Articolo 8 della Legge 20 giugno 1952, n. 645
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8 luglio 1952
Art. 8. (Procedimenti cautelari in materia di stampa)

Anche prima dell'inizio dell'azione penale, l'autorita' giudiziaria puo' disporre il sequestro dei giornali, delle pubblicazioni o degli stampati nell'ipotesi del delitto preveduto dall'art. 4 della presente legge.
Nel caso previsto dal precedente comma, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorita' giudiziaria, il sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni periodiche puo' essere eseguito dagli ufficiali di polizia giudiziaria, che debbono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, farne denuncia all'autorita' giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto.
Nella sentenza di condanna il giudice dispone la cessazione dell'efficacia della registrazione, stabilita dall' art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 , per un periodo da tre mesi a un anno e, in caso di recidiva, da sei mesi a tre anni.
Entrata in vigore il 8 luglio 1952
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