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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 13/02/2026, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1485/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente e Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2528/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Saviano - Sede 80039 Saviano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12964/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
17 e pubblicata il 17/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. OPV18-2156 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18 marzo 2024 presso la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli,
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento in atti relativo ad Imu anno 2018.
Eccepiva il difetto di legittimazione passiva, l'assenza del contraddittorio, l'omessa notifica delle rendite catastali e l'avvenuto parziale pagmento.
Non si costituiva il Comune di Saviano.
Con sentenza 12964/24, depositata in data 17 settembre 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli, sezione 17, rigettava il ricorso del contribuente.
Avverso tale sentenza proponeva appello la Ricorrente_1.
All'udienza del 12 febbraio 2026 , all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento nei limiti segnati dalla presente motivazione.
In via preliminare si osserva che il giudice di primo grado ha correttamente rilevato come alcun vizio sia derivato dall'erronea indicazione nell'atto impugnato della data di nascita della contribuente.
L'atto di appello non contiene poi una specifica impugnazione della sentenza nella parte in cui ha superato le eccezioni relative alla omessa notifica delle rendite catastali ed alla non necessità dell'integrazione del contraddittorio.
Deve però osservarsi come non sia stata superata l'eccezione relativa all'omessa proprietà di uno degli immobili riportati nell'atto (Dati catastali_1 ct. A/10 non di proprietà) ed alla circostanza che sia stato comunque effettuato un pagamento di euro 164,00 sicchè in parziale accoglimento deve ritenersi dovuta la minor somma di euro 287,00, già comprensiva di interessi e sanzioni.
L'accoglimento solo parziale del ricorso giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello, dichiara che la ricorrente è tenuta al pagamento a titolo di Imu anno 2018 della ulteriore somma di euro 287,00 oltre interessi dalla presente decisione al soddisfo;
dichiara interamente compensate le spese del doppio grado di giudizio
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente e Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2528/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Saviano - Sede 80039 Saviano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12964/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
17 e pubblicata il 17/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. OPV18-2156 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18 marzo 2024 presso la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli,
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento in atti relativo ad Imu anno 2018.
Eccepiva il difetto di legittimazione passiva, l'assenza del contraddittorio, l'omessa notifica delle rendite catastali e l'avvenuto parziale pagmento.
Non si costituiva il Comune di Saviano.
Con sentenza 12964/24, depositata in data 17 settembre 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli, sezione 17, rigettava il ricorso del contribuente.
Avverso tale sentenza proponeva appello la Ricorrente_1.
All'udienza del 12 febbraio 2026 , all'esito della camera di consiglio, la Corte decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento nei limiti segnati dalla presente motivazione.
In via preliminare si osserva che il giudice di primo grado ha correttamente rilevato come alcun vizio sia derivato dall'erronea indicazione nell'atto impugnato della data di nascita della contribuente.
L'atto di appello non contiene poi una specifica impugnazione della sentenza nella parte in cui ha superato le eccezioni relative alla omessa notifica delle rendite catastali ed alla non necessità dell'integrazione del contraddittorio.
Deve però osservarsi come non sia stata superata l'eccezione relativa all'omessa proprietà di uno degli immobili riportati nell'atto (Dati catastali_1 ct. A/10 non di proprietà) ed alla circostanza che sia stato comunque effettuato un pagamento di euro 164,00 sicchè in parziale accoglimento deve ritenersi dovuta la minor somma di euro 287,00, già comprensiva di interessi e sanzioni.
L'accoglimento solo parziale del ricorso giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello, dichiara che la ricorrente è tenuta al pagamento a titolo di Imu anno 2018 della ulteriore somma di euro 287,00 oltre interessi dalla presente decisione al soddisfo;
dichiara interamente compensate le spese del doppio grado di giudizio