Art. 5.
Il Ministero della sanita' puo' concedere contributi annui alle Amministrazioni comunali delle isole indicate nella tabella A quando ricorrano condizioni deficitarie di bilancio e sia dimostrata l'impossibilita' di ricavare integralmente dalla vendita dell'acqua distribuita agli utenti privati i mezzi finanziari per una regolare gestione e manutenzione delle opere ed attrezzature idriche esistenti.
All'uopo e' autorizzata la spesa annua di lire 100 milioni da iscrivere nello stato di previsione del predetto dicastero a decorrere dall'anno finanziario 1967. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 12 agosto 1974, n. 372 ha disposto (con l'art. 1) che "La spesa annua rimasta a carico del Ministero della sanita' per i contributi di cui all' articolo 5 della legge 19 maggio 1967, n. 378 , e' elevata a lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1974".
Il Ministero della sanita' puo' concedere contributi annui alle Amministrazioni comunali delle isole indicate nella tabella A quando ricorrano condizioni deficitarie di bilancio e sia dimostrata l'impossibilita' di ricavare integralmente dalla vendita dell'acqua distribuita agli utenti privati i mezzi finanziari per una regolare gestione e manutenzione delle opere ed attrezzature idriche esistenti.
All'uopo e' autorizzata la spesa annua di lire 100 milioni da iscrivere nello stato di previsione del predetto dicastero a decorrere dall'anno finanziario 1967. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 12 agosto 1974, n. 372 ha disposto (con l'art. 1) che "La spesa annua rimasta a carico del Ministero della sanita' per i contributi di cui all' articolo 5 della legge 19 maggio 1967, n. 378 , e' elevata a lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1974".