TRIB
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/07/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2737/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Acri, Via G. Brodolini n. 12, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Gaetano Bruni che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Marcello Carnovale - resistente
Oggetto: disconoscimento giornate di lavoro agricolo, indennità.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - Accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente
all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli per le annualità oggetto del procedimento
per cui è causa;
- Accertarsi e dichiararsi - in ragione della reiscrizione negli elenchi degli
agricoli - il diritto della ricorrente al conseguimento delle prestazioni di sostegno al reddito
già liquidate e percepite dalla parte ricorrente, stante l'infondatezza della pretesa
restitutoria formulata dall' - condannarsi l' in persona del legale CP_1 CP_1
rappresentante p.t., al pagamento delle spese di causa. Con espressa precisazione che parte
1 ricorrente ha presentato istanza di ammissione al gratuito patrocinio … pertanto, in caso di
ammissione, si chiede la liquidazione, giusta disposizione DPR 115/2002. ln subordine con
vittoria delle spese del giudizio da attribuirsi ex art. 93 c.p.c. …”.
Conclusioni di parte resistente: “… dichiarare il ricorso inammissibile e, nel merito,
rigettare la domanda in quanto infondata e non provata, per i motivi di cui sopra, con
vittoria di spese, diritti ed onorari …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio affermando di essere iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di Acri;
che aveva lavorato nei mesi ottobre/dicembre 2017
CP_ e aprile/giugno 2018 alle dipendenze dell'azienda agricola “Valle Crati”; che l' aveva disconosciuto le giornate lavorative, con richiesta di restituzione dell'indennità di disoccupazione erogata;
che, in senso contrario, l'attività lavorativa era stata effettivamente svolta. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che si era verificata la decadenza per la proposizione della domanda;
che la domanda era infondata anche nel merito, attese le risultanze del verbale ispettivo per l'azienda agricola “Valle Crati”; che l'onere di provare il rapporto di lavoro spettava alla parte ricorrente. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata all'11.7.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte resistente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2 Occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione
CP_ probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà, con la conseguenza che, in tal caso,
il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione (tra le altre, in merito, Cass. n. 8281/2015).
Tale prova, si aggiunge, non può essere costituita dalle buste paga e dalle dichiarazioni del
CP_ datore di lavoro, che costituiscono appunto l'oggetto del disconoscimento dell'
Nel caso in esame, la prova per testi formulata da parte ricorrente è del tutto generica in relazione all'oggetto del giudizio, non essendo neppure riferita in maniera specifica alla posizione del ricorrente.
CP_ Deve anche rilevarsi che il verbale di accertamento allegato dall' chiarisce i diversi aspetti di criticità nell'attività asseritamente svolta dall'azienda agricola “Valle Crati” in riferimento alla verificazione [compiuta direttamente dagli ispettori, in maniera tale che l'accertamento fa fede fino a querela di falso (cfr. tra le altre Cass. Sez. Lav. 15702/2004;
Cass. Sez. Lav. 9251/2010)] circa i terreni dell'azienda, di limitata estensione rispetto alle giornate di lavoro denunciate, dovendosi anche rilevare che ispettori hanno affermato l'impossibilità di accertare dai bilanci aziendali la voce “costi del personale” in quanto mai indicati dall'azienda, che non ha presentato i mod. 770 ad Agenzia delle Entrate, l'assoluta antieconomicità dell'attività aziendale dichiarata e la totale inadempienza agli obblighi contributivi.
Per tale motivazione, si ripete, la documentazione di provenienza dell'asserito datore di lavoro allegata da parte ricorrente non è sufficiente per dare dimostrazione della pretesa azionata in giudizio.
La domanda deve dunque rigettarsi.
3 Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., ritenendosi
CP_ l'indennità di disoccupazione indebitamente versata dall' l'oggetto diretto del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
nulla per le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 29.7.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2737/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Acri, Via G. Brodolini n. 12, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Gaetano Bruni che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Marcello Carnovale - resistente
Oggetto: disconoscimento giornate di lavoro agricolo, indennità.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - Accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente
all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli per le annualità oggetto del procedimento
per cui è causa;
- Accertarsi e dichiararsi - in ragione della reiscrizione negli elenchi degli
agricoli - il diritto della ricorrente al conseguimento delle prestazioni di sostegno al reddito
già liquidate e percepite dalla parte ricorrente, stante l'infondatezza della pretesa
restitutoria formulata dall' - condannarsi l' in persona del legale CP_1 CP_1
rappresentante p.t., al pagamento delle spese di causa. Con espressa precisazione che parte
1 ricorrente ha presentato istanza di ammissione al gratuito patrocinio … pertanto, in caso di
ammissione, si chiede la liquidazione, giusta disposizione DPR 115/2002. ln subordine con
vittoria delle spese del giudizio da attribuirsi ex art. 93 c.p.c. …”.
Conclusioni di parte resistente: “… dichiarare il ricorso inammissibile e, nel merito,
rigettare la domanda in quanto infondata e non provata, per i motivi di cui sopra, con
vittoria di spese, diritti ed onorari …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio affermando di essere iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di Acri;
che aveva lavorato nei mesi ottobre/dicembre 2017
CP_ e aprile/giugno 2018 alle dipendenze dell'azienda agricola “Valle Crati”; che l' aveva disconosciuto le giornate lavorative, con richiesta di restituzione dell'indennità di disoccupazione erogata;
che, in senso contrario, l'attività lavorativa era stata effettivamente svolta. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che si era verificata la decadenza per la proposizione della domanda;
che la domanda era infondata anche nel merito, attese le risultanze del verbale ispettivo per l'azienda agricola “Valle Crati”; che l'onere di provare il rapporto di lavoro spettava alla parte ricorrente. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata all'11.7.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte resistente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2 Occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione
CP_ probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà, con la conseguenza che, in tal caso,
il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione (tra le altre, in merito, Cass. n. 8281/2015).
Tale prova, si aggiunge, non può essere costituita dalle buste paga e dalle dichiarazioni del
CP_ datore di lavoro, che costituiscono appunto l'oggetto del disconoscimento dell'
Nel caso in esame, la prova per testi formulata da parte ricorrente è del tutto generica in relazione all'oggetto del giudizio, non essendo neppure riferita in maniera specifica alla posizione del ricorrente.
CP_ Deve anche rilevarsi che il verbale di accertamento allegato dall' chiarisce i diversi aspetti di criticità nell'attività asseritamente svolta dall'azienda agricola “Valle Crati” in riferimento alla verificazione [compiuta direttamente dagli ispettori, in maniera tale che l'accertamento fa fede fino a querela di falso (cfr. tra le altre Cass. Sez. Lav. 15702/2004;
Cass. Sez. Lav. 9251/2010)] circa i terreni dell'azienda, di limitata estensione rispetto alle giornate di lavoro denunciate, dovendosi anche rilevare che ispettori hanno affermato l'impossibilità di accertare dai bilanci aziendali la voce “costi del personale” in quanto mai indicati dall'azienda, che non ha presentato i mod. 770 ad Agenzia delle Entrate, l'assoluta antieconomicità dell'attività aziendale dichiarata e la totale inadempienza agli obblighi contributivi.
Per tale motivazione, si ripete, la documentazione di provenienza dell'asserito datore di lavoro allegata da parte ricorrente non è sufficiente per dare dimostrazione della pretesa azionata in giudizio.
La domanda deve dunque rigettarsi.
3 Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., ritenendosi
CP_ l'indennità di disoccupazione indebitamente versata dall' l'oggetto diretto del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
nulla per le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 29.7.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4