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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 872/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 451/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240051288863000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240051288863000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240051288863000 IRPEF-ALTRO 2020
- RUOLO n. 2024/550201 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- RUOLO n. 2024/550201 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- RUOLO n. 2024/550201 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Il difensore della ricorrente prende atto della richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere depositata dall'Agenzia delle Entrate nel fascicolo telematico ed insiste per la condanna alle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate si riporta alle proprie controdeduzioni e chiede che venga dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la contribuente impugnava la cartella di pagamento n.
29620240051288863000, riferita all'anno d'imposta 2020, emessa a seguito di controllo formale ex art. 36- ter del D.P.R. 600/1973 per il disconoscimento della deduzione relativa ai contributi versati per previdenza complementare (polizza Società_1 contributi per € 5.160,00).
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha riconosciuto la spettanza della deduzione, rilevando che la documentazione prodotta in sede di ricorso dimostrava la piena deducibilità dell'onere e che il conto corrente dal quale erano stati effettuati i versamenti risultava cointestato ai coniugi. Pertanto, l'Ufficio ha disposto lo sgravio integrale della cartella e ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, domandando la compensazione delle spese per la mancata produzione documentale in sede di controllo formale.
La contribuente, con memoria illustrativa, ha aderito alla cessazione della materia del contendere ma ha chiesto la condanna dell'Ufficio alle spese, ritenendo ingiustificato il recupero operato e sottolineando la piena legittimità della deduzione sin dall'origine.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto sgravio totale dell'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/1992.
Resta da decidere sulle spese di lite.
Nel caso di specie emergono elementi che giustificano la compensazione integrale, e cioè:
– in sede di controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. 600/1973 la contribuente non aveva prodotto la documentazione necessaria a dimostrare l'effettiva deducibilità dell'onere, circostanza valorizzata dall'Ufficio nel provvedimento di sgravio e nella propria costituzione;
– l'estinzione è intervenuta solo a seguito della documentazione prodotta in ricorso, che ha consentito di chiarire la corretta intestazione e la riferibilità dei versamenti;
– l'annullamento dell'atto non discende da una resistenza ingiustificata dell'Amministrazione, ma da un'integrazione probatoria avvenuta successivamente.
Tali elementi integrano le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall'art. 15, comma 2, D.Lgs. 546/1992, che consentono di disporre la compensazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, definitivamente pronunciando:
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/1992;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Palermo, lì 9.2.26
Il Giudice Monocratico
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 451/2025 depositato il 13/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240051288863000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240051288863000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620240051288863000 IRPEF-ALTRO 2020
- RUOLO n. 2024/550201 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- RUOLO n. 2024/550201 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- RUOLO n. 2024/550201 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Il difensore della ricorrente prende atto della richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere depositata dall'Agenzia delle Entrate nel fascicolo telematico ed insiste per la condanna alle spese del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate si riporta alle proprie controdeduzioni e chiede che venga dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la contribuente impugnava la cartella di pagamento n.
29620240051288863000, riferita all'anno d'imposta 2020, emessa a seguito di controllo formale ex art. 36- ter del D.P.R. 600/1973 per il disconoscimento della deduzione relativa ai contributi versati per previdenza complementare (polizza Società_1 contributi per € 5.160,00).
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha riconosciuto la spettanza della deduzione, rilevando che la documentazione prodotta in sede di ricorso dimostrava la piena deducibilità dell'onere e che il conto corrente dal quale erano stati effettuati i versamenti risultava cointestato ai coniugi. Pertanto, l'Ufficio ha disposto lo sgravio integrale della cartella e ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, domandando la compensazione delle spese per la mancata produzione documentale in sede di controllo formale.
La contribuente, con memoria illustrativa, ha aderito alla cessazione della materia del contendere ma ha chiesto la condanna dell'Ufficio alle spese, ritenendo ingiustificato il recupero operato e sottolineando la piena legittimità della deduzione sin dall'origine.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'intervenuto sgravio totale dell'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/1992.
Resta da decidere sulle spese di lite.
Nel caso di specie emergono elementi che giustificano la compensazione integrale, e cioè:
– in sede di controllo formale ex art. 36-ter D.P.R. 600/1973 la contribuente non aveva prodotto la documentazione necessaria a dimostrare l'effettiva deducibilità dell'onere, circostanza valorizzata dall'Ufficio nel provvedimento di sgravio e nella propria costituzione;
– l'estinzione è intervenuta solo a seguito della documentazione prodotta in ricorso, che ha consentito di chiarire la corretta intestazione e la riferibilità dei versamenti;
– l'annullamento dell'atto non discende da una resistenza ingiustificata dell'Amministrazione, ma da un'integrazione probatoria avvenuta successivamente.
Tali elementi integrano le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall'art. 15, comma 2, D.Lgs. 546/1992, che consentono di disporre la compensazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, definitivamente pronunciando:
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 546/1992;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Palermo, lì 9.2.26
Il Giudice Monocratico