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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/04/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2282/2024
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2282/2024
Il giudice,
viste le note sostitutive di udienza contenenti la precisazione delle conclusioni, decide la causa come da sentenza allegata a verbale.
Modena 15 aprile 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
1 di 6 N. R.G. 2282/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 2282/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LORUSSO Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO ANGELO, elettivamente domiciliato in VIA MONTEVERDI, 105 ALTAMURA presso il difensore avv. LORUSSO FRANCESCO ANGELO
APPELLANTE contro
(C.F. , contumace Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA
In punto a: appello, sanzioni amministrative.
CONCLUSIONI
Parte appellante:
“disporre l'integrale annullamento dei verbali n.ri: 1260001122728; 1260001122723; 1260001122740; 1260001122735; 1260001122746; 1260001122721; 1260001122720;
1260001122748; 1260001122726; 1260001122742; 1260001122734 del 01.02.2023, per le motivazioni evidenziate e, per l'effetto, condannare l'odierna appellata al pagamento dei compensi professionali dovuti per entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.03.2023 innanzi al Giudice di Pace di la società CP_1 [...]
proponeva opposizione avverso undici verbali di contestazione (n.ri Parte_1
1260001122728, 1260001122723, 1260001122740, 1260001122735, 1260001122746,
1260001122721, 1260001122720, 1260001122748, 1260001122726, 1260001122742,
2 di 6 1260001122734) del 01.02.2023, con i quali gli agenti della Sezione di Polizia Stradale di CP_1
le contestavano la violazione dell'art. 126-bis del Codice della Strada per non aver comunicato i dati del conducente del veicolo targato FT476RE, richiesti con i relativi verbali presupposti, notificati in data 20-24-28-31.01.2022, comminando per ciascun verbale la sanzione amministrativa pecuniaria di € 291,00.
A fondamento dell'opposizione, la ricorrente eccepiva l'illegittimità degli opposti verbali per tardività della notificazione, dimostrando che questi erano stati notificati in data 13.02.2023 mediante consegna all'ufficio postale, come attestato dalla Polizia Stradale di nella CP_1
relazione di notifica, e quindi oltre il termine di 150 giorni (60 per la comunicazione dei dati conducente + 90 per la notifica delle relative violazioni) dalla notifica dei verbali presupposti, eseguita il 20-24-28-31.01.2022.
Si costituiva in giudizio la , sostenendo la legittimità degli opposti verbali sul Controparte_1
presupposto che il termine per la notifica decorresse dal 21.09.2022, data del riferito deposito della sentenza con cui il Giudice di Pace avrebbe rigettato l'opposizione proposta avverso i verbali presupposti.
Con sentenza n. 1008/2023, depositata il 06.11.2023, il Giudice di Pace di rigettava CP_1
l'opposizione ritenendo non contestata la circostanza relativa alla sentenza del 21.09.2022, affermando testualmente che "il fatto è incontroverso" e che avverso detta sentenza "per quanto in atti, non risulta appellata", nonostante la mancata produzione in giudizio della stessa da parte della
. CP_1
Avverso tale sentenza la ha proposto appello, censurando la pronuncia di Parte_1
primo grado per violazione ed erronea applicazione dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 2697 c.c., nonché dell'art. 7 D.L.vo 150/11, per aver il primo giudice erroneamente ritenuto non contestata una circostanza espressamente contestata e per aver fondato la propria decisione su una sentenza mai prodotta in giudizio dalla , così violando i principi in materia di onere della prova. CP_1
La , ritualmente citata, non si è costituita in questo grado di giudizio ed è stata Controparte_1
dichiarata contumace all'udienza del 24.09.2024. La causa è stata quindi rinviata all'udienza virtuale del 06.03.2025 e poi del 15.4.2025 per la discussione e la decisione, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito di note conclusive e memorie finali.
§§§§
1. Sul primo motivo di appello, relativo alla violazione ed erronea applicazione dell'art. 115 c.p.c., la censura è fondata e merita accoglimento.
3 di 6 Il Giudice di prime cure è incorso in un errore nell'applicazione del principio di non contestazione, laddove ha ritenuto "incontroverso" il fatto che il Giudice di Pace, con sentenza del 21.09.2022, avesse rigettato il relativo ricorso.
Tale circostanza, infatti, era stata oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte della società appellante, come emerge dal verbale di prima udienza del 07.06.2023, nel quale l'Avv.
Francesco Lorusso aveva espressamente dichiarato di contestare "la riferita e non provata circostanza relativa alla pronuncia di sentenza di rigetto di opposizione avverso verbali posti a presupposto di quelli oggetto della presente opposizione, sulla quale non accetta il contraddittorio".
L'errore del primo giudice risulta evidente se si considera che non solo ha ritenuto non contestato un fatto espressamente contestato, ma ha anche attestato, in assenza di qualsiasi riscontro documentale, che avverso detta sentenza non risultava proposto gravame.
La , infatti, non ha mai prodotto in giudizio la sentenza in questione, né ha Controparte_1
fornito elementi identificativi della stessa, quali il numero del provvedimento o gli estremi del procedimento, limitandosi ad una mera allegazione difensiva priva di qualsiasi supporto probatorio.
Tale condotta del giudice di prime cure si pone in contrasto con il principio sancito dall'art. 115
c.p.c., secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
Pertanto, il primo motivo di appello deve essere accolto.
2. Anche il secondo motivo di appello, concernente la violazione ed erronea applicazione degli artt.
2697 c.c. e 7 D.L.vo 150/11, è fondato e merita accoglimento.
Il Giudice di prime cure ha infatti violato i principi che regolano l'onere della prova nei procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa, laddove ha surrogato l'amministrazione nel suo onere probatorio.
Come correttamente evidenziato dall'appellante, nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa disciplinati dal D.L.vo 150/11, sebbene l'amministrazione rivesta formalmente la posizione di parte resistente, essa mantiene la veste sostanziale di attore, gravata pertanto dell'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa sanzionatoria. Tale principio trova conferma nella consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa, mentre l'opponente è tenuto a provare i soli fatti impeditivi, modificativi o estintivi dedotti a fondamento dell'opposizione.
Nel caso di specie, la ha fondato la tempestività della notifica degli opposti Controparte_1
4 di 6 verbali sull'asserita esistenza di una sentenza del Giudice di Pace del 21.09.2022, che avrebbe rigettato l'opposizione proposta avverso i verbali presupposti. Tuttavia, nonostante tale circostanza costituisse un fatto costitutivo essenziale della pretesa dell'amministrazione, in quanto da essa si faceva discendere la tempestività della notifica, la non ha prodotto in giudizio la sentenza CP_1
in questione, né ha fornito elementi identificativi della stessa, quali il numero del provvedimento o gli estremi del procedimento.
Il Giudice di prime cure, anziché trarre le dovute conseguenze dal mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'amministrazione, si è sostituito a quest'ultima, ritenendo provata una circostanza in assenza di qualsiasi riscontro documentale.
Pertanto, anche il secondo motivo di appello deve essere accolto.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere accolto. Nel merito della questione, risulta provato che i verbali di contestazione n.ri 1260001122728, 1260001122723,
1260001122740, 1260001122735, 1260001122746, 1260001122721, 1260001122720,
1260001122748, 1260001122726, 1260001122742 e 1260001122734 del 01.02.2023 sono stati notificati tardivamente. Come emerge dalla documentazione in atti, la notifica è avvenuta in data
13.02.2023 mediante consegna all'ufficio postale, ben oltre il termine di 150 giorni (60 per la comunicazione dei dati conducente + 90 per la notifica delle relative violazioni) dalla notifica dei verbali presupposti, eseguita il 20-24-28-31.01.2022.
Ai sensi dell'art. 201 del Codice della Strada, il mancato rispetto del termine per la notificazione determina l'illegittimità del verbale di contestazione. Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, devono essere annullati i verbali di contestazione n.ri 1260001122728, 1260001122723,
1260001122740, 1260001122735, 1260001122746, 1260001122721, 1260001122720,
1260001122748, 1260001122726, 1260001122742 e 1260001122734 del 01.02.2023 emessi dalla
Sezione di Polizia Stradale di con conseguente caducazione di tutti gli atti successivi e CP_1
dipendenti.
4. In considerazione dell'accoglimento dell'appello, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico della , in applicazione del principio della soccombenza Controparte_1
di cui all'art. 91 c.p.c., secondo i minimi LL (esclusa fase istruttoria in appello non svoltasi) tenuto conto della semplicità delle questioni oggetto di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 1008/2023 del Giudice di Pace di Parte_1
5 di 6 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: CP_1
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, annulla i verbali di contestazione n.ri 1260001122728, 1260001122723, 1260001122740, 1260001122735,
1260001122746, 1260001122721, 1260001122720, 1260001122748, 1260001122726,
1260001122742 e 1260001122734 del 01.02.2023 emessi dalla Sezione di Polizia Stradale di
CP_1
- Condanna la al pagamento delle spese di lite del primo grado, che liquida Controparte_1 in € 125,00 per anticipazioni, € 633,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- Condanna la al pagamento delle spese di lite del presente grado di appello, Controparte_1 che liquida in € 174,00 per anticipazioni, € 852,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Modena, 15 aprile 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
6 di 6
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2282/2024
Il giudice,
viste le note sostitutive di udienza contenenti la precisazione delle conclusioni, decide la causa come da sentenza allegata a verbale.
Modena 15 aprile 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
1 di 6 N. R.G. 2282/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 2282/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LORUSSO Parte_1 P.IVA_1
FRANCESCO ANGELO, elettivamente domiciliato in VIA MONTEVERDI, 105 ALTAMURA presso il difensore avv. LORUSSO FRANCESCO ANGELO
APPELLANTE contro
(C.F. , contumace Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA
In punto a: appello, sanzioni amministrative.
CONCLUSIONI
Parte appellante:
“disporre l'integrale annullamento dei verbali n.ri: 1260001122728; 1260001122723; 1260001122740; 1260001122735; 1260001122746; 1260001122721; 1260001122720;
1260001122748; 1260001122726; 1260001122742; 1260001122734 del 01.02.2023, per le motivazioni evidenziate e, per l'effetto, condannare l'odierna appellata al pagamento dei compensi professionali dovuti per entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.03.2023 innanzi al Giudice di Pace di la società CP_1 [...]
proponeva opposizione avverso undici verbali di contestazione (n.ri Parte_1
1260001122728, 1260001122723, 1260001122740, 1260001122735, 1260001122746,
1260001122721, 1260001122720, 1260001122748, 1260001122726, 1260001122742,
2 di 6 1260001122734) del 01.02.2023, con i quali gli agenti della Sezione di Polizia Stradale di CP_1
le contestavano la violazione dell'art. 126-bis del Codice della Strada per non aver comunicato i dati del conducente del veicolo targato FT476RE, richiesti con i relativi verbali presupposti, notificati in data 20-24-28-31.01.2022, comminando per ciascun verbale la sanzione amministrativa pecuniaria di € 291,00.
A fondamento dell'opposizione, la ricorrente eccepiva l'illegittimità degli opposti verbali per tardività della notificazione, dimostrando che questi erano stati notificati in data 13.02.2023 mediante consegna all'ufficio postale, come attestato dalla Polizia Stradale di nella CP_1
relazione di notifica, e quindi oltre il termine di 150 giorni (60 per la comunicazione dei dati conducente + 90 per la notifica delle relative violazioni) dalla notifica dei verbali presupposti, eseguita il 20-24-28-31.01.2022.
Si costituiva in giudizio la , sostenendo la legittimità degli opposti verbali sul Controparte_1
presupposto che il termine per la notifica decorresse dal 21.09.2022, data del riferito deposito della sentenza con cui il Giudice di Pace avrebbe rigettato l'opposizione proposta avverso i verbali presupposti.
Con sentenza n. 1008/2023, depositata il 06.11.2023, il Giudice di Pace di rigettava CP_1
l'opposizione ritenendo non contestata la circostanza relativa alla sentenza del 21.09.2022, affermando testualmente che "il fatto è incontroverso" e che avverso detta sentenza "per quanto in atti, non risulta appellata", nonostante la mancata produzione in giudizio della stessa da parte della
. CP_1
Avverso tale sentenza la ha proposto appello, censurando la pronuncia di Parte_1
primo grado per violazione ed erronea applicazione dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 2697 c.c., nonché dell'art. 7 D.L.vo 150/11, per aver il primo giudice erroneamente ritenuto non contestata una circostanza espressamente contestata e per aver fondato la propria decisione su una sentenza mai prodotta in giudizio dalla , così violando i principi in materia di onere della prova. CP_1
La , ritualmente citata, non si è costituita in questo grado di giudizio ed è stata Controparte_1
dichiarata contumace all'udienza del 24.09.2024. La causa è stata quindi rinviata all'udienza virtuale del 06.03.2025 e poi del 15.4.2025 per la discussione e la decisione, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito di note conclusive e memorie finali.
§§§§
1. Sul primo motivo di appello, relativo alla violazione ed erronea applicazione dell'art. 115 c.p.c., la censura è fondata e merita accoglimento.
3 di 6 Il Giudice di prime cure è incorso in un errore nell'applicazione del principio di non contestazione, laddove ha ritenuto "incontroverso" il fatto che il Giudice di Pace, con sentenza del 21.09.2022, avesse rigettato il relativo ricorso.
Tale circostanza, infatti, era stata oggetto di specifica e tempestiva contestazione da parte della società appellante, come emerge dal verbale di prima udienza del 07.06.2023, nel quale l'Avv.
Francesco Lorusso aveva espressamente dichiarato di contestare "la riferita e non provata circostanza relativa alla pronuncia di sentenza di rigetto di opposizione avverso verbali posti a presupposto di quelli oggetto della presente opposizione, sulla quale non accetta il contraddittorio".
L'errore del primo giudice risulta evidente se si considera che non solo ha ritenuto non contestato un fatto espressamente contestato, ma ha anche attestato, in assenza di qualsiasi riscontro documentale, che avverso detta sentenza non risultava proposto gravame.
La , infatti, non ha mai prodotto in giudizio la sentenza in questione, né ha Controparte_1
fornito elementi identificativi della stessa, quali il numero del provvedimento o gli estremi del procedimento, limitandosi ad una mera allegazione difensiva priva di qualsiasi supporto probatorio.
Tale condotta del giudice di prime cure si pone in contrasto con il principio sancito dall'art. 115
c.p.c., secondo cui il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
Pertanto, il primo motivo di appello deve essere accolto.
2. Anche il secondo motivo di appello, concernente la violazione ed erronea applicazione degli artt.
2697 c.c. e 7 D.L.vo 150/11, è fondato e merita accoglimento.
Il Giudice di prime cure ha infatti violato i principi che regolano l'onere della prova nei procedimenti di opposizione a sanzione amministrativa, laddove ha surrogato l'amministrazione nel suo onere probatorio.
Come correttamente evidenziato dall'appellante, nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa disciplinati dal D.L.vo 150/11, sebbene l'amministrazione rivesta formalmente la posizione di parte resistente, essa mantiene la veste sostanziale di attore, gravata pertanto dell'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa sanzionatoria. Tale principio trova conferma nella consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa, mentre l'opponente è tenuto a provare i soli fatti impeditivi, modificativi o estintivi dedotti a fondamento dell'opposizione.
Nel caso di specie, la ha fondato la tempestività della notifica degli opposti Controparte_1
4 di 6 verbali sull'asserita esistenza di una sentenza del Giudice di Pace del 21.09.2022, che avrebbe rigettato l'opposizione proposta avverso i verbali presupposti. Tuttavia, nonostante tale circostanza costituisse un fatto costitutivo essenziale della pretesa dell'amministrazione, in quanto da essa si faceva discendere la tempestività della notifica, la non ha prodotto in giudizio la sentenza CP_1
in questione, né ha fornito elementi identificativi della stessa, quali il numero del provvedimento o gli estremi del procedimento.
Il Giudice di prime cure, anziché trarre le dovute conseguenze dal mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'amministrazione, si è sostituito a quest'ultima, ritenendo provata una circostanza in assenza di qualsiasi riscontro documentale.
Pertanto, anche il secondo motivo di appello deve essere accolto.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere accolto. Nel merito della questione, risulta provato che i verbali di contestazione n.ri 1260001122728, 1260001122723,
1260001122740, 1260001122735, 1260001122746, 1260001122721, 1260001122720,
1260001122748, 1260001122726, 1260001122742 e 1260001122734 del 01.02.2023 sono stati notificati tardivamente. Come emerge dalla documentazione in atti, la notifica è avvenuta in data
13.02.2023 mediante consegna all'ufficio postale, ben oltre il termine di 150 giorni (60 per la comunicazione dei dati conducente + 90 per la notifica delle relative violazioni) dalla notifica dei verbali presupposti, eseguita il 20-24-28-31.01.2022.
Ai sensi dell'art. 201 del Codice della Strada, il mancato rispetto del termine per la notificazione determina l'illegittimità del verbale di contestazione. Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, devono essere annullati i verbali di contestazione n.ri 1260001122728, 1260001122723,
1260001122740, 1260001122735, 1260001122746, 1260001122721, 1260001122720,
1260001122748, 1260001122726, 1260001122742 e 1260001122734 del 01.02.2023 emessi dalla
Sezione di Polizia Stradale di con conseguente caducazione di tutti gli atti successivi e CP_1
dipendenti.
4. In considerazione dell'accoglimento dell'appello, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico della , in applicazione del principio della soccombenza Controparte_1
di cui all'art. 91 c.p.c., secondo i minimi LL (esclusa fase istruttoria in appello non svoltasi) tenuto conto della semplicità delle questioni oggetto di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 1008/2023 del Giudice di Pace di Parte_1
5 di 6 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: CP_1
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, annulla i verbali di contestazione n.ri 1260001122728, 1260001122723, 1260001122740, 1260001122735,
1260001122746, 1260001122721, 1260001122720, 1260001122748, 1260001122726,
1260001122742 e 1260001122734 del 01.02.2023 emessi dalla Sezione di Polizia Stradale di
CP_1
- Condanna la al pagamento delle spese di lite del primo grado, che liquida Controparte_1 in € 125,00 per anticipazioni, € 633,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- Condanna la al pagamento delle spese di lite del presente grado di appello, Controparte_1 che liquida in € 174,00 per anticipazioni, € 852,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Modena, 15 aprile 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
6 di 6