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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/04/2025, n. 1801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1801 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5612/2021 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. TESCIONE GIUSEPPE e avv. Parte_1
CORRIERE GIANLUCA come da procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
Maria Consuelo Longo come da procura notarile in atti
- resistenti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta per l'udienza del 19.3.2025 la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e che parte ricorrente ha depositato note di trattazione.
Parte ricorrente, ex LSU, premesso di aver prestato servizio dal 1.7.2001 sino a
01.09.19 senza soluzione di continuità presso il medesimo Istituto CP_3
di Aversa in forza di plurimi contratti di collaborazione coordinata e
[...] continuativa, molti dei quali prorogati, svolgendo mansioni di “assistente tecnico- amministrativo” per 36 ore a settimana ed immesso in ruolo mediante assunzione a tempo indeterminato dal 01.9.2018, ha chiesto l'accoglimento del ricorso sulla base delle seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 2126 c.c., che tra il ricorrente e il Controparte_4
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato continuativo ed ininterrotto
[...] dall'01.07.2001 al 31.08.2018, corrispondente alla qualifica di Assistente Amministrativo del CCNL del 2007 del Co. Scuola 2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla ricostruzione giuridica dell' intera anzianità di servizio - compreso il servizio pre ruolo - e agli scatti di fascia per i lavoratori assunti a tempo indeterminato tenendo conto degli anni di lavoro effettivamente svolti e per l'effetto condannare il al pagamento, in favore del CP_5 ricorrente, degli aumenti stipendiali riconosciuti dal CCNL di Co. sulla base dell'anzianità maturata conseguente alla nuova ricostruzione di carriera nonché al pagamento delle differenze retributive tra quanto il ricorrente avrebbe dovuto percepire dall' 1.7.2001, qualora fosse stato assunto a tempo indeterminato, e quanto fino ad oggi ha effettivamente percepito, secondo il CCNL di settore per i lavoratori inquadrati nel profilo professionale di assistente amministrativo B1 del CCNL di comparto e complessivamente al pagamento di €
131.401,56 di cui € 101.881,49 a titolo di differenze retributive ed € 29.520,07 a titolo di
TFR o di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione legale dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994 n. 724 ; 3) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla ricostruzione della propria posizione contributiva conseguente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata tenendo conto della ricostruzione di 2 carriera e per l'effetto condannare l'amministrazione al versamento dei contributi nei confronti dell'ente previdenziale convenuto”.
Il costituitosi in giudizio ha chiesto il rigetto del ricorso Controparte_1
sulla base di diverse argomentazioni, in fatto e in diritto, ed eccependo l'infondatezza della domanda per assenza dei requisiti della subordinazione e la prescrizione del credito.
2. Il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della illegittimità dei contratti di co.co.co. sottoscritti con l'Amministrazione per il periodo dal 1.7.2001 al 31.08.2018.
Parte ricorrente chiede, nello specifico, di dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata alle dipendenze del resistente, con la CP_1
qualifica di assistente amministrativo con qualifica B1 del CCNL Scuola, con decorrenza dalla data di inizio della prestazione lavorativa (01.07.2001) fino alla data del 31.08.2018, data di stabilizzazione, nonchè il riconoscimento delle differenze retributive per il periodo innanzi indicato da determinarsi sul calcolo delle differenze tra quanto percepito e quanto ella avrebbe dovuto percepire secondo il corretto inquadramento nei ruoli della scuola con qualifica di assistente amministrativo (profilo B/1) con il riconoscimento della tredicesima mensilità, del
TFR e di ogni altra voce della retribuzione dell'assistente amministrativo, procedendo alla ricostruzione giuridica dell'intera anzianità di servizio.
Con riferimento alla ipotesi di collaborazione formalizzata, si può richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte: “la stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un'amministrazione pubblica, al di fuori dei presupposti di legge, non può mai determinare la conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, potendo il lavoratore conseguire tutela nei limiti di cui all'articolo 2126 cod. civ., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale. 10.5. La Co. d'Appello ricorda come in ragione della disciplina vigente la Pubblica Amministrazione può ricorrere a rapporti di collaborazione solo per
3 prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da una elevata autonomia nel loro svolgimento, tali da caratterizzarle come prestazioni di lavoro autonomo, e nell'ipotesi in cui
l'Amministrazione non sia in grado di far fronte ad una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in quel momento al suo interno. Nel caso di specie, - Contr rileva il giudice di secondo grado - l' si era avvalsa delle prestazioni del lavoratore mediante sottoscrizioni di contratti di collaborazione coordinata e continuata al di fuori dei presupposti previsti dalla legge, venendo l'attuale resistente inserito nella struttura organizzativa della Pubblica Amministrazione. Trovava dunque applicazione l'art. 2126 cod. civ.” (cfr, ex multis Cass, Sez. Lav., sent. n. 29779/2018).
Parte ricorrente chiede, inoltre, le differenze retributive per il periodo innanzi indicato da determinarsi sul calcolo delle differenze tra quanto percepito e quanto ella avrebbe dovuto percepire secondo il corretto inquadramento nei ruoli della scuola con qualifica di assistente amministrativo (profilo B/1) con il riconoscimento della tredicesima mensilità, del TFR e di ogni altra voce della retribuzione dell'assistente amministrativo, procedendo alla ricostruzione giuridica dell'intera anzianità di servizio e conseguente aumento stipendiale.
Sulla base degli atti il ricorrente risulta aver prestato servizio presso l'Istituto scolastico indicato in ricorso in forza di numerosi contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Tali contratti sono stati stipulati ai sensi dell'art. 6, comma, 2, del d.lgs n. 81 del
2000, il quale così dispone: “Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano le condizioni ed esigenze, affidare ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attività previste al comma 3 dell'articolo 10, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista”.
L'art. 10, comma 3, del d.lgs n. 468 del 1997 prevede che “Per l'affidamento a terzi dello svolgimento di attivita' uguali, analoghe o connesse a quelle gia' oggetto dei progetti di lavori socialmente utili da essi promossi, gli enti interessati possono, anche in deroga alla
4 disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni di durata non superiore a 60 mesi con societa' di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia costituita nella misura non inferiore al 40 per cento da lavoratori gia' impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi ancorche' promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati, in qualita' di dipendenti a tempo indeterminato, o di soci lavoratori, o di partecipanti al consorzio”.
Il Decreto Interministeriale 20 aprile 2001 n. 66, emanato al fine di dare attuazione al l'art. 6, comma 2, cit, ha disposto: “art.1 (Soggetti beneficiari) 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 impegnati nelle attività socialmente utili, riconducibili in parte a funzioni di Assistente Amministrativo o
Tecnico nelle istituzioni scolastiche statali, con risorse a carico del Fondo per l'Occupazione, di cui alla Legge 19 luglio 1993, n.236 o proprie dei vari Enti utilizzatori e attualmente in regime di prosecuzione sulla base della normativa vigente, sono i beneficiari delle iniziative di stabilizzazione mediante le procedure, oggetto del presente decreto. Art.2 (Incarichi di collaborazione e procedure di affidamento) 1. Al fine di creare stabile occupazione a decorrere dal 1^luglio 2001, con il coordinamento dei competenti Uffici Scolastici Regionali, i
Dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano i soggetti di cui all'art. 1, affideranno agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito delle funzioni di Assistente Amministrativo o
Tecnico, secondo le modalità indicate dall'art.6, comma 2, del Decreto legislativo 28 febbraio
2000, n.81 e compatibilmente con le risorse di cui al successivo art. 3 del presente decreto”.
3. Il Tribunale ritiene che la possibilità di avvalersi di contratti di co. co. co per l'espletamento di attività di assistente amministrativo o tecnico, prevista dalle norme richiamate, presuppone che le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa siano compatibili con tale schema contrattuale, atteso che le norme in esame non possono certo precludere una diversa qualificazione del rapporto ove tali modalità siano state in concreto di fatto tali da integrare la nozione legale di subordinazione.
5 Costituisce, infatti, principio consolidato quello secondo cui “In tema di accertamento della eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, nessuna previsione normativa potrebbe assumere di per sé carattere vincolante per il giudice, atteso che neppure al legislatore è consentito negare la qualifica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi - come affermato dalla Corte costituzionale, sentenze n. 121 del 1993 e n.111 del 1993- l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato” ( v., tre le tante,
22.11.2010, n. 23638 e Cass., 11.5.2005, n. 9892).
Passando ad esaminare le concrete modalità che hanno connotato l'attività lavorativa svolta dal ricorrente, si ritiene che esse, complessivamente valutate, sono tali da denotare la presenza di una serie concordante di significativi indici sintomatici della subordinazione, rappresentati: a) dall'obbligo di prestare servizio secondo un preciso orario di lavoro, da certificare mediante firma di apposito badge;
b) dall'obbligo di richiedere al dirigente scolastico preventiva autorizzazione per poter fruire di ferie e di giustificare assenze per malattia o richieste di permessi;
c) dalla conformazione dell'attività lavorativa alle esigenze dell'Istituto, atteso che
“i termini e le modalità di esecuzione della prestazione” non erano predeterminati nei contratti di collaborazione;
d) dallo svolgimento della prestazione lavorativa nei luoghi a ciò deputati dal datore di lavoro con utilizzo di strumenti propri della amministrazione scolastica.
Sul punto rilevano le dichiarazioni univoche dei testimoni escussi.
“ho lavorato ad Aversa con il signor presso l'istituto Testimone_1 Pt_1 CP_3
Ho lavorato presso l'istituto dal 2001 al 2018 con una serie di contratti co. Co. CP_3
Co. Annuali;
nel periodo in cui lavoravo con questi contratti annuali lavoravo dalle 08:00 alle 14:00 dal lunedì al sabato sempre dalle 8 alle 14, a volte facevamo i rientri pomeridiani se vi erano esami da fare;
il contratto indeterminato l'ho firmato nel 2018 ho svolto l'ultimo anno di lavoro e sono andata in pensione;
svolgevo i compiti di assistente amministrativo;
ho lavorato con diverse persone in un primo momento con sono cambiati tre presidi da Per_1
6 quanto ero lì; lavorava nel magazzino faceva manutenzione;
ad esempio Parte_1 preparava i registri per i professori, cambiava toner alla stampante;
seguivamo l'orario previsto da contratto;
rilevavamo la presenza con la firma e con il badge;
ricevevamo ogni anno un ordine di servizio da parte del preside ed il dsga in un primo Persona_2 momento dopo se avevo impossibilità di recarmi a lavoro chiamavo e Parte_2 prendevo giorni a titolo di ferie o malattia a seconda della circostanza;
ho lavorato sempre nell'istituto così come il sig. ; ho ricevuto un verbale ispettivo sulle CP_3 Pt_1 mansioni che svolgevamo”.
Ed ancora, ha dichiarato: “lavoro ancora nella scuola dove ha lavorato Testimone_2 il ricorrente;
sono assistente tecnico di laboratorio;
sono arrivato in questa scuola a settembre 2001 con un contratto a tempo indeterminato, già di ruolo;
la scuola si chiama
e si trova ad Aversa;
quando sono arrivato in questa scuola già Controparte_7 Pt_1 era lì, era di supporto al magazzino, non ho lavorato a stretto contatto con lui perché
Pt_1 ero nel laboratorio e facevo 36 ore settimanali;
posso dire che gli davo una mano perché di queste 36 ore 8/9 ore erano dedicate alla manutenzione ed, in particolare negli ultimi tempi quando lui aveva un problema fisico, gli davo una mano, specifico, solo a livello amicale;
posso dire di averlo visto lavorare a scuola, non conosco la durata dei suoi contratti ma posso dire che lui era sempre lì al lavoro;
era di supporto al magazzino non ricordo i nomi di
Pt_1 chi era al magazzino perché cambiavano spesso;
dal 2001 al 2018 ha sempre lavorato
Pt_1 nella scuola al netto delle ferie;
la scuola è sempre aperta tranne i giorni rossi;
io lavoro dal 1 settembre al 31 luglio e anche nei periodi dal 2001 al 2018 lavoravo per questi giorni;
non conosco la durata dei diversi contratti di ma posso dire che quando ero al lavoro era
Pt_1 presente anche lui;
la mattina andavamo a prendere il caffè con , poi lui mi chiamava
Pt_1 quando aveva bisogno, da quanto ha avuto un infarto non poteva più caricare pesi e mi chiamava spesso;
il primo dirigente scolastico che ho avuto in questa scuola era Per_3 poi dopo , oggi il dirigente è svolgeva il mio stesso orario Per_4 Per_5 Parte_3 Pt_1 lavorativo”.
Inoltre, la parte ricorrente ha depositato l'accertamento ispettivo svolto in relazione alla posizione del ricorrente presso l'Istituto di Aversa del 13.6.2006 del CP_3
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Provinciale del Lavoro
7 Servizio Ispezione del Lavoro in cui si legge “nel corso degli accertamenti eseguiti da funzionari di questo Servizio Ispezione del Lavoro è stato rilevato che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato nel 2001 e rinnovato annualmente è caratterizzato da elementi tipici di un rapporto di lavoro di natura subordinata, quali
l'inserimento nell'organizzazione scolastica, la subordinazione gerarchica, la mancanza di autonomia di lavoro e di obiettivi da raggiungere, l'osservanza di un rigido orario di lavoro con recupero in ore pomeridiane delle ore non lavorate”.
Tali circostanze, come emerse all'esito dell'istruttoria orale e documentale, denotano il pieno e stabile inserimento dei ricorrenti nell'organizzazione dell'Istituto, lo svolgimento dell'attività lavorativa secondo modalità del tutto identiche a quelle del personale ATA con rapporto di lavoro subordinato,
l'assoggettamento a penetranti poteri direttivi e di controllo, tali da travalicare i limiti imposti dalle esigenze di un mero coordinamento tra prestatore di lavoro e struttura nell'ambito della quale la prestazione deve essere resa.
Va altresì evidenziato che, contrariamente a quanto previsto dall'art.3, comma 1, dell'Intesa del 30.9.2002 per la regolamentazione dei Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, istaurati all'interno dell'Amministrazione scolastica, secondo cui “la prestazione oggetto della collaborazione è riferita a progetti specifici funzionalmente connessi con l'attività istituzionale generale ed agli obiettivi della scuola”, i contratti stipulati dal ricorrente e l'attività svolta non sono finalizzati alla realizzazione di alcun progetto specifico. Né risulta rispettata l'ulteriore previsione contenuta nel citato art. 3 secondo cui “il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità di adempimento della prestazione;
per garantirne la funzionalizzazione all'attività della scuola, le modalità dell'adempimento dovranno essere concordate con il committente, in coerenza con il piano annuale delle attività. Le direttive impartite al collaboratore, ai fini del coordinamento della prestazione collaborativa con l'attività dell'Ente, devono essere compatibili con l'autonomia professionale dello stesso”.
4. In conclusione, si ritiene che le prestazioni di lavoro rese dal ricorrente nei periodi risultanti dai contratti di collaborazione acquisiti agli atti nel corso del giudizio e
8 precisamente, dal 01.11.2004 al 31.12.2004, dal 01.01.2005 al 31.12.2005; dal
01.01.2007 al 31.12.2007, dal 01.01.2008 al 31.12.2008, dal 01.01.2009 al 31.12.2009, dal
01.01.2010 al 31.08.2010, dal 01.01.2011 al 31.08.2011, dal 01.09.2011 al 31.08.2012, dal
01.09.2012 al 31.08.2013, dal 01.09.2013 al 31.08.2014, dal 1.01.2015 al 31.08.2015 presentino tutte i requisiti propri della subordinazione.
In quanto prestazioni qualificabili come prestazioni di lavoro subordinato rese in via di fatto alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, esse danno luogo all'applicazione della sola tutela apprestata dall'art. 2126 c.c., trattandosi di prestazioni rese in violazione delle norme imperative di legge vigenti in materia di assunzioni nel pubblico impiego (cfr. art. 97, comma 4, Cost. e art. 35 d.lgs.
n.165/2001), che, in base al disposto dell'art. 36, comma 5, del d.lgs n. 368/2001, non possono in ogni caso dare luogo alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che “con l'art. 2126 c.c. il Legislatore ha, infatti, voluto affermare che la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non può pregiudicare la posizione del lavoratore, il quale vanta una serie di diritti connessi all'attività svolta, primo fra tutti quello a un'adeguata retribuzione e alla copertura previdenziale, in conformità ai principi sanciti dagli artt. 36 e 38 della Costituzione. 18. La disposizione trova applicazione anche nella ipotesi di nullità di rapporto di lavoro costituito in violazione delle disposizioni che regolano le assunzioni alle dipendenze delle Pubbliche
Amministrazioni (Cass. SSUU 8519/2012, 26829/2009; Cass. 22669/2016, 22485/2016,
24120/2016, 7680/2014, 1639/2012, 12749/2008, 18276/2006,20009/2005, 10376/2001), in quanto gli obblighi retributivi e quelli previdenziali sono connessi con l'attività lavorativa prestata in via di fatto senza che rilevi che il rapporto sia nullo perchè instaurato in violazione delle norme che regolano le assunzioni alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni” (Cass. SSUU 8519/2012; Cass. 13940/2017).
Ne consegue che la domanda di accertamento di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 1.7.2001 deve essere rigettata, dovendosi, altresì, ricordare che la equiparazione del rapporto di lavoro valido a
9 quello invalido, disposta dall'art. 2126 c.c., è limitato al piano retributivo e previdenziale, sicché il rapporto di “fatto” non costituisce elemento idoneo a radicare i presupposti di ulteriori sviluppi di carriera, anche basati sulla sola anzianità (cfr. Cass. 12.5.1990 n. 4081; Cons. Stato 15.5.2000 n. 2735; Cass., 25.7.2014,
n. 17008) né produce effetti per l'avvenire, ossia per il periodo di tempo successivo a quello in cui la prestazione è stata resa (cfr. Cass. n. 21884/16).
5. Il ricorrente ha diritto ad ottenere le differenze retributive tra il trattamento economico conseguito quale collaboratore coordinato e continuativo e quello dovuto sulla base delle previsioni del CCNL del Comparto Scuola ai dipendenti
ATA con profilo professionale di assistente amministrativo sulla base dei periodi risultanti dai contratti acquisiti in giudizio e per i periodi lavorati, non essendo stato in alcun modo contestata la riconducibilità a tale inquadramento delle mansioni svolte, confermata anche dal fatto che proprio tale inquadramento è stato attribuito al ricorrente una volta assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in data 1.9.2018, in forza del quale ha continuato a svolgere mansioni identiche alle precedenti.
Difatti, come chiarito di recente dalla Suprema Corte “l'applicazione dell'art. 2126 c.c. deve rimanere circoscritta al segmento temporale nel quale la prestazione è stata resa” (cfr.
Cass. 12868/24).
6. Prima di procedere alla quantificazione del credito, va osservato che risulta fondata l'eccezione di prescrizione delle differenze retributive in relazione al periodo che va dal 1.7.2001 al 30.10.2004, avendo parte ricorrente interrotto la prescrizione il
30.10.2009, il 5.9.2012 ed il 31.9.2016 (cfr, lettere di messa in mora depositate unitamente al ricorso).
7. Ai fini della quantificazione delle differenze retributive, è stata disposta CTU contabile al fine di quantificare, detratto quanto percepito (cfr. Cass. 25169), le differenze maturate a titolo di retribuzione ordinaria, 13^ mensilità sui periodi lavorati sulla base dei seguenti parametri: - durata dei contratti: dal 01.11.2004 al
31.12.2004, dal 01.01.2005 al 31.12.2005; b) dal 01.01.2007 al 31.12.2007, dal 01.01.2008
10 al 31.12.2008, dal 01.01.2009 al 31.12.2009, dal 01.01.2010 al 31.08.2010, dal 01.01.2011 al 31.08.2011, dal 01.09.2011 al 31.08.2012, dal 01.09.2012 al 31.08.2013, dal 01.09.2013 al 31.08.2014, dal 1.01.2015 al 31.08.2015;- Percepito: come estratti conto depositati in data
02.10.2024; - Mansioni: ASSISTENTE AMMINISTRATIVO;
- Orario di lavoro: 36 ore settimanali, nonché il TFR in relazione ai suddetti periodi lavorati.
Il CTU ha accertato un credito pari a complessivi euro 29.251,68 al lordo delle ritenute di legge (cfr. all. 4 dell'elaborato peritale), così determinato: euro 2.062,47 in relazione al periodo di lavoro sub A;
euro 27.189,20 in relazione al periodo di lavoro sub B. Inoltre, in relazione al tfr, tenuto conto delle retribuzioni lorde complessivamente maturate dal ricorrente nel corso dei due distinti periodi lavorativi, il trattamento di fine rapporto lordo spettante è risultato pari complessivamente ad euro 11.887,23 di cui: “euro 1.232,99 al 31 dicembre 2005 in relazione al periodo di lavoro sub A;
euro 10.654,24 al 31 agosto 2015 in relazione al periodo di lavoro sub B”.
In definitiva, sulla base dei risultati della consulenza contabile espletata e della documentazione versata in atti va riconosciuta alla ricorrente la somma complessiva al lordo delle ritenute di legge di € 41.138,91 e l'Amministrazione scolastica resistente va condannata al relativo pagamento. Su tale somma sono dovuti gli accessori di legge ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre
1994 n. 724 dalla data della maturazione al saldo.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi osservazione critica.
Non può trovare accoglimento l'istanza di integrazione del quesito posto richiesta nelle note difensive del 18.3.2025, includendo nel calcolo anche gli ulteriori periodi
“anni: 2006 (dal 01.01.06 -31.12.2006); 2015/16 (dal 01.09.15 -31.08.2016); 2016/17 (dal
01.09.16 al 31.08.17); 2017/18 (dal 01.09.17 al 31.08.18)”.
11 Difatti, la valutazione sulla durata dei rapporti, e quindi del conseguenziale ammontare delle differenze retributive, deve rimanere circoscritta al segmento temporale nel quale la prestazione è stata resa ed è stata posta a base del quesito contabile tenendo conto delle specifiche risultanze contenute nei contratti depositati unitamente al ricorso ed ogni ulteriore produzione documentale sarebbe inammissibile ed in ogni caso tardiva. Difatti, l'acquisizione dei documenti in data
2.10.2024 (bonifici e buste paga rispetto ai contratti di co.co.co già depositati in atti) si è resa necessaria al sol fine di determinare con precisione il percepito in relazione ai compensi ricevuti dal lavoratore in vista dell'accertamento contabile.
Inoltre, gli ulteriori periodi non possono ritenersi provati sulla base delle dichiarazioni testimoniali posto che, pur avendo i testimoni riferito rilevanti circostanze relative alla modalità della prestazione di lavoro, non sono stati in grado di riferire con la dovuta precisione i periodi temporali in cui è stata resa la prestazione. Analogamente, non può estendersi il riconoscimento agli ulteriori periodi sulla base dell'attestato di servizio a firma del dirigente scolastico dell'Istituto “C.Andreozzi” posto che in esso viene fatto un generico riferimento ai rapporti contrattuali annuali “a decorrere dal 2001”.
8. Va conseguenzialmente accolta la domanda di condanna del alla CP_1
ricostruzione della posizione previdenziale dei ricorrenti, stante la chiamata in causa dell' nei confronti del quale il contraddittorio può ritenersi regolarmente CP_2
instaurato. Sul punto però deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' sicchè il è tenuto a versare i contributi non prescritti. CP_2 CP_1
9. Le spese di lite gravano sul in ossequio al principio della soccombenza. CP_1
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico del . CP_1
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
12 - accerta la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi tra le parti dal
01.11.2004 al 31.12.2004, dal 01.01.2005 al 31.12.2005; dal 01.01.2007 al 31.12.2007, dal
01.01.2008 al 31.12.2008, dal 01.01.2009 al 31.12.2009, dal 01.01.2010 al 31.08.2010, dal
01.01.2011 al 31.08.2011, dal 01.09.2011 al 31.08.2012, dal 01.09.2012 al 31.08.2013, dal
01.09.2013 al 31.08.2014, dal 1.01.2015 al 31.08.2015;
- condanna il resistente al pagamento di euro 41.138,91 in favore del CP_1
ricorrente per i titoli indicati in parte motiva oltre accessori di legge ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994 n. 724 dalla data della maturazione al saldo, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali, nei limiti della prescrizione;
- condanna il al pagamento, in favore di parte ricorrente, Controparte_1 delle spese processuali, che si liquidano in complessivi 3.513,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge e da distrarsi ex art. 93
c.p.c.
- compensa le spese di lite nei confronti dell' CP_2
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico del . CP_1
Aversa, 17.4.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo
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