Articolo 4 della Legge 14 febbraio 1949, n. 39
Articolo 3Articolo 5
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3 marzo 1949
Art. 4.
L'onere derivante dalla applicazione della presente legge fara' carico sui fondi stabiliti dalle note di variazioni delle entrate (3° provvedimento) del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare al bilancio, con proprio decreto, la relativa variazione.
Entrata in vigore il 3 marzo 1949