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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/08/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1864/2023 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Tommaso Castaldo e Davide Ascari ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Modena, Via
F. Rismondo, 4/2
ATTRICE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Giuliana Loscalzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modena, Piazza Manzoni, 4/2
CONVENUTO
Avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 04.02.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione
citava in giudizio il al fine di Parte_1 Controparte_1 sentire accertare la sua responsabilità nella causazione del sinistro occorso in data 21.08.2021 e condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti pari ad € 22.739,43, oppure a quella diversa somma, maggiore o minore risultante in corso di causa.
Si costituiva in giudizio il il quale chiedeva il Controparte_1 rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto.
Nelle more veniva espletata la prova testimoniale.
Valutate le risultanze istruttorie, ritiene il decidente che la domanda attorea, riconducibile indubbiamente all'art. 2051 c.c., sia infondata e non meriti accoglimento.
Anzitutto, occorre precisare che la responsabilità del danno da cose in custodia richiede al danneggiato la prova del nesso eziologico tra la situazione di fatto e la verificazione del danno, mentre il custode per liberarsi dalla responsabilità deve provare il caso fortuito che interrompe il nesso eziologico, il quale può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, ovvero che il fatto presenti il requisito della eccezionalità, della imprevedibilità e della inevitabilità, ovvero che vi siano delle cause estrinseche ed estemporanee create dai terzi non conoscibili, né eliminabili con immediatezza (Cass. Civ. n. 7805/2017).
Orbene, nel caso de quo parte attrice non ha assolto al rigoroso onere probatorio del nesso causale tra la cosa e la verificazione del danno, benchè non sussista alcun dubbio sul rapporto di custodia della cosa in capo al convenuto e sulla caduta.
Al riguardo, i testi escussi non hanno supportato le deduzioni attoree, nel senso che hanno confermato la caduta della SI.ra , ma non è Pt_1 stato dimostrato il punto esatto in cui essa sia avvenuta, riferendo genericamente che è avvenuta nei pressi di via Borsellino e dell'esistenza di un avvallamento;
sul punto il teste Testimone_1 dichiara: “…ad un certo punto la SI.ra è caduta Parte_1 improvvisamente nei pressi di via P. Borsellino. Nel luogo della caduta era presente un avvallamento non segnalato e non visibile a causa della carente illuminazione”. Ed altrettanto dichiara la teste
[...]
Tes_2
Pag. 2 di 4 Peraltro, sono state prodotte foto non scattate al momento del sinistro che rappresentano un tratto del vialetto che parte attrice asserisce sia riferibile al lugo del sinistro, senza indicare in maniera specifica il punto in cui si è verificato l'evento, né fornire elementi certi che dimostrino che la caduta sia da imputare ad una insidia ivi esistente.
Inoltre, la circostanza che l'attrice abiti nelle vicinanze del vialetto in cui è avvenuta la caduta e la presenza degli asseriti avvallamenti presenti, di cui era conoscenza la stessa attrice come asserito dal di lei marito, verosimilmente escludono il carattere insidioso o imprevedibile dello stato dei luoghi.
La domanda viene, quindi, rigettata per mancanza di prova certa del nesso causale, incombente appunto su parte attrice, la quale ha l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa (Cass Civ. n. 18518/2024).
Di contro, posto che non è contestata ed è provata sia la caduta, che la presenza degli avvallamenti, il convenuto non ha assolto CP_1 all'onere probatorio di provare la asserita colpa esclusiva dell'attrice, ovvero un suo comportamento negligente nell'occorso, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per la quale “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. Civ. n.
20943/2022).
Con riferimento alle spese di giudizio, tenuto conto di quanto sopra espresso, della mancanza di elementi, il cui onere spettava al custode
Pag. 3 di 4 sostegno delle sue deduzioni, che dimostrino il requisito della eccezionalità e/o della imprevedibilità dello stato dei luoghi, ovvero della esistenza di cause estrinseche ed estemporanee create dai terzi non conoscibili, né eliminabili con immediatezza (Cass. Civ. n.
7805/2017), atteso che segnalazioni sulle anomalie del vialetto percorso dall'attrice erano state inoltrate, come si può desumere anche dalla presenza di transenne rappresentate nelle foto allegate da parte attrice, sussistono giusti motivi per compensarle nella misura di 1/2 e di conseguenza parte attrice è tenuta a corrispondere a parte convenuta 1/2 residuo, liquidato come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando della causa civile iscritta al n. 1864/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- rigetta la domanda attorea;
- dichiara le spese di giudizio compensate nella misura di 1/2 e conseguentemente condanna alla rifusione in Parte_1 favore del di 1/2 residuo che si liquida, a Controparte_1 compensazione già operata, nella complessiva somma di € 1.270,00=, oltre accessori.
Modena, 4 agosto 2025
Il Giudice Luca Primiceri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1864/2023 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Tommaso Castaldo e Davide Ascari ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Modena, Via
F. Rismondo, 4/2
ATTRICE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Giuliana Loscalzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Modena, Piazza Manzoni, 4/2
CONVENUTO
Avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 04.02.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione
citava in giudizio il al fine di Parte_1 Controparte_1 sentire accertare la sua responsabilità nella causazione del sinistro occorso in data 21.08.2021 e condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti pari ad € 22.739,43, oppure a quella diversa somma, maggiore o minore risultante in corso di causa.
Si costituiva in giudizio il il quale chiedeva il Controparte_1 rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto.
Nelle more veniva espletata la prova testimoniale.
Valutate le risultanze istruttorie, ritiene il decidente che la domanda attorea, riconducibile indubbiamente all'art. 2051 c.c., sia infondata e non meriti accoglimento.
Anzitutto, occorre precisare che la responsabilità del danno da cose in custodia richiede al danneggiato la prova del nesso eziologico tra la situazione di fatto e la verificazione del danno, mentre il custode per liberarsi dalla responsabilità deve provare il caso fortuito che interrompe il nesso eziologico, il quale può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, ovvero che il fatto presenti il requisito della eccezionalità, della imprevedibilità e della inevitabilità, ovvero che vi siano delle cause estrinseche ed estemporanee create dai terzi non conoscibili, né eliminabili con immediatezza (Cass. Civ. n. 7805/2017).
Orbene, nel caso de quo parte attrice non ha assolto al rigoroso onere probatorio del nesso causale tra la cosa e la verificazione del danno, benchè non sussista alcun dubbio sul rapporto di custodia della cosa in capo al convenuto e sulla caduta.
Al riguardo, i testi escussi non hanno supportato le deduzioni attoree, nel senso che hanno confermato la caduta della SI.ra , ma non è Pt_1 stato dimostrato il punto esatto in cui essa sia avvenuta, riferendo genericamente che è avvenuta nei pressi di via Borsellino e dell'esistenza di un avvallamento;
sul punto il teste Testimone_1 dichiara: “…ad un certo punto la SI.ra è caduta Parte_1 improvvisamente nei pressi di via P. Borsellino. Nel luogo della caduta era presente un avvallamento non segnalato e non visibile a causa della carente illuminazione”. Ed altrettanto dichiara la teste
[...]
Tes_2
Pag. 2 di 4 Peraltro, sono state prodotte foto non scattate al momento del sinistro che rappresentano un tratto del vialetto che parte attrice asserisce sia riferibile al lugo del sinistro, senza indicare in maniera specifica il punto in cui si è verificato l'evento, né fornire elementi certi che dimostrino che la caduta sia da imputare ad una insidia ivi esistente.
Inoltre, la circostanza che l'attrice abiti nelle vicinanze del vialetto in cui è avvenuta la caduta e la presenza degli asseriti avvallamenti presenti, di cui era conoscenza la stessa attrice come asserito dal di lei marito, verosimilmente escludono il carattere insidioso o imprevedibile dello stato dei luoghi.
La domanda viene, quindi, rigettata per mancanza di prova certa del nesso causale, incombente appunto su parte attrice, la quale ha l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa (Cass Civ. n. 18518/2024).
Di contro, posto che non è contestata ed è provata sia la caduta, che la presenza degli avvallamenti, il convenuto non ha assolto CP_1 all'onere probatorio di provare la asserita colpa esclusiva dell'attrice, ovvero un suo comportamento negligente nell'occorso, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per la quale “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. Civ. n.
20943/2022).
Con riferimento alle spese di giudizio, tenuto conto di quanto sopra espresso, della mancanza di elementi, il cui onere spettava al custode
Pag. 3 di 4 sostegno delle sue deduzioni, che dimostrino il requisito della eccezionalità e/o della imprevedibilità dello stato dei luoghi, ovvero della esistenza di cause estrinseche ed estemporanee create dai terzi non conoscibili, né eliminabili con immediatezza (Cass. Civ. n.
7805/2017), atteso che segnalazioni sulle anomalie del vialetto percorso dall'attrice erano state inoltrate, come si può desumere anche dalla presenza di transenne rappresentate nelle foto allegate da parte attrice, sussistono giusti motivi per compensarle nella misura di 1/2 e di conseguenza parte attrice è tenuta a corrispondere a parte convenuta 1/2 residuo, liquidato come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando della causa civile iscritta al n. 1864/2023 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- rigetta la domanda attorea;
- dichiara le spese di giudizio compensate nella misura di 1/2 e conseguentemente condanna alla rifusione in Parte_1 favore del di 1/2 residuo che si liquida, a Controparte_1 compensazione già operata, nella complessiva somma di € 1.270,00=, oltre accessori.
Modena, 4 agosto 2025
Il Giudice Luca Primiceri
Pag. 4 di 4