Articolo 2 della Legge 11 ottobre 1986, n. 676
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22 ottobre 1986
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 200 milioni annui per il triennio 1986-1988, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 22 ottobre 1986