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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/12/2025, n. 7375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7375 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4946/2022
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONE, FAMIGLIA, MINORI E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
La Corte di Appello di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti consiglieri:
Composta dai magistrati: dott.ssa SO OT Presidente dott. ssa Francesca Romana Salvatori Consigliere dott.ssa AR RO UF Consigliere relatore riunita in camera di consiglio del 28 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 4946 del ruolo generale dell'anno 2022, vertente tra
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AN AR IT, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Roma, via Giosuè Carducci n.
4-Appellante in riassunzione - contro nato a [...] il [...], res.te in Monte San Giovanni Controparte_1
Campano (FR) via Reditoto n° 7 C.F. , in persona del curatore speciale C.F._2 avv. AR CC C.F. giusto provvedimento del Giudice C.F._3
Tutelare del Tribunale di Frosinone del 14/05/2024 R.G.V. 2193/2024 e successiva accettazione del 17/05/2024, che lo rappresenta e difende in proprio ex art. 86 c.p.c. nei giudizi 4946/2022 e 4946/2022 sub 1 presso l'intestata Corte di Appello, el.te dom.to presso il suo studio in Frosinone S.R. 214 per Casamari n° 49, ammesso al gratuito patrocinio nell'adunanza del 23/05/2024 delibera n° 4230/2024 del C.O.A. di Roma;
- n. q. di erede di
Appellata deceduta- Persona_1
(c.f. ), n. q. di erede di Controparte_2 C.F._4 Persona_1
Appellata deceduta -contumace e con l'intervento del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso sentenza di separazione giudiziale 513/2022 del Tribunale di
Frosinone, pubblicata il 26/5/2022, nel giudizio RG 1694/2019,.
Premesso
e contraevano matrimonio in data 2.06.2006 e hanno Parte_1 Persona_1
avuto due figli, (il 7.10.1999) e (il 17.08.2009); adiva CP_2 CP_1 Parte_1
il Tribunale di Frosinone per sentir pronunciare la separazione tra i coniugi con addebito alla moglie;
l'affidamento congiunto del figlio minore da collocare in via prevalente presso il padre e conseguentemente assegnare allo stesso la casa familiare e, quanto alle determinazioni economiche, chiedeva disporsi la corresponsione di un contributo per il mantenimento del figlio pari ad euro 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. In subordine, nell'ipotesi in cui non fosse disposta la collocazione del minore presso il padre nella casa coniugale, disporsi che il sig. corrispondesse al figlio minore Parte_1 CP_1 un assegno di mantenimento pari ad euro 300,00 (trecento/00) mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva che si associava alla richiesta di separazione, ma chiedeva, Persona_1
fermo l'affidamento condiviso del minore, assegnarsi ad essa la casa coniugale con Per_1
allocazione del minore presso di sé; porsi a carico del il pagamento in favore di Parte_1 essa sig.ra dell'importo mensile di € 1.500,00 a titolo di contributo al mantenimento Per_1
per il figlio minore ed € 1.000,00 per il figlio maggiorenne oltre rivalutazione annua e contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie documentate;
riconoscersi in favore di essa assegno per l'importo mensile di € 2.000,00; in via riconvenzionale, Per_1
pronunciarsi la separazione con addebito di responsabilità in capo al Parte_1
Il Tribunale di Frosinone nella sentenza oggetto dell'impugnazione che occupa così provvedeva: confermava la sentenza non definitiva sullo status;
addebitava la separazione al Parte_1 affidava il minore ad entrambi i genitori con allocazione presso la madre nella casa CP_1
coniugale che le veniva assegnata;
confermava il diritto di visita del padre al figlio minore;
poneva a carico del il pagamento di un assegno mensile di € 1.500,00 in favore Parte_1 del minore e di uno di € 500,00 in favore della;
rigettava la domanda relativa al Per_1
contributo al mantenimento del figlio maggiorenne;
poneva le spese CP_2 straordinarie a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%; compensava le spese di lite.
Con ricorso depositato il 21.9.2022, proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza, censurando l'erronea valutazione compiuta dal Tribunale in ordine alle reali condizioni economiche delle parti, che avrebbe fatto propria, acriticamente, la relazione della Guardia di Finanza, nonché lamentando l'omessa considerazione degli elementi forniti a sostegno della richiesta di addebito della separazione alla moglie;
quindi, concludeva chiedendo accogliersi la domanda di addebito formulata da
[...] nei confronti di perché sorretta da giusta causa;
accertata e Parte_1 Persona_1
dichiarata la giusta causa di allontanamento del dalla casa coniugale, rigettare Parte_1
la domanda di addebito formulata dalla perché non provata;
ridurre la misura Per_1 dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore secondo Giustizia;
CP_1
revocare e rigettare la richiesta di assegno di mantenimento in favore di per Persona_1
carenza dei presupposti.
Depositava altresì istanza cautelare per la quale veniva aperto apposito fascicolo perché fosse disposta la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e la immediata revoca dell'assegno di mantenimento in favore dell'appellata, nonché la riduzione dell'assegno di mantenimento per il minore nella misura ritenuta di Controparte_1
giustizia, anche con provvedimento monocratico inaudita altera parte. si costituiva e contestato tutte le domande e le argomentazioni ex adverso Parte_2
formulate ed espresse, chiedendo la conseguente conferma della sentenza di primo grado in ogni sua parte.
In corso di giudizio è deceduta e con ordinanza del 14.03.2024 è stata Persona_1
dichiarata l'interruzione del giudizio su richiesta del difensore della stessa.
ha, quindi, riassunto il giudizio nei confronti dei figli nella qualità di Parte_1
eredi della madre, al fine di sentir dichiarare la cessazione della materia del contendere nella causa di separazione personale tra coniugi con addebito al Sig. RGN 4946/2022 Parte_1
e RGN 4946/2022-sub.1, per avvenuto decesso della moglie Sig.ra e con Persona_1
conseguente affidamento esclusivo del minore al padre e sua collocazione presso la residenza del padre;
in via subordinata ed eventuale, ove il Collegio non avesse ritenuto di dover accogliere gli orientamenti della giurisprudenza richiamata nell'atto di riassunzione o in caso di opposizione da parte dei convenuti, accogliere le conclusioni già rassegnate in sede cautelare e di merito.
è rimasto contumace, mentre per il minore si è Controparte_2 Controparte_1 costituito il curatore speciale nominato dal Tribunale di Frosinone (provvedimento
14/05/2024 R.G.V. 2193/2024), avv AR CC, rappresentandolo e difendendolo in proprio ex art. 86 c.p.c., e chiedendo il rigetto dell'appello nell'interesse del minore, poiché
l'eventuale revoca della pronuncia di addebito della separazione del avrebbe Parte_1
potuto compromettere gli interessi del minore, facendo riemergere i diritti successori del coniuge separato, ma non divorziato e che, in tale qualità avrebbe potuto, impugnare il testamento della nel quale si è disposto dell'intero patrimonio in favore dei due Per_1
figli, in pari quota, per lesione della legittima.
La difesa del ha contestato le difese e le argomentazioni del Curatore speciale, Parte_1
eccependo il difetto di legittimazione passiva dello stesso a contraddire sulle questioni legate alla separazione e all'addebito e comunque affermando di non voler impugnare il testamento della signora , prestando così acquiescenza allo stesso, circostanza che Per_1
però non appartiene alla materia di questo giudizio.
Nelle note di udienza depositate in data 25.11.2025 ha così concluso: “disporre l'affidamento del minore al padre, con collocazione presso di lui in Monte San Giovanni Campano (FR), via Reditoto n. 7; b) dichiarare cessata la materia del contendere;
c) rigettare ogni avversa domanda;
d) compensare le spese. In via meramente eventuale e subordinata, nella denegata e non creduta il Collegio adito ritenga di non dichiarare cessata la materia del contendere come da domanda di cui al precedente punto b): 1) accertata e dichiarata la giusta causa di allontanamento del sig. dalla casa coniugale, rigettare Parte_1
la domanda di addebito formulata dalla sig.ra perché non provata;
2) Persona_1 disporre l'affidamento del minore al padre, con collocazione presso di lui in Monte San
Giovanni Campano (FR), via Reditoto n. 7; 3) rigettare ogni avversa domanda;
4) compensare le spese”.
Il curatore speciale di così ha concluso: “ Voglia l'Ecc.ma Corte di Controparte_1
Appello adita, ogni contraria istanza rigettata e disattesa, respingere l'appello perché infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese come per legge stante l'ammissione al gratuito patrocino, liquidando i compensi del sottoscritto avvocato che ne fa contestualmente espressa istanza”. Motivazione
Deve darsi atto che nella giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante l'affermazione che il decesso di uno dei coniugi sopravvenuto nel corso del giudizio di separazione comporta la cessazione della materia del contendere, salvo che sulle domande autonome che non presuppongano la separazione stessa (cfr., tra le altre, Cass. 18130/2013,
27556/2008, 8786/1987).
L´evento morte è per sé sufficiente a produrre l´estinzione del matrimonio e del diritto all´assegno di mantenimento travolgendo così ogni pronuncia precedentemente emessa ma ancora non definitiva.
L'avere però il Tribunale pronunciato l'addebito della separazione al comporta Parte_1
però l'indegnità a succedere e dunque non è fatto irrilevante con riguardo agli aspetti patrimoniali e si è già detto che pur prendendosi atto della manifestazione di volontà del di non voler procedere all'impugnazione del testamento della , che lo Parte_1 Per_1
ha escluso dalla successione, non è possibile in questo giudizio accertare l'avvenuta acquiescenza allo stesso, poiché è materia che vi è estranea.
Non essendo, pertanto, la sentenza sul pronunciato addebito passata in giudicato, ed essendo la stessa ancora oggetto di controversia tra le parti, si impone la pronuncia di questa
Corte a tal riguardo.
Ebbene, gli elementi acquisiti nel corso del giudizio di primo grado, all'esito di istruttoria documentale e orale, impongono di confermare la pronuncia di addebito della separazione a Sono stati, infatti, accertati a suo carico la violazione dei Parte_1
doveri nascenti dal matrimonio e il nesso causale tra la violazione e la crisi coniugale che ha condotto all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza: in particolare, si fa riferimento alla violazione dell'obbligo alla fedeltà e di quello della coabitazione con abbandono della casa coniugale.
Possono infatti dirsi accertati la relazione in costanza di matrimonio con la come Pt_3
riferito tra l'altro dai figli, e l'abbandono della casa coniugale in seguito alla visualizzazione di immagini a sfondo sessuale tra il la da parte di al quale il padre Parte_1 Pt_3 CP_1
aveva dato incautamente in uso un vecchio telefono che tali immagini custodiva. Una reazione anche molto forte da parte della in tale ultima occasione risulta del tutto Per_1 comprensibile. Ebbene, con riguardo alle statuizioni economiche, occorre dare atto che è venuto meno il diritto all'assegno di mantenimento da parte della , trattandosi di diritto non Per_1
trasmissibile.
Per ragioni diverse viene meno anche la previsione dell'assegno in favore del minore
, tenuto conto che il padre, che mai ha perso la responsabilità genitoriale, è divenuto CP_1
l'unico titolare della stessa in seguito alla morte della madre. Ne consegue che il padre dovrà provvedere direttamente e in via esclusiva al mantenimento del minore.
Per quanto concerne, infine, la collocazione di , risulta accoglibile la domanda del CP_1 padre di collocazione presso la propria abitazione, ma tenuto conto che il minore è nato nel
2009 e ha ormai sedici anni, occorre tener conto anche della sua volontà. Ascoltato nel giudizio di primo grado, affermò di voler vivere con la madre, pur avendo un buon rapporto con il padre, ma di non voler vivere con lui, non avendo invece un buon rapporto con la compagna del padre e la figlia della stessa. Pertanto, ove preferisse continuare a CP_1
vivere nella casa dove è sempre vissuto, con il fratello, che ha ormai 26 anni e dunque è in grado di prendersene cura, corrisponde all'interesse del minore tener conto dei suoi desideri e consentirgli di poter continuare ad abitare con il fratello nella casa dove ha sempre vissuto anche con la madre.
L'appello, in conclusione, è risultato infondato nei termini di cui sopra e, nei limiti illustrati, dev'essere respinto.
Il tenore della decisione implica la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite per questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di legge, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/02, affinché sia tenuto a versare un ulteriore importo pari al Parte_1
contributo unificato dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Alcun rilievo riveste poi più la domanda cautelare a suo tempo presentata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale,
1) Respinge l'appello e conferma le statuizioni della sentenza del Tribunale di Frosinone
n. 513/2022 del 26.05.2022 con riferimento all'addebito della separazione a
; Parte_1 2) Dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento all'assegno di mantenimento in favore di deceduta, e al contributo per il Persona_1
mantenimento del minore;
Controparte_1
3) In ragione della titolarità esclusiva della responsabilità genitoriale sul minore
, dispone il collocamento dello stesso presso l'abitazione di Controparte_1
, salva diversa volontà del minore di continuare a vivere presso Parte_1
quella che era la casa familiare con il fratello , e il mantenimento diretto CP_2
dello stesso da parte del padre;
4) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 6.300,00, oltre accessori di legge e spese forfettarie al 15%, da versarsi in favore dell'erario, stante l'ammissione al gratuito patrocinio della difesa di in giudizio a mezzo del Curatore speciale, avv. Controparte_1
AR CC, in proprio;
5) dichiara la sussistenza dei presupposti di legge, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02, affinché sia tenuto a versare un ulteriore importo Parte_4
pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 28 novembre 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
AR RO UF SO OT
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONE, FAMIGLIA, MINORI E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
La Corte di Appello di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti consiglieri:
Composta dai magistrati: dott.ssa SO OT Presidente dott. ssa Francesca Romana Salvatori Consigliere dott.ssa AR RO UF Consigliere relatore riunita in camera di consiglio del 28 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 4946 del ruolo generale dell'anno 2022, vertente tra
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AN AR IT, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Roma, via Giosuè Carducci n.
4-Appellante in riassunzione - contro nato a [...] il [...], res.te in Monte San Giovanni Controparte_1
Campano (FR) via Reditoto n° 7 C.F. , in persona del curatore speciale C.F._2 avv. AR CC C.F. giusto provvedimento del Giudice C.F._3
Tutelare del Tribunale di Frosinone del 14/05/2024 R.G.V. 2193/2024 e successiva accettazione del 17/05/2024, che lo rappresenta e difende in proprio ex art. 86 c.p.c. nei giudizi 4946/2022 e 4946/2022 sub 1 presso l'intestata Corte di Appello, el.te dom.to presso il suo studio in Frosinone S.R. 214 per Casamari n° 49, ammesso al gratuito patrocinio nell'adunanza del 23/05/2024 delibera n° 4230/2024 del C.O.A. di Roma;
- n. q. di erede di
Appellata deceduta- Persona_1
(c.f. ), n. q. di erede di Controparte_2 C.F._4 Persona_1
Appellata deceduta -contumace e con l'intervento del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso sentenza di separazione giudiziale 513/2022 del Tribunale di
Frosinone, pubblicata il 26/5/2022, nel giudizio RG 1694/2019,.
Premesso
e contraevano matrimonio in data 2.06.2006 e hanno Parte_1 Persona_1
avuto due figli, (il 7.10.1999) e (il 17.08.2009); adiva CP_2 CP_1 Parte_1
il Tribunale di Frosinone per sentir pronunciare la separazione tra i coniugi con addebito alla moglie;
l'affidamento congiunto del figlio minore da collocare in via prevalente presso il padre e conseguentemente assegnare allo stesso la casa familiare e, quanto alle determinazioni economiche, chiedeva disporsi la corresponsione di un contributo per il mantenimento del figlio pari ad euro 300,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. In subordine, nell'ipotesi in cui non fosse disposta la collocazione del minore presso il padre nella casa coniugale, disporsi che il sig. corrispondesse al figlio minore Parte_1 CP_1 un assegno di mantenimento pari ad euro 300,00 (trecento/00) mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva che si associava alla richiesta di separazione, ma chiedeva, Persona_1
fermo l'affidamento condiviso del minore, assegnarsi ad essa la casa coniugale con Per_1
allocazione del minore presso di sé; porsi a carico del il pagamento in favore di Parte_1 essa sig.ra dell'importo mensile di € 1.500,00 a titolo di contributo al mantenimento Per_1
per il figlio minore ed € 1.000,00 per il figlio maggiorenne oltre rivalutazione annua e contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie documentate;
riconoscersi in favore di essa assegno per l'importo mensile di € 2.000,00; in via riconvenzionale, Per_1
pronunciarsi la separazione con addebito di responsabilità in capo al Parte_1
Il Tribunale di Frosinone nella sentenza oggetto dell'impugnazione che occupa così provvedeva: confermava la sentenza non definitiva sullo status;
addebitava la separazione al Parte_1 affidava il minore ad entrambi i genitori con allocazione presso la madre nella casa CP_1
coniugale che le veniva assegnata;
confermava il diritto di visita del padre al figlio minore;
poneva a carico del il pagamento di un assegno mensile di € 1.500,00 in favore Parte_1 del minore e di uno di € 500,00 in favore della;
rigettava la domanda relativa al Per_1
contributo al mantenimento del figlio maggiorenne;
poneva le spese CP_2 straordinarie a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%; compensava le spese di lite.
Con ricorso depositato il 21.9.2022, proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza, censurando l'erronea valutazione compiuta dal Tribunale in ordine alle reali condizioni economiche delle parti, che avrebbe fatto propria, acriticamente, la relazione della Guardia di Finanza, nonché lamentando l'omessa considerazione degli elementi forniti a sostegno della richiesta di addebito della separazione alla moglie;
quindi, concludeva chiedendo accogliersi la domanda di addebito formulata da
[...] nei confronti di perché sorretta da giusta causa;
accertata e Parte_1 Persona_1
dichiarata la giusta causa di allontanamento del dalla casa coniugale, rigettare Parte_1
la domanda di addebito formulata dalla perché non provata;
ridurre la misura Per_1 dell'assegno di mantenimento in favore del figlio minore secondo Giustizia;
CP_1
revocare e rigettare la richiesta di assegno di mantenimento in favore di per Persona_1
carenza dei presupposti.
Depositava altresì istanza cautelare per la quale veniva aperto apposito fascicolo perché fosse disposta la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e la immediata revoca dell'assegno di mantenimento in favore dell'appellata, nonché la riduzione dell'assegno di mantenimento per il minore nella misura ritenuta di Controparte_1
giustizia, anche con provvedimento monocratico inaudita altera parte. si costituiva e contestato tutte le domande e le argomentazioni ex adverso Parte_2
formulate ed espresse, chiedendo la conseguente conferma della sentenza di primo grado in ogni sua parte.
In corso di giudizio è deceduta e con ordinanza del 14.03.2024 è stata Persona_1
dichiarata l'interruzione del giudizio su richiesta del difensore della stessa.
ha, quindi, riassunto il giudizio nei confronti dei figli nella qualità di Parte_1
eredi della madre, al fine di sentir dichiarare la cessazione della materia del contendere nella causa di separazione personale tra coniugi con addebito al Sig. RGN 4946/2022 Parte_1
e RGN 4946/2022-sub.1, per avvenuto decesso della moglie Sig.ra e con Persona_1
conseguente affidamento esclusivo del minore al padre e sua collocazione presso la residenza del padre;
in via subordinata ed eventuale, ove il Collegio non avesse ritenuto di dover accogliere gli orientamenti della giurisprudenza richiamata nell'atto di riassunzione o in caso di opposizione da parte dei convenuti, accogliere le conclusioni già rassegnate in sede cautelare e di merito.
è rimasto contumace, mentre per il minore si è Controparte_2 Controparte_1 costituito il curatore speciale nominato dal Tribunale di Frosinone (provvedimento
14/05/2024 R.G.V. 2193/2024), avv AR CC, rappresentandolo e difendendolo in proprio ex art. 86 c.p.c., e chiedendo il rigetto dell'appello nell'interesse del minore, poiché
l'eventuale revoca della pronuncia di addebito della separazione del avrebbe Parte_1
potuto compromettere gli interessi del minore, facendo riemergere i diritti successori del coniuge separato, ma non divorziato e che, in tale qualità avrebbe potuto, impugnare il testamento della nel quale si è disposto dell'intero patrimonio in favore dei due Per_1
figli, in pari quota, per lesione della legittima.
La difesa del ha contestato le difese e le argomentazioni del Curatore speciale, Parte_1
eccependo il difetto di legittimazione passiva dello stesso a contraddire sulle questioni legate alla separazione e all'addebito e comunque affermando di non voler impugnare il testamento della signora , prestando così acquiescenza allo stesso, circostanza che Per_1
però non appartiene alla materia di questo giudizio.
Nelle note di udienza depositate in data 25.11.2025 ha così concluso: “disporre l'affidamento del minore al padre, con collocazione presso di lui in Monte San Giovanni Campano (FR), via Reditoto n. 7; b) dichiarare cessata la materia del contendere;
c) rigettare ogni avversa domanda;
d) compensare le spese. In via meramente eventuale e subordinata, nella denegata e non creduta il Collegio adito ritenga di non dichiarare cessata la materia del contendere come da domanda di cui al precedente punto b): 1) accertata e dichiarata la giusta causa di allontanamento del sig. dalla casa coniugale, rigettare Parte_1
la domanda di addebito formulata dalla sig.ra perché non provata;
2) Persona_1 disporre l'affidamento del minore al padre, con collocazione presso di lui in Monte San
Giovanni Campano (FR), via Reditoto n. 7; 3) rigettare ogni avversa domanda;
4) compensare le spese”.
Il curatore speciale di così ha concluso: “ Voglia l'Ecc.ma Corte di Controparte_1
Appello adita, ogni contraria istanza rigettata e disattesa, respingere l'appello perché infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese come per legge stante l'ammissione al gratuito patrocino, liquidando i compensi del sottoscritto avvocato che ne fa contestualmente espressa istanza”. Motivazione
Deve darsi atto che nella giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante l'affermazione che il decesso di uno dei coniugi sopravvenuto nel corso del giudizio di separazione comporta la cessazione della materia del contendere, salvo che sulle domande autonome che non presuppongano la separazione stessa (cfr., tra le altre, Cass. 18130/2013,
27556/2008, 8786/1987).
L´evento morte è per sé sufficiente a produrre l´estinzione del matrimonio e del diritto all´assegno di mantenimento travolgendo così ogni pronuncia precedentemente emessa ma ancora non definitiva.
L'avere però il Tribunale pronunciato l'addebito della separazione al comporta Parte_1
però l'indegnità a succedere e dunque non è fatto irrilevante con riguardo agli aspetti patrimoniali e si è già detto che pur prendendosi atto della manifestazione di volontà del di non voler procedere all'impugnazione del testamento della , che lo Parte_1 Per_1
ha escluso dalla successione, non è possibile in questo giudizio accertare l'avvenuta acquiescenza allo stesso, poiché è materia che vi è estranea.
Non essendo, pertanto, la sentenza sul pronunciato addebito passata in giudicato, ed essendo la stessa ancora oggetto di controversia tra le parti, si impone la pronuncia di questa
Corte a tal riguardo.
Ebbene, gli elementi acquisiti nel corso del giudizio di primo grado, all'esito di istruttoria documentale e orale, impongono di confermare la pronuncia di addebito della separazione a Sono stati, infatti, accertati a suo carico la violazione dei Parte_1
doveri nascenti dal matrimonio e il nesso causale tra la violazione e la crisi coniugale che ha condotto all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza: in particolare, si fa riferimento alla violazione dell'obbligo alla fedeltà e di quello della coabitazione con abbandono della casa coniugale.
Possono infatti dirsi accertati la relazione in costanza di matrimonio con la come Pt_3
riferito tra l'altro dai figli, e l'abbandono della casa coniugale in seguito alla visualizzazione di immagini a sfondo sessuale tra il la da parte di al quale il padre Parte_1 Pt_3 CP_1
aveva dato incautamente in uso un vecchio telefono che tali immagini custodiva. Una reazione anche molto forte da parte della in tale ultima occasione risulta del tutto Per_1 comprensibile. Ebbene, con riguardo alle statuizioni economiche, occorre dare atto che è venuto meno il diritto all'assegno di mantenimento da parte della , trattandosi di diritto non Per_1
trasmissibile.
Per ragioni diverse viene meno anche la previsione dell'assegno in favore del minore
, tenuto conto che il padre, che mai ha perso la responsabilità genitoriale, è divenuto CP_1
l'unico titolare della stessa in seguito alla morte della madre. Ne consegue che il padre dovrà provvedere direttamente e in via esclusiva al mantenimento del minore.
Per quanto concerne, infine, la collocazione di , risulta accoglibile la domanda del CP_1 padre di collocazione presso la propria abitazione, ma tenuto conto che il minore è nato nel
2009 e ha ormai sedici anni, occorre tener conto anche della sua volontà. Ascoltato nel giudizio di primo grado, affermò di voler vivere con la madre, pur avendo un buon rapporto con il padre, ma di non voler vivere con lui, non avendo invece un buon rapporto con la compagna del padre e la figlia della stessa. Pertanto, ove preferisse continuare a CP_1
vivere nella casa dove è sempre vissuto, con il fratello, che ha ormai 26 anni e dunque è in grado di prendersene cura, corrisponde all'interesse del minore tener conto dei suoi desideri e consentirgli di poter continuare ad abitare con il fratello nella casa dove ha sempre vissuto anche con la madre.
L'appello, in conclusione, è risultato infondato nei termini di cui sopra e, nei limiti illustrati, dev'essere respinto.
Il tenore della decisione implica la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite per questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di legge, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/02, affinché sia tenuto a versare un ulteriore importo pari al Parte_1
contributo unificato dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Alcun rilievo riveste poi più la domanda cautelare a suo tempo presentata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale,
1) Respinge l'appello e conferma le statuizioni della sentenza del Tribunale di Frosinone
n. 513/2022 del 26.05.2022 con riferimento all'addebito della separazione a
; Parte_1 2) Dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento all'assegno di mantenimento in favore di deceduta, e al contributo per il Persona_1
mantenimento del minore;
Controparte_1
3) In ragione della titolarità esclusiva della responsabilità genitoriale sul minore
, dispone il collocamento dello stesso presso l'abitazione di Controparte_1
, salva diversa volontà del minore di continuare a vivere presso Parte_1
quella che era la casa familiare con il fratello , e il mantenimento diretto CP_2
dello stesso da parte del padre;
4) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 6.300,00, oltre accessori di legge e spese forfettarie al 15%, da versarsi in favore dell'erario, stante l'ammissione al gratuito patrocinio della difesa di in giudizio a mezzo del Curatore speciale, avv. Controparte_1
AR CC, in proprio;
5) dichiara la sussistenza dei presupposti di legge, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/02, affinché sia tenuto a versare un ulteriore importo Parte_4
pari al contributo unificato dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 28 novembre 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
AR RO UF SO OT