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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 16426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16426 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.67068, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f.: ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(c.f.: ) rappresentate e difese dagli avv.ti prof. Andrea
[...] C.F._4
Di Porto (C.F. – pec C.F._5
), MO TI (C.F. Email_1
– pec ), AL C.F._6 Email_2
Baldaccini (C.F. – pec C.F._7
, Matteo Pericoli (C.F.: Email_3
– pec ) e C.F._8 Email_4
PE Di CI (C.F.: – pec C.F._9
ed elettivamente domiciliati presso gli Email_5 indirizzi pec dei suddetti professionisti;
parti attrici contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, domiciliata presso l'Ambasciata della , Controparte_1 con sede in Roma, Via San Martino della Battaglia n. 4; parte convenuta contumace
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(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Ministro pro tempore, con sede in Roma, via XX Settembre n. 97, rappresentato, difeso e domiciliato ex lege dall'Avvocatura dello Stato parte convenuta
Oggetto: azione ex art.43 D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.
FATTO
Le attrici agivano in giudizio al fine di far accertare che l'uccisione di , Per_1
e , civili inermi, avvenuta il 28 Pt_2 Per_2 Per_3 Persona_4 dicembre 1943 a Collelungo di RO per mano dei soldati tedeschi, costituisse un crimine di guerra e contro l'umanità e per chiedere, iure hereditatis, la condanna della e del Controparte_1 [...]
al risarcimento del danno subito dai familiari delle Controparte_2 vittime, che erano in vita al momento della loro morte, privati dell'affetto e del rapporto parentale con i propri cari.
Le attrici rilevavano che le suddette uccisioni erano avvenute durante l'eccidio di
RO avvenuto il 28 dicembre del 1943, fatto storico oggetto di testimonianze, di commemorazioni e documentato tra l'altro: 1) dall'Atlante delle stragi naziste in Italia, a cura dell'Istituto Nazionale FE Parri, e bibliografia ivi citata;
2) dal Sacrario per i martiri di Collelungo, realizzato da
[...] nel 1983; 3) dall'intervento del Consigliere di Ambasciata della Persona_5
Repubblica Federale Tedesca, del 4 agosto 2019. Persona_6
Le parti attrici narravano che e , sopravvissuti alla CP_3 Persona_7 strage, avevano assistito all'orrore dello sterminio della propria famiglia nel terrore per la propria morte patendo una sofferenza psichica incolmabile da liquidarsi via equitativa in misura non inferiore all'importo di euro 300.000,00 ciascuno. In particolare, per i danni subiti da agivano in Parte_5 giudizio iure hereditatis le sue due figlie, e;
per i Pt_1 Parte_2 danni subiti da , considerata la rinuncia all'eredità da parte Persona_7 del marito e del figlio agivano in giudizio iure CP_4 CP_5 hereditatis le sue due figlie, e Pt_3 Parte_4
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Le parti attrici agivano, altresì, iure hereditatis, per il risarcimento dei danni da perdita parentale subiti da e per la morte dei CP_3 Persona_7 genitori, e , nonché per la perdita dei fratelli Per_1 Pt_2 Per_7 Per_2
e . Le parti attrici narravano che (nato il Per_3 Persona_4 CP_3
6.3.1929 e deceduto il 26 aprile 1998) e (nata il [...] e Per_7 deceduta il 29 aprile 2014) erano i fratelli di e Per_2 Per_3 Persona_4
, vittime della strage, e con gli stessi conviventi.
[...]
In conclusione, gli attori chiedevano di: accertare e dichiarare la responsabilità della di quale ente succeduto al Terzo Reich, per i Controparte_1 CP_1 crimini e i fatti di reato commessi dai soldati tedeschi in danno di , Per_1
e il giorno 28 dicembre 1943 a Pt_2 Per_2 Per_3 Persona_4
Collelungo di RO, da considerarsi crimine contro l'umanità e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dai loro familiari a quel momento in vita, e , di CP_3 Persona_7 cui gli odierni attori affermavano di essere eredi, e specificatamente: i) in favore di : iure hereditatis, nella misura di €910.019,24, o nella Parte_1 diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale dell'1.1.1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
ii) in favore di : iure hereditatis, nella Parte_2 misura di €910.019,24, o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale dell'1.1.1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
iii) in favore di Parte_3
iure hereditatis, nella misura di €910.019,24, o nella diversa maggiore o
[...] minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale dell'1.1.1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
iv) in favore di iure hereditatis, nella misura di €910.019,24 o Parte_4 nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale dell'1.1.1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
e così per un totale di €3.640.076,96, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'1.1.1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo.
In data 4/07/2023, si costituiva in giudizio il Controparte_2
, il quale osservava preliminarmente di essere l'unico titolare, dal lato
[...]
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passivo, del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che i diritti risarcitori delle vittime del Terzo Reich potevano essere fatti valere esclusivamente nei suoi confronti in quanto Ente gestore del Fondo istituito con l'art. 43 del d.l. 36/2022. L'Avvocatura dello Stato eccepiva, altresì, l'estinzione del credito risarcitorio per prescrizione ex art.2947, comma 3 del Codice civile. A tale riguardo, l'Avvocatura precisava, inoltre, che nel caso in cui il reato si estingua per morte del reo il termine di prescrizione di anni cinque decorre dalla data della morte dello stesso. Il Ministero dell'Economia e delle Finanza rilevava il presuntivo decorso di tale termine – pur non essendo stati individuati i soggetti materialmente responsabili degli illeciti posti a fondamento della domanda - posto che i fatti risalivano al 1943.
Infine, parte convenuta evidenziava la necessità di decurtare quanto eventualmente già ottenuto a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti per cui è causa. In relazione a tali benefici economici, l'Amministrazione eccepiva la compensatio lucri cum damno ai sensi dell'art. 43, comma 4, lett. b), del decreto-legge n. 36 del 2022.
All'udienza del 28/11/2023, il Giudice dichiarava la contumacia della
[...]
e assegnava alle parti i termini perentori ex art.189 c.p.c., Controparte_1 nella misura massima ivi prevista, per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
All'udienza del 29/04/2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
Al fine di stabilire la risarcibilità della pretesa avanzata dalle parti attrici, occorre preliminarmente stabilire se i fatti illeciti di cui è causa siano sussumibili nella fattispecie di crimini di guerra o contro l'umanità. La definizione di questi ultimi è stata stabilita principalmente dallo Statuto di Roma della Corte Penale
Internazionale, entrato in vigore nel 2002. Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro
Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale. Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello Statuto della Corte penale
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internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga (1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari». Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso). La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti
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nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme. Tra i crimini contro l'umanità specificamente elencati all'art. 7 dello Statuto di Roma vi rientra, altresì, la
“persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti previsti dalle disposizioni del presente paragrafo
o a crimini di competenza della Corte”. La persecuzione è definita dallo Statuto stesso come “la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo
o della collettività”.
Posto che la fattispecie in esame riguarda la strage posta in essere dai nel CP_6 comune di RO nell'ottobre del 1943, ne discende l'obbligo per questo giudice di esercitare la propria giurisdizione sui fatti di cui è causa.
B) L'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità.
La giurisprudenza di legittimità, nella sentenza a Sezioni Unite n.5044/2004, ha affermato incidenter tantum che “i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale” perché si tratta di delitti che si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela
è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario.
Ne discende la necessità, condivisa dall'intera comunità internazionale, di garantirne la repressione senza limiti di tempo. Invero, l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità costituisce una norma di diritto internazionale cogente la cui esistenza si deve ritenere corroborata dai seguenti indici. Anzitutto, occorre fare riferimento alla generalizzata adozione da parte di numerosi Stati di leggi volte a sancire l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità commessi durante la Seconda guerra mondiale nonché alla Convenzione ONU del
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26 novembre 1968 e a quella del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974.
All'opinio iuris degli Stati, manifestata sia a livello interno che internazionale, si aggiungono le pronunce dei giudici internazionali, quali le declaratorie di inammissibilità della Corte EDU relativamente a misure nazionali che stabiliscono la prescrizione dei crimini contro l'umanità, nonché lo Statuto di Roma della
Corte penale internazionale.
Pertanto, la repressione dei crimini di guerra o contro l'umanità e la loro imprescrittibilità assurgono al rango di ius cogens che, in quanto nucleo di norme consuetudinarie a tutela dei valori fondamentali della comunità internazionale intesa nel suo insieme, è destinato a prevalere su ogni altra norma di legge, sia convenzionale che consuetudinaria, in virtù di quanto disposto dall'art.10, I comma della Costituzione (cfr. Cass., n.29951/2022 e Cass., n.23262/2023). Tale norma ha carattere retroattivo in quanto è stata introdotta proprio al fine di punire i crimini commessi dai Nazisti durante la Seconda guerra mondiale;
tale peculiarità, scaturente dalla ratio stessa della previsione, non contrasta con i principi del diritto internazionale in quanto anche la Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo consente, all'art. 7, 2° comma, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, «la punizione di una persona colpevole di un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili».
La retroattività della norma consuetudinaria in oggetto non si pone nemmeno in contrasto con il nostro ordinamento in quanto la responsabilità civile non soggiace al divieto di retroattività di cui all'art.25 della Costituzione. In materia civile, invero, il principio di irretroattività è previsto da una norma di rango primario
(art.11, Preleggi) che può essere derogata da altra di pari grado purché nel rispetto dei valori costituzionalmente protetti (cfr. Corte Cost. 7 luglio 2006, n. 274). Tale conclusione è valida anche in caso di risarcimento del danno derivante da crimini di guerra o contro l'umanità in quanto l'art. 25 Cost. si riferisce esclusivamente alla materia penale e l'art.2947, comma 3 c.c. - nella parte in cui lega il termine di prescrizione del diritto risarcitorio a quello previsto per il fatto di reato – si deve interpretare nel senso che il giudice civile, esclusivamente ai fini risarcitori, può accertare incidenter tantum la responsabilità penale dell'autore del fatto (cfr. Cass. civile sez. III, 09/02/2024, n.3642). Pertanto, l'art. 2947 c.c. non autorizza il
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giudice a statuire una condanna penale, con la conseguenza che non trova applicazione il limite costituzionale della norma richiamata.
Si veda, inoltre, quanto affermato proprio per i crimini dei Nazisti commessi in danno di un cittadino italiano deportato e costretto ai lavori forzati in imprese tedesche nelle sentenza della Cassazione civile a Sezioni unite n. 5044/2004 che implicitamente ha riconosciuto l'applicabilità del principio di imprescrittibilità a fatti del 1943-1945, superando la questione della irretroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale che secondo l'Avvocatura sarebbe risalente all'anno 1990 (Sez. Un., Sentenza n. 5044 del 11/03/2004 - contro
Repubblica Fed. Germania).
In effetti, la norma consuetudinaria internazionale si è formata ben prima della sua positivizzazione nei testi internazionali sottoscritti anche dall'Italia, che parte convenuta indica nello Statuto della Corte penale internazionale. Pertanto, in base al diritto internazionale consuetudinario formatosi da una coscienza post-bellica e post nazista, si può affermare la piena applicazione al caso di specie del principio di imprescrittibilità dei crimini nazisti.
C) La fattispecie in esame.
Le parti attrici hanno agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento, iure hereditatis, del danno patito dai rispettivi de cuius in prima persona per la sofferenza psichica patita nonché di quello da perdita parentale subito dagli stessi in seguito all'uccisione della loro famiglia. La prova della qualità di erede delle attrici si ritiene raggiunta in ragione della produzione dei certificati storici di famiglia che attestano il legame di parentela intercorrente tra le attrici e Pt_1
e il padre, , nonché tra le attrici Parte_2 Parte_5
e e la madre, . Sussiste Pt_3 Parte_4 Controparte_7 pertanto l'elemento costitutivo del diritto al risarcimento del danno iure hereditatis in capo alle attrici per i danni patiti da e CP_3 Controparte_7
. Il fatto storico rappresentato dall'uccisione dei genitori e dei fratelli
[...] dei de cuius delle attrici è stato provato attraverso l'Atlante delle stragi naziste in
Italia, a cura dell'Istituto Nazionale FE Parri nel quale è presente l'elenco di tutti i membri della famiglia che hanno perso la vita nella strage di Per_7
RO (in particolare: i genitori, e , e i fratelli, Per_1 Parte_2
e ). Inoltre, si osserva che il legame Per_2 Per_3 Persona_4
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parentale intercorrente tra i de cuius, e , e i CP_3 Controparte_7 predetti familiari vittime del crimine contro l'umanità in esame è stato provato attraverso la produzione del certificato storico di famiglia rilasciato dal Comune di
RO. Si può procedere, pertanto, alla liquidazione dei danni oggetto della domanda risarcitoria.
D) La liquidazione del danno.
Alla luce di tali elementi e delle allegazioni prodotte, il fatto storico è da ritenersi provato. L'uccisione della famiglia configura senz'altro un'ipotesi di Per_7 crimine di guerra o contro l'umanità come sopra definito. Tale fattispecie costituisce, pertanto, un fatto illecito dannoso ex art.2043c.c.
Avuto riguardo, anzitutto, alla richiesta di risarcimento del danno avanzata iure hereditatis per il danno relativo alla sofferenza psico-fisica patita da Parte_5
e per aver assistito alla fucilazione dei
[...] Controparte_7 familiari e per aver preso parte al drammatico fatto storico riportato, si riconosce con liquidazione equitativa ex artt.1226 e 2056 c.c., una somma di euro 30.000,00 cadauno, danno entrato nel patrimonio delle figlie, odierne attrici. Tali importi sono da intendersi come complessivi e dovranno essere suddivisi tra tutti gli eredi legittimi o legittimari di e anche non CP_3 Controparte_7 costituiti. Nel caso in cui vi siano altri eredi rimasti estranei al presente giudizio, alle attrici spetterà il risarcimento in base alla loro quota ereditaria, da calcolare sulla suddetta somma.
Avuto riguardo, invece, al danno da perdita parentale subito da e CP_3 [...]
e richiesto iure hereditatis dalle attrici, si rileva quanto Controparte_7 segue. Di recente, la Suprema Corte di cassazione, con sentenza n.17785/2024, ha riconosciuto la possibilità di richiedere iure hereditatis il risarcimento del danno subìto dal de cuius per la perdita parentale. Tale posta risarcitoria dovuta alle vittime secondarie, pur non essendo stata richiesta giudizialmente da e CP_3
, è trasmissibile agli eredi come credito ereditario Controparte_7 perché entrata nel patrimonio dei de cuius. Si può procedere, pertanto, alla liquidazione del danno in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., prendendo come riferimento le vigenti tabelle del Tribunale di Roma per il 2025, le quali prevedono per il danno da perdita parentale un sistema a punti basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile
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entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, pari ad euro 11.549,20, che costituisce il valore ideale di ogni punto. I fattori che incidono sulla liquidazione del risarcimento sono: il rapporto parentale, l'età della vittima,
l'età del danneggiato, la convivenza e la composizione del nucleo familiare, nei quali sono previste delle variabili a ciascuna delle quali è attribuito un punteggio da moltiplicarsi per il valore monetario aggiornato di euro 11.549,20, sul cui importo finale possono essere, poi, applicati dei correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame.
Nel caso di specie, è calcolato per la perdita parentale subita da Parte_5 in seguito alla morte della madre un punteggio di 30 punti totali di cui: punti 18 per il grado di parentela, punti 3,5 per l'età della vittima, punti 4,5 per l'età del figlio al momento del fatto e punti 4 per la convivenza, per un danno non patrimoniale di euro €346.476,00.
Adeguando il risarcimento al caso concreto, non si può non tenere conto della circostanza che il fatto illecito generatore del danno sia risalente al 1943. Il decorso di un tale lasso temporale, invero, ha determinato una progressiva e significativa riduzione del danno da lesione del rapporto parentale, con la conseguenza che il risarcimento deve essere oggetto di correttivi che tengano conto del carattere del tutto eccezionale e specifico del danno da risarcire.
Dunque, in ragione del lungo decorso temporale, sulla somma determinata con le tabelle romane è operata una decurtazione pari al 70% e, pertanto, il risarcimento viene rideterminato in via equitativa nella somma di €103.942,80.
Per la perdita parentale subita da in seguito alla morte del Parte_5 padre, è calcolato un punteggio di 29,5 punti totali di cui: punti 18 per il grado di parentela, punti 3 per l'età della vittima, punti 4,5 per l'età del figlio al momento del fatto e punti 4 per la convivenza, per un danno non patrimoniale di euro €
340.701,40. Per le medesime suesposte considerazione, anche in tal caso occorre operare una decurtazione del 70%. Ne discende che la somma è rideterminata in euro 102.210,30.
È calcolato per la perdita parentale subita da per la morte del Parte_5 fratello un punteggio di 20,5 punti totali di cui: punti 7 per il grado di Per_2 parentela, punti 5 per l'età della vittima, punti 4,5 per l'età del fratello al momento del fatto e punti 4 per la convivenza, per un danno non patrimoniale di euro €
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236.758,60. Per le medesime suesposte considerazione, anche in tal caso occorre operare una decurtazione del 70%. Ne discende che la somma è rideterminata in euro 71.027,58.
È calcolato per la perdita parentale subita da per la morte del Parte_5 fratello un punteggio di 20 punti totali di cui: punti 7 per il grado di Per_3 parentela, punti 4,5 per l'età della vittima, punti 4,5 per l'età del fratello al momento del fatto e punti 4 per la convivenza, per un danno non patrimoniale di €
230.984,00. Per le medesime suesposte considerazione, anche in tal caso occorre operare una decurtazione del 70%. Ne discende che la somma è rideterminata in euro 69.295,20.
È calcolato per la perdita parentale subita da per la morte della Parte_5 sorella un punteggio di 20,5 punti totali di cui: punti 7 per il grado di Per_4 parentela, punti 5 per l'età della vittima, punti 4,5 per l'età del fratello al momento del fatto e punti 4 per la convivenza, per un danno non patrimoniale di euro €
236.758,60. Per le medesime suesposte considerazione, anche in tal caso occorre operare una decurtazione del 70%. Ne discende che la somma è rideterminata in euro 71.027,58.
Tali importi sono da intendersi come complessivi, si liquidano in favore delle figlie ed eredi di , e , e Parte_5 Pt_1 Pt_2 Parte_2 dovranno essere suddivisi tra tutti gli eredi legittimi o legittimari di quest'ultimo anche non costituiti nel presente giudizio.
Occorre, infine, procedere alla liquidazione dei danni da perdita parentale subiti da da devolvere in favore delle figlie ed eredi di Controparte_7 quest'ultima, e Pt_3 Parte_4
Nel caso di specie, è calcolato per la perdita parentale subita da
[...]
in seguito alla morte della madre un punteggio di 30,5 punti Controparte_7 totali di cui: punti 18 per il grado di parentela, punti 3,5 per l'età della vittima, punti 5 per l'età del figlio al momento del fatto e punti 4 per la convivenza, per un danno non patrimoniale di euro € 352.250,60. Per le medesime suesposte considerazione, anche in tal caso occorre operare una decurtazione del 70%. Ne discende che la somma è rideterminata in euro 105.675,18.
Per la perdita parentale subita da in seguito alla Controparte_7 morte del padre, è calcolato un punteggio di 30 punti totali di cui: punti 18 per il
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grado di parentela, punti 3 per l'età della vittima, punti 5 per l'età del figlio al momento del fatto e punti 4 per la convivenza, per un danno non patrimoniale di euro € 346.476,00. Per le medesime suesposte considerazione, anche in tal caso occorre operare una decurtazione del 70%. Ne discende che la somma è rideterminata in euro 103.942,80.
È calcolato per la perdita parentale subita da per la Controparte_7 morte del fratello un punteggio di 21 punti totali di cui: punti 7 per il Per_2 grado di parentela, punti 5 per l'età della vittima, punti 5 per l'età della sorella al momento del fatto e punti 4 per la convivenza, per un danno non patrimoniale di euro € 242.533,20. Per le medesime suesposte considerazione, anche in tal caso occorre operare una decurtazione del 70%. Ne discende che la somma è rideterminata in euro 72.759,96.
È calcolato per la perdita parentale subita da per la Controparte_7 morte del fratello un punteggio di 20,5 punti totali di cui: punti 7 per il Per_3 grado di parentela, punti 4,5 per l'età della vittima, punti 5 per l'età della sorella al momento del fatto e punti 4 per la convivenza, per un danno non patrimoniale di €
236.758,60. Per le medesime suesposte considerazione, anche in tal caso occorre operare una decurtazione del 70%. Ne discende che la somma è rideterminata in euro 71.027,58.
È calcolato per la perdita parentale subita da per la Controparte_7 morte della sorella un punteggio di 21 punti totali di cui: punti 7 per il Per_4 grado di parentela, punti 5 per l'età della vittima, punti 5 per l'età della sorella al momento del fatto e punti 4 per la convivenza, per un danno non patrimoniale di euro € 242.533,20. Per le medesime suesposte considerazione, anche in tal caso occorre operare una decurtazione del 70%. Ne discende che la somma è rideterminata in euro 72.759,96.
Anche avuto riguardo a tali somme liquidate per i predetti danni da perdita parentale, si rileva che, qualora vi siano altri eredi rimasti estranei al presente giudizio, alle attrici spetterà il risarcimento in base alla loro quota ereditaria, da calcolare sulla suddetta somma.
Tutte le somme liquidate sono già attualizzate e comprensive di tutti gli accessori maturati fino alla data attuale, oltre agli interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino al saldo. Invero, si precisa che sulle somme risarcitorie sopra
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determinate all'attualità non verranno applicati i criteri di cui alla sentenza della
Cassazione civile sez. un. n. 1712/1995 in tema di devalutazione, rivalutazione e interessi, in quanto non si ritiene configurabile, alla luce della totale inerzia dei diretti danneggiati e della lunghissima attesa delle parti attrici nell'agire a titolo risarcitorio, alcun danno da ritardo che giustifichi il riconoscimento di interessi compensativi né la necessità di adeguare l'importo della somma liquidata in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale (cfr. Trib.
Roma n.22274/2018; Trib. Salerno n.741/2020; Trib. Bologna ordinanza n. 2816 del 13/05/2024; Tribunale Bologna, sez. III n. 2079 del 16/07/2024; Tribunale
Bologna, sez. III n. 2273 del 2/08/2024).
F) Compensatio lucri cum damno.
Avuto riguardo, all'eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dall'Avvocatura dello Stato, si osserva quanto segue. Posto che nessuna documentazione è stata prodotta in merito dall'Amministrazione convenuta non è possibile procedere alla decurtazione di somme eventualmente già percepite dalle attrici o dai loro danti causa. L'eccezione è, pertanto, rigettata. Tuttavia, si osserva che l'art.4 del d.m. di attuazione del 28 giugno 2023 prevede espressamente che:
“Nel caso in cui la domanda sia accolta, in tutto o in parte, la Direzione competente ne dà comunicazione all'interessato, anche per quanto concerne la determinazione dell'importo dovuto, che viene effettuata tenendo conto delle somme già percepite dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791 e della legge 29 gennaio 1994, n. 94. Il relativo pagamento è effettuato, in un'unica soluzione, entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricezione della domanda completa di tutte le informazioni e della documentazione di cui al precedente art. 3.
4. L'Ufficio territoriale della Ragioneria generale dello Stato comunica alla
Direzione competente gli importi già erogati a titolo di assegno vitalizio di benemerenza previsto dall'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96 e, a titolo di indennizzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n.
2043, nonchè a titolo di assegno vitalizio ai sensi della legge 18 novembre 1980,
n. 791, come integrata dalla legge 29 gennaio 1994, n. 94”. Ne discende che il
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rigetto di tale eccezione nel presente giudizio per difetto di prova, non precluderà eventuali decurtazioni in sede esecutiva in quanto previste ex lege dalla disciplina relativa alla Procedura di accesso al Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità di cui è causa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura stabilita in dispositivo tenuto conto dei parametri aggiornati di cui al D.M. n.55/2014 e dell'attività processuale e difensiva in concreto espletata. Anche tali spese, alla luce delle considerazioni svolte in motivazione nonché in virtù di quanto espressamente previsto dall'art.43, comma 2 del D.L. 36/2022 – secondo cui “È a carico del il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di CP_8 cui al primo periodo” - sono poste a carico del CP_8
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie la domanda proposta dalle parti attrici;
dichiara sussistente la responsabilità della convenuta Controparte_1 contumace, per i crimini contro l'umanità di cui è causa e, per l'effetto, condanna la al risarcimento dei seguenti Controparte_1 danni:
1) quello subìto da in favore di e Parte_5 Pt_1 Pt_2
(in qualità di eredi), liquidato in €30.000,00 per il Parte_2 danno morale e €417.502,88 per i danni da perdita parentale, oltre interessi legali dal deposito della sentenza e fino al dì del soddisfo effettivo;
tale condanna è valida per l'intera somma di €447.502,88 solo qualora le attrici risultino le uniche aventi diritto in qualità di eredi legittime/legittimarie di;
Parte_5
2) quello subìto da in favore di e Controparte_7 Pt_3
(in qualità di eredi), liquidato in €30.000,00 per il danno Parte_4 morale e €426.165,48 per i danni da perdita parentale, oltre interessi legali dal deposito della sentenza e fino al dì del soddisfo effettivo;
tale condanna è valida per l'intera somma di €456.165,48 solo qualora le attrici risultino le uniche aventi diritto in qualità di eredi legittime/legittimarie di;
Controparte_7
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b) dichiara che la presente sentenza costituirà unicamente titolo esecutivo per l'accesso al Fondo istituito dall'art.43 del D.L. 36/2022; nulla a pretendere nei confronti della;
Controparte_1
c) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro11.000,00 oltre spese generali (15%).
Roma, 24.11.2025 Il Giudice
Dott. Alberto Cianfarini
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.67068, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f.: ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(c.f.: ) rappresentate e difese dagli avv.ti prof. Andrea
[...] C.F._4
Di Porto (C.F. – pec C.F._5
), MO TI (C.F. Email_1
– pec ), AL C.F._6 Email_2
Baldaccini (C.F. – pec C.F._7
, Matteo Pericoli (C.F.: Email_3
– pec ) e C.F._8 Email_4
PE Di CI (C.F.: – pec C.F._9
ed elettivamente domiciliati presso gli Email_5 indirizzi pec dei suddetti professionisti;
parti attrici contro
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, domiciliata presso l'Ambasciata della , Controparte_1 con sede in Roma, Via San Martino della Battaglia n. 4; parte convenuta contumace
1 2
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Ministro pro tempore, con sede in Roma, via XX Settembre n. 97, rappresentato, difeso e domiciliato ex lege dall'Avvocatura dello Stato parte convenuta
Oggetto: azione ex art.43 D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.
FATTO
Le attrici agivano in giudizio al fine di far accertare che l'uccisione di , Per_1
e , civili inermi, avvenuta il 28 Pt_2 Per_2 Per_3 Persona_4 dicembre 1943 a Collelungo di RO per mano dei soldati tedeschi, costituisse un crimine di guerra e contro l'umanità e per chiedere, iure hereditatis, la condanna della e del Controparte_1 [...]
al risarcimento del danno subito dai familiari delle Controparte_2 vittime, che erano in vita al momento della loro morte, privati dell'affetto e del rapporto parentale con i propri cari.
Le attrici rilevavano che le suddette uccisioni erano avvenute durante l'eccidio di
RO avvenuto il 28 dicembre del 1943, fatto storico oggetto di testimonianze, di commemorazioni e documentato tra l'altro: 1) dall'Atlante delle stragi naziste in Italia, a cura dell'Istituto Nazionale FE Parri, e bibliografia ivi citata;
2) dal Sacrario per i martiri di Collelungo, realizzato da
[...] nel 1983; 3) dall'intervento del Consigliere di Ambasciata della Persona_5
Repubblica Federale Tedesca, del 4 agosto 2019. Persona_6
Le parti attrici narravano che e , sopravvissuti alla CP_3 Persona_7 strage, avevano assistito all'orrore dello sterminio della propria famiglia nel terrore per la propria morte patendo una sofferenza psichica incolmabile da liquidarsi via equitativa in misura non inferiore all'importo di euro 300.000,00 ciascuno. In particolare, per i danni subiti da agivano in Parte_5 giudizio iure hereditatis le sue due figlie, e;
per i Pt_1 Parte_2 danni subiti da , considerata la rinuncia all'eredità da parte Persona_7 del marito e del figlio agivano in giudizio iure CP_4 CP_5 hereditatis le sue due figlie, e Pt_3 Parte_4
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Le parti attrici agivano, altresì, iure hereditatis, per il risarcimento dei danni da perdita parentale subiti da e per la morte dei CP_3 Persona_7 genitori, e , nonché per la perdita dei fratelli Per_1 Pt_2 Per_7 Per_2
e . Le parti attrici narravano che (nato il Per_3 Persona_4 CP_3
6.3.1929 e deceduto il 26 aprile 1998) e (nata il [...] e Per_7 deceduta il 29 aprile 2014) erano i fratelli di e Per_2 Per_3 Persona_4
, vittime della strage, e con gli stessi conviventi.
[...]
In conclusione, gli attori chiedevano di: accertare e dichiarare la responsabilità della di quale ente succeduto al Terzo Reich, per i Controparte_1 CP_1 crimini e i fatti di reato commessi dai soldati tedeschi in danno di , Per_1
e il giorno 28 dicembre 1943 a Pt_2 Per_2 Per_3 Persona_4
Collelungo di RO, da considerarsi crimine contro l'umanità e, per l'effetto, condannare quest'ultima al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dai loro familiari a quel momento in vita, e , di CP_3 Persona_7 cui gli odierni attori affermavano di essere eredi, e specificatamente: i) in favore di : iure hereditatis, nella misura di €910.019,24, o nella Parte_1 diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale dell'1.1.1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
ii) in favore di : iure hereditatis, nella Parte_2 misura di €910.019,24, o nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale dell'1.1.1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
iii) in favore di Parte_3
iure hereditatis, nella misura di €910.019,24, o nella diversa maggiore o
[...] minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale dell'1.1.1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
iv) in favore di iure hereditatis, nella misura di €910.019,24 o Parte_4 nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data convenzionale dell'1.1.1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo;
e così per un totale di €3.640.076,96, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data dell'1.1.1947 e rivalutata annualmente sino al soddisfo.
In data 4/07/2023, si costituiva in giudizio il Controparte_2
, il quale osservava preliminarmente di essere l'unico titolare, dal lato
[...]
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passivo, del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che i diritti risarcitori delle vittime del Terzo Reich potevano essere fatti valere esclusivamente nei suoi confronti in quanto Ente gestore del Fondo istituito con l'art. 43 del d.l. 36/2022. L'Avvocatura dello Stato eccepiva, altresì, l'estinzione del credito risarcitorio per prescrizione ex art.2947, comma 3 del Codice civile. A tale riguardo, l'Avvocatura precisava, inoltre, che nel caso in cui il reato si estingua per morte del reo il termine di prescrizione di anni cinque decorre dalla data della morte dello stesso. Il Ministero dell'Economia e delle Finanza rilevava il presuntivo decorso di tale termine – pur non essendo stati individuati i soggetti materialmente responsabili degli illeciti posti a fondamento della domanda - posto che i fatti risalivano al 1943.
Infine, parte convenuta evidenziava la necessità di decurtare quanto eventualmente già ottenuto a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti per cui è causa. In relazione a tali benefici economici, l'Amministrazione eccepiva la compensatio lucri cum damno ai sensi dell'art. 43, comma 4, lett. b), del decreto-legge n. 36 del 2022.
All'udienza del 28/11/2023, il Giudice dichiarava la contumacia della
[...]
e assegnava alle parti i termini perentori ex art.189 c.p.c., Controparte_1 nella misura massima ivi prevista, per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
All'udienza del 29/04/2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
Al fine di stabilire la risarcibilità della pretesa avanzata dalle parti attrici, occorre preliminarmente stabilire se i fatti illeciti di cui è causa siano sussumibili nella fattispecie di crimini di guerra o contro l'umanità. La definizione di questi ultimi è stata stabilita principalmente dallo Statuto di Roma della Corte Penale
Internazionale, entrato in vigore nel 2002. Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro
Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale. Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello Statuto della Corte penale
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internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di Norimberga (1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari». Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso). La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti
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nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme. Tra i crimini contro l'umanità specificamente elencati all'art. 7 dello Statuto di Roma vi rientra, altresì, la
“persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti previsti dalle disposizioni del presente paragrafo
o a crimini di competenza della Corte”. La persecuzione è definita dallo Statuto stesso come “la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo
o della collettività”.
Posto che la fattispecie in esame riguarda la strage posta in essere dai nel CP_6 comune di RO nell'ottobre del 1943, ne discende l'obbligo per questo giudice di esercitare la propria giurisdizione sui fatti di cui è causa.
B) L'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità.
La giurisprudenza di legittimità, nella sentenza a Sezioni Unite n.5044/2004, ha affermato incidenter tantum che “i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale” perché si tratta di delitti che si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela
è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario.
Ne discende la necessità, condivisa dall'intera comunità internazionale, di garantirne la repressione senza limiti di tempo. Invero, l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità costituisce una norma di diritto internazionale cogente la cui esistenza si deve ritenere corroborata dai seguenti indici. Anzitutto, occorre fare riferimento alla generalizzata adozione da parte di numerosi Stati di leggi volte a sancire l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità commessi durante la Seconda guerra mondiale nonché alla Convenzione ONU del
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26 novembre 1968 e a quella del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974.
All'opinio iuris degli Stati, manifestata sia a livello interno che internazionale, si aggiungono le pronunce dei giudici internazionali, quali le declaratorie di inammissibilità della Corte EDU relativamente a misure nazionali che stabiliscono la prescrizione dei crimini contro l'umanità, nonché lo Statuto di Roma della
Corte penale internazionale.
Pertanto, la repressione dei crimini di guerra o contro l'umanità e la loro imprescrittibilità assurgono al rango di ius cogens che, in quanto nucleo di norme consuetudinarie a tutela dei valori fondamentali della comunità internazionale intesa nel suo insieme, è destinato a prevalere su ogni altra norma di legge, sia convenzionale che consuetudinaria, in virtù di quanto disposto dall'art.10, I comma della Costituzione (cfr. Cass., n.29951/2022 e Cass., n.23262/2023). Tale norma ha carattere retroattivo in quanto è stata introdotta proprio al fine di punire i crimini commessi dai Nazisti durante la Seconda guerra mondiale;
tale peculiarità, scaturente dalla ratio stessa della previsione, non contrasta con i principi del diritto internazionale in quanto anche la Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo consente, all'art. 7, 2° comma, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, «la punizione di una persona colpevole di un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili».
La retroattività della norma consuetudinaria in oggetto non si pone nemmeno in contrasto con il nostro ordinamento in quanto la responsabilità civile non soggiace al divieto di retroattività di cui all'art.25 della Costituzione. In materia civile, invero, il principio di irretroattività è previsto da una norma di rango primario
(art.11, Preleggi) che può essere derogata da altra di pari grado purché nel rispetto dei valori costituzionalmente protetti (cfr. Corte Cost. 7 luglio 2006, n. 274). Tale conclusione è valida anche in caso di risarcimento del danno derivante da crimini di guerra o contro l'umanità in quanto l'art. 25 Cost. si riferisce esclusivamente alla materia penale e l'art.2947, comma 3 c.c. - nella parte in cui lega il termine di prescrizione del diritto risarcitorio a quello previsto per il fatto di reato – si deve interpretare nel senso che il giudice civile, esclusivamente ai fini risarcitori, può accertare incidenter tantum la responsabilità penale dell'autore del fatto (cfr. Cass. civile sez. III, 09/02/2024, n.3642). Pertanto, l'art. 2947 c.c. non autorizza il
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giudice a statuire una condanna penale, con la conseguenza che non trova applicazione il limite costituzionale della norma richiamata.
Si veda, inoltre, quanto affermato proprio per i crimini dei Nazisti commessi in danno di un cittadino italiano deportato e costretto ai lavori forzati in imprese tedesche nelle sentenza della Cassazione civile a Sezioni unite n. 5044/2004 che implicitamente ha riconosciuto l'applicabilità del principio di imprescrittibilità a fatti del 1943-1945, superando la questione della irretroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale che secondo l'Avvocatura sarebbe risalente all'anno 1990 (Sez. Un., Sentenza n. 5044 del 11/03/2004 - contro
Repubblica Fed. Germania).
In effetti, la norma consuetudinaria internazionale si è formata ben prima della sua positivizzazione nei testi internazionali sottoscritti anche dall'Italia, che parte convenuta indica nello Statuto della Corte penale internazionale. Pertanto, in base al diritto internazionale consuetudinario formatosi da una coscienza post-bellica e post nazista, si può affermare la piena applicazione al caso di specie del principio di imprescrittibilità dei crimini nazisti.
C) La fattispecie in esame.
Le parti attrici hanno agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento, iure hereditatis, del danno patito dai rispettivi de cuius in prima persona per la sofferenza psichica patita nonché di quello da perdita parentale subito dagli stessi in seguito all'uccisione della loro famiglia. La prova della qualità di erede delle attrici si ritiene raggiunta in ragione della produzione dei certificati storici di famiglia che attestano il legame di parentela intercorrente tra le attrici e Pt_1
e il padre, , nonché tra le attrici Parte_2 Parte_5
e e la madre, . Sussiste Pt_3 Parte_4 Controparte_7 pertanto l'elemento costitutivo del diritto al risarcimento del danno iure hereditatis in capo alle attrici per i danni patiti da e CP_3 Controparte_7
. Il fatto storico rappresentato dall'uccisione dei genitori e dei fratelli
[...] dei de cuius delle attrici è stato provato attraverso l'Atlante delle stragi naziste in
Italia, a cura dell'Istituto Nazionale FE Parri nel quale è presente l'elenco di tutti i membri della famiglia che hanno perso la vita nella strage di Per_7
RO (in particolare: i genitori, e , e i fratelli, Per_1 Parte_2
e ). Inoltre, si osserva che il legame Per_2 Per_3 Persona_4
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parentale intercorrente tra i de cuius, e , e i CP_3 Controparte_7 predetti familiari vittime del crimine contro l'umanità in esame è stato provato attraverso la produzione del certificato storico di famiglia rilasciato dal Comune di
RO. Si può procedere, pertanto, alla liquidazione dei danni oggetto della domanda risarcitoria.
D) La liquidazione del danno.
Alla luce di tali elementi e delle allegazioni prodotte, il fatto storico è da ritenersi provato. L'uccisione della famiglia configura senz'altro un'ipotesi di Per_7 crimine di guerra o contro l'umanità come sopra definito. Tale fattispecie costituisce, pertanto, un fatto illecito dannoso ex art.2043c.c.
Avuto riguardo, anzitutto, alla richiesta di risarcimento del danno avanzata iure hereditatis per il danno relativo alla sofferenza psico-fisica patita da Parte_5
e per aver assistito alla fucilazione dei
[...] Controparte_7 familiari e per aver preso parte al drammatico fatto storico riportato, si riconosce con liquidazione equitativa ex artt.1226 e 2056 c.c., una somma di euro 30.000,00 cadauno, danno entrato nel patrimonio delle figlie, odierne attrici. Tali importi sono da intendersi come complessivi e dovranno essere suddivisi tra tutti gli eredi legittimi o legittimari di e anche non CP_3 Controparte_7 costituiti. Nel caso in cui vi siano altri eredi rimasti estranei al presente giudizio, alle attrici spetterà il risarcimento in base alla loro quota ereditaria, da calcolare sulla suddetta somma.
Avuto riguardo, invece, al danno da perdita parentale subito da e CP_3 [...]
e richiesto iure hereditatis dalle attrici, si rileva quanto Controparte_7 segue. Di recente, la Suprema Corte di cassazione, con sentenza n.17785/2024, ha riconosciuto la possibilità di richiedere iure hereditatis il risarcimento del danno subìto dal de cuius per la perdita parentale. Tale posta risarcitoria dovuta alle vittime secondarie, pur non essendo stata richiesta giudizialmente da e CP_3
, è trasmissibile agli eredi come credito ereditario Controparte_7 perché entrata nel patrimonio dei de cuius. Si può procedere, pertanto, alla liquidazione del danno in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., prendendo come riferimento le vigenti tabelle del Tribunale di Roma per il 2025, le quali prevedono per il danno da perdita parentale un sistema a punti basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile
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entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, pari ad euro 11.549,20, che costituisce il valore ideale di ogni punto. I fattori che incidono sulla liquidazione del risarcimento sono: il rapporto parentale, l'età della vittima,
l'età del danneggiato, la convivenza e la composizione del nucleo familiare, nei quali sono previste delle variabili a ciascuna delle quali è attribuito un punteggio da moltiplicarsi per il valore monetario aggiornato di euro 11.549,20, sul cui importo finale possono essere, poi, applicati dei correttivi per adeguare ulteriormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame.
Nel caso di specie, è calcolato per la perdita parentale subita da Parte_5 in seguito alla morte della madre un punteggio di 30 punti totali di cui: punti 18 per il grado di parentela, punti 3,5 per l'età della vittima, punti 4,5 per l'età del figlio al momento del fatto e punti 4 per la convivenza, per un danno non patrimoniale di euro €346.476,00.
Adeguando il risarcimento al caso concreto, non si può non tenere conto della circostanza che il fatto illecito generatore del danno sia risalente al 1943. Il decorso di un tale lasso temporale, invero, ha determinato una progressiva e significativa riduzione del danno da lesione del rapporto parentale, con la conseguenza che il risarcimento deve essere oggetto di correttivi che tengano conto del carattere del tutto eccezionale e specifico del danno da risarcire.
Dunque, in ragione del lungo decorso temporale, sulla somma determinata con le tabelle romane è operata una decurtazione pari al 70% e, pertanto, il risarcimento viene rideterminato in via equitativa nella somma di €103.942,80.
Per la perdita parentale subita da in seguito alla morte del Parte_5 padre, è calcolato un punteggio di 29,5 punti totali di cui: punti 18 per il grado di parentela, punti 3 per l'età della vittima, punti 4,5 per l'età del figlio al momento del fatto e punti 4 per la convivenza, per un danno non patrimoniale di euro €
340.701,40. Per le medesime suesposte considerazione, anche in tal caso occorre operare una decurtazione del 70%. Ne discende che la somma è rideterminata in euro 102.210,30.
È calcolato per la perdita parentale subita da per la morte del Parte_5 fratello un punteggio di 20,5 punti totali di cui: punti 7 per il grado di Per_2 parentela, punti 5 per l'età della vittima, punti 4,5 per l'età del fratello al momento del fatto e punti 4 per la convivenza, per un danno non patrimoniale di euro €
10 11
236.758,60. Per le medesime suesposte considerazione, anche in tal caso occorre operare una decurtazione del 70%. Ne discende che la somma è rideterminata in euro 71.027,58.
È calcolato per la perdita parentale subita da per la morte del Parte_5 fratello un punteggio di 20 punti totali di cui: punti 7 per il grado di Per_3 parentela, punti 4,5 per l'età della vittima, punti 4,5 per l'età del fratello al momento del fatto e punti 4 per la convivenza, per un danno non patrimoniale di €
230.984,00. Per le medesime suesposte considerazione, anche in tal caso occorre operare una decurtazione del 70%. Ne discende che la somma è rideterminata in euro 69.295,20.
È calcolato per la perdita parentale subita da per la morte della Parte_5 sorella un punteggio di 20,5 punti totali di cui: punti 7 per il grado di Per_4 parentela, punti 5 per l'età della vittima, punti 4,5 per l'età del fratello al momento del fatto e punti 4 per la convivenza, per un danno non patrimoniale di euro €
236.758,60. Per le medesime suesposte considerazione, anche in tal caso occorre operare una decurtazione del 70%. Ne discende che la somma è rideterminata in euro 71.027,58.
Tali importi sono da intendersi come complessivi, si liquidano in favore delle figlie ed eredi di , e , e Parte_5 Pt_1 Pt_2 Parte_2 dovranno essere suddivisi tra tutti gli eredi legittimi o legittimari di quest'ultimo anche non costituiti nel presente giudizio.
Occorre, infine, procedere alla liquidazione dei danni da perdita parentale subiti da da devolvere in favore delle figlie ed eredi di Controparte_7 quest'ultima, e Pt_3 Parte_4
Nel caso di specie, è calcolato per la perdita parentale subita da
[...]
in seguito alla morte della madre un punteggio di 30,5 punti Controparte_7 totali di cui: punti 18 per il grado di parentela, punti 3,5 per l'età della vittima, punti 5 per l'età del figlio al momento del fatto e punti 4 per la convivenza, per un danno non patrimoniale di euro € 352.250,60. Per le medesime suesposte considerazione, anche in tal caso occorre operare una decurtazione del 70%. Ne discende che la somma è rideterminata in euro 105.675,18.
Per la perdita parentale subita da in seguito alla Controparte_7 morte del padre, è calcolato un punteggio di 30 punti totali di cui: punti 18 per il
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grado di parentela, punti 3 per l'età della vittima, punti 5 per l'età del figlio al momento del fatto e punti 4 per la convivenza, per un danno non patrimoniale di euro € 346.476,00. Per le medesime suesposte considerazione, anche in tal caso occorre operare una decurtazione del 70%. Ne discende che la somma è rideterminata in euro 103.942,80.
È calcolato per la perdita parentale subita da per la Controparte_7 morte del fratello un punteggio di 21 punti totali di cui: punti 7 per il Per_2 grado di parentela, punti 5 per l'età della vittima, punti 5 per l'età della sorella al momento del fatto e punti 4 per la convivenza, per un danno non patrimoniale di euro € 242.533,20. Per le medesime suesposte considerazione, anche in tal caso occorre operare una decurtazione del 70%. Ne discende che la somma è rideterminata in euro 72.759,96.
È calcolato per la perdita parentale subita da per la Controparte_7 morte del fratello un punteggio di 20,5 punti totali di cui: punti 7 per il Per_3 grado di parentela, punti 4,5 per l'età della vittima, punti 5 per l'età della sorella al momento del fatto e punti 4 per la convivenza, per un danno non patrimoniale di €
236.758,60. Per le medesime suesposte considerazione, anche in tal caso occorre operare una decurtazione del 70%. Ne discende che la somma è rideterminata in euro 71.027,58.
È calcolato per la perdita parentale subita da per la Controparte_7 morte della sorella un punteggio di 21 punti totali di cui: punti 7 per il Per_4 grado di parentela, punti 5 per l'età della vittima, punti 5 per l'età della sorella al momento del fatto e punti 4 per la convivenza, per un danno non patrimoniale di euro € 242.533,20. Per le medesime suesposte considerazione, anche in tal caso occorre operare una decurtazione del 70%. Ne discende che la somma è rideterminata in euro 72.759,96.
Anche avuto riguardo a tali somme liquidate per i predetti danni da perdita parentale, si rileva che, qualora vi siano altri eredi rimasti estranei al presente giudizio, alle attrici spetterà il risarcimento in base alla loro quota ereditaria, da calcolare sulla suddetta somma.
Tutte le somme liquidate sono già attualizzate e comprensive di tutti gli accessori maturati fino alla data attuale, oltre agli interessi legali dalla data di deposito della sentenza fino al saldo. Invero, si precisa che sulle somme risarcitorie sopra
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determinate all'attualità non verranno applicati i criteri di cui alla sentenza della
Cassazione civile sez. un. n. 1712/1995 in tema di devalutazione, rivalutazione e interessi, in quanto non si ritiene configurabile, alla luce della totale inerzia dei diretti danneggiati e della lunghissima attesa delle parti attrici nell'agire a titolo risarcitorio, alcun danno da ritardo che giustifichi il riconoscimento di interessi compensativi né la necessità di adeguare l'importo della somma liquidata in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale (cfr. Trib.
Roma n.22274/2018; Trib. Salerno n.741/2020; Trib. Bologna ordinanza n. 2816 del 13/05/2024; Tribunale Bologna, sez. III n. 2079 del 16/07/2024; Tribunale
Bologna, sez. III n. 2273 del 2/08/2024).
F) Compensatio lucri cum damno.
Avuto riguardo, all'eccezione di compensatio lucri cum damno sollevata dall'Avvocatura dello Stato, si osserva quanto segue. Posto che nessuna documentazione è stata prodotta in merito dall'Amministrazione convenuta non è possibile procedere alla decurtazione di somme eventualmente già percepite dalle attrici o dai loro danti causa. L'eccezione è, pertanto, rigettata. Tuttavia, si osserva che l'art.4 del d.m. di attuazione del 28 giugno 2023 prevede espressamente che:
“Nel caso in cui la domanda sia accolta, in tutto o in parte, la Direzione competente ne dà comunicazione all'interessato, anche per quanto concerne la determinazione dell'importo dovuto, che viene effettuata tenendo conto delle somme già percepite dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791 e della legge 29 gennaio 1994, n. 94. Il relativo pagamento è effettuato, in un'unica soluzione, entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricezione della domanda completa di tutte le informazioni e della documentazione di cui al precedente art. 3.
4. L'Ufficio territoriale della Ragioneria generale dello Stato comunica alla
Direzione competente gli importi già erogati a titolo di assegno vitalizio di benemerenza previsto dall'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96 e, a titolo di indennizzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n.
2043, nonchè a titolo di assegno vitalizio ai sensi della legge 18 novembre 1980,
n. 791, come integrata dalla legge 29 gennaio 1994, n. 94”. Ne discende che il
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rigetto di tale eccezione nel presente giudizio per difetto di prova, non precluderà eventuali decurtazioni in sede esecutiva in quanto previste ex lege dalla disciplina relativa alla Procedura di accesso al Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità di cui è causa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura stabilita in dispositivo tenuto conto dei parametri aggiornati di cui al D.M. n.55/2014 e dell'attività processuale e difensiva in concreto espletata. Anche tali spese, alla luce delle considerazioni svolte in motivazione nonché in virtù di quanto espressamente previsto dall'art.43, comma 2 del D.L. 36/2022 – secondo cui “È a carico del il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di CP_8 cui al primo periodo” - sono poste a carico del CP_8
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) accoglie la domanda proposta dalle parti attrici;
dichiara sussistente la responsabilità della convenuta Controparte_1 contumace, per i crimini contro l'umanità di cui è causa e, per l'effetto, condanna la al risarcimento dei seguenti Controparte_1 danni:
1) quello subìto da in favore di e Parte_5 Pt_1 Pt_2
(in qualità di eredi), liquidato in €30.000,00 per il Parte_2 danno morale e €417.502,88 per i danni da perdita parentale, oltre interessi legali dal deposito della sentenza e fino al dì del soddisfo effettivo;
tale condanna è valida per l'intera somma di €447.502,88 solo qualora le attrici risultino le uniche aventi diritto in qualità di eredi legittime/legittimarie di;
Parte_5
2) quello subìto da in favore di e Controparte_7 Pt_3
(in qualità di eredi), liquidato in €30.000,00 per il danno Parte_4 morale e €426.165,48 per i danni da perdita parentale, oltre interessi legali dal deposito della sentenza e fino al dì del soddisfo effettivo;
tale condanna è valida per l'intera somma di €456.165,48 solo qualora le attrici risultino le uniche aventi diritto in qualità di eredi legittime/legittimarie di;
Controparte_7
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b) dichiara che la presente sentenza costituirà unicamente titolo esecutivo per l'accesso al Fondo istituito dall'art.43 del D.L. 36/2022; nulla a pretendere nei confronti della;
Controparte_1
c) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro11.000,00 oltre spese generali (15%).
Roma, 24.11.2025 Il Giudice
Dott. Alberto Cianfarini
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