Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/01/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 23/01/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1506/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. PETRUCCI MARIA TERESA Pt_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CHIRONI IURI CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L' ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo n. 3/2023, con il quale il Tribunale ha ingiunto Pt_1 all'Istituto il pagamento dell'importo di € 4854,07 a titolo di TFR a carico del Fondo di Garanzia, deducendo che “La pretesa della ricorrente di vedersi liquidato - a carico del Fondo di Garanzia - il
TFR non può essere accolta, difettando del tutto, nel caso di specie, l'accertamento giudiziale circa l'esistenza, la qualificazione e la misura del TFR richiesto al Fondo di Garanzia” e che “alla data della notifica del decreto ingiuntivo richiesto nei confronti della società, la stessa era stata già cancellata, sicché sul ricorrente per ingiunzione gravava l'onere di notificare il decreto ingiuntivo ai soci al fine di procurarsi la prova del credito rivendicato nei confronti della società”.
Parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, deducendo che il requisito dell'insolvenza del datore di lavoro risulta pienamente dimostrato dal verbale di pignoramento negativo e dal bilancio di liquidazione finale allegato alla domanda, che non poteva ipotizzarsi alcun esperimento di una ulteriore procedura esecutiva in danno di un soggetto giuridico estinto e che “Quanto alla pretesa notifica ai soci, la doglianza dell Pt_1 risulta pretestuosa se solo si consideri che con l'allegazione del bilancio finale di liquidazione, attestante l'assenza di ripartizione di utili al momento dello scioglimento della società, l'istante ha dato prova dell'assenza di qualsivoglia garanzia patrimoniale riconducibile alla società ex datrice di lavoro utilmente aggredibile ai fini del soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in opposizione è infondato e deve essere rigettato, per le motivazioni esposte nella sentenza allegata al ricorso, emessa nel giudizio n. 3017/2021 RG tra e , Pt_1 Parte_2 che viene richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Il ricorso in opposizione è infondato.
Infatti, va rappresentato che nei confronti delle società di capitali cancellate dal registro delle imprese l'interesse ad agire da parte del creditore è vincolato alla sussistenza di un utile distribuito tra i soci. Parte opposta ha dimostrato, tramite la produzione del bilancio di liquidazione, l'assenza di utili distribuiti e pertanto la non necessità per il ricorrente di agire nei confronti della società
(estinta) e dei singoli soci (in quanto non destinatari di utili di liquidazione). Inoltre, va fatto presente che la stessa risulta cancellata con decorrenza 7.7.17 e che al momento della domanda amministrativa per la liquidazione del Fondo di garanzia (data 25.9.2020) non era più possibile presentare domanda di fallimento (cfr., visura e bilancio finale liquidazione prodotto dall'opposto sia in sede monitoria sia in questa sede). Ciò detto, parte ricorrente non era nella più nella possibilità di procurarsi un titolo esecutivo nei confronti dei soci, né nei confronti della società ormai estinta. Né poteva più avanzare domanda di fallimento. Pertanto, deve ritenersi che, data anche la natura previdenziale del diritto fatto valere con l'istanza di accesso al Fondo di garanzia, il ricorrente non potesse più esperire rimedi giurisdizionali per procurarsi un titolo contro il precedente datore di lavoro. Parte opposta richiama anche normativa interna che sembra Pt_1 confermare l'impostazione seguita da questo giudice anche in altre controversie riguardanti il medesimo oggetto. In sostanza, parte opponente ha soddisfatto i requisiti di legge per l'accesso al
Fondo di garanzia essendosi trovato nell'oggettiva impossibilità al momento della domanda al fondo stesso di procacciarsi un preventivo titolo giurisdizionale nei confronti della società e ha dato comunque prova della non fallibilità della società datrice di lavoro (art. 10 l.f.). Il quantum del
TFR dovuto deriva anche da modello CU (in fasc. opposto) proveniente dall'allora datore di lavoro e deve considerarsi documento idoneo a provare la sussistenza ed entità del credito”.
Non vi sono motivi per discostarsi da tale precedente, relativo ad un caso del tutto analogo a quello oggetto del presente giudizio;
nel caso di specie, il rapporto di lavoro alle dipendenze della risulta cessato in data 11.03.2020; il credito della lavoratrice per TFR Parte_3
è certo, liquido ed esigibile e risulta da prova scritta, costituita dal Modello CU 2020 emesso dal datore di lavoro ed avente valore confessorio (mentre la quota di TFR per l'anno 2020 è stata calcolata dividendo per 13,5 la retribuzione risultante dall'estratto contributivo in relazione a tale anno, come previsto dall'art. 2120 c.c.); la società datrice di lavoro risulta cancellata in data
18.11.2020 e dal bilancio finale di liquidazione al 30.07.2020 risulta che la società era in perdita e che non sono residuati utili da ripartire tra i soci;
la società non poteva inoltre essere dichiarata fallita, essendo decorso oltre un anno dalla cancellazione al momento della relativa istanza.
2 In particolare, dagli atti risulta che, come dedotto dall'opposta nella memoria, Oggetto del decreto opposto sono le somme dovute al lavoratore a titolo di TFR, in virtù del rapporto di lavoro intercorso con la società dal 24.11.2014 all'11.03.2020, pari ad euro 4.854,07. Parte_3
Dette somme sono state richieste dall'istante con procedura monitoria all'ex datore di lavoro con
Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale del Lavoro di Lecce n.99/2021 dell'11.02.2021. Il suddetto decreto veniva notificato a mezzo pec al datore di lavoro in data 11.02.2021 (doc. 2). L'importo del
TFR risultava da prospetto paga (doc. 3) rilasciato dalla società debitrice (documento che veniva allegato al ricorso per decreto ingiuntivo) Atteso che era stato eseguito per conto di altro creditore un tentativo di pignoramento in data 30.11.2020 (doc. 4) da cui emergeva che la società aveva cessato l'attività in data 18.11.2020, e non possedeva né crediti né beni pignorabili, l'istante non eseguiva un ulteriore tentativo di pignoramento. Successivamente l'istante ed altri creditori avanzavano istanza di fallimento (doc. 5), ma quest'ultima veniva rigettata (doc. 6).
L'istante presentava domanda per ottenere il TFR dal fondo di garanzia (doc. 7), che veniva rigettata dall' (doc. 8), così come il successivo ricorso amministrativo (doc. 9), adducendo la Pt_1 motivazione (che è anche alla base dell'opposizione odierna) che la notifica del decreto ingiuntivo, stante la cancellazione della società, doveva essere fatta ai soci in quanto la notifica alla società cancellata non costituisce prova giudiziale del credito. Giova evidenziare come sia nella domanda amministrativa e nel successivo ricorso amministrativo veniva ribadito che dal bilancio finale di liquidazione (doc. 10), (allegato alla domanda amministrativa inoltrata al fondo di garanzia), risultava che non vi era stata alcuna ripartizione di utile tra i soci.
La società ricevuta la notifica dell'istanza di fallimento provvedeva anche a costituirsi nella fase prefallimentare (doc. 11). L'opposto, pertanto, richiedeva ed otteneva dal Giudice del Lavoro di
Lecce il decreto ingiuntivo nei confronti dell' , oggi opposto, per il pagamento a carico Pt_1 dell'Istituto della somma lorda di euro 4.854,07 a titolo di TFR.
Tanto premesso in fatto, in diritto si deve rilevare che, secondo la giurisprudenza (Cass. n.
7585/2011, n. 7466/2007, n. 1178/2009, n. 15662/2010), una lettura della legge orientata nel senso voluto dalla direttiva CE n. 987/1980 consente, secondo una ragionevole interpretazione,
l'ingresso ad un'azione nei confronti del Fondo di garanzia, quando l'imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e l'esecuzione forzata si riveli infruttuosa. Inoltre, anche l' , nel Messaggio n. 3854 del 24/10/2019, ha stabilito che: “Qualora il bilancio finale di Pt_1 liquidazione evidenzi chiaramente l'insufficienza delle garanzie patrimoniali, in ottemperanza all'orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 9108/2007) che ritiene si possa prescindere dal tentativo di esecuzione nei casi in cui sia riscontrabile in maniera oggettiva, da altri elementi di fatto, l'insufficienza delle garanzie patrimoniali, le domande di intervento del Fondo di garanzia potranno trovare accoglimento anche in mancanza del tentativo di esecuzione forzata”.
Le condizioni innanzi indicate appaiono ricorrere nel caso di specie.
3 Ne consegue il diritto della lavoratrice di accedere al Fondo di Garanzia.
Per quanto esposto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza. Nella liquidazione si è tenuto conto della sostanziale serialità del contenzioso e dell'assenza di attività istruttoria.
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P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 07/02/2023 da nei confronti di , così provvede: Pt_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
2. Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio di opposizione, liquidate in € 1400,00 Pt_1 per compensi oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 24/01/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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