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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/12/2025, n. 2328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2328 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del giudice dott. Alessandro Petronzi, in funzione monocratica, ha emesso, a scioglimento della riserva assunta al termine dell'udienza di discussione del 18.12.2025
(tenuta nelle forme a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c., nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 7933/2024, tra
, c.f , e , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. CORNO GIORGIO, come in atti C.F._2
domiciliati,
-parte attrice-
e:
c.f. e P. IVA , titolare Controparte_1 C.F._3 P.IVA_1 dell'omonima impresa individuale,
-parte convenuta- contumace
Conclusioni delle parti: per parte attrice: come da note conclusive d'udienza cartolare depositate il 5.12.2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, gli attori, premesso di essere proprietari dell'immobile sito in Villasanta
(MB), via Giusti n. 8, committenti dei lavori di ristrutturazione in forza di contratto di appalto del
22.8.2022 stipulato con l'impresa individuale convenuta, e con interventi rientranti nel c.d. superbonus 100% edilizio, hanno esposto che:
1 a) nell'ambito delle opere di ristrutturazione appaltate al convenuto e rimaste non compiutamente eseguite, avevano altresì stipulato con il convenuto, in data 20.3.2023, due accessori e distinti contratti di cessione dei crediti fiscali maturati ai sensi dell'art. 121 D.L.
19 maggio 2020, n. 34, convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77 (per un importo complessivo pari a euro 65.125,00, di cui euro 45.587,00 in capo a ed euro 19.538,00 Parte_1
in capo a ); Parte_2
b) che il cessionario/odierno convenuto aveva acquistato i detti crediti al corrispettivo di euro
40.841,70, quanto al credito di , ed a euro 17.504,30, quanto al credito di Parte_1
, obbligandosi a corrispondere il corrispettivo una volta ottenuta la Parte_2
monetizzazione dei crediti da parte della banca MPS - cui tali crediti sarebbero stati a loro volta ceduti - come previsto dall'art. 2 dei contratti di cessione dei crediti.
Gli attori hanno contestato l'inadempimento del convenuto rispetto alle obbligazioni nascenti dai contratti di cessione dei crediti, attesa la mancata corresponsione da parte del convenuto di quanto previsto a titolo di corrispettivo, e nonostante la intervenuta monetizzazione dei crediti dalla banca
MPS.
Il convenuto è rimasto contumace.
La causa è stata istruita con ordine di esibizione rivolto alla banca MPS per la verifica della intervenuta monetizzazione dei crediti ed, all'esito, rimessa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
****
Preliminarmente, va dato atto che le due scritture private recanti le cessioni dei crediti e prodotte dagli attori sub doc. 6 fasc. attoreo risultano sprovviste della sottoscrizione della parte convenuta
(recando solo quella degli attori). Ciononostante, esse debbono ritenersi riconosciute, ex art. 215 I co.
n. 1 c.p.c., attesa la contumacia della parte convenuta. Esse inoltre risultano pure pienamente adempiute, quanto alle obbligazioni gravanti sugli attori/cedenti, per quanto appresso indicato.
La domanda formulata dagli attori deve pertanto essere accolta.
Infatti, dall'esame della documentazione acquisita ex art. 210 c.p.c. dalla banca MPS in data
17.4.2025, emerge che i crediti fiscali oggetto di cessione in forza dei contratti stipulati in data
20.3.2023 sono stati pagati dalla banca al cessionario/odierno convenuto.
In particolare, la banca MPS, in data 11.09.2023, ha pagato al convenuto l'importo di CP_1 euro 38.543,80, relativo al credito dallo stesso acquistato dall'attore ed euro Parte_1
16.519,36 relativo al credito dallo stesso acquistato da . Parte_2
La monetizzazione dei crediti da parte del cessionario/odierno convenuto ha dunque determinato l'obbligo di corrispondere agli attori/cedenti il corrispettivo pattuito per la cessione, atteso che l'art. 2 2 dei contratti di cessione dei crediti prevedeva la corresponsione del corrispettivo “entro 5 giorni dalla monetizzazione del credito da parte Banca MPS”.
Il convenuto conclusivamente, deve essere condannato a pagare euro 40.841,70 a CP_1
ed euro 17.504,30 a , oltre interessi al saggio legale dalla Parte_1 Parte_2
domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza e liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei principi dettati dal D.M. Giustizia 55/14 che ha stabilito le modalità di determinazione del compenso professionale per l'attività, applicando, nel caso di specie, la liquidazione dei compensi ai valori minimi per lo scaglione di riferimento (da 26 mila a 52 mila euro), attesa la non particolare difficoltà della presente controversia e la ridotta attività processuale svolta,
e nulla riconoscendo per la fase istruttoria, di fatto non espletata.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa:
a) condanna con sede in Vimercate (MB), via Controparte_2
Luigi Cadorna n. 21, int. 1, C.F. , P. IVA in persona C.F._3 P.IVA_1
del titolare nato a [...] il [...] al pagamento della Controparte_1
somma di euro 40.841,70 in favore dell'attore , e di euro 17.504,30 in Parte_1 favore dell'attrice , oltre agli interessi legali dalla domanda e fino Parte_2 all'effettivo saldo;
b) condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice, in solido, delle spese processuali, che si liquidano in euro 786,00 per spese ed euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. al 15%, iva e cpa.
Così deciso in Monza, 19/12/2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Petronzi
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