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Sentenza 28 ottobre 2024
Sentenza 28 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/10/2024, n. 5147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5147 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6811 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Arcoleo Antonella, per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Randazzo Maria, per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 13.05.2024, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Conclusioni del Pubblico Ministero: non formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1 1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio , Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio a Palermo in data 11.12.2002 con
, ha chiesto a questo Tribunale, essendo venuta meno la Controparte_1 comunione materiale e spirituale tra i coniugi, di pronunciare la separazione personale, di disporre l'assegnazione della casa coniugale alla moglie per vivervi unitamente alle figlie nate dall'unione coniugale ( , il 2.05.2003, Per_1 ed , il 9.04.2005), l'affidamento condiviso della predetta minore con Per_2 collocamento paritario presso l'abitazione delle parti e contribuzione diretta al mantenimento della stessa da parte di ciascun genitore nei periodi di rispettiva permanenza, nonché di versare la somma di € 250,00 a titolo di mantenimento della primogenita e di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per la prole.
2. , costituitasi in giudizio con memoria depositata Controparte_1
l'11.11.2021, ha aderito alla domanda di separazione personale, sollecitandone in via riconvenzionale l'addebito al marito, si è opposta all'accoglimento delle ulteriori richieste formulate dal coniuge atteso che ha chiesto di stabilire l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con Per_2 possibilità per il padre di incontrare la figlia dopo essersi sottoposto ad un percorso di sostegno psicologico, di porre a carico del predetto le spese straordinarie mediche e scolastiche per l'intero ammontare oltre al pagamento delle rate dei due contratti di mutuo stipulati in costanza di matrimonio, pari ad € 954,00 ed € 512,00 mensili, e di condannarlo al risarcimento ex art. 2059
c.c. dei danni non patrimoniali sofferti.
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presidenziale del 9.12.2021, il Presidente f.f., con ordinanza del 29.12.2021, rimetteva le parti davanti al Giudice Istruttore, previa adozione dei seguenti provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole:
“dispone che la figlia minore , nata a [...] il Persona_3
09.04.2005, resti affidata congiuntamente ad entrambi i genitori;
la stessa vivrà con la madre con facoltà del padre di averla e tenerla con sé secondo quanto
2 convenuto tra le parti o, in mancanza di accordo, secondo regime di visita di cui alla parte motiva;
assegna la casa coniugale a;
Controparte_1 pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 CP
entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 1.300,00 mensili, di cui
[...] euro 300,00 per ed € 1.000,00 a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento delle figlie della coppia, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Org_1 ritenuto che la medesima parte deve essere, inoltre, dichiarata tenuta al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche, da individuarsi nelle spese relative a cure non somministrate dal servizio sanitario nazionale, nonché al pagamento del 50% delle spese straordinarie scolastiche, secondo Protocollo;”
La causa è stata istruita mediante indagini a mezzo della Polizia Tributaria in ordine ai redditi, al patrimonio e all'effettivo tenore di vita della parte resistente , essendo state reputate in parte inammissibili e, Controparte_1 in altra parte, superflue ai fini della decisione le richieste di prove orali articolate dalle parti.
Con ricorso depositato il 29.6.2022, ha chiesto a questo Parte_1
Giudice la modifica dell'ordinanza presidenziale mediante riduzione dell'importo posto a suo carico a titolo di mantenimento delle figlie nella misura di € 300,00 ciascuna e revoca dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, deducendo di provvedere in via esclusiva sia al versamento dei ratei dei due mutui cointestati con la signora (mutuo ipotecario pari CP
a € 954,00 e mutuo per ristrutturazione immobile ed arredi di € 512,39) sia al pagamento delle spese mediche e scolastiche per le figlie.
La superiore richiesta è stata rigettata con provvedimento del 15/12/2022, sul rilievo che il lamentato inadempimento, da parte della moglie, nel pagamento delle quote di sua spettanza delle rate dei mutui e, altresì, delle spese straordinarie per le figlie non poteva assurgere a circostanza sopravvenuta idonea a fondare la invocata statuizione di modifica e revoca
3 dell'ordinanza presidenziale, dovendo, se del caso, l'istante far ricorso ad altri strumenti di tutela anche per quanto attiene ai rapporti interni tra i condebitori in solido dei contratti di mutuo.
Infine, all'udienza del 13/05/2024 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- la causa è stata posta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Va respinta la domanda preliminare formulata dalla difesa del ricorrente nella comparsa conclusionale depositata il 10.7.2024, con la quale è stato chiesto di rimettere la causa sul ruolo atteso che è posto in decisione il reclamo avverso il provvedimento presidenziale iscritto al n. 12/2022 C.d.A. Palermo.
E', infatti, appena il caso di osservare che non sussiste alcuna necessità di rimettere sul ruolo la causa nelle more della definizione del procedimento di reclamo alla Corte di Appello ai sensi dell'art. 708, ultimo comma, c.p.c. avverso l'ordinanza presidenziale del 29.12.2021.
5. Sulla domanda di separazione
Deve anzitutto senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla parte ricorrente, cui la parte resistente ha aderito, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato in sede presidenziale.
Restano, dunque, da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
6. Sulla domanda di addebito
Occorre procedere, in primis, alla disamina della richiesta di addebito della separazione reciprocamente proposta da entrambe le parti.
Al riguardo, in punto di diritto, mette conto evidenziare che in ordine alla fondatezza della domanda di addebito, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del
4 matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Non pare superfluo rammentare che, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, «La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito» (cfr., tra le tante, Cass. n. 40795/2021).
Tanto chiarito, nella vicenda in esame, il ricorrente attribuisce alla moglie
5 la responsabilità della intollerabilità della convivenza come conseguenza dell'avvenuta violazione, da parte di quest'ultima, dei doveri scaturenti dal vincolo coniugale, lamentando che la stessa non si sarebbe dedicata né all'attività lavorativa svolta nell'ambito dell'impresa della sua famiglia di origine né, comunque, alla gestione della casa familiare e all'accudimento delle figlie.
Ha, inoltre, dedotto che la signora nell'anno 2018 aveva alienato CP un immobile di sua proprietà, sito in Palermo nella via Gioacchino Di Marzo
n. 2/F, il cui ricavato, pari a circa € 320.000, non sarebbe stato destinato al soddisfacimento delle esigenze familiari, bensì sarebbe stato gestito esclusivamente dalla moglie che aveva tenuto il coniuge all'oscuro delle modalità d'impiego del corrispettivo della vendita, a riprova della mancanza di qualsivoglia progettualità comune.
Ha poi soggiunto di avere avuto il sospetto che la moglie intrattenesse una relazione extraconiugale, in quanto era solita uscire a tarda notte e rincasare all'alba ovvero alle ore 6:00 del mattino, adducendo quale motivazione quella di praticare “jogging”, per poi rimanere fuori l'intera mattina e rincasare con sacchetti della spesa provenienti da esercizi commerciali di zone totalmente diverse da quella della casa coniugale.
Dal canto suo, la resistente ha rappresentato che il marito nel 2019 si era allontanato dal domicilio coniugale per trasferirsi nella villa dell'Addaura di sua proprietà, ubicata in Lungomare Cristoforo Colombo n. 886, e che nel mese di marzo 2020, preoccupata della condizione psicologica delle figlie, già provate dall'abbandono paterno, a causa del sopraggiungere della crisi pandemica e dell'interruzione dei rapporti sociali con i loro coetanei, aveva chiesto al marito di potersi trasferire, unitamente alla prole e alla di lei madre, nella predetta abitazione, tuttavia, in occasione di tale convivenza, l'odierno ricorrente le avrebbe comunicato davanti alle figlie di essere diventato
“impotente” e avrebbe preteso che lei dormisse nel divano del soggiorno.
Nel corso della convivenza si sarebbero verificati numerosi litigi tra le parti,
6 a causa dei quali era stato anche richiesto l'intervento delle Forze dell'ordine, sino al 15 settembre 2020, allorquando, secondo la prospettazione della resistente l' avrebbe messo le figlie alla porta, nonostante fuori Pt_1 piovesse, intimando loto di far rientro nella casa di via Libertà a causa dell'insostenibilità della convivenza.
Orbene, all'esito dell'istruttoria svolta ritiene il Collegio che le allegazioni poste dai coniugi, a suffragio delle domande di addebito della separazione rispettivamente proposte, sono rimaste sprovviste di adeguato supporto probatorio con peculiare riguardo alle condotte asseritamente poste in essere in violazione dei reciproci doveri derivanti dal matrimonio e, in ogni caso, rispetto alla loro incidenza causale rispetto alla effettiva determinazione della irrimediabile crisi coniugale.
Difatti, rispetto all'asserita violazione del dovere di fedeltà da parte della resistente, ha versato agli atti, in allegato alla memoria Parte_1 depositata ai sensi dell'art. 183 sesto comma n. 2) c.p.c., una relazione investigativa, dalla quale nulla si ricava, anche solo in termini indiziari circa l'asserita relazione extraconiugale tra la signora e tale CP Persona_4
.
[...]
E', d'altronde, per esigenze di completezza sufficiente osservare che le relazioni investigative sono assimilabili a scritture provenienti da terzi e hanno, dunque, valore di presunzione semplice ex art. 2729 c.c., superabile, quindi, attraverso prova contraria e che, in quanto prove atipiche, non possono essere utilizzate per aggirare le garanzie formali, introducendo nel giudizio elementi di prova la cui ammissibilità è vietata dalla legge o è subordinata al rispetto di determinate formalità; ha quindi trascurato che, in ogni caso, detti elementi possono costituire un mero indizio, che deve essere supportato da altri elementi probatori (Cass. n. 23554/2008, n. 33503 del
27/12/2018) che, nello specifico, non sono stati forniti, dovendosi richiamare e confermare integralmente l'ordinanza del 15.12.2022 con la quale sono state rigettate le richieste istruttorie formulate da entrambe le parti, poiché, in
7 parte, inammissibili essendo state formulate in termini valutativi e/o generici, ovvero in quanto “de relato ex parte” e, in altra parte, inconducenti ai fini del decidere.
In ogni caso, trattandosi di fatti che si collocano nell'arco temporale che va da maggio a luglio 2021, occorre rilevare che essi sono coevi e comunque per lo più successivi persino all'instaurazione del presente giudizio, introdotto con ricorso depositato il 12.05.2021.
D'altro canto, analoghe considerazioni valgono anche in relazione alle ulteriori circostanze esposte da circa il dedotto disinteresse Parte_1 mostrato dalla coniuge verso i doveri di assistenza e collaborazione nel menage familiare e nell'accudimento delle figlie, che si arrestano ad un livello di genericità tale da non essere da sole sufficienti ai fini della pronuncia di addebito della separazione in capo alla moglie.
Del pari, le stesse argomentazioni vanno ribadite altresì in ordine agli accadimenti che, a dire della resistente, si sarebbero verificati durante la convivenza delle parti nella villa dell'Addaura, in cui il nucleo familiare aveva vissuto da marzo a settembre 2020, atteso che nessuna prova documentale è stata offerta a supporto, a fronte delle contestazioni sollevate dal ricorrente, rispetto all'intervento delle Forze dell'Ordine, ad eccezione di un verbale di intervento della Questura recante una data- 14.04.2021- successiva rispetto a quello del periodo in esame, tuttavia comunque illeggibile e- come già evidenziato- sono state respinte le richieste di prove orali articolate per le ragioni illustrate nella menzionata ordinanza del 15.12.2022 che va richiamata e confermata.
Non è stata neppure data dimostrazione dell'incidenza causale dell'allontanamento temporaneo del ricorrente dalla casa coniugale nei primi mesi dell'anno 2019 rispetto alla irreversibile crisi coniugale, ove si consideri che, com'è pacifico, le parti avevano ripreso comunque successivamente la coabitazione unitamente alle figlie.
Analogamente privo di riscontro, del resto, risulta l'ulteriore assunto della
8 resistente secondo cui il comportamento del coniuge sarebbe stato causa dei problemi della secondogenita , che aveva manifestato un forte disagio e Per_2 per un periodo non aveva più frequentato la scuola, tenuto conto delle conclusioni cristallizzate nella relazione del 18.05.2023 del
[...] adolescenti e Organizzazione_2
Parte famiglie – istituito presso l' di Palermo, incaricato da questo Tribunale di svolgere un intervento di sostegno in favore della coppia genitoriale e della figlia: “Il mandato ricevuto dagli scriventi di intervento sul sistema familiare, date le attuali condizioni, pertanto è stato possibile solo in termini di lavoro sui sottosistemi ed ha consentito di esplorare alcune aree di sofferenza del nucleo profondamente connesse al percorso di separazione della coppia genitoriale ed alla conflittualità al percorso connessa. In modi differenti i due genitori stanno provando ad affrontare la separazione ed i cambiamenti organizzativi collegati, potendo contare su motivazioni e risorse differenti, a partite dalle quali entrambi hanno provato a costruire strategie e ad integrare figure utili per affrontare le criticità vissute. Anche la capacità dei due genitori di recepire alcune indicazioni degli scriventi e di mettersi in discussione, ha consentito di raggiungere uno degli obiettivi che ci si era prefissi, ossia provare a riaprire un canale di comunicazione e di confronto tra ed il padre. Ad oggi, infatti, la minore Per_2 avrebbe incontrato il padre, recuperandolo come possibile punto di riferimento.
Oggi, partendo dal presupposto che non si rivengono le condizioni per un lavoro sul nucleo familiare, che, allo stato attuale, le condizioni di non sono Per_2 considerate di rilevanza clinica e, soprattutto, appaiono distanti dal target attualmente preso in carico dallo scrivente Servizio (ossi l'importante disagio psichico ed i bisogni complessi di giovani con diagnosi), si ritiene concluso
l'intervento sulla minore” (cfr. relazione agli atti del servizio incaricato depositata il 18 maggio 2023).
In definitiva, alla stregua della documentazione prodotta ed in mancanza di altre risultanze probatorie che rappresentino elementi di riscontro dotati di adeguata consistenza rispetto alle deduzioni delle parti, si deve concludere che
9 l'attività istruttoria non ha consentito di accertare che effettivamente il comportamento di una delle parti abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte le domande di addebito reciprocamente proposte dalle parti vanno, pertanto, rigettate.
7. Provvedimenti nell'interesse della prole
Dalla coppia, come già evidenziato, sono nate due figlie: , il Per_1
2.05.2003, ed , il 9.04.2005. Per_2
Nessun provvedimento a tutela della prole va adottato in considerazione del fatto che anche la secondogenita, nelle more del presente giudizio, è divenuta maggiorenne.
8. Sull'assegnazione della casa coniugale
Non è contestato che le figlie delle parti abbiano continuato ad abitare con la madre, nell'immobile già adibito a casa coniugale, sito in Controparte_1
Palermo, viale della Libertà n. 58, peraltro di proprietà esclusiva di quest'ultima, sicché alla stessa va assegnato l'anzidetto appartamento, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore della prole dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
Difatti, sebbene entrambe le figlie siano maggiorenni, è indubbio che le medesime non abbiano ancora raggiunto l'autosufficienza economica, essendo entrambe studentesse.
9. Provvedimenti di carattere economico
Venendo a questo punto all'esame delle richieste di contenuto economico, deve rilevarsi che ha proposto una domanda diretta ad Controparte_1 ottenere un assegno di mantenimento di euro 2300,00 mensili, di cui euro
2000,00 a titolo di concorso al mantenimento delle figlie e ed Per_2 Per_1 euro 300,00 a titolo di mantenimento della stessa.
Al riguardo, come già dianzi evidenziato, nel caso di specie è pacifico e
10 incontestato tra le parti che entrambe le figlie sono studentesse, in particolare frequenta l'università privata “ , mentre ha frequentato Per_1 Org_3 Per_2 dapprima presso l'istituto “ ” e successivamente l'istituto “ Org_4 Org_5
.
[...]
Orbene, per quanto attiene alla determinazione degli obblighi di mantenimento conseguenti alla presente pronunzia di separazione, va rilevato che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile , sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle
11 sue esigenze (cfr. in tal senso Cassazione civile , sez. I, 12 giugno 2006, n.
13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, invece, si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione per- sonale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda
- di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da
12 determinare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale
13 divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
Nel caso di specie, è un magistrato in servizio presso la Parte_1
Corte di Appello di Palermo e componente della Organizzazione_6
.
[...]
Dall'esame della documentazione fiscale prodotta risulta che ha avuto un reddito imponibile pari a 120.618,00 euro per l'anno di imposta 2017, di
122.676,00 euro nel 2018, di 143.349,00 euro per il 2019 e di 143.702,00 euro nel 2021 (cfr. dichiarazione dei redditi in atti).
Il medesimo ha esposto di dover far fronte con i propri redditi ad elevate spese mensili, ammontanti a circa 4000,00 euro, comprendenti i pagamenti dei ratei mensili del mutuo ipotecario di € 954,00 e di quelli del mutuo per ristrutturazione pari a € 512,39, le rette per gli istituti scolastici ed universitari delle figlie (istituto e università , la quota Org_4 Org_3 associativa per la famiglia al circolo “ pari a € 240,00, Org_7 un'assicurazione sanitaria per il nucleo familiare pari a € 157,00, un'assicurazione sulla vita dei coniugi pari a € 80,00, le ricariche delle carte e le spese dentistiche in favore delle figlie, oltre che utenze e spese Org_8 per esigenza di vita quotidiane (cfr. allegato 8 al ricorso introduttivo, documentazione versata agli atti il 18.2.2022, allegato 6 alla memoria di replica del 10.06.2022).
Per quanto concerne , in considerazione delle Controparte_1 contestazioni sollevate dal ricorrente circa la reale entità del patrimonio della moglie, con ordinanza del 15.12.2022, sono state disposte indagini a mezzo della Polizia Tributaria circa i redditi, i patrimoni e l'effettivo tenore di vita della stessa.
Dalla relazione della Guardia di Finanza depositata il 12.05.2023 risulta che la resistente è socia al 32% della società “ Organizzazione_9 insieme ai suoi due fratelli, con sede in Palermo nella via Ariosto n. 25/M, specializzata nella vendita di prodotti ortopedici, presso la quale la stessa
14 lavora a tempo parziale (cfr. pag. 24 della relazione della GdF depositata in data 12.05.2023).
Dalla documentazione fiscale offerta in comunicazione si evince che ha avuto nel 2019 un reddito imponibile di euro 4.550,00, Parte_3 nel 2020 di euro 12.779,00, nel 2021 di euro 20.382,00 e nel 2022 di euro
30.151,00.
Non si evince, per il resto, nulla di peculiare rilevanza ai fini del presente giudizio nella relazione inviata dalla Guardia di Finanza.
è, inoltre, proprietaria dell'appartamento, sito in Palermo, Controparte_1 nella via Libertà n. 58, un tempo adibito a casa coniugale, sul quale gravano il mutuo per l'acquisto con una rata mensile di € 954,00 e quello per ristrutturazione pari a € 512,39, stipulati da entrambi i coniugi, con scadenza nel 2034.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che dagli elementi probatori forniti al fine di acclarare il tenore di vita mantenuto dai coniugi in costanza di matrimonio nonché le rispettive disponibilità economiche e capacità reddituali, è senza dubbio emersa la prova di una situazione di effettiva sperequazione tra le condizioni economiche dei coniugi, senza che possa assumere rilievo contrario, a dispetto di quanto asserito dalla difesa del ricorrente, la circostanza che lo stesso abbia provveduto da solo al versamento integrale delle rate mensili dei due mutui cointestati e delle spese universitarie, scolastiche e mediche per le figlie, trattandosi di esborsi ai quali deve contribuire la moglie ed effettivamente lo stesso, nei propri scritti conclusivi, ha esposto di aver depositato un ricorso monitorio chiedendo l'emissione di una ingiunzione di pagamento dell'importo di euro 60.000,00 nei confronti della sig. . CP
Nel caso di specie, dunque, all'esito dell'istruttoria svolta, alla luce dei dati reddituali precedentemente indicati, delle esigenze di mantenimento delle figlie, considerate in relazione al tenore di vita mantenuto in costanza di convivenza dai coniugi, della capacità di lavoro concreta dei medesimi, della
15 accertata sussistenza di una sperequazione tra le rispettive condizioni economiche, della durata del matrimonio ed in considerazione, infine, dell'età delle figlie della coppia e della fissazione del domicilio prevalente delle medesime presso l'abitazione materna, appare equo confermare la misura del mantenimento dovuto da in favore di già Parte_1 Controparte_1 stabilita nell'ordinanza presidenziale del 19.12.2021 in euro 300,00 mensili, incrementando, nel contempo, il contributo per le figlie, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente pronuncia, ad euro 1.200,00
(euro 600,00 ciascuna).
Va, quindi, posto a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 CP
l'importo mensile complessivo di euro 1.500,00, a far data dal mese
[...] successivo alla pubblicazione della presente pronuncia, di cui euro 300,00 a titolo di mantenimento della moglie ed euro 1.200,00 quale contributo per il sostentamento delle figlie, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici Org_10
va obbligato, altresì, sulla scorta delle ragioni enunciate, a Parte_1 contribuire nella misura di 2/3 alle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo in data 2 luglio 2019.
10. Con riferimento, infine, all'ulteriore domanda avanzata da CP
, con la quale è stato chiesto di porre a carico esclusivo di
[...] Parte_1
il pagamento delle rate dei due mutui cointestati, va rilevato che tali
[...] finanziamenti, gravanti sulla casa coniugale, sono cointestati e, pertanto, ai relativi oneri economici devono concorrere entrambi i coniugi.
In ogni caso – come già rilevato con ordinanza del 15.12.2022 – ai sensi dell'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente
16 ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi.
Va, dunque, esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di separazione, o in quella di divorzio, entrambe soggette al rito della camera di consiglio, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (cf. in tal senso Cassazione civile, sez. I, 15 maggio 2001, n. 6660).
Per tali ragioni va dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta da nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 23 Controparte_1 marzo 2022 ed avente ad oggetto il pagamento a carico esclusivo di Parte_1
delle rate dei due mutui cointestati, da azionarsi in separata sede con
[...] le forme del rito ordinario.
Analoghe argomentazioni, del resto, valgono anche per le domande risarcitorie formulate da entrambe le parti e correlate alle richieste di addebito della responsabilità della separazione.
11. Spese del giudizio
In considerazione, da ultimo, del complessivo esito del giudizio, della soccombenza parziale reciproca, in assenza di addebito della separazione, va disposta l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
Palermo il 22/05/1965, e , nata a [...] il [...], i Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio in Palermo in data 11.12.2002, iscritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 26, parte I dell'anno
2002;
2. rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da Pt_1
17 nei confronti di;
Pt_1 Controparte_1
3. rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da CP
nei confronti di;
[...] Parte_1
4. assegna la casa coniugale, ubicata a Palermo in viale della Libertà n. 58, a
; Controparte_1
5. fermo restando quanto già previsto nell'ordinanza presidenziale del
19.12.2021, pone, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente pronuncia, a carico di l'obbligo di corrispondere in Parte_1 favore di la complessiva somma di euro 1.500,00 mensili, di Controparte_1 cui euro 1.200,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie della coppia e (euro 600,00 ciascuna) ed euro 300,00 a titolo di Per_2 Per_1 mantenimento di , da versare entro il giorno 5 di ogni mese Controparte_1
e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici Org_10
6. dichiara tenuto al pagamento dei 2/3, a far data dal mese Parte_1 successivo alla pubblicazione della presente pronuncia, delle spese straordinarie da sostenere in favore delle figlie, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019;
7. dichiara inammissibile la domanda formulata da con la Controparte_1 quale è stato chiesto di porre a carico esclusivo di il Parte_1 pagamento delle rate dei due mutui cointestati, da azionarsi in separata sede con le forme del rito ordinario;
8. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Palermo, il 24/10/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Monica Montante, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011,
n. 44.
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6811 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Arcoleo Antonella, per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Randazzo Maria, per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 13.05.2024, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Conclusioni del Pubblico Ministero: non formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1 1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio , Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio a Palermo in data 11.12.2002 con
, ha chiesto a questo Tribunale, essendo venuta meno la Controparte_1 comunione materiale e spirituale tra i coniugi, di pronunciare la separazione personale, di disporre l'assegnazione della casa coniugale alla moglie per vivervi unitamente alle figlie nate dall'unione coniugale ( , il 2.05.2003, Per_1 ed , il 9.04.2005), l'affidamento condiviso della predetta minore con Per_2 collocamento paritario presso l'abitazione delle parti e contribuzione diretta al mantenimento della stessa da parte di ciascun genitore nei periodi di rispettiva permanenza, nonché di versare la somma di € 250,00 a titolo di mantenimento della primogenita e di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per la prole.
2. , costituitasi in giudizio con memoria depositata Controparte_1
l'11.11.2021, ha aderito alla domanda di separazione personale, sollecitandone in via riconvenzionale l'addebito al marito, si è opposta all'accoglimento delle ulteriori richieste formulate dal coniuge atteso che ha chiesto di stabilire l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con Per_2 possibilità per il padre di incontrare la figlia dopo essersi sottoposto ad un percorso di sostegno psicologico, di porre a carico del predetto le spese straordinarie mediche e scolastiche per l'intero ammontare oltre al pagamento delle rate dei due contratti di mutuo stipulati in costanza di matrimonio, pari ad € 954,00 ed € 512,00 mensili, e di condannarlo al risarcimento ex art. 2059
c.c. dei danni non patrimoniali sofferti.
3. Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione all'udienza presidenziale del 9.12.2021, il Presidente f.f., con ordinanza del 29.12.2021, rimetteva le parti davanti al Giudice Istruttore, previa adozione dei seguenti provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole:
“dispone che la figlia minore , nata a [...] il Persona_3
09.04.2005, resti affidata congiuntamente ad entrambi i genitori;
la stessa vivrà con la madre con facoltà del padre di averla e tenerla con sé secondo quanto
2 convenuto tra le parti o, in mancanza di accordo, secondo regime di visita di cui alla parte motiva;
assegna la casa coniugale a;
Controparte_1 pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 CP
entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 1.300,00 mensili, di cui
[...] euro 300,00 per ed € 1.000,00 a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento delle figlie della coppia, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici Org_1 ritenuto che la medesima parte deve essere, inoltre, dichiarata tenuta al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche, da individuarsi nelle spese relative a cure non somministrate dal servizio sanitario nazionale, nonché al pagamento del 50% delle spese straordinarie scolastiche, secondo Protocollo;”
La causa è stata istruita mediante indagini a mezzo della Polizia Tributaria in ordine ai redditi, al patrimonio e all'effettivo tenore di vita della parte resistente , essendo state reputate in parte inammissibili e, Controparte_1 in altra parte, superflue ai fini della decisione le richieste di prove orali articolate dalle parti.
Con ricorso depositato il 29.6.2022, ha chiesto a questo Parte_1
Giudice la modifica dell'ordinanza presidenziale mediante riduzione dell'importo posto a suo carico a titolo di mantenimento delle figlie nella misura di € 300,00 ciascuna e revoca dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge, deducendo di provvedere in via esclusiva sia al versamento dei ratei dei due mutui cointestati con la signora (mutuo ipotecario pari CP
a € 954,00 e mutuo per ristrutturazione immobile ed arredi di € 512,39) sia al pagamento delle spese mediche e scolastiche per le figlie.
La superiore richiesta è stata rigettata con provvedimento del 15/12/2022, sul rilievo che il lamentato inadempimento, da parte della moglie, nel pagamento delle quote di sua spettanza delle rate dei mutui e, altresì, delle spese straordinarie per le figlie non poteva assurgere a circostanza sopravvenuta idonea a fondare la invocata statuizione di modifica e revoca
3 dell'ordinanza presidenziale, dovendo, se del caso, l'istante far ricorso ad altri strumenti di tutela anche per quanto attiene ai rapporti interni tra i condebitori in solido dei contratti di mutuo.
Infine, all'udienza del 13/05/2024 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.- la causa è stata posta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
4. Va respinta la domanda preliminare formulata dalla difesa del ricorrente nella comparsa conclusionale depositata il 10.7.2024, con la quale è stato chiesto di rimettere la causa sul ruolo atteso che è posto in decisione il reclamo avverso il provvedimento presidenziale iscritto al n. 12/2022 C.d.A. Palermo.
E', infatti, appena il caso di osservare che non sussiste alcuna necessità di rimettere sul ruolo la causa nelle more della definizione del procedimento di reclamo alla Corte di Appello ai sensi dell'art. 708, ultimo comma, c.p.c. avverso l'ordinanza presidenziale del 29.12.2021.
5. Sulla domanda di separazione
Deve anzitutto senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla parte ricorrente, cui la parte resistente ha aderito, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato in sede presidenziale.
Restano, dunque, da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
6. Sulla domanda di addebito
Occorre procedere, in primis, alla disamina della richiesta di addebito della separazione reciprocamente proposta da entrambe le parti.
Al riguardo, in punto di diritto, mette conto evidenziare che in ordine alla fondatezza della domanda di addebito, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del
4 matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Non pare superfluo rammentare che, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, «La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito» (cfr., tra le tante, Cass. n. 40795/2021).
Tanto chiarito, nella vicenda in esame, il ricorrente attribuisce alla moglie
5 la responsabilità della intollerabilità della convivenza come conseguenza dell'avvenuta violazione, da parte di quest'ultima, dei doveri scaturenti dal vincolo coniugale, lamentando che la stessa non si sarebbe dedicata né all'attività lavorativa svolta nell'ambito dell'impresa della sua famiglia di origine né, comunque, alla gestione della casa familiare e all'accudimento delle figlie.
Ha, inoltre, dedotto che la signora nell'anno 2018 aveva alienato CP un immobile di sua proprietà, sito in Palermo nella via Gioacchino Di Marzo
n. 2/F, il cui ricavato, pari a circa € 320.000, non sarebbe stato destinato al soddisfacimento delle esigenze familiari, bensì sarebbe stato gestito esclusivamente dalla moglie che aveva tenuto il coniuge all'oscuro delle modalità d'impiego del corrispettivo della vendita, a riprova della mancanza di qualsivoglia progettualità comune.
Ha poi soggiunto di avere avuto il sospetto che la moglie intrattenesse una relazione extraconiugale, in quanto era solita uscire a tarda notte e rincasare all'alba ovvero alle ore 6:00 del mattino, adducendo quale motivazione quella di praticare “jogging”, per poi rimanere fuori l'intera mattina e rincasare con sacchetti della spesa provenienti da esercizi commerciali di zone totalmente diverse da quella della casa coniugale.
Dal canto suo, la resistente ha rappresentato che il marito nel 2019 si era allontanato dal domicilio coniugale per trasferirsi nella villa dell'Addaura di sua proprietà, ubicata in Lungomare Cristoforo Colombo n. 886, e che nel mese di marzo 2020, preoccupata della condizione psicologica delle figlie, già provate dall'abbandono paterno, a causa del sopraggiungere della crisi pandemica e dell'interruzione dei rapporti sociali con i loro coetanei, aveva chiesto al marito di potersi trasferire, unitamente alla prole e alla di lei madre, nella predetta abitazione, tuttavia, in occasione di tale convivenza, l'odierno ricorrente le avrebbe comunicato davanti alle figlie di essere diventato
“impotente” e avrebbe preteso che lei dormisse nel divano del soggiorno.
Nel corso della convivenza si sarebbero verificati numerosi litigi tra le parti,
6 a causa dei quali era stato anche richiesto l'intervento delle Forze dell'ordine, sino al 15 settembre 2020, allorquando, secondo la prospettazione della resistente l' avrebbe messo le figlie alla porta, nonostante fuori Pt_1 piovesse, intimando loto di far rientro nella casa di via Libertà a causa dell'insostenibilità della convivenza.
Orbene, all'esito dell'istruttoria svolta ritiene il Collegio che le allegazioni poste dai coniugi, a suffragio delle domande di addebito della separazione rispettivamente proposte, sono rimaste sprovviste di adeguato supporto probatorio con peculiare riguardo alle condotte asseritamente poste in essere in violazione dei reciproci doveri derivanti dal matrimonio e, in ogni caso, rispetto alla loro incidenza causale rispetto alla effettiva determinazione della irrimediabile crisi coniugale.
Difatti, rispetto all'asserita violazione del dovere di fedeltà da parte della resistente, ha versato agli atti, in allegato alla memoria Parte_1 depositata ai sensi dell'art. 183 sesto comma n. 2) c.p.c., una relazione investigativa, dalla quale nulla si ricava, anche solo in termini indiziari circa l'asserita relazione extraconiugale tra la signora e tale CP Persona_4
.
[...]
E', d'altronde, per esigenze di completezza sufficiente osservare che le relazioni investigative sono assimilabili a scritture provenienti da terzi e hanno, dunque, valore di presunzione semplice ex art. 2729 c.c., superabile, quindi, attraverso prova contraria e che, in quanto prove atipiche, non possono essere utilizzate per aggirare le garanzie formali, introducendo nel giudizio elementi di prova la cui ammissibilità è vietata dalla legge o è subordinata al rispetto di determinate formalità; ha quindi trascurato che, in ogni caso, detti elementi possono costituire un mero indizio, che deve essere supportato da altri elementi probatori (Cass. n. 23554/2008, n. 33503 del
27/12/2018) che, nello specifico, non sono stati forniti, dovendosi richiamare e confermare integralmente l'ordinanza del 15.12.2022 con la quale sono state rigettate le richieste istruttorie formulate da entrambe le parti, poiché, in
7 parte, inammissibili essendo state formulate in termini valutativi e/o generici, ovvero in quanto “de relato ex parte” e, in altra parte, inconducenti ai fini del decidere.
In ogni caso, trattandosi di fatti che si collocano nell'arco temporale che va da maggio a luglio 2021, occorre rilevare che essi sono coevi e comunque per lo più successivi persino all'instaurazione del presente giudizio, introdotto con ricorso depositato il 12.05.2021.
D'altro canto, analoghe considerazioni valgono anche in relazione alle ulteriori circostanze esposte da circa il dedotto disinteresse Parte_1 mostrato dalla coniuge verso i doveri di assistenza e collaborazione nel menage familiare e nell'accudimento delle figlie, che si arrestano ad un livello di genericità tale da non essere da sole sufficienti ai fini della pronuncia di addebito della separazione in capo alla moglie.
Del pari, le stesse argomentazioni vanno ribadite altresì in ordine agli accadimenti che, a dire della resistente, si sarebbero verificati durante la convivenza delle parti nella villa dell'Addaura, in cui il nucleo familiare aveva vissuto da marzo a settembre 2020, atteso che nessuna prova documentale è stata offerta a supporto, a fronte delle contestazioni sollevate dal ricorrente, rispetto all'intervento delle Forze dell'Ordine, ad eccezione di un verbale di intervento della Questura recante una data- 14.04.2021- successiva rispetto a quello del periodo in esame, tuttavia comunque illeggibile e- come già evidenziato- sono state respinte le richieste di prove orali articolate per le ragioni illustrate nella menzionata ordinanza del 15.12.2022 che va richiamata e confermata.
Non è stata neppure data dimostrazione dell'incidenza causale dell'allontanamento temporaneo del ricorrente dalla casa coniugale nei primi mesi dell'anno 2019 rispetto alla irreversibile crisi coniugale, ove si consideri che, com'è pacifico, le parti avevano ripreso comunque successivamente la coabitazione unitamente alle figlie.
Analogamente privo di riscontro, del resto, risulta l'ulteriore assunto della
8 resistente secondo cui il comportamento del coniuge sarebbe stato causa dei problemi della secondogenita , che aveva manifestato un forte disagio e Per_2 per un periodo non aveva più frequentato la scuola, tenuto conto delle conclusioni cristallizzate nella relazione del 18.05.2023 del
[...] adolescenti e Organizzazione_2
Parte famiglie – istituito presso l' di Palermo, incaricato da questo Tribunale di svolgere un intervento di sostegno in favore della coppia genitoriale e della figlia: “Il mandato ricevuto dagli scriventi di intervento sul sistema familiare, date le attuali condizioni, pertanto è stato possibile solo in termini di lavoro sui sottosistemi ed ha consentito di esplorare alcune aree di sofferenza del nucleo profondamente connesse al percorso di separazione della coppia genitoriale ed alla conflittualità al percorso connessa. In modi differenti i due genitori stanno provando ad affrontare la separazione ed i cambiamenti organizzativi collegati, potendo contare su motivazioni e risorse differenti, a partite dalle quali entrambi hanno provato a costruire strategie e ad integrare figure utili per affrontare le criticità vissute. Anche la capacità dei due genitori di recepire alcune indicazioni degli scriventi e di mettersi in discussione, ha consentito di raggiungere uno degli obiettivi che ci si era prefissi, ossia provare a riaprire un canale di comunicazione e di confronto tra ed il padre. Ad oggi, infatti, la minore Per_2 avrebbe incontrato il padre, recuperandolo come possibile punto di riferimento.
Oggi, partendo dal presupposto che non si rivengono le condizioni per un lavoro sul nucleo familiare, che, allo stato attuale, le condizioni di non sono Per_2 considerate di rilevanza clinica e, soprattutto, appaiono distanti dal target attualmente preso in carico dallo scrivente Servizio (ossi l'importante disagio psichico ed i bisogni complessi di giovani con diagnosi), si ritiene concluso
l'intervento sulla minore” (cfr. relazione agli atti del servizio incaricato depositata il 18 maggio 2023).
In definitiva, alla stregua della documentazione prodotta ed in mancanza di altre risultanze probatorie che rappresentino elementi di riscontro dotati di adeguata consistenza rispetto alle deduzioni delle parti, si deve concludere che
9 l'attività istruttoria non ha consentito di accertare che effettivamente il comportamento di una delle parti abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte le domande di addebito reciprocamente proposte dalle parti vanno, pertanto, rigettate.
7. Provvedimenti nell'interesse della prole
Dalla coppia, come già evidenziato, sono nate due figlie: , il Per_1
2.05.2003, ed , il 9.04.2005. Per_2
Nessun provvedimento a tutela della prole va adottato in considerazione del fatto che anche la secondogenita, nelle more del presente giudizio, è divenuta maggiorenne.
8. Sull'assegnazione della casa coniugale
Non è contestato che le figlie delle parti abbiano continuato ad abitare con la madre, nell'immobile già adibito a casa coniugale, sito in Controparte_1
Palermo, viale della Libertà n. 58, peraltro di proprietà esclusiva di quest'ultima, sicché alla stessa va assegnato l'anzidetto appartamento, ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore della prole dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
Difatti, sebbene entrambe le figlie siano maggiorenni, è indubbio che le medesime non abbiano ancora raggiunto l'autosufficienza economica, essendo entrambe studentesse.
9. Provvedimenti di carattere economico
Venendo a questo punto all'esame delle richieste di contenuto economico, deve rilevarsi che ha proposto una domanda diretta ad Controparte_1 ottenere un assegno di mantenimento di euro 2300,00 mensili, di cui euro
2000,00 a titolo di concorso al mantenimento delle figlie e ed Per_2 Per_1 euro 300,00 a titolo di mantenimento della stessa.
Al riguardo, come già dianzi evidenziato, nel caso di specie è pacifico e
10 incontestato tra le parti che entrambe le figlie sono studentesse, in particolare frequenta l'università privata “ , mentre ha frequentato Per_1 Org_3 Per_2 dapprima presso l'istituto “ ” e successivamente l'istituto “ Org_4 Org_5
.
[...]
Orbene, per quanto attiene alla determinazione degli obblighi di mantenimento conseguenti alla presente pronunzia di separazione, va rilevato che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cassazione civile , sez. I, 27 giugno 2006, n. 14840).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Secondo quanto puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle
11 sue esigenze (cfr. in tal senso Cassazione civile , sez. I, 12 giugno 2006, n.
13592).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. in tal senso Cass., sez. I, 25 agosto 2006, n. 18547).
Con riferimento all'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli, invece, si deve osservare brevemente che, a seguito della separazione per- sonale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando l'età dei figli lo richieda
- di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr.
Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974).
Tale quadro normativo non appare mutato anche alla luce del nuovo testo dell'art. 337 ter codice civile, il quale prevede che ciascuno dei genitori sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tal fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da
12 determinare considerando i parametri espressamente in-dicati dalla nuova norma.
Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
Tale accertamento consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale
13 divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
Nel caso di specie, è un magistrato in servizio presso la Parte_1
Corte di Appello di Palermo e componente della Organizzazione_6
.
[...]
Dall'esame della documentazione fiscale prodotta risulta che ha avuto un reddito imponibile pari a 120.618,00 euro per l'anno di imposta 2017, di
122.676,00 euro nel 2018, di 143.349,00 euro per il 2019 e di 143.702,00 euro nel 2021 (cfr. dichiarazione dei redditi in atti).
Il medesimo ha esposto di dover far fronte con i propri redditi ad elevate spese mensili, ammontanti a circa 4000,00 euro, comprendenti i pagamenti dei ratei mensili del mutuo ipotecario di € 954,00 e di quelli del mutuo per ristrutturazione pari a € 512,39, le rette per gli istituti scolastici ed universitari delle figlie (istituto e università , la quota Org_4 Org_3 associativa per la famiglia al circolo “ pari a € 240,00, Org_7 un'assicurazione sanitaria per il nucleo familiare pari a € 157,00, un'assicurazione sulla vita dei coniugi pari a € 80,00, le ricariche delle carte e le spese dentistiche in favore delle figlie, oltre che utenze e spese Org_8 per esigenza di vita quotidiane (cfr. allegato 8 al ricorso introduttivo, documentazione versata agli atti il 18.2.2022, allegato 6 alla memoria di replica del 10.06.2022).
Per quanto concerne , in considerazione delle Controparte_1 contestazioni sollevate dal ricorrente circa la reale entità del patrimonio della moglie, con ordinanza del 15.12.2022, sono state disposte indagini a mezzo della Polizia Tributaria circa i redditi, i patrimoni e l'effettivo tenore di vita della stessa.
Dalla relazione della Guardia di Finanza depositata il 12.05.2023 risulta che la resistente è socia al 32% della società “ Organizzazione_9 insieme ai suoi due fratelli, con sede in Palermo nella via Ariosto n. 25/M, specializzata nella vendita di prodotti ortopedici, presso la quale la stessa
14 lavora a tempo parziale (cfr. pag. 24 della relazione della GdF depositata in data 12.05.2023).
Dalla documentazione fiscale offerta in comunicazione si evince che ha avuto nel 2019 un reddito imponibile di euro 4.550,00, Parte_3 nel 2020 di euro 12.779,00, nel 2021 di euro 20.382,00 e nel 2022 di euro
30.151,00.
Non si evince, per il resto, nulla di peculiare rilevanza ai fini del presente giudizio nella relazione inviata dalla Guardia di Finanza.
è, inoltre, proprietaria dell'appartamento, sito in Palermo, Controparte_1 nella via Libertà n. 58, un tempo adibito a casa coniugale, sul quale gravano il mutuo per l'acquisto con una rata mensile di € 954,00 e quello per ristrutturazione pari a € 512,39, stipulati da entrambi i coniugi, con scadenza nel 2034.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che dagli elementi probatori forniti al fine di acclarare il tenore di vita mantenuto dai coniugi in costanza di matrimonio nonché le rispettive disponibilità economiche e capacità reddituali, è senza dubbio emersa la prova di una situazione di effettiva sperequazione tra le condizioni economiche dei coniugi, senza che possa assumere rilievo contrario, a dispetto di quanto asserito dalla difesa del ricorrente, la circostanza che lo stesso abbia provveduto da solo al versamento integrale delle rate mensili dei due mutui cointestati e delle spese universitarie, scolastiche e mediche per le figlie, trattandosi di esborsi ai quali deve contribuire la moglie ed effettivamente lo stesso, nei propri scritti conclusivi, ha esposto di aver depositato un ricorso monitorio chiedendo l'emissione di una ingiunzione di pagamento dell'importo di euro 60.000,00 nei confronti della sig. . CP
Nel caso di specie, dunque, all'esito dell'istruttoria svolta, alla luce dei dati reddituali precedentemente indicati, delle esigenze di mantenimento delle figlie, considerate in relazione al tenore di vita mantenuto in costanza di convivenza dai coniugi, della capacità di lavoro concreta dei medesimi, della
15 accertata sussistenza di una sperequazione tra le rispettive condizioni economiche, della durata del matrimonio ed in considerazione, infine, dell'età delle figlie della coppia e della fissazione del domicilio prevalente delle medesime presso l'abitazione materna, appare equo confermare la misura del mantenimento dovuto da in favore di già Parte_1 Controparte_1 stabilita nell'ordinanza presidenziale del 19.12.2021 in euro 300,00 mensili, incrementando, nel contempo, il contributo per le figlie, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente pronuncia, ad euro 1.200,00
(euro 600,00 ciascuna).
Va, quindi, posto a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 CP
l'importo mensile complessivo di euro 1.500,00, a far data dal mese
[...] successivo alla pubblicazione della presente pronuncia, di cui euro 300,00 a titolo di mantenimento della moglie ed euro 1.200,00 quale contributo per il sostentamento delle figlie, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici Org_10
va obbligato, altresì, sulla scorta delle ragioni enunciate, a Parte_1 contribuire nella misura di 2/3 alle spese c.d. straordinarie da sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie firmato da questo Tribunale e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo in data 2 luglio 2019.
10. Con riferimento, infine, all'ulteriore domanda avanzata da CP
, con la quale è stato chiesto di porre a carico esclusivo di
[...] Parte_1
il pagamento delle rate dei due mutui cointestati, va rilevato che tali
[...] finanziamenti, gravanti sulla casa coniugale, sono cointestati e, pertanto, ai relativi oneri economici devono concorrere entrambi i coniugi.
In ogni caso – come già rilevato con ordinanza del 15.12.2022 – ai sensi dell'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente
16 ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi.
Va, dunque, esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di separazione, o in quella di divorzio, entrambe soggette al rito della camera di consiglio, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (cf. in tal senso Cassazione civile, sez. I, 15 maggio 2001, n. 6660).
Per tali ragioni va dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta da nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 23 Controparte_1 marzo 2022 ed avente ad oggetto il pagamento a carico esclusivo di Parte_1
delle rate dei due mutui cointestati, da azionarsi in separata sede con
[...] le forme del rito ordinario.
Analoghe argomentazioni, del resto, valgono anche per le domande risarcitorie formulate da entrambe le parti e correlate alle richieste di addebito della responsabilità della separazione.
11. Spese del giudizio
In considerazione, da ultimo, del complessivo esito del giudizio, della soccombenza parziale reciproca, in assenza di addebito della separazione, va disposta l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1. pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
Palermo il 22/05/1965, e , nata a [...] il [...], i Controparte_1 quali hanno contratto matrimonio in Palermo in data 11.12.2002, iscritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 26, parte I dell'anno
2002;
2. rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da Pt_1
17 nei confronti di;
Pt_1 Controparte_1
3. rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da CP
nei confronti di;
[...] Parte_1
4. assegna la casa coniugale, ubicata a Palermo in viale della Libertà n. 58, a
; Controparte_1
5. fermo restando quanto già previsto nell'ordinanza presidenziale del
19.12.2021, pone, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente pronuncia, a carico di l'obbligo di corrispondere in Parte_1 favore di la complessiva somma di euro 1.500,00 mensili, di Controparte_1 cui euro 1.200,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie della coppia e (euro 600,00 ciascuna) ed euro 300,00 a titolo di Per_2 Per_1 mantenimento di , da versare entro il giorno 5 di ogni mese Controparte_1
e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici Org_10
6. dichiara tenuto al pagamento dei 2/3, a far data dal mese Parte_1 successivo alla pubblicazione della presente pronuncia, delle spese straordinarie da sostenere in favore delle figlie, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019;
7. dichiara inammissibile la domanda formulata da con la Controparte_1 quale è stato chiesto di porre a carico esclusivo di il Parte_1 pagamento delle rate dei due mutui cointestati, da azionarsi in separata sede con le forme del rito ordinario;
8. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Palermo, il 24/10/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Monica Montante, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011,
n. 44.
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