pittrice anche di discreto talento, prima di sposarsi aveva vinto dei premi e un'opera era stata anche pubblicata su una rivista specializzata, dopo il matrimonio non aveva la possibilità neanche di comprarsi un pennello, il marito lavorava, guadagnava e gestiva i soldi;
mia OR non era libera di comprarsi neanche un paio di scarpe. Dopo la separazione, con l'abbandono da parte del marito/padre mia OR si è trovata a dover gestire difficoltà e traumi anche nei figli soprattutto nella figlia che ha dovuto Per_1 seguire un percorso psicoterapeutico così come mia OR. Ha provato a cercare lavoro dopo zione ma era difficile perché doveva seguire il figlio ancora piccolo e la figlia con i problemi di cui ho detto, riuscì solo a fare lavoretti occasionali, per lo più pulizie;
ciò a tutt'oggi”; dello stesso tenore le dichiarazioni del figlio “mia AD poteva lavorare, ha un diploma alle belle arti Per_2 e poteva benissimo dedicarsi;
mio padre non vo a AD lavorasse e glielo impediva e pretendeva che si occupasse solo della famiglia, della casa e di noi figli e poi diceva che non c'era bisogno perché lavorava lui. Tuttavia, aveva il controllo dei soldi e delle spese, mia AD non era libera di fare acquisti per sé. Neanche lontanamente mia AD poteva avvicinarsi al mondo del lavoro;
… mio padre si è sempre opposto, era un muro sull'argomento lavoro di mia AD. … Dopo la separazione mia AD ha continuato a starci vicino che abbiamo molto risentito della separazione, soprattutto mia OR e poco poteva trovare come lavoro nonostante avessimo problemi economici, riusciva al massimo in lavori occasionali, in nero (badante – pulizie); … del resto il mercato del lavoro solo quello offriva ad una persona non più giovane e con tempi limitati dovendo badare a noi e alla casa”.
Pag. 4 a 7 responsabilità esclusiva del padre-marito2 – ciò integrando l'oggettiva impossibilità di procurarsi mezzi adeguati in capo all'ex coniuge richiedente l'assegno.
Ai fini del quantum dell'assegno divorzile, ricorrono i parametri indicati dall'art. 5 L. div. co 6 L.n. 898/1970 che prevede, innanzitutto, che il giudice tenga conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, valutando tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio.
Nel caso di specie, a parere del Collegio, devono essere valorizzate le ragioni della decisione che hanno portato all'impossibilità di ricostituzione dell'unità familiare (e alla pronuncia di addebito della separazione) per le condotte gravissime perpetrate dal CP_1 violative dei doveri scaturenti dal matrimonio, per aver abusato della figlia, dovendo riconoscersi in capo al resistente l'esclusiva responsabilità della cessazione del rapporto coniugale.
Quanto alle condizioni reddituali dei coniugi, la ricorrente è incontestatamente disoccupata, proprietaria unicamente di immobili (quota della casa coniugale e quota, unitamente al fratello, di un locale adibito ad autorimessa dal quale ha dichiarato di ricavare, fin quando il conduttore è stato puntuale, una piccola somma (€ 300.00) mensile;
mentre il resistente ha accumulato una discreta provvista durante la detenzione fino alla data di scarcerazione (3.9.2023) grazie all'espletamento di attività lavorativa carceraria, al contempo maturando una certa esperienza e qualificazione da poter reinvestire una volta rimesso in libertà 3 ed è titolare di beni immobili unitamente alla propria OR.
Ritiene il Collegio che, alla stregua dei parametri normativi sopra riportati, la valutazione comparata dei suddetti elementi, unitamente al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali/ lavorative sacrificate per le ragioni sopra dette e della durata del rapporto matrimoniale (ben 16 anni dal matrimonio all'epoca della separazione) sostiene il riconoscimento dell'assegno divorzile in misura che stimasi equo stabilire lin € 300,00 mensili, oltre accessori come per legge.
Pag. 5 a 7
1.2. Sull'assegnazione della casa coniugale e contributo di mantenimento in favore del figlio Per_2
Le parti controvertono infine sul contributo di mantenimento in favore di Per_2 maggiorenne, ma non autonomo.
Il padre non si oppone, negli scritti introduttivi (dovendosi ritenere inammissibile la modifica della domanda effettuata solo con la comparsa conclusionale di revoca del contributo di mantenimento a favore del figlio), al riconoscimento del mantenimento nei confronti del figlio, purché l'assegno, considerata la propria capacità reddituale, la pregressa condizione detentiva, la difficoltà a trovare occupazione lavorativa stante l'avvenuta espiazione della pena, venga determinato nella misura di € 100,00 mensili mentre la AD insta per la quantificazione in € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nel caso di specie, è pacifico il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio nonché la volontà e disponibilità del resistente di contribuire al mantenimento di fin quando non avrà raggiunto la piena indipendenza. Per_2
Alla luce dei principi espressi in subiecta materia dalla giurisprudenza di legittimità 4, contemperando le capacità reddituali dei genitori;
le vicende familiari (esitate nei procedimenti penali che hanno coinvolto il padre -condannato in via definitiva per i reati di abuso e violenza sessuale ai danni della figlia che hanno riverberato i loro perniciosi effetti Per_1 anche sull'equilibrio di tutti i compo miliari con incontestate sconvolgenti ricadute anche sul figlio l'impegno profuso dal figlio per conseguire un'occupazione Per_2 lavorativa cons i conseguiti o confacenti alle proprie attitudini5 e l'età dello stesso (oggi venticinquenne), il Tribunale reputa congruo determinare la misura economica a carico del padre in favore del figlio n € 100,00 mensili, oltre al 50% Per_2 delle spese straordinarie ed accessori come d lo in vigore siglato tra questo Tribunale e COA di VV.
L'incontestata convivenza del figlio – maggiorenne non autosufficiente - con la AD depone per l'assegnazione della casa coniugale in favore di quest'ultima.
2. Sulle spese del giudizio
L'adesione alla domanda principale e la soccombenza reciproca depongono per la integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia pronunciando definitivamente in priono grado sulle statuizioni accessorie alla sentenza di divorzio n. 681 pubbl. il 22.11.2022 , così provvede:
A) Assegna la casa coniugale alla ricorrente. B) Obbliga a corrispondere l'assegno divorzile in favore di CP_1
pari ad euro 300,00 mensili oltre rivalutazione annuale secondo indici Parte_1
Istat\Foi;
C) Obbliga a contribuire al mantenimento del figlio in CP_1 Per_2 misura di euro 100,00 mensili oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat\Foi e al
50%delel spese straordinarie come da vigente protocollo Tribunale – COA di VV
D) spese compensate
Così deciso nella CC da remoto del 19.11.2025
La Presidente
dott.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 7 a 7
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr verbale ud. 3.12.2024: mia OR era totalmente presa dalla famiglia, dai due figli, sovraccaricata da impegni interni ed esterni per volontà del marito;
lo vedevo perché tutti i sabati andavo a trovare mia OR quando non
Pag. 3 a 7 2 cfr. sentenza del Tribunale di Reggio Calabria – Sez. civile, n. 263/2015 pubbl. il 2.2.2015 – RGC n. 4090/2011, con la quale è stato dichiarato l'addebito della separazione al stante la violazione dei CP_1 doveri di assistenza morale e materiale nei confronti del nucleo familiar é la decisiva efficienza causale, sul piano logico e cronologico della condotta assunta nel determinare una situazione di definitiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, consistita nei gravi comportamenti – violenza sessuale
- assunti ai danni della figlia all'epoca ancora minorenne e che hanno comportato la decadenza Per_1 dalla responsabilità genitori nciata dal Trib Minori di Rc e, in sede penale all'apertura del procedimento penale, con applicazione di misura cautelare, iscritto al n. 5651/11, definito con sentenza di condanna n. 1490/13 del 18.12.2013, con applicazione della pena di anni 14 di reclusione, oltre alle pene accessorie, confermata integralmente in appello con sentenza n. 10392/15 dep. il 19.10.2015, in atti del fascicolo attoreo. 3 Dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente e trasmessa dalla Casa Circondariale di Vibo Valentia emerge che il ha accumulato, durante la detenzione, la somma di € 10.338,39 per aver CP_1 svolto attività lavorativ l 2014, come addetto alle pulizie e mansioni similari, percependo i seguenti redditi: € 15.382,17 emergenti dal CUD 2023; € 12.923,31 dal CUD 2022; € 15.106,60 dal Cud 2021; € 15.686,50 dal CUD 2020. 4 “il genitore è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli anche se disoccupato, dovendosi attivare per fare tutto il possibile per garantire il soddisfacimento delle minime esigenze di vita dei figli (ex multis Cass. civ. 14.7.2010, n. 16551); lo stato di disoccupazione/inoccupazione, dunque, non esime dalla corresponsione di un contributo di mantenimento dei figli, non essendo, certo, sufficiente a tal fine allegare meramente uno stato di assenza di lavoro, dovendosi il genitore obbligato attivare in ogni direzione lecita onde garantire il sostentamento dei figli. 5 V. certificato rilasciato dal Centro per l'impiego di Reggio Calabra allegato alle memorie istruttorie;
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei sottoindicati magistrati:
Dott. Gabriella Lupoli Presidente (rel.\est. )
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile RGC 1670/2021 riservata in decisione in data 3.6.2025 avente ad oggetto: statuizioni accessorie alla sentenza di divorzio n. 681 pubbl. il 22.11.2022
T R A
n. a Vibo Valentia il 5.12.1981 ( ), con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Anna Iaria, giusta procura in atti;
Ricorrente
E
n. a Melito Porto Salvo il 14.11.1967 ( ), con CP_1 C.F._2
l'Avv. Alessandra Legato – giusta procura in atti,
Resistente
Nonché
PM – sede: intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 17.12.2021 la ricorrente – premesso di aver contratto in data 23.9.1995 matrimonio concordatario con il resistente;
che dall'unione nascevano due figli,
(n. il 5.9.1996) e (n. il 10.1.2000), la prima autosufficiente mentre il Persona_1 Per_2 secondo ancora non autonomo;
che il Tribunale di Reggio Calabria con sentenza n. 263/2015 dep. il 20.2.2015 aveva pronunciato la separazione dei coniugi “con addebito” al – chiedeva CP_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle statuizioni
Pag. 1 a 7 separative (riconoscimento dell'assegno di mantenimento per sé e per i figli;
affidamento esclusivo del figlio ancora minore, assegnazione della casa coniugale).
Si costituiva il resistente, il quale aderiva alla domanda principale, non opponendosi all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente fino al raggiungimento dell'autosufficienza del figlio e alla corresponsione di un contributo di Per_2 mantenimento in favore di quest'ultimo in misura massima di € 100,00, tuttavia contestando ed opponendosi al riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della
Pt_1
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente emetteva ordinanza interinale confermativa delle condizioni separative, indi rimetteva le parti dinanzi al G.I.
Con le memorie integrative, la ricorrente precisava le domande economiche mentre il resistente ribadiva le proprie richieste. Su istanza della ricorrente, veniva emessa sentenza parziale sullo status n. 681/22 dep. il 22.11.2022, indi rimessa la causa sul ruolo per la prosecuzione sugli aspetti accessori. Istruita come da ordinanza dell'11.12.2023; disposti alcuni rinvii su istanza di parte, sentiti i testi (ud. 3.12.2024), all'udienza sostitutiva del 3.6.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa era riservata per la decisione collegiale con termini ex art 190 cpc .
Il PM concludeva il 13.6.2025 e le parti depositavano le rispettive conclusionali e repliche. Motivi della decisione Nel merito
1.Sulle questioni accessorie
Essendo intervenuta la sentenza parziale sullo status, occorre passare al vaglio le domande inerenti alla regolamentazione delle questioni economiche fra le parti e con la prole non autosufficiente.
1.1. Sull'assegno divorzile in favore della ricorrente
Le parti controvertono in ordine alla dovutezza o meno dell'assegno divorzile in favore della ricorrente, instando ella nel riconoscimento nei suoi aspetti assistenziali, compensativi e perequativi e nella quantificazione in € 400,00 mensili, tenuto conto della concorrenza di tutti i parametri indicati dall'art. 5 L.div, mentre il resistente ne invoca il rigetto sul presupposto della capacità lavorativa della che ha altresì omesso di Pt_1 dimostrare ragioni oggettive impeditive al raggiungimento della piena indipendenza.
Va premesso che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge - cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5 co 6 della l. n. 898 del 1970 - richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio
Pag. 2 a 7 comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (SS.UU. n. 18287 del 11/07/2018) .
In altri termini, a fondamento dell'attribuzione dell'assegno divorzile deve sussistere l'incolpevole mancanza di autosufficienza economica dell'avente diritto, poiché non costituiscono elementi decisivi per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno divorzile, lo squilibrio economico tra le parti ed anche il superiore livello reddituale del coniuge destinatario della domanda. I parametri su cui fondare l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio sono l'incolpevole non autosufficienza economica e/o necessità di compensazione del particolare contributo dato da un coniuge durante la vita matrimoniale (Ord. Cass. 24934 del 7.10.2019).
L'assegno può dunque avere anche una connotazione strettamente assistenziale, qualora il coniuge più debole non abbia mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non può procurarseli per ragioni oggettive (così Cass., n. 35434 /2023 e successive conformi).
Sulla scorta dei testé enunciati, osserva il Collegio come - nel caso di specie - ricorrano i presupposti per l'accoglimento della domanda di assegno divorzile, sia nella sua componente assistenziale che nella componente compensativa-perequativa .
Invero, l'istruttoria processuale documentale e dichiarativa ha fornito ampia e conducente prova di quanto affermato dalla ricorrente, della sussistenza di ragioni oggettivamente impeditive al raggiungimento di una propria indipendenza nonché del sacrificio delle proprie aspettative e potenzialità.
In tal senso, depongono le dichiarazioni dei testi escussi, , fratello Testimone_1 della ricorrente: “mio cognato le ha sempre impedito di lavorare, mia OR era pittrice anche di discreto talento, prima di sposarsi aveva vinto dei premi e un'opera era stata anche pubblicata su una rivista specializzata, dopo il matrimonio non aveva la possibilità neanche di comprarsi un pennello, il marito lavorava, guadagnava e gestiva i soldi;
mia OR non era libera di comprarsi neanche un paio di scarpe”.
Parimenti, figlio della coppia: mia AD poteva lavorare, ha un diploma Persona_3 alle belle arti e poteva benissimo dedicarsi;
mio padre non voleva che mia AD lavorasse e glielo impediva e pretendeva che si occupasse solo della famiglia, della casa e di noi figli e poi diceva che non c'era bisogno perché lavorava lui. Tuttavia, aveva il controllo dei soldi e delle spese, mia AD non era libera di fare acquisti per sé. Neanche lontanamente mia AD poteva avvicinarsi al mondo del lavoro;
… mio padre si è sempre opposto, era un muro sull'argomento lavoro di mia AD”.
I testi hanno restituito il quadro di sopraffazioni subite dalla ricorrente, consentendo di poter affermare che il attraverso coercizione psicologica ed economica (poiché CP_1 unico percettore di reddito), ha privato la moglie della possibilità di realizzare le proprie aspirazioni, di rendersi autonoma e di condurre, con i propri mezzi, una vita dignitosa1. Ritiene il Collegio tali dichiarazioni dotate di elevato grado di credibilità non sollevando dubbi intrinseci di genuinità; né dubbi possono sorgere in ragione degli stretti legami di parentela tra testi e parti essendo normale che, in riferimento a situazioni e circostanze relative alla vita familiare e di coppia, siano proprio le persone più vicine, spesso parenti, ad esserne a conoscenza e che quindi siano, poi, gli unici a poter testimoniare in merito alle stesse e trovano, del resto, conforto in plurimi dati documentali ( cfr. sentenza di separazione e sentenze penali allegate al ricorso introduttivo).
Sprovviste di prova sono invece le prospettazioni fornite ex adverso dall'unico teste di parte resistente (avendo la difesa rinunciato all'altro teste), la quale ha riferito Tes_2 per lo più circostanze apprese de relato mentre e l'unico dato appreso personalmente (sul cap. 4 di parte resistente, vero questo l'ho sentito personalmente perché qualche volta scendevo per le vacanze estive;
si parlava sia prima che dopo la crisi lavorativa di mio fratello e mia cognata affermava che voleva occuparsi dei figli) si pone come occasionale e non è dunque tale da incidere in maniera significativa sul restante coacervo probatorio avendo la stessa dichiarato di non essere perfettamente a conoscenza delle dinamiche familiari poiché “A dire il vero, non ho vissuto molto la coppia avendo io lasciato la Calabria nel 1980 e vivo fuori stabilmente da quel tempo”.
Nel caso che occupa devono essere pertanto considerate sia le scelte rinunciatarie imposte in corso di matrimonio dal marito - dalla prepotente volontà, dalla soggezione e dalle vessazioni psicologiche ed economiche perpetrate ai danni della moglie e del nucleo familiare dal gli CP_1 impedimenti frapposti alla crescita formativa e alla realizzazione personale della - sia la Pt_1 concreta potenzialità lavorativa della ricorrente – attesa l'età non idonea (50 anni all'epoca della separazione - 62 anni all'attualità) tale da renderne indubbiamente difficile la ricollocazione nel mercato del lavoro e di conseguenza la possibilità di procurarsi mezzi di sostentamento propri;
le precedenti scarne esperienze (badante – domestica, come riferito dal figlio e dal fratello della ricorrente e non contestato), la necessità, successivamente alla separazione, di dedicarsi alla cura dei figli, necessitanti di attenzioni, supporto e terapie di sostegno a causa di quanto accaduto all'interno delle mura domestiche per
abitavamo vicini;
a maggior ragione da quando nel 2004 abitiamo vicini;
la vedevo sempre stanca trasandata, emaciata, non aveva un attimo da dedicare a sé. Ho assistito personalmente agli ordini che le impartiva il marito;
mio cognato le ha sempre impedito di lavorare, mia OR era pittrice anche di discreto talento, prima di sposarsi aveva vinto dei premi e un'opera era stata anche pubblicata su una rivista specializzata, dopo il matrimonio non aveva la possibilità neanche di comprarsi un pennello, il marito lavorava, guadagnava e gestiva i soldi;
mia OR non era libera di comprarsi neanche un paio di scarpe. Dopo la separazione, con l'abbandono da parte del marito/padre mia OR si è trovata a dover gestire difficoltà e traumi anche nei figli soprattutto nella figlia che ha dovuto Per_1 seguire un percorso psicoterapeutico così come mia OR. Ha provato a cercare lavoro dopo zione ma era difficile perché doveva seguire il figlio ancora piccolo e la figlia con i problemi di cui ho detto, riuscì solo a fare lavoretti occasionali, per lo più pulizie;
ciò a tutt'oggi”; dello stesso tenore le dichiarazioni del figlio “mia AD poteva lavorare, ha un diploma alle belle arti Per_2 e poteva benissimo dedicarsi;
mio padre non vo a AD lavorasse e glielo impediva e pretendeva che si occupasse solo della famiglia, della casa e di noi figli e poi diceva che non c'era bisogno perché lavorava lui. Tuttavia, aveva il controllo dei soldi e delle spese, mia AD non era libera di fare acquisti per sé. Neanche lontanamente mia AD poteva avvicinarsi al mondo del lavoro;
… mio padre si è sempre opposto, era un muro sull'argomento lavoro di mia AD. … Dopo la separazione mia AD ha continuato a starci vicino che abbiamo molto risentito della separazione, soprattutto mia OR e poco poteva trovare come lavoro nonostante avessimo problemi economici, riusciva al massimo in lavori occasionali, in nero (badante – pulizie); … del resto il mercato del lavoro solo quello offriva ad una persona non più giovane e con tempi limitati dovendo badare a noi e alla casa”.
Pag. 4 a 7 responsabilità esclusiva del padre-marito2 – ciò integrando l'oggettiva impossibilità di procurarsi mezzi adeguati in capo all'ex coniuge richiedente l'assegno.
Ai fini del quantum dell'assegno divorzile, ricorrono i parametri indicati dall'art. 5 L. div. co 6 L.n. 898/1970 che prevede, innanzitutto, che il giudice tenga conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, valutando tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio.
Nel caso di specie, a parere del Collegio, devono essere valorizzate le ragioni della decisione che hanno portato all'impossibilità di ricostituzione dell'unità familiare (e alla pronuncia di addebito della separazione) per le condotte gravissime perpetrate dal CP_1 violative dei doveri scaturenti dal matrimonio, per aver abusato della figlia, dovendo riconoscersi in capo al resistente l'esclusiva responsabilità della cessazione del rapporto coniugale.
Quanto alle condizioni reddituali dei coniugi, la ricorrente è incontestatamente disoccupata, proprietaria unicamente di immobili (quota della casa coniugale e quota, unitamente al fratello, di un locale adibito ad autorimessa dal quale ha dichiarato di ricavare, fin quando il conduttore è stato puntuale, una piccola somma (€ 300.00) mensile;
mentre il resistente ha accumulato una discreta provvista durante la detenzione fino alla data di scarcerazione (3.9.2023) grazie all'espletamento di attività lavorativa carceraria, al contempo maturando una certa esperienza e qualificazione da poter reinvestire una volta rimesso in libertà 3 ed è titolare di beni immobili unitamente alla propria OR.
Ritiene il Collegio che, alla stregua dei parametri normativi sopra riportati, la valutazione comparata dei suddetti elementi, unitamente al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali/ lavorative sacrificate per le ragioni sopra dette e della durata del rapporto matrimoniale (ben 16 anni dal matrimonio all'epoca della separazione) sostiene il riconoscimento dell'assegno divorzile in misura che stimasi equo stabilire lin € 300,00 mensili, oltre accessori come per legge.
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1.2. Sull'assegnazione della casa coniugale e contributo di mantenimento in favore del figlio Per_2
Le parti controvertono infine sul contributo di mantenimento in favore di Per_2 maggiorenne, ma non autonomo.
Il padre non si oppone, negli scritti introduttivi (dovendosi ritenere inammissibile la modifica della domanda effettuata solo con la comparsa conclusionale di revoca del contributo di mantenimento a favore del figlio), al riconoscimento del mantenimento nei confronti del figlio, purché l'assegno, considerata la propria capacità reddituale, la pregressa condizione detentiva, la difficoltà a trovare occupazione lavorativa stante l'avvenuta espiazione della pena, venga determinato nella misura di € 100,00 mensili mentre la AD insta per la quantificazione in € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nel caso di specie, è pacifico il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio nonché la volontà e disponibilità del resistente di contribuire al mantenimento di fin quando non avrà raggiunto la piena indipendenza. Per_2
Alla luce dei principi espressi in subiecta materia dalla giurisprudenza di legittimità 4, contemperando le capacità reddituali dei genitori;
le vicende familiari (esitate nei procedimenti penali che hanno coinvolto il padre -condannato in via definitiva per i reati di abuso e violenza sessuale ai danni della figlia che hanno riverberato i loro perniciosi effetti Per_1 anche sull'equilibrio di tutti i compo miliari con incontestate sconvolgenti ricadute anche sul figlio l'impegno profuso dal figlio per conseguire un'occupazione Per_2 lavorativa cons i conseguiti o confacenti alle proprie attitudini5 e l'età dello stesso (oggi venticinquenne), il Tribunale reputa congruo determinare la misura economica a carico del padre in favore del figlio n € 100,00 mensili, oltre al 50% Per_2 delle spese straordinarie ed accessori come d lo in vigore siglato tra questo Tribunale e COA di VV.
L'incontestata convivenza del figlio – maggiorenne non autosufficiente - con la AD depone per l'assegnazione della casa coniugale in favore di quest'ultima.
2. Sulle spese del giudizio
L'adesione alla domanda principale e la soccombenza reciproca depongono per la integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia pronunciando definitivamente in priono grado sulle statuizioni accessorie alla sentenza di divorzio n. 681 pubbl. il 22.11.2022 , così provvede:
A) Assegna la casa coniugale alla ricorrente. B) Obbliga a corrispondere l'assegno divorzile in favore di CP_1
pari ad euro 300,00 mensili oltre rivalutazione annuale secondo indici Parte_1
Istat\Foi;
C) Obbliga a contribuire al mantenimento del figlio in CP_1 Per_2 misura di euro 100,00 mensili oltre rivalutazione annuale secondo indici Istat\Foi e al
50%delel spese straordinarie come da vigente protocollo Tribunale – COA di VV
D) spese compensate
Così deciso nella CC da remoto del 19.11.2025
La Presidente
dott.ssa Gabriella Lupoli
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr verbale ud. 3.12.2024: mia OR era totalmente presa dalla famiglia, dai due figli, sovraccaricata da impegni interni ed esterni per volontà del marito;
lo vedevo perché tutti i sabati andavo a trovare mia OR quando non
Pag. 3 a 7 2 cfr. sentenza del Tribunale di Reggio Calabria – Sez. civile, n. 263/2015 pubbl. il 2.2.2015 – RGC n. 4090/2011, con la quale è stato dichiarato l'addebito della separazione al stante la violazione dei CP_1 doveri di assistenza morale e materiale nei confronti del nucleo familiar é la decisiva efficienza causale, sul piano logico e cronologico della condotta assunta nel determinare una situazione di definitiva intollerabilità della prosecuzione della convivenza, consistita nei gravi comportamenti – violenza sessuale
- assunti ai danni della figlia all'epoca ancora minorenne e che hanno comportato la decadenza Per_1 dalla responsabilità genitori nciata dal Trib Minori di Rc e, in sede penale all'apertura del procedimento penale, con applicazione di misura cautelare, iscritto al n. 5651/11, definito con sentenza di condanna n. 1490/13 del 18.12.2013, con applicazione della pena di anni 14 di reclusione, oltre alle pene accessorie, confermata integralmente in appello con sentenza n. 10392/15 dep. il 19.10.2015, in atti del fascicolo attoreo. 3 Dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente e trasmessa dalla Casa Circondariale di Vibo Valentia emerge che il ha accumulato, durante la detenzione, la somma di € 10.338,39 per aver CP_1 svolto attività lavorativ l 2014, come addetto alle pulizie e mansioni similari, percependo i seguenti redditi: € 15.382,17 emergenti dal CUD 2023; € 12.923,31 dal CUD 2022; € 15.106,60 dal Cud 2021; € 15.686,50 dal CUD 2020. 4 “il genitore è tenuto a contribuire al mantenimento dei figli anche se disoccupato, dovendosi attivare per fare tutto il possibile per garantire il soddisfacimento delle minime esigenze di vita dei figli (ex multis Cass. civ. 14.7.2010, n. 16551); lo stato di disoccupazione/inoccupazione, dunque, non esime dalla corresponsione di un contributo di mantenimento dei figli, non essendo, certo, sufficiente a tal fine allegare meramente uno stato di assenza di lavoro, dovendosi il genitore obbligato attivare in ogni direzione lecita onde garantire il sostentamento dei figli. 5 V. certificato rilasciato dal Centro per l'impiego di Reggio Calabra allegato alle memorie istruttorie;
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