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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/07/2025, n. 2001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2001 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE LAVORO
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 1754/2025 promossa da
(C.F. ) assistita dall'avv. Filippo Parte_1 C.F._1
Gliozzi
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
(C.F. , titolare della ditta Parte_2 C.F._2 individuale (P.I. ) Parte_3 P.IVA_1
-PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
Oggetto: retribuzione 1. Parte ricorrente ha dedotto in giudizio il rapporto di Parte_1 lavoro subordinato a tempo pieno e determinato intercorso con il convenuto dal 22 giugno 2023 al 21 giugno 2024 nell'ambito del quale è Parte_2 stata inquadrata nel IV livello CCNL pubblici esercizi minori come addetta alla cucina e, allegando di non aver ricevuto alcun pagamento dopo quello relativo al mese di maggio 2024, ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell'importo lordo di € 6.542,61 a titolo di retribuzione del mese di giugno e competenze di fine rapporto comprensive del TFR oltre accessori e spese.
2. L'esistenza, la durata e la tipologia del rapporto di lavoro posto a fondamento della domanda risultano adeguatamente provati sulla scorta della documentazione prodotta da parte ricorrente (buste paga da giugno 2023 a aprile 2024, Certificazione Unica 2025 per redditi 2024) da cui risulta senza incertezze che è stata dipendente della in qualità Parte_1 Parte_2 di addetta alla cucina inquadrata nel IV livello CCNL pubblici esercizi minori/ristorazione dal 22 giugno 2023 al 21 giugno 2024, come dalla stessa allegato;
3. Le rivendicazioni della ricorrente hanno ad oggetto istituti retributivi previsti dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva la cui maturazione nel corso del rapporto di lavoro è indubbia.
1 4. Il conteggio allegato al ricorso, così come aggiornato a seguito del deposito della Certificazione Unica 2025, appare correttamente redatto in base ai dati retributivi utilizzati dal datore di lavoro nelle buste paga in atti nonché conforme alla normativa del settore applicabile;
esso peraltro non è stato contestato da parte convenuta, rimasta contumace nonostante ne abbia avuta effettiva consegna in occasione della notifica del ricorso.
5. Sostituito l'importo del tfr ivi calcolato con quello della Certificazione Unica, detto conteggio può pertanto essere utilizzato per la determinazione delle somme spettanti a parte ricorrente in relazione all'intero rapporto di lavoro che risultano ammontare specificamente ad € 6.578,63 lordi, di cui € 1.620,27 lordi a titolo di TFR.
6. Parte convenuta non ha allegato né tanto meno provato di aver pagato in tutto o in parte a parte ricorrente le spettanze risultanti da tale conteggio, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e va dunque condannata al pagamento dell'intero importo di cui sopra, a cui debbono aggiungersi gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. dal giorno di maturazione delle singole mensilità al saldo e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato.
7. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza di parte convenuta.
8. L'uso di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione dell'atto, ex art. 4, comma 1bis, DM 55/14 viene valorizzato in considerazione della concreta utilità delle stesse nella misura del 15% (link ai documenti).
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna a pagare a la somma lorda Parte_2 Parte_1 di € 6.578,63 lordi, di cui € 1.620,27 lordi a titolo di TFR oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo, nonché a rimborsare a parte ricorrente le spese di causa liquidate in € 3.000, oltre 15 % ai sensi dell'art.4 comma 1-bis del D.M. n. 55/2014 oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa.
Torino, 23 luglio 2025
LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA
2
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 1754/2025 promossa da
(C.F. ) assistita dall'avv. Filippo Parte_1 C.F._1
Gliozzi
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
(C.F. , titolare della ditta Parte_2 C.F._2 individuale (P.I. ) Parte_3 P.IVA_1
-PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
Oggetto: retribuzione 1. Parte ricorrente ha dedotto in giudizio il rapporto di Parte_1 lavoro subordinato a tempo pieno e determinato intercorso con il convenuto dal 22 giugno 2023 al 21 giugno 2024 nell'ambito del quale è Parte_2 stata inquadrata nel IV livello CCNL pubblici esercizi minori come addetta alla cucina e, allegando di non aver ricevuto alcun pagamento dopo quello relativo al mese di maggio 2024, ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell'importo lordo di € 6.542,61 a titolo di retribuzione del mese di giugno e competenze di fine rapporto comprensive del TFR oltre accessori e spese.
2. L'esistenza, la durata e la tipologia del rapporto di lavoro posto a fondamento della domanda risultano adeguatamente provati sulla scorta della documentazione prodotta da parte ricorrente (buste paga da giugno 2023 a aprile 2024, Certificazione Unica 2025 per redditi 2024) da cui risulta senza incertezze che è stata dipendente della in qualità Parte_1 Parte_2 di addetta alla cucina inquadrata nel IV livello CCNL pubblici esercizi minori/ristorazione dal 22 giugno 2023 al 21 giugno 2024, come dalla stessa allegato;
3. Le rivendicazioni della ricorrente hanno ad oggetto istituti retributivi previsti dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva la cui maturazione nel corso del rapporto di lavoro è indubbia.
1 4. Il conteggio allegato al ricorso, così come aggiornato a seguito del deposito della Certificazione Unica 2025, appare correttamente redatto in base ai dati retributivi utilizzati dal datore di lavoro nelle buste paga in atti nonché conforme alla normativa del settore applicabile;
esso peraltro non è stato contestato da parte convenuta, rimasta contumace nonostante ne abbia avuta effettiva consegna in occasione della notifica del ricorso.
5. Sostituito l'importo del tfr ivi calcolato con quello della Certificazione Unica, detto conteggio può pertanto essere utilizzato per la determinazione delle somme spettanti a parte ricorrente in relazione all'intero rapporto di lavoro che risultano ammontare specificamente ad € 6.578,63 lordi, di cui € 1.620,27 lordi a titolo di TFR.
6. Parte convenuta non ha allegato né tanto meno provato di aver pagato in tutto o in parte a parte ricorrente le spettanze risultanti da tale conteggio, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e va dunque condannata al pagamento dell'intero importo di cui sopra, a cui debbono aggiungersi gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. dal giorno di maturazione delle singole mensilità al saldo e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato.
7. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza di parte convenuta.
8. L'uso di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione dell'atto, ex art. 4, comma 1bis, DM 55/14 viene valorizzato in considerazione della concreta utilità delle stesse nella misura del 15% (link ai documenti).
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna a pagare a la somma lorda Parte_2 Parte_1 di € 6.578,63 lordi, di cui € 1.620,27 lordi a titolo di TFR oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo, nonché a rimborsare a parte ricorrente le spese di causa liquidate in € 3.000, oltre 15 % ai sensi dell'art.4 comma 1-bis del D.M. n. 55/2014 oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa.
Torino, 23 luglio 2025
LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA
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