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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/07/2025, n. 3499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3499 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2098/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2098/2022 promossa da:
IN FORMA ABBREVIATA IBLBANCA. , Parte_1
(C.F. , domiciliato in VIA FONTANA 11 MILANO;
rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
MARESCA LUISA giusta procura in atti.
APPELLANTE
contro
(C.F. ), domiciliato in C.SO MARTIRI Controparte_1 C.F._1
DELLA LIBERTA', 38 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. BERTONE GAETANO
GIULIANO giusta procura in atti.
APPELLATO
pagina 1 di 19 Posta in decisione all'udienza del 26 marzo 2025 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo pec, la Parte_2
conveniva in giudizio, innanzi il Tribunale di Catania,
[...] Controparte_1
per ottenere la riforma della sentenza n. 68/2021 resa inter partes nel giudizio R.G. n. 501/20
[...]
emessa e pubblicata in data 30.06.21, con la quale il Giudice di Pace di Paternò, in accoglimento della domanda di parte attrice, disponeva la condanna di Parte_2
alla restituzione all'attore della somma di euro 2.413,79
[...] Controparte_1
oltre interessi e al pagamento delle spese del giudizio.
A fondamento della propria iniziativa giudiziaria, l'appellante – Parte_3
deduceva che il Giudice di prime cure avesse errato nel condannarlo al
[...]
pagamento in favore di parte attrice del rimborso della somma complessiva di euro 2.413,79 oltre interessi oltrechè al pagamento delle spese di lite.
Pertanto, chiedeva a questo Giudice di: “rigettata ogni avversa domanda, istanza ed eccezione,
premesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso, in via principale 1.
riformare la sentenza appellata n. 68/2021 resa inter partes nel giudizio R.G. n. 501/20, dal Giudice di
Pace di Paternò, Dr. Giuseppe Dibilio, emessa e pubblicata in data 30.06.21, accertando
l'infondatezza della pretesa creditoria del Sig. , azionata nel giudizio di Controparte_1
primo grado, quanto al preteso diritto di ottenere la restituzione della quota non maturata, ai sensi
pagina 2 di 19 dell'art. 125 sexies TUB, delle commissioni di istruttoria, attivazione, gestione, intermediazione, degli
oneri erariali e postali, del premio assicurativo, oltre che la restituzione della rata del finanziamento
di marzo 2015, il tutto al netto del rimborso già ricevuto in sede di estinzione anticipata, per tutte le
ragioni esposte in narrativa, dichiarando inoltre che la commissione di intermediazione e il premio
Par assicurativo comunque non possono essere rimborsati da , accertando il difetto di legittimazione
Par passiva di quest'ultima; 2. per l'effetto, dichiarare che i pagamenti eseguiti da in esecuzione della
sentenza qui impugnata sono ripetibili e condannare il Sig. al pagamento in Controparte_1
favore di in persona del suo legale rappresentante, dei seguenti importi o € 767,60 a Parte_2
titolo di spese processuali;
o € 1.847,92 per la sorte capitale, come da dettaglio di seguito riportato
…OMISSIS…. Totale 1.847,59 il tutto oltre interessi legali dal giorno del pagamento a quello della
restituzione, IN OGNI CASO 3. con vittoria delle spese di lite e dei relativi oneri fiscali, oltre al
rimborso delle spese generali nella misura del 15%, di entrambi i gradi di giudizio.”
Si costituiva in giudizio l'appellato, contestava in fatto e in diritto il fondamento dell'appello e ne chiedeva il rigetto, con conseguente conferma della sentenza appellata.
Acquisito in atti il fascicolo di primo grado la causa, all'udienza cartolare del 14.12.2022, il G.I.
rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.05.2024 (poi rinviata d'ufficio al
26.03.2025).
Indi, all'udienza del 26.03.2025 sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Giova premettere che con atto di citazione notificato il 04.11.2020, aveva Controparte_1
convenuto in giudizio, avanti il Giudice di Pace di Paternò, la Parte_2
pagina 3 di 19 Par lavoro esponendo di aver stipulato con la stessa, in data 18.10.2010, un contratto di prestito n.
140981 per l'importo complessivo di € 35.880,00 (capitale lordo da rimborsare), da restituire in 120
rate mensili dell'ammontare di € 299,00 cadauna;
esponeva altresì di averlo estinto anticipatamente,
residuando n.72/120 quote del finanziamento.
Chiedeva quindi al Giudice di Pace di : “ A) Ritenere e dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia
dell'art.
2.1 contenuto nel contratto n. 140981, perché vessatoria, per violazione dell'art. 33 del
Codice del Consumo, in ragione dei motivi espressi al paragrafo V;
B) Ritenere e dichiarare la natura recurring degli oneri contenuti nelle clausole commissionali di cui
alle lettere A), B), C), D), F) e G) del contratto di finanziamento n. 140981, in ragione dei motivi
espressi al paragrafo VI;
C) Conseguentemente condannare la società convenuta, al pagamento della complessiva somma di €
2.809,29, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'estinzione del contratto (NEI LIMITI DELLA
COMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE ADITO), per le ragioni spiegate al paragrafo V e VI;
D) In subordine, ove le spese di istruttoria e le commissioni di intermediazione del contratto vengano
qualificate come oneri up front, voglia il Giudice adito accertare e dichiarare il diritto dell'attore al
rimborso di € 2.413,79, per le ragioni spiegate al paragrafo VII;
E) Ritenere e dichiarare che la società convenuta ha tenuto una condotta inadempiente, oltreché
difforme e sprezzante rispetto ad ogni principio riferibile alla correttezza e buona fede contrattuale (ex
art. 1375 c.c.) e, conseguentemente, condannare la stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non
patrimoniali subiti dall'attore, da quantificarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. (nei limiti
della competenza per valore del giudice di pace adito), in ragione dei motivi espressi al paragrafo
VIII;
pagina 4 di 19 F) Con vittoria di spese, competenze ed onorari (anche di mediazione, spese forfettarie 15%, cpa 4%,
iva 22%), da distrarre in favore del difensore anticipatario. “
, costituitasi in Giudizio, aveva chiesto il rigetto delle Parte_3
pretese attoree, eccependo preliminarmente l'incompetenza per valore del Giudice di Pace adito,
contestando la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle pretese restitutorie avanzate dall'attore in relazione alla quota parte non interamente maturata delle commissioni di intermediazione e del premio assicurativo. Nel merito, contestava la non vessatorietà della clausola Parte_2
limitativa del diritto al rimborso, delle commissioni non interamente maturate, in favore del cliente.
Disconosceva il criterio di quantificazione “pro rata temporis” adottato dall'attore al fine di quantificare il rimborso dovuto dalla e contestava la ripetibilità delle suddette commissioni, Pt_2
ritenendole di natura up front e non recurring.
Il Giudice di prime cure, con la sentenza n° 68 /21 del 30.06.2021 oggetto di appello, accoglieva le pretese restitutorie avanzate dall'attore, condannando la società al pagamento, in favore di Parte_2
della somma di € 2.413,79, oltre interessi e spese processuali. CP_1
Il caso che ci occupa riguarda la questione della mancata restituzione, da parte degli istituti di credito,
degli oneri contrattuali, in particolare delle commissioni di istruttoria, attivazione e intermediazione,
intesi quali commissioni, oneri accessori e premi assicurativi per la quota parte pagata e non interamente goduta a seguito di estinzione anticipata di finanziamenti.
Occorre preliminarmente ricostruire la disciplina in materia di estinzione anticipata del credito al consumo, oggi contenuta all'art. 125sexies TUB, introdotto dal d.lgs. 141/2010 in recepimento dell'art. 16 della direttiva 200/48/CE. Il 1° comma della summenzionata norma stabilisce che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al pagina 5 di 19 finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”.
Prima dell'entrata in vigore della disposizione testé richiamata, la disciplina dell'estinzione anticipata del credito ai consumatori era contenuta all'art. 125, 2° comma TUB, il quale, in recepimento dell'allora vigente art. 8 della direttiva 87/102/CEE, stabiliva che “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.
Tuttavia, in mancanza della delibera del CICR, continuava ad essere applicato il d.m. dell'8.07.1992, il quale all'art. 3 ribadiva la facoltà per il consumatore di adempimento ante tempus e prevedeva che la detta facoltà venisse esercitata mediante il versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento.
La normativa vigente sino al 2008 prevedeva, inoltre, che, nel caso di estinzione anticipata, il finanziatore fosse tenuto a rimborsare una quota equa del costo complessivo del credito, calcolata sulla base di quanto maturato sino al momento dell'estinzione stessa. Tale obbligo restitutorio è stato confermato e precisato, come sopra già, in sede di attuazione della direttiva 2008/48/CEE, dal d.lgs.
141/2010, che ha introdotto nel TUB il già menzionato art. 125sexies.
E' assolutamente pacifico quindi che in caso di rimborso anticipato del finanziamento il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
È d'uopo, a questo punto, precisare cosa il legislatore intenda con «costo totale del credito». A tal riguardo, si fa riferimento all'art. 3, lett. g), direttiva 2008/48, ai cui sensi per “costo totale del credito”
pagina 6 di 19 s'intende “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili [...] inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito,
in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”, e all'art. 121, lett. e), TUB, il quale, conformemente, statuisce che esso “indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”.
Precisato ciò, occorre prendere in considerazione, in merito alla riduzione del costo totale del credito dovuta dal finanziatore al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento, una serie di pronunce sia dalla Banca d'Italia che dall'Arbitro Bancario e Finanziario.
La Banca d'Italia, con riferimento tam alla disciplina previgente quam a quella di cui all'attuale art. 125sexies, ha costantemente interpretato il diritto, spettante al consumatore in caso di rimborso anticipato, ad una riduzione del costo totale del credito, limitandolo ai soli interessi e costi non ancora maturati al momento dell'estinzione del finanziamento (c.d. costi recurring), con esclusione di rimborso per i costi riconducibili ad attività o servizi già espletati al momento della conclusione del contratto (c.d. costi up- front). In particolare la Banca d'Italia, con specifico riferimento al settore della concessione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio (rilevante nel caso di specie) e della pensione, ha, per l'appunto, più volte ribadito che “l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”, che “la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi, l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione pagina 7 di 19 degli oneri maturati e di quelli non maturati [...] comporta la difficoltà, e talvolta l'impossibilità, per il cliente di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione”, che è richiesto “uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza” e che “è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso” in favore dei soggetti “plafonanti”, ecc.)”.
D'altro canto, secondo il costante e consolidato orientamento dell'ABF, reiteratamente confermato dal
Collegio di Coordinamento, “nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano in tal caso la non ripetibilità
tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.
Sulla base di tale orientamento: i) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up-front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring,
rimborsabili pro quota); ii) a tal fine può ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi recurring addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni, a condizione, però, che nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale, con modalità e termini tali da consentire al cliente di verificarne l'effettiva natura pagina 8 di 19 preliminare o continuativa;
iii) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n.
206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più
favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
iv) l'importo da rimborsare deve essere determinato [...] secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante
(se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue;
v) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente [...].
È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater, d.l. n.
179/2012).” (ABF Collegio di Coordinamento, 22 settembre 2014, n. 6167. Più recentemente, ABF
Collegio di Coordinamento, 11 novembre 2016, nn. 10003, 10017 e 10035, e 10 maggio 2017, n.
5031).
Orbene il quadro così delineato va rivisto alla luce della recente pronuncia della CGUE dell'11
settembre 2019, resa nella causa C-383/2018 (c.d. sentenza Lexitor), con la quale la Corte ha dichiarato che l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore, senza, dunque, operare la tradizionale distinzione tra costi up-front (prima non rimborsabili) e costi recurring (da sempre ripetibili).
pagina 9 di 19 Successivamente è, altresì, intervenuta, in data 17 dicembre 2019, la decisione n. 26525 del Collegio di
Coordinamento dell'ABF, il quale è giunto ad affermare il seguente articolato principio di diritto: “A
seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”. “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”. “Non è
ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.
Premesso tutto ciò, alla luce della disciplina richiamata e qui ritenuta applicabile (si precisa, ora, che la recentissima modifica dell'art. 125sexies TUB non può trovare applicazione nel caso di specie, atteso che la citata norma opera per i contratti sottoscritti in epoca successiva all'entrata in vigore della legge di conversione), preso atto del venir meno della distinzione tra costi up-front e costi recurring, ma tenuto fermo il principio della domanda, si condivide quanto statuito dal Giudice di prime cure riguardo la rimborsabilità delle spese richieste da , siano esse di natura up front e /o recurring, CP_2
contrariamente da quanto sostenuto da parte appellante.
pagina 10 di 19 In merito alla natura delle voci di costo di cui l'odierno attore chiede il rimborso (spese di istruttoria,
commissioni di attivazione, oneri erariali e costi di intermediazione e oneri assicurativi) stante l'estinzione anticipata del finanziamento, occorre ribadire che, alla luce di quanto sopra, e dunque a seguito della citata sentenza della CGUE, il problema relativo alla corretta qualificazione delle CP_3
singole voci di costo pare superato, attesa la rimborsabilità di tutti i costi sopportati dal consumatore.
Il principio in esame è stato definitivamente consacrato nella recente sentenza n.263/2022 della Corte
Costituzionale del 22.12.2022 che accogliendo i dubbi di legittimità ha ritenuto che anche per i contratti di finanziamento anticipatamente estinti prima del 25/07/2021, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del finanziamento non maturati, quindi, sia dei costi indipendenti dalla durata del contratto (c.d. costi up front), sia dei costi collegati alla durata del finanziamento (c.d. costi recurring).
Con la sentenza in oggetto, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11- octies,
comma 2, del Dl n. 73/2021 (Decreto sostegni bis – convertito con legge n. 106/2021), nella parte in cui veniva limitato ad alcune tipologie di costi sostenuti per il finanziamento il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata. La norma faceva riferimento ai contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore del Dl 13 agosto 2010, n. 141 di attuazione della direttiva 2008/48/CE, ma prima dell'entrata in vigore della legge n. 106/2021.
Sul punto, la Corte Costituzionale ha ritenuto che tale limitazione fosse in contrasto la normativa europea ed, in particolare, dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia europea con la sentenza C-383/18, c.d. Lexitor. Con la Sentenza “Lexitor”, la
Corte di giustizia europea aveva già stabilito che in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito ai consumatori, il cliente aveva diritto alla riduzione del costo totale del credito, comprensivo di pagina 11 di 19 tutti i costi posti a carico del consumatore, e che la riduzione doveva applicarsi in proporzione alla minore durata del contratto, in conseguenza alla restituzione anticipata. Alla luce della Sentenza della
Corte Costituzionale, viene chiarito definitivamente che i consumatori avranno diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche quando i contratti siano stati conclusi antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 106/2021.
Di recente, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza pubblicata in data 06.09.2023 (Numero
registro generale 12710/2019 - Numero sezionale 1951/2023 - Numero di raccolta generale
25977/2023), allineandosi perfettamente alla sentenza della Corte Costituzionale 263-2022, ha ribadito la ripetibilità di tutti i costi non interamente maturati (anche relativamente ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 sexies nella sua nuova versione), confermando uno scenario normativo assolutamente favorevole al consumatore.
In merito, quindi, alla natura delle voci di costo di cui l'odierno attore chiede il rimborso (commissioni di istruttoria e provvigioni all'intermediario) stante l'estinzione anticipata del finanziamento, occorre ribadire che, alla luce di quanto sopra, e dunque a seguito della citata sentenza della CGUE, il CP_3
problema relativo alla corretta qualificazione delle singole voci di costo pare superato, attesa la rimborsabilità di tutti i costi sopportati dal consumatore. Ogni doglianza sul punto è da rigettare.
Si conferma sempre più quell'orientamento giurisprudenziale che oramai permette un'applicazione estesa, sia temporale che sostanziale, dell'art. 125 sexies TUB.
Premesso tutto ciò, nessun dubbio può essere nutrito in merito alla circostanza per cui, sebbene l'art. 125sexies TUB sia entrato in vigore solo a partire dal settembre 2010, tale norma è ricognitiva di una disciplina preesistente, riconducibile al previgente e summenzionato art. 125, 2° comma TUB.
pagina 12 di 19 Nel caso de quo, pertanto, il Giudice di prime cure ha quindi correttamente utilizzato la normativa al fine della decisione della controversia.
Ricostruita la disciplina applicabile, il presente appello è da ritenersi solo parzialmente fondato per le seguenti motivazioni.
Nel caso di specie, in primis, la lamenta che il Giudice di Parte_3
prima istanza ha erroneamente disposto che l'art.
2.1. delle condizioni generali di contratto sia una clausola vessatoria dicendo che “che limita il diritto della parte più debole”, “con la quale
unilateralmente la escludeva ogni restituzione delle somme, oggi richieste dall'attore, e ciò nel Pt_2
caso di estinzione anticipata (come nella specie) ”.
Ciò premesso, appare di chiara evidenza che l'art.
2.1. di cui alla condizioni generali di contratto deve necessariamente essere considerata clausola vessatoria ai sensi dell'art 33 , 2°comma , lett b) Cod.
Consumo, il quale dispone che “Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista”, e pertanto nulla ai sensi dell'art. 36 Codice del Consumo, secondo il quale “le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto”.
Tale nullità è stata peraltro confermata da numerose decisioni dell'ABF (ex multis, ABF Napoli n.
3415/2013, con la quale il Collegio afferma che “qualsiasi clausola contrattuale che imponga alla controparte consumatrice la limitazione o la negazione [del diritto a un'equa riduzione del costo totale del credito] è da reputarsi vessatoria, in quanto istitutiva di un ulteriore e significativo squilibrio tra diritti e obblighi nel rapporto tra professionista e consumatore, quindi nulla”).
pagina 13 di 19 Ne consegue che le clausole contrattuali con cui l'intermediario esclude, per i casi di estinzione anticipata del finanziamento, la rimborsabilità delle commissioni bancarie e finanziarie che maturano nel tempo, compresi i costi assicurativi, sono da considerare vessatorie e affette da nullità, rilevabile anche d'ufficio, ai sensi degli artt. 33 e 36 Codice del Consumo.
L'odierno appellante non ha provato come tale clausola limitativa del diritto al rimborso degli oneri non interamente maturati, in favore del consumatore, risulti non avere natura vessatoria in quanto oggetto di specifica trattativa con il consumatore.
Diverse le pronunce” che hanno escluso che la sottoscrizione indiscriminata di tutte le condizioni generali di contratto non determinano validità efficacia, ai sensi dell'art 1341 c.c. secondo comma , di quelle onerose, essendo invero necessario che esse siano chiaramente e autonomamente evidenziate dalla parte che le ha predisposte, soltanto in tal modo potendosi ritenere assolto l'obbligo di informazione sul contenuto delle stesse per renderle conoscibili a coloro che le hanno sottoscritte (
Cassaz. Civile, sez III, sent. N. 13890/2005).
Infondato, pertanto, risulta essere il motivo di appello relativo alla mancanza di vessatorietà dell'art.
2.1. delle condizioni generali di contratto.
In relazione all'ulteriore motivo appello, riguardante la carenza di legittimazione passiva rispetto alle pretese restitutorie avanzate dall'attore, relativamente ai costi di intermediazione, va rigettata per le motivazioni seguenti.
Il rapporto contrattuale, infatti, è interamente gestito dalla BANCA finanziatrice, che pertanto è l'unico soggetto legittimato passivo rispetto alle pretese di La , riveste il ruolo di società CP_2 Parte_2
mutuante/cessionaria -società mandante- Gli effetti giuridici ed economici dei contratti si concludono solo in capo ad essa, ai sensi dell'art. 1338 c.c.
pagina 14 di 19 L'appellante in qualità di accipiens del rapporto ha incassato ogni somma versata dal cliente anche a titolo di commissioni di intermediazione e pertanto va confermata la sua legittimazione passiva per l'azione di ripetizione dell'indebito anche riguardo le commissioni di intermediazione.
Va sul punto ribadito l'orientamento maggioritario di questo Tribunale, sul punto che propende nell'attribuire la legittimazione passiva SOLO in capo alla società di finanziamento – nel caso di specie
( si veda: Ordinanza 702 bis cpc del 23.12.2019 resa dal Parte_3
Tribunale di Catania, ; sentenza Tribunale di Catania del 28/09/2021 - RGN 15571/18 ; sentenza
Tribunale di Catania del 22.03.2022 , ; sentenza Tribunale di Catania del 27.05.2022).
Il nuovo art. 125 sexies TUB, sancisce in maniera inequivocabile la legittimazione passiva dell'istituto finanziatore anche rispetto alla richiesta di rimborso delle commissioni spettanti ai soggetti intervenuti alla stipula del contratto (mediatore/agente/intermediario del credito e compagnia assicurativa). La
norma introduce il “diritto di regresso” a beneficio del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito stabilendo che “Salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito”.
L'eccezione della carenza di legittimazione passiva dell'odierna appellante va quindi rigettata.
Infine, parte appellante contesta la sentenza riguardo il criterio di calcolo del pro rata temporis, statuito dal Giudice di Pace per definire il rimborso delle somme richieste.
L'assunto del Giudice di Pace è da condividere e il calcolo operato per il rimborso delle commissioni richieste è corretto. Difatti è fondamentale la decisione della Corte di Giustizia, conformemente alla quale è necessario interpretare la normativa nazionale. Ebbene, nell'interpretare la locuzione “per la restante durata del contratto” come metodo di calcolo al fine di procedere alla riduzione prevista pagina 15 di 19 dall'art 16 della Direttiva n. 2008/48, la sentenza ci comunica che è la normativa stessa ad CP_3
indicare all'operatore il criterio in base al quale quantificare l'ammontare dei costi da restituire.
Infatti, è lo stesso art. 125 sexies TUB a prevedere che l'ammontare dei costi retrocedibili sia calcolato su base proporzionale;
tale metodo deve essere utilizzato per il calcolo della generalità dei costi oggetto di riduzione, ed è considerato il più adeguato, poiché garantisce il rispetto della predetta proporzionalità, in quanto divide l'importo dei costi sostenuti dal consumatore per il numero delle rate contrattualmente previste, per poi moltiplicare il risultato ottenuto per il numero di rate non maturate in conseguenza dell'estinzione anticipata.
Difatti, laddove espressamente pattuito in sede convenzionale, la Banca può liberamente definire il criterio di calcolo applicabile in caso di rimborso, nell'esercizio dell'autonomia negoziale spettante alle parti sottoscriventi l'accordo (da ultimo, si veda ABF, Collegio di Milano, Decisione n. 1211 del 19
gennaio 2022; cfr. pure Decisione N. 10159 del 5 giugno 2020). Tale principio è espresso dall'art. 1322
c.c. ed ha portata generale.
In assenza, quindi, di diversa previsione contrattuale, come nel caso in esame, dovrà CP_4
rimborsare interamente tali costi richiesti secondo il criterio del c.d. pro-rata temporis.
Dello stesso avviso la recente sentenza resa dalla Corte d'Appello di Catania n° 304/2024 del
16.02.2024, che ha affermato la rimborsabilità di tutti i costi non interamente maturati, secondo il criterio di calcolo pro-rata temporis, laddove non contrattualmente stabilito diversamente.
Pertanto, il criterio del pro-rata temporis è stato validamente utilizzato dal Giudice di prime cure per la determinazione degli oneri da rimborsare.
Le ulteriori censure mosse dall'appellante prendano spunto da una pronuncia resa dalla Corte di
Giustizia Europea (sentenza del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21, Unicredit Bank Austria) con la quale pagina 16 di 19 i Giudici di Lussemburgo hanno affermato che: «L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e
2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito».
Orbene se una tale conclusione può, di primo acchito, dirsi in contrasto con quanto affermato dalla sentenza Lexitor, in realtà l'approccio «differenziato» preso in esame dalla Corte nel caso Unicredit
Bank Austria deriva dalla specificità della disciplina del credito immobiliare ai consumatori;
e tale specificità si coglierebbe in quella per cui il diritto alla riduzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1,
della direttiva 2014/17 non è volto a porre il consumatore nella situazione in cui si troverebbe qualora il contratto di credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più
generalmente, a condizioni diverse. Esso mira, semmai, ad adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato.
La fattispecie tenuta in considerazione dalla Corte di Giustizia non può assimilarsi a quello preso in esame, alla luce della differente natura e delle caratteristiche peculiari sottese al credito immobiliare ai consumatori.
Infine, parte appellante lamenta l'errata valutazione, da parte del Giudice di prime cure, della documentazione in atti, che ha condotto ad un'errata quantificazione delle somme da restituire.
A dire dell'appellante, il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente disposto il rimborso della rata di euro 299,00 addebitata in conteggio estintivo.
pagina 17 di 19 Difatti, l'appellato in primo grado aveva richiesto il rimborso della rata di marzo 2015, sostenendo che
Part
avrebbe, indebitamente, incassato due volte il relativo pagamento.
Part Tuttavia, in primo grado, ha dimostrato di aver provveduto a restituire ad il pagamento CP_2
effettuato per la rata di rimborso di marzo 2015, allegando la prova (doc.9 fasc.primo grado).
Conseguentemente il procuratore di parte attrice, in udienza dinanzi al Giudice di pace, dichiarava di voler ridurre il petitum del corrispettivo importo richiesto, rinunciando alla relativa domanda.
Tale ricostruzione operata dall'appellante è da condividere.
Ne consegue che, a parere di questo G.I., il Giudice di Pace di Paternò avrebbe già dovuto ritenere non provata la domanda di restituzione dell'indebito, relativa alla quota insoluta, avanzata da e CP_2
conseguentemente, nella quantificazione delle somme dovute avrebbe dovuto detrarla.
Anche in questa sede, parte appellata ha rinunziato alla richiesta di rimborso della “rata insoluta” e ha avanzato domanda di contestuale riduzione della domanda svolta in primo grado.
L'appello, limitatamente quindi , all'eccepita erroneità del rimborso delle quote insolute, va accolto e pertanto la sentenza impugnata va modificata, decurtando l'importo di euro 299,00, doppiamente addebitato a CP_2
Ne consegue che va disposta anche la modifica delle spese legali liquidate nel giudizio di primo grado,
operando una corretta riduzione delle stesse.
Dalle suesposte argomentazioni discende che l'appello proposto debba essere accolto parzialmente per i profili sopra delineati, con conseguente modifica della sentenza impugnata.
Le spese processuali del presente giudizio vanno interamente compensate tra le parti in giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nella misura di 1/2, attesa il solo parziale accoglimento dell'appello, restando a carico dell'appellante la restante parte.
pagina 18 di 19
PQM
Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in persona del sottoscritto Giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. 2098/2022 R.G., proposto da avverso la sentenza n. 68/2021 depositata dal Giudice di Pace di Paternò in data Parte_2
30.06.2021, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- A parziale riforma della sentenza di I grado dichiara non dovuta all'appellata la somma di € 299,00
per rimborso “quota insoluta”.
- Liquida le spese di giudizio di I grado in € 400,00 per compensi oltre spese generali Iva e cpa e €
50,00 per esborsi.
- Conferma per il resto la sentenza appellata.
- Dispone, per l'effetto, che l'appellata provveda alla restituzione in favore dell'appellante delle somme non dovute già corrisposte dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado.
- Compensa tra le parti le spese di lite di questo grado di giudizio, nella misura della metà, ponendo la restante parte, che liquida nell'intero in € 174,00 per spese e € 450,00 per compensi, oltre spese
Part generali, iva e cpa, a carico della banca Parte_2
Così deciso in Catania, il 9 luglio 2025
IL GIUDICE
Dott. Vera Marletta
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2098/2022 promossa da:
IN FORMA ABBREVIATA IBLBANCA. , Parte_1
(C.F. , domiciliato in VIA FONTANA 11 MILANO;
rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
MARESCA LUISA giusta procura in atti.
APPELLANTE
contro
(C.F. ), domiciliato in C.SO MARTIRI Controparte_1 C.F._1
DELLA LIBERTA', 38 CATANIA;
rappresentato e difeso dall'avv. BERTONE GAETANO
GIULIANO giusta procura in atti.
APPELLATO
pagina 1 di 19 Posta in decisione all'udienza del 26 marzo 2025 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in appello, notificato a mezzo pec, la Parte_2
conveniva in giudizio, innanzi il Tribunale di Catania,
[...] Controparte_1
per ottenere la riforma della sentenza n. 68/2021 resa inter partes nel giudizio R.G. n. 501/20
[...]
emessa e pubblicata in data 30.06.21, con la quale il Giudice di Pace di Paternò, in accoglimento della domanda di parte attrice, disponeva la condanna di Parte_2
alla restituzione all'attore della somma di euro 2.413,79
[...] Controparte_1
oltre interessi e al pagamento delle spese del giudizio.
A fondamento della propria iniziativa giudiziaria, l'appellante – Parte_3
deduceva che il Giudice di prime cure avesse errato nel condannarlo al
[...]
pagamento in favore di parte attrice del rimborso della somma complessiva di euro 2.413,79 oltre interessi oltrechè al pagamento delle spese di lite.
Pertanto, chiedeva a questo Giudice di: “rigettata ogni avversa domanda, istanza ed eccezione,
premesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso, in via principale 1.
riformare la sentenza appellata n. 68/2021 resa inter partes nel giudizio R.G. n. 501/20, dal Giudice di
Pace di Paternò, Dr. Giuseppe Dibilio, emessa e pubblicata in data 30.06.21, accertando
l'infondatezza della pretesa creditoria del Sig. , azionata nel giudizio di Controparte_1
primo grado, quanto al preteso diritto di ottenere la restituzione della quota non maturata, ai sensi
pagina 2 di 19 dell'art. 125 sexies TUB, delle commissioni di istruttoria, attivazione, gestione, intermediazione, degli
oneri erariali e postali, del premio assicurativo, oltre che la restituzione della rata del finanziamento
di marzo 2015, il tutto al netto del rimborso già ricevuto in sede di estinzione anticipata, per tutte le
ragioni esposte in narrativa, dichiarando inoltre che la commissione di intermediazione e il premio
Par assicurativo comunque non possono essere rimborsati da , accertando il difetto di legittimazione
Par passiva di quest'ultima; 2. per l'effetto, dichiarare che i pagamenti eseguiti da in esecuzione della
sentenza qui impugnata sono ripetibili e condannare il Sig. al pagamento in Controparte_1
favore di in persona del suo legale rappresentante, dei seguenti importi o € 767,60 a Parte_2
titolo di spese processuali;
o € 1.847,92 per la sorte capitale, come da dettaglio di seguito riportato
…OMISSIS…. Totale 1.847,59 il tutto oltre interessi legali dal giorno del pagamento a quello della
restituzione, IN OGNI CASO 3. con vittoria delle spese di lite e dei relativi oneri fiscali, oltre al
rimborso delle spese generali nella misura del 15%, di entrambi i gradi di giudizio.”
Si costituiva in giudizio l'appellato, contestava in fatto e in diritto il fondamento dell'appello e ne chiedeva il rigetto, con conseguente conferma della sentenza appellata.
Acquisito in atti il fascicolo di primo grado la causa, all'udienza cartolare del 14.12.2022, il G.I.
rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.05.2024 (poi rinviata d'ufficio al
26.03.2025).
Indi, all'udienza del 26.03.2025 sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Giova premettere che con atto di citazione notificato il 04.11.2020, aveva Controparte_1
convenuto in giudizio, avanti il Giudice di Pace di Paternò, la Parte_2
pagina 3 di 19 Par lavoro esponendo di aver stipulato con la stessa, in data 18.10.2010, un contratto di prestito n.
140981 per l'importo complessivo di € 35.880,00 (capitale lordo da rimborsare), da restituire in 120
rate mensili dell'ammontare di € 299,00 cadauna;
esponeva altresì di averlo estinto anticipatamente,
residuando n.72/120 quote del finanziamento.
Chiedeva quindi al Giudice di Pace di : “ A) Ritenere e dichiarare la nullità, invalidità ed inefficacia
dell'art.
2.1 contenuto nel contratto n. 140981, perché vessatoria, per violazione dell'art. 33 del
Codice del Consumo, in ragione dei motivi espressi al paragrafo V;
B) Ritenere e dichiarare la natura recurring degli oneri contenuti nelle clausole commissionali di cui
alle lettere A), B), C), D), F) e G) del contratto di finanziamento n. 140981, in ragione dei motivi
espressi al paragrafo VI;
C) Conseguentemente condannare la società convenuta, al pagamento della complessiva somma di €
2.809,29, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'estinzione del contratto (NEI LIMITI DELLA
COMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE ADITO), per le ragioni spiegate al paragrafo V e VI;
D) In subordine, ove le spese di istruttoria e le commissioni di intermediazione del contratto vengano
qualificate come oneri up front, voglia il Giudice adito accertare e dichiarare il diritto dell'attore al
rimborso di € 2.413,79, per le ragioni spiegate al paragrafo VII;
E) Ritenere e dichiarare che la società convenuta ha tenuto una condotta inadempiente, oltreché
difforme e sprezzante rispetto ad ogni principio riferibile alla correttezza e buona fede contrattuale (ex
art. 1375 c.c.) e, conseguentemente, condannare la stessa al risarcimento dei danni patrimoniali e non
patrimoniali subiti dall'attore, da quantificarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. (nei limiti
della competenza per valore del giudice di pace adito), in ragione dei motivi espressi al paragrafo
VIII;
pagina 4 di 19 F) Con vittoria di spese, competenze ed onorari (anche di mediazione, spese forfettarie 15%, cpa 4%,
iva 22%), da distrarre in favore del difensore anticipatario. “
, costituitasi in Giudizio, aveva chiesto il rigetto delle Parte_3
pretese attoree, eccependo preliminarmente l'incompetenza per valore del Giudice di Pace adito,
contestando la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle pretese restitutorie avanzate dall'attore in relazione alla quota parte non interamente maturata delle commissioni di intermediazione e del premio assicurativo. Nel merito, contestava la non vessatorietà della clausola Parte_2
limitativa del diritto al rimborso, delle commissioni non interamente maturate, in favore del cliente.
Disconosceva il criterio di quantificazione “pro rata temporis” adottato dall'attore al fine di quantificare il rimborso dovuto dalla e contestava la ripetibilità delle suddette commissioni, Pt_2
ritenendole di natura up front e non recurring.
Il Giudice di prime cure, con la sentenza n° 68 /21 del 30.06.2021 oggetto di appello, accoglieva le pretese restitutorie avanzate dall'attore, condannando la società al pagamento, in favore di Parte_2
della somma di € 2.413,79, oltre interessi e spese processuali. CP_1
Il caso che ci occupa riguarda la questione della mancata restituzione, da parte degli istituti di credito,
degli oneri contrattuali, in particolare delle commissioni di istruttoria, attivazione e intermediazione,
intesi quali commissioni, oneri accessori e premi assicurativi per la quota parte pagata e non interamente goduta a seguito di estinzione anticipata di finanziamenti.
Occorre preliminarmente ricostruire la disciplina in materia di estinzione anticipata del credito al consumo, oggi contenuta all'art. 125sexies TUB, introdotto dal d.lgs. 141/2010 in recepimento dell'art. 16 della direttiva 200/48/CE. Il 1° comma della summenzionata norma stabilisce che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al pagina 5 di 19 finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.”.
Prima dell'entrata in vigore della disposizione testé richiamata, la disciplina dell'estinzione anticipata del credito ai consumatori era contenuta all'art. 125, 2° comma TUB, il quale, in recepimento dell'allora vigente art. 8 della direttiva 87/102/CEE, stabiliva che “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.
Tuttavia, in mancanza della delibera del CICR, continuava ad essere applicato il d.m. dell'8.07.1992, il quale all'art. 3 ribadiva la facoltà per il consumatore di adempimento ante tempus e prevedeva che la detta facoltà venisse esercitata mediante il versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento.
La normativa vigente sino al 2008 prevedeva, inoltre, che, nel caso di estinzione anticipata, il finanziatore fosse tenuto a rimborsare una quota equa del costo complessivo del credito, calcolata sulla base di quanto maturato sino al momento dell'estinzione stessa. Tale obbligo restitutorio è stato confermato e precisato, come sopra già, in sede di attuazione della direttiva 2008/48/CEE, dal d.lgs.
141/2010, che ha introdotto nel TUB il già menzionato art. 125sexies.
E' assolutamente pacifico quindi che in caso di rimborso anticipato del finanziamento il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
È d'uopo, a questo punto, precisare cosa il legislatore intenda con «costo totale del credito». A tal riguardo, si fa riferimento all'art. 3, lett. g), direttiva 2008/48, ai cui sensi per “costo totale del credito”
pagina 6 di 19 s'intende “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili [...] inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito,
in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”, e all'art. 121, lett. e), TUB, il quale, conformemente, statuisce che esso “indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”.
Precisato ciò, occorre prendere in considerazione, in merito alla riduzione del costo totale del credito dovuta dal finanziatore al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento, una serie di pronunce sia dalla Banca d'Italia che dall'Arbitro Bancario e Finanziario.
La Banca d'Italia, con riferimento tam alla disciplina previgente quam a quella di cui all'attuale art. 125sexies, ha costantemente interpretato il diritto, spettante al consumatore in caso di rimborso anticipato, ad una riduzione del costo totale del credito, limitandolo ai soli interessi e costi non ancora maturati al momento dell'estinzione del finanziamento (c.d. costi recurring), con esclusione di rimborso per i costi riconducibili ad attività o servizi già espletati al momento della conclusione del contratto (c.d. costi up- front). In particolare la Banca d'Italia, con specifico riferimento al settore della concessione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio (rilevante nel caso di specie) e della pensione, ha, per l'appunto, più volte ribadito che “l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”, che “la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi, l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione pagina 7 di 19 degli oneri maturati e di quelli non maturati [...] comporta la difficoltà, e talvolta l'impossibilità, per il cliente di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione”, che è richiesto “uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza” e che “è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso” in favore dei soggetti “plafonanti”, ecc.)”.
D'altro canto, secondo il costante e consolidato orientamento dell'ABF, reiteratamente confermato dal
Collegio di Coordinamento, “nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano in tal caso la non ripetibilità
tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.
Sulla base di tale orientamento: i) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up-front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring,
rimborsabili pro quota); ii) a tal fine può ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi recurring addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni, a condizione, però, che nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale, con modalità e termini tali da consentire al cliente di verificarne l'effettiva natura pagina 8 di 19 preliminare o continuativa;
iii) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n.
206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più
favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
iv) l'importo da rimborsare deve essere determinato [...] secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante
(se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue;
v) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente [...].
È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater, d.l. n.
179/2012).” (ABF Collegio di Coordinamento, 22 settembre 2014, n. 6167. Più recentemente, ABF
Collegio di Coordinamento, 11 novembre 2016, nn. 10003, 10017 e 10035, e 10 maggio 2017, n.
5031).
Orbene il quadro così delineato va rivisto alla luce della recente pronuncia della CGUE dell'11
settembre 2019, resa nella causa C-383/2018 (c.d. sentenza Lexitor), con la quale la Corte ha dichiarato che l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore, senza, dunque, operare la tradizionale distinzione tra costi up-front (prima non rimborsabili) e costi recurring (da sempre ripetibili).
pagina 9 di 19 Successivamente è, altresì, intervenuta, in data 17 dicembre 2019, la decisione n. 26525 del Collegio di
Coordinamento dell'ABF, il quale è giunto ad affermare il seguente articolato principio di diritto: “A
seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”. “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”. “Non è
ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.
Premesso tutto ciò, alla luce della disciplina richiamata e qui ritenuta applicabile (si precisa, ora, che la recentissima modifica dell'art. 125sexies TUB non può trovare applicazione nel caso di specie, atteso che la citata norma opera per i contratti sottoscritti in epoca successiva all'entrata in vigore della legge di conversione), preso atto del venir meno della distinzione tra costi up-front e costi recurring, ma tenuto fermo il principio della domanda, si condivide quanto statuito dal Giudice di prime cure riguardo la rimborsabilità delle spese richieste da , siano esse di natura up front e /o recurring, CP_2
contrariamente da quanto sostenuto da parte appellante.
pagina 10 di 19 In merito alla natura delle voci di costo di cui l'odierno attore chiede il rimborso (spese di istruttoria,
commissioni di attivazione, oneri erariali e costi di intermediazione e oneri assicurativi) stante l'estinzione anticipata del finanziamento, occorre ribadire che, alla luce di quanto sopra, e dunque a seguito della citata sentenza della CGUE, il problema relativo alla corretta qualificazione delle CP_3
singole voci di costo pare superato, attesa la rimborsabilità di tutti i costi sopportati dal consumatore.
Il principio in esame è stato definitivamente consacrato nella recente sentenza n.263/2022 della Corte
Costituzionale del 22.12.2022 che accogliendo i dubbi di legittimità ha ritenuto che anche per i contratti di finanziamento anticipatamente estinti prima del 25/07/2021, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del finanziamento non maturati, quindi, sia dei costi indipendenti dalla durata del contratto (c.d. costi up front), sia dei costi collegati alla durata del finanziamento (c.d. costi recurring).
Con la sentenza in oggetto, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11- octies,
comma 2, del Dl n. 73/2021 (Decreto sostegni bis – convertito con legge n. 106/2021), nella parte in cui veniva limitato ad alcune tipologie di costi sostenuti per il finanziamento il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata. La norma faceva riferimento ai contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore del Dl 13 agosto 2010, n. 141 di attuazione della direttiva 2008/48/CE, ma prima dell'entrata in vigore della legge n. 106/2021.
Sul punto, la Corte Costituzionale ha ritenuto che tale limitazione fosse in contrasto la normativa europea ed, in particolare, dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia europea con la sentenza C-383/18, c.d. Lexitor. Con la Sentenza “Lexitor”, la
Corte di giustizia europea aveva già stabilito che in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito ai consumatori, il cliente aveva diritto alla riduzione del costo totale del credito, comprensivo di pagina 11 di 19 tutti i costi posti a carico del consumatore, e che la riduzione doveva applicarsi in proporzione alla minore durata del contratto, in conseguenza alla restituzione anticipata. Alla luce della Sentenza della
Corte Costituzionale, viene chiarito definitivamente che i consumatori avranno diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche quando i contratti siano stati conclusi antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 106/2021.
Di recente, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza pubblicata in data 06.09.2023 (Numero
registro generale 12710/2019 - Numero sezionale 1951/2023 - Numero di raccolta generale
25977/2023), allineandosi perfettamente alla sentenza della Corte Costituzionale 263-2022, ha ribadito la ripetibilità di tutti i costi non interamente maturati (anche relativamente ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 sexies nella sua nuova versione), confermando uno scenario normativo assolutamente favorevole al consumatore.
In merito, quindi, alla natura delle voci di costo di cui l'odierno attore chiede il rimborso (commissioni di istruttoria e provvigioni all'intermediario) stante l'estinzione anticipata del finanziamento, occorre ribadire che, alla luce di quanto sopra, e dunque a seguito della citata sentenza della CGUE, il CP_3
problema relativo alla corretta qualificazione delle singole voci di costo pare superato, attesa la rimborsabilità di tutti i costi sopportati dal consumatore. Ogni doglianza sul punto è da rigettare.
Si conferma sempre più quell'orientamento giurisprudenziale che oramai permette un'applicazione estesa, sia temporale che sostanziale, dell'art. 125 sexies TUB.
Premesso tutto ciò, nessun dubbio può essere nutrito in merito alla circostanza per cui, sebbene l'art. 125sexies TUB sia entrato in vigore solo a partire dal settembre 2010, tale norma è ricognitiva di una disciplina preesistente, riconducibile al previgente e summenzionato art. 125, 2° comma TUB.
pagina 12 di 19 Nel caso de quo, pertanto, il Giudice di prime cure ha quindi correttamente utilizzato la normativa al fine della decisione della controversia.
Ricostruita la disciplina applicabile, il presente appello è da ritenersi solo parzialmente fondato per le seguenti motivazioni.
Nel caso di specie, in primis, la lamenta che il Giudice di Parte_3
prima istanza ha erroneamente disposto che l'art.
2.1. delle condizioni generali di contratto sia una clausola vessatoria dicendo che “che limita il diritto della parte più debole”, “con la quale
unilateralmente la escludeva ogni restituzione delle somme, oggi richieste dall'attore, e ciò nel Pt_2
caso di estinzione anticipata (come nella specie) ”.
Ciò premesso, appare di chiara evidenza che l'art.
2.1. di cui alla condizioni generali di contratto deve necessariamente essere considerata clausola vessatoria ai sensi dell'art 33 , 2°comma , lett b) Cod.
Consumo, il quale dispone che “Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista”, e pertanto nulla ai sensi dell'art. 36 Codice del Consumo, secondo il quale “le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto”.
Tale nullità è stata peraltro confermata da numerose decisioni dell'ABF (ex multis, ABF Napoli n.
3415/2013, con la quale il Collegio afferma che “qualsiasi clausola contrattuale che imponga alla controparte consumatrice la limitazione o la negazione [del diritto a un'equa riduzione del costo totale del credito] è da reputarsi vessatoria, in quanto istitutiva di un ulteriore e significativo squilibrio tra diritti e obblighi nel rapporto tra professionista e consumatore, quindi nulla”).
pagina 13 di 19 Ne consegue che le clausole contrattuali con cui l'intermediario esclude, per i casi di estinzione anticipata del finanziamento, la rimborsabilità delle commissioni bancarie e finanziarie che maturano nel tempo, compresi i costi assicurativi, sono da considerare vessatorie e affette da nullità, rilevabile anche d'ufficio, ai sensi degli artt. 33 e 36 Codice del Consumo.
L'odierno appellante non ha provato come tale clausola limitativa del diritto al rimborso degli oneri non interamente maturati, in favore del consumatore, risulti non avere natura vessatoria in quanto oggetto di specifica trattativa con il consumatore.
Diverse le pronunce” che hanno escluso che la sottoscrizione indiscriminata di tutte le condizioni generali di contratto non determinano validità efficacia, ai sensi dell'art 1341 c.c. secondo comma , di quelle onerose, essendo invero necessario che esse siano chiaramente e autonomamente evidenziate dalla parte che le ha predisposte, soltanto in tal modo potendosi ritenere assolto l'obbligo di informazione sul contenuto delle stesse per renderle conoscibili a coloro che le hanno sottoscritte (
Cassaz. Civile, sez III, sent. N. 13890/2005).
Infondato, pertanto, risulta essere il motivo di appello relativo alla mancanza di vessatorietà dell'art.
2.1. delle condizioni generali di contratto.
In relazione all'ulteriore motivo appello, riguardante la carenza di legittimazione passiva rispetto alle pretese restitutorie avanzate dall'attore, relativamente ai costi di intermediazione, va rigettata per le motivazioni seguenti.
Il rapporto contrattuale, infatti, è interamente gestito dalla BANCA finanziatrice, che pertanto è l'unico soggetto legittimato passivo rispetto alle pretese di La , riveste il ruolo di società CP_2 Parte_2
mutuante/cessionaria -società mandante- Gli effetti giuridici ed economici dei contratti si concludono solo in capo ad essa, ai sensi dell'art. 1338 c.c.
pagina 14 di 19 L'appellante in qualità di accipiens del rapporto ha incassato ogni somma versata dal cliente anche a titolo di commissioni di intermediazione e pertanto va confermata la sua legittimazione passiva per l'azione di ripetizione dell'indebito anche riguardo le commissioni di intermediazione.
Va sul punto ribadito l'orientamento maggioritario di questo Tribunale, sul punto che propende nell'attribuire la legittimazione passiva SOLO in capo alla società di finanziamento – nel caso di specie
( si veda: Ordinanza 702 bis cpc del 23.12.2019 resa dal Parte_3
Tribunale di Catania, ; sentenza Tribunale di Catania del 28/09/2021 - RGN 15571/18 ; sentenza
Tribunale di Catania del 22.03.2022 , ; sentenza Tribunale di Catania del 27.05.2022).
Il nuovo art. 125 sexies TUB, sancisce in maniera inequivocabile la legittimazione passiva dell'istituto finanziatore anche rispetto alla richiesta di rimborso delle commissioni spettanti ai soggetti intervenuti alla stipula del contratto (mediatore/agente/intermediario del credito e compagnia assicurativa). La
norma introduce il “diritto di regresso” a beneficio del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito stabilendo che “Salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito”.
L'eccezione della carenza di legittimazione passiva dell'odierna appellante va quindi rigettata.
Infine, parte appellante contesta la sentenza riguardo il criterio di calcolo del pro rata temporis, statuito dal Giudice di Pace per definire il rimborso delle somme richieste.
L'assunto del Giudice di Pace è da condividere e il calcolo operato per il rimborso delle commissioni richieste è corretto. Difatti è fondamentale la decisione della Corte di Giustizia, conformemente alla quale è necessario interpretare la normativa nazionale. Ebbene, nell'interpretare la locuzione “per la restante durata del contratto” come metodo di calcolo al fine di procedere alla riduzione prevista pagina 15 di 19 dall'art 16 della Direttiva n. 2008/48, la sentenza ci comunica che è la normativa stessa ad CP_3
indicare all'operatore il criterio in base al quale quantificare l'ammontare dei costi da restituire.
Infatti, è lo stesso art. 125 sexies TUB a prevedere che l'ammontare dei costi retrocedibili sia calcolato su base proporzionale;
tale metodo deve essere utilizzato per il calcolo della generalità dei costi oggetto di riduzione, ed è considerato il più adeguato, poiché garantisce il rispetto della predetta proporzionalità, in quanto divide l'importo dei costi sostenuti dal consumatore per il numero delle rate contrattualmente previste, per poi moltiplicare il risultato ottenuto per il numero di rate non maturate in conseguenza dell'estinzione anticipata.
Difatti, laddove espressamente pattuito in sede convenzionale, la Banca può liberamente definire il criterio di calcolo applicabile in caso di rimborso, nell'esercizio dell'autonomia negoziale spettante alle parti sottoscriventi l'accordo (da ultimo, si veda ABF, Collegio di Milano, Decisione n. 1211 del 19
gennaio 2022; cfr. pure Decisione N. 10159 del 5 giugno 2020). Tale principio è espresso dall'art. 1322
c.c. ed ha portata generale.
In assenza, quindi, di diversa previsione contrattuale, come nel caso in esame, dovrà CP_4
rimborsare interamente tali costi richiesti secondo il criterio del c.d. pro-rata temporis.
Dello stesso avviso la recente sentenza resa dalla Corte d'Appello di Catania n° 304/2024 del
16.02.2024, che ha affermato la rimborsabilità di tutti i costi non interamente maturati, secondo il criterio di calcolo pro-rata temporis, laddove non contrattualmente stabilito diversamente.
Pertanto, il criterio del pro-rata temporis è stato validamente utilizzato dal Giudice di prime cure per la determinazione degli oneri da rimborsare.
Le ulteriori censure mosse dall'appellante prendano spunto da una pronuncia resa dalla Corte di
Giustizia Europea (sentenza del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21, Unicredit Bank Austria) con la quale pagina 16 di 19 i Giudici di Lussemburgo hanno affermato che: «L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e
2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito».
Orbene se una tale conclusione può, di primo acchito, dirsi in contrasto con quanto affermato dalla sentenza Lexitor, in realtà l'approccio «differenziato» preso in esame dalla Corte nel caso Unicredit
Bank Austria deriva dalla specificità della disciplina del credito immobiliare ai consumatori;
e tale specificità si coglierebbe in quella per cui il diritto alla riduzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1,
della direttiva 2014/17 non è volto a porre il consumatore nella situazione in cui si troverebbe qualora il contratto di credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più
generalmente, a condizioni diverse. Esso mira, semmai, ad adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato.
La fattispecie tenuta in considerazione dalla Corte di Giustizia non può assimilarsi a quello preso in esame, alla luce della differente natura e delle caratteristiche peculiari sottese al credito immobiliare ai consumatori.
Infine, parte appellante lamenta l'errata valutazione, da parte del Giudice di prime cure, della documentazione in atti, che ha condotto ad un'errata quantificazione delle somme da restituire.
A dire dell'appellante, il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente disposto il rimborso della rata di euro 299,00 addebitata in conteggio estintivo.
pagina 17 di 19 Difatti, l'appellato in primo grado aveva richiesto il rimborso della rata di marzo 2015, sostenendo che
Part
avrebbe, indebitamente, incassato due volte il relativo pagamento.
Part Tuttavia, in primo grado, ha dimostrato di aver provveduto a restituire ad il pagamento CP_2
effettuato per la rata di rimborso di marzo 2015, allegando la prova (doc.9 fasc.primo grado).
Conseguentemente il procuratore di parte attrice, in udienza dinanzi al Giudice di pace, dichiarava di voler ridurre il petitum del corrispettivo importo richiesto, rinunciando alla relativa domanda.
Tale ricostruzione operata dall'appellante è da condividere.
Ne consegue che, a parere di questo G.I., il Giudice di Pace di Paternò avrebbe già dovuto ritenere non provata la domanda di restituzione dell'indebito, relativa alla quota insoluta, avanzata da e CP_2
conseguentemente, nella quantificazione delle somme dovute avrebbe dovuto detrarla.
Anche in questa sede, parte appellata ha rinunziato alla richiesta di rimborso della “rata insoluta” e ha avanzato domanda di contestuale riduzione della domanda svolta in primo grado.
L'appello, limitatamente quindi , all'eccepita erroneità del rimborso delle quote insolute, va accolto e pertanto la sentenza impugnata va modificata, decurtando l'importo di euro 299,00, doppiamente addebitato a CP_2
Ne consegue che va disposta anche la modifica delle spese legali liquidate nel giudizio di primo grado,
operando una corretta riduzione delle stesse.
Dalle suesposte argomentazioni discende che l'appello proposto debba essere accolto parzialmente per i profili sopra delineati, con conseguente modifica della sentenza impugnata.
Le spese processuali del presente giudizio vanno interamente compensate tra le parti in giudizio ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nella misura di 1/2, attesa il solo parziale accoglimento dell'appello, restando a carico dell'appellante la restante parte.
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PQM
Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in persona del sottoscritto Giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. 2098/2022 R.G., proposto da avverso la sentenza n. 68/2021 depositata dal Giudice di Pace di Paternò in data Parte_2
30.06.2021, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- A parziale riforma della sentenza di I grado dichiara non dovuta all'appellata la somma di € 299,00
per rimborso “quota insoluta”.
- Liquida le spese di giudizio di I grado in € 400,00 per compensi oltre spese generali Iva e cpa e €
50,00 per esborsi.
- Conferma per il resto la sentenza appellata.
- Dispone, per l'effetto, che l'appellata provveda alla restituzione in favore dell'appellante delle somme non dovute già corrisposte dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado.
- Compensa tra le parti le spese di lite di questo grado di giudizio, nella misura della metà, ponendo la restante parte, che liquida nell'intero in € 174,00 per spese e € 450,00 per compensi, oltre spese
Part generali, iva e cpa, a carico della banca Parte_2
Così deciso in Catania, il 9 luglio 2025
IL GIUDICE
Dott. Vera Marletta
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