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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 08/12/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 232/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado, iscritta al n. r.g. 231/2024, promossa da:
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
[...] P.IVA_2
L'Aquila, elettivamente domiciliati come in atti.
APPELLANTI contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Controparte_3 C.F._1
CANTERI, elettivamente domiciliata come in atti.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI
Con la memoria ex art. 189 c.p.c. depositata il 29.9.25, ha così concluso: Controparte_3
“Il Tribunale […] voglia provvedere in conformità a quanto stabilito dal DL. 202/2024 come pagina 1 di 6 convertito in Legge n. 15/2025 e dichiarare, pertanto, estinto il procedimento in oggetto, a spese compensate”.
Gli appellanti non hanno depositato memorie o note per la fase decisoria.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI RILEVANTI AI FINI DI CAUSA
1. In data 22.12.22, il (di seguito ), per il tramite Controparte_2 CP_2 dell' (di seguito, ), notificò a Controparte_4 CP_1 [...] un avviso di addebito (n. 03220226000395049000), dell'importo di €. 100,00, per la CP_3 violazione dell'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 di cui all'art. 4 quater (“Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultracinquantenni”) del D.L. n.
44/2021, allora in vigore, imposto ai cittadini che avessero compiuto il 50° anno di età.
2. Il propose, innanzi al Giudice di Pace di Chieti, opposizione avverso il CP_3 summenzionato avviso, denunziandone la illegittimità e chiedendone l'annullamento.
3. La ed il – nel costituirsi tempestivamente in giudizio – chiesero il rigetto CP_1 CP_2 dell'opposizione,
4. All'esito del processo, il Giudice di Pace, con sentenza n. 293/23, accolse l'opposizione – per la ritenuta inesigibilità dell'imposizione impugnata - annullando l'avviso impugnato e compensando le spese di lite.
5. Con atto del 26.2.24, la ed il hanno proposto appello avverso la CP_1 CP_2 summenzionata sentenza, di cui hanno chiesto la riforma integrale, con accoglimento delle conclusioni formulate in I grado.
6. Il – nel costituirsi in giudizio, con comparsa depositata il 18.4.24 – ha chiesto il CP_3 rigetto del gravame, assumendo la correttezza della sentenza di I grado.
7. Dopo la prima udienza del 22.4.24, la causa è stata rinviata alla udienza dell'1.12.25 (sostituita con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.), per la fase decisoria, nella quale gli appellanti non hanno più svolto alcuna attività processuale, mentre la appellata ha depositato - in data 29.9.25 e ai sensi dell'art. 189 c.p.c. - una memoria conclusiva, nella quale ha chiesto al Tribunale di “provvedere in conformità a quanto stabilito dal DL. 202/2024 come convertito in Legge n. 15/2025 e dichiarare, pertanto, estinto il procedimento in oggetto, a spese compensate”. pagina 2 di 6 8. La causa giunge alla odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Costituisce oggetto della controversia tra le parti, sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, la questione della legittimità o meno del provvedimento di irrogazione, a carico del CP_3 della sanzione pecuniaria di cui all'art. 4 sexies (“Sanzioni pecuniarie”), comma III, del D.L. n.
44/2021 (“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”), modificato dall'art. 51 ter del D.L. n. 50/2022, per violazione dell'obbligo vaccinale di cui all'art.
4-quater del citato D.L., il quale – all'epoca – così stabiliva: “Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché agli stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis , 4-ter, 4-ter.1 e 4-ter.2 (I comma) […]”.
10. Sempre all'epoca della irrogazione della sanzione oggetto di causa, l'art. 4 sexies del D.L. n. 44/21, summenzionato, così statuiva:
“1. In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi:
a) soggetti che alla data del 15 giugno 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022, dopo avere ricevuto la prima dose del ciclo vaccinale primario bidose, alla data del 15 giugno 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario neanche oltre i termini previsti con circolare del Ministero della salute;
c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022, dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario, alla data del 15 giugno 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario neanche oltre i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9,
pagina 3 di 6 comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter.
3. L'irrogazione della sanzione di cui al comma 1, nella misura ivi stabilita, è effettuata dal
[...]
per il tramite dell , che vi provvede, sulla base degli CP_2 Controparte_5 elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo , anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti CP_2 assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19, nonché su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal al medesimo sistema e, ove disponibili, Controparte_2 sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione. […]
4. Il , avvalendosi dell , comunica ai soggetti Controparte_2 Controparte_5 inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari danno notizia all' dell'avvenuta presentazione di tale comunicazione. Controparte_5
5. L'Azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette all , Controparte_5 nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari prevista al comma 4, previo eventuale contraddittorio con l'interessato, un'attestazione relativa alla insussistenza dell'obbligo vaccinale o all'impossibilità di adempiervi di cui al comma 4.
6. L , nel caso in cui l'Azienda sanitaria locale competente non Controparte_5 confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale, ovvero l'impossibilità di adempiervi, di cui al comma 4, provvede, in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e mediante la notifica, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, entro duecentosettanta giorni dalla relativa trasmissione, di un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 30 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
pagina 4 di 6 7. ln caso di opposizione alla sanzione contenuta nell'avviso di cui al comma 6 resta ferma la competenza del Giudice di Pace e l'Avvocatura dello Stato assume il patrocinio dell
[...]
, passivamente legittimata. […]” Controparte_5
11. L'art. 4 sexies del D.L. n. 44/2021, dopo l'intervento legislativo di sospensione delle attività di irrogazione della sanzione e dei relativi termini di pagamento di cui all'art. 7 comma I bis del D.L.
162/2022, è stato da ultimo abrogato, con decorrenza dal 28.12.2024, dall'art. 21 (“Abrogazione di disposizioni connesse a termini legislativi in scadenza”) del D.L. n. 202 del 27.12.2024 (“Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”).
L'art. 21 (da ultimo citato), nella sua attuale formulazione (risultante dalle modifiche apportate in sede di conversione – avvenuta con L. 15/2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24.02.2025) – per quanto di interesse testualmente afferma: “I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto- legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio ((2021)), n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. […] I giudizi pendenti ((aventi ad oggetto tali provvedimenti)) sono estinti di diritto a spese compensate”.
11. Pertanto, il presente giudizio di appello deve ritenersi estinto di diritto, per espressa disposizione di legge intervenuta in pendenza di causa, la quale impone, altresì, la compensazione delle spese di lite
(compensazione, peraltro, già disposta dal Giudice di prime cure).
12. Risulta quindi inibita al giudice del gravame - per espressa volontà legislativa – qualsivoglia ulteriore statuizione in ordine alla fondatezza o meno dei motivi di appello proposti, cosi come la adozione di una disciplina delle spese processuali diversa da quella imposta dal legislatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di II grado iscritta al R.G. n. 232/24, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
DICHIARA la sopravvenuta estinzione di diritto del presente giudizio.
pagina 5 di 6 COMPENSA le spese del presente giudizio.
DISPONE la cancellazione della causa dal ruolo.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 8.12.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado, iscritta al n. r.g. 231/2024, promossa da:
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
[...] P.IVA_2
L'Aquila, elettivamente domiciliati come in atti.
APPELLANTI contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Controparte_3 C.F._1
CANTERI, elettivamente domiciliata come in atti.
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI
Con la memoria ex art. 189 c.p.c. depositata il 29.9.25, ha così concluso: Controparte_3
“Il Tribunale […] voglia provvedere in conformità a quanto stabilito dal DL. 202/2024 come pagina 1 di 6 convertito in Legge n. 15/2025 e dichiarare, pertanto, estinto il procedimento in oggetto, a spese compensate”.
Gli appellanti non hanno depositato memorie o note per la fase decisoria.
SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTIONI RILEVANTI AI FINI DI CAUSA
1. In data 22.12.22, il (di seguito ), per il tramite Controparte_2 CP_2 dell' (di seguito, ), notificò a Controparte_4 CP_1 [...] un avviso di addebito (n. 03220226000395049000), dell'importo di €. 100,00, per la CP_3 violazione dell'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 di cui all'art. 4 quater (“Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultracinquantenni”) del D.L. n.
44/2021, allora in vigore, imposto ai cittadini che avessero compiuto il 50° anno di età.
2. Il propose, innanzi al Giudice di Pace di Chieti, opposizione avverso il CP_3 summenzionato avviso, denunziandone la illegittimità e chiedendone l'annullamento.
3. La ed il – nel costituirsi tempestivamente in giudizio – chiesero il rigetto CP_1 CP_2 dell'opposizione,
4. All'esito del processo, il Giudice di Pace, con sentenza n. 293/23, accolse l'opposizione – per la ritenuta inesigibilità dell'imposizione impugnata - annullando l'avviso impugnato e compensando le spese di lite.
5. Con atto del 26.2.24, la ed il hanno proposto appello avverso la CP_1 CP_2 summenzionata sentenza, di cui hanno chiesto la riforma integrale, con accoglimento delle conclusioni formulate in I grado.
6. Il – nel costituirsi in giudizio, con comparsa depositata il 18.4.24 – ha chiesto il CP_3 rigetto del gravame, assumendo la correttezza della sentenza di I grado.
7. Dopo la prima udienza del 22.4.24, la causa è stata rinviata alla udienza dell'1.12.25 (sostituita con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.), per la fase decisoria, nella quale gli appellanti non hanno più svolto alcuna attività processuale, mentre la appellata ha depositato - in data 29.9.25 e ai sensi dell'art. 189 c.p.c. - una memoria conclusiva, nella quale ha chiesto al Tribunale di “provvedere in conformità a quanto stabilito dal DL. 202/2024 come convertito in Legge n. 15/2025 e dichiarare, pertanto, estinto il procedimento in oggetto, a spese compensate”. pagina 2 di 6 8. La causa giunge alla odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Costituisce oggetto della controversia tra le parti, sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, la questione della legittimità o meno del provvedimento di irrogazione, a carico del CP_3 della sanzione pecuniaria di cui all'art. 4 sexies (“Sanzioni pecuniarie”), comma III, del D.L. n.
44/2021 (“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”), modificato dall'art. 51 ter del D.L. n. 50/2022, per violazione dell'obbligo vaccinale di cui all'art.
4-quater del citato D.L., il quale – all'epoca – così stabiliva: “Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, di cui all'articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché agli stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis , 4-ter, 4-ter.1 e 4-ter.2 (I comma) […]”.
10. Sempre all'epoca della irrogazione della sanzione oggetto di causa, l'art. 4 sexies del D.L. n. 44/21, summenzionato, così statuiva:
“1. In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2 e 4-quater, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento in uno dei seguenti casi:
a) soggetti che alla data del 15 giugno 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022, dopo avere ricevuto la prima dose del ciclo vaccinale primario bidose, alla data del 15 giugno 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario neanche oltre i termini previsti con circolare del Ministero della salute;
c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022, dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario, alla data del 15 giugno 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario neanche oltre i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9,
pagina 3 di 6 comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter.
3. L'irrogazione della sanzione di cui al comma 1, nella misura ivi stabilita, è effettuata dal
[...]
per il tramite dell , che vi provvede, sulla base degli CP_2 Controparte_5 elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo , anche acquisendo i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti CP_2 assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19, nonché su quelli per cui non risultano vaccinazioni comunicate dal al medesimo sistema e, ove disponibili, Controparte_2 sui soggetti che risultano esenti dalla vaccinazione. […]
4. Il , avvalendosi dell , comunica ai soggetti Controparte_2 Controparte_5 inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all'Azienda sanitaria locale competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. Entro il medesimo termine, gli stessi destinatari danno notizia all' dell'avvenuta presentazione di tale comunicazione. Controparte_5
5. L'Azienda sanitaria locale competente per territorio trasmette all , Controparte_5 nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari prevista al comma 4, previo eventuale contraddittorio con l'interessato, un'attestazione relativa alla insussistenza dell'obbligo vaccinale o all'impossibilità di adempiervi di cui al comma 4.
6. L , nel caso in cui l'Azienda sanitaria locale competente non Controparte_5 confermi l'insussistenza dell'obbligo vaccinale, ovvero l'impossibilità di adempiervi, di cui al comma 4, provvede, in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e mediante la notifica, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, entro duecentosettanta giorni dalla relativa trasmissione, di un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 30 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
pagina 4 di 6 7. ln caso di opposizione alla sanzione contenuta nell'avviso di cui al comma 6 resta ferma la competenza del Giudice di Pace e l'Avvocatura dello Stato assume il patrocinio dell
[...]
, passivamente legittimata. […]” Controparte_5
11. L'art. 4 sexies del D.L. n. 44/2021, dopo l'intervento legislativo di sospensione delle attività di irrogazione della sanzione e dei relativi termini di pagamento di cui all'art. 7 comma I bis del D.L.
162/2022, è stato da ultimo abrogato, con decorrenza dal 28.12.2024, dall'art. 21 (“Abrogazione di disposizioni connesse a termini legislativi in scadenza”) del D.L. n. 202 del 27.12.2024 (“Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”).
L'art. 21 (da ultimo citato), nella sua attuale formulazione (risultante dalle modifiche apportate in sede di conversione – avvenuta con L. 15/2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24.02.2025) – per quanto di interesse testualmente afferma: “I procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4-sexies del decreto- legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio ((2021)), n. 76, non ancora conclusi sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. […] I giudizi pendenti ((aventi ad oggetto tali provvedimenti)) sono estinti di diritto a spese compensate”.
11. Pertanto, il presente giudizio di appello deve ritenersi estinto di diritto, per espressa disposizione di legge intervenuta in pendenza di causa, la quale impone, altresì, la compensazione delle spese di lite
(compensazione, peraltro, già disposta dal Giudice di prime cure).
12. Risulta quindi inibita al giudice del gravame - per espressa volontà legislativa – qualsivoglia ulteriore statuizione in ordine alla fondatezza o meno dei motivi di appello proposti, cosi come la adozione di una disciplina delle spese processuali diversa da quella imposta dal legislatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di II grado iscritta al R.G. n. 232/24, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
DICHIARA la sopravvenuta estinzione di diritto del presente giudizio.
pagina 5 di 6 COMPENSA le spese del presente giudizio.
DISPONE la cancellazione della causa dal ruolo.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 8.12.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
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