Ordinanza cautelare 30 ottobre 2025
Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 22/04/2026, n. 7284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7284 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07284/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11439/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11439 del 2025, proposto da
Fondazione Teatro della Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Iaria e Matteo Novelli, con domicilio eletto presso lo studio Domenico Iaria in Roma, corso V. Emanuele II 18;
contro
Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Fondazione Teatro Stabile di Torino, Fondazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni, Emilia Romagna Teatro Fondazione, Fondazione Teatro di Roma, Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova, Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Chiara Carpignano e Helga Garuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Teatro dell'Elfo S.C. Impresa Sociale, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del Direttore Generale del MIC - Dipartimento per le Attività Culturali Direzione Generale Spettacolo del 30.07.2025, n. 1200, con il presupposto verbale della Commissione Consultiva per il Teatro n. 8 del 29 luglio 2025, che ha confermato la “non ammissione” della Fondazione Teatro della Toscana, per il triennio 2025-2027, nell'ambito dei “Teatri Nazionali” di cui all'art. 9 del DM n. 463/2024, decretandone il transito, per il medesimo triennio 2025-2027, nell'ambito dei “Teatri delle Città di rilevante interesse culturale” di cui all'art. 10 del predetto DM n. 463/2024;
- del decreto del Direttore Generale del MIC - Dipartimento per le Attività Culturali Direzione Generale Spettacolo del 30.06.2025, n. 749, con i presupposti verbali della Commissione Consultiva per il Teatro n. 7 del 18 e 19 giugno 2025, n. 6 del 4 e 5 giugno 2025, n. 5 del 22 e 23 maggio 2025, n. 4 del 7 e 8 maggio 2025 e n. 3 del 9 e 10 aprile 2025, che ha disposto la non ammissione al contributo richiesto nell'ambito dei “Teatri Nazionali” del progetto triennale presentato unitamente alla domanda di programma annuale 2025 da parte della FTT, prevedendo la possibilità per quest'ultima di “ripresentare, attraverso la apposita modulistica on line, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, la domanda a titolo diverso da quello richiesto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, del D.M. 463/2024” e, nella specie, “per il settore “Teatri delle Città di rilevante interesse culturale” di cui all'art. 10 del D.M. 23 dicembre 2024 rep. n. 463” e della successiva comunicazione a mezzo pec del 01.07.2025, prot. n. 1692, con cui il MIC - Dipartimento per le attività culturali Direzione Generale Spettacolo ha informato la FTT di quanto stabilito dalla Commissione Consultiva e del contenuto del predetto DDG n. 749/2025;
- del decreto del Direttore Generale del MIC - Dipartimento per le Attività Culturali Direzione Generale Spettacolo dell'8.8.2025, n. 1291, che ha disposto la “assegnazione dei contributi in relazione ai programmi dell'attività teatrale per l'anno 2025 sulla base delle risorse attualmente disponibili”;
- di tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali e comunque connessi, ancorché sconosciuti alla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della cultura, nonché di Fondazione Teatro Stabile di Torino, Fondazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni, Emilia Romagna Teatro Fondazione, Fondazione Teatro di Roma, Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova e Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli;
Vista la dichiarazione resa a verbale all’udienza pubblica del 24 marzo 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa FR AN AY e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con l’odierno ricorso la Fondazione Teatro della Toscana è insorta avverso gli atti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia – nella parte in cui i medesimi ne hanno disposto la “non ammissione” ai contributi a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo in relazione al triennio 2025-2027 per l’ambito “Teatri Nazionali” di cui all’art. 9 del d.m. n. 463/2024, decretandone il transito, per il medesimo triennio, nell’ambito dei “Teatri delle Città di rilevante interesse culturale” di cui all’art. 10 del predetto decreto;
- si è costituito in giudizio il Ministero della cultura, depositando in data 22 ottobre 2025 memoria difensiva in vista della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, al fine di resistere al gravame;
- con ordinanza n. 5973/2025 del 30 ottobre 2025 la Sezione ha fissato un cd merito a breve ai sensi dell’art. 55, co. 10 cod. proc. amm., “ Ritenuto che le questioni dedotte con il gravame necessitino di un meditato approfondimento, da effettuarsi in tempi celeri e nella più consona sede di merito ”, ordinando la contestuale integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli organismi le cui domande (ai sensi dell’art. 1 del gravato decreto direttoriale n. 749 del 30 giugno 2025) sono state ammesse a contributo per il settore “Teatri Nazionali” di cui all’art. 9 del DM n. 463 del 23 dicembre 2024, e disponendo approfondimenti istruttori a carico del Ministero della cultura (onerandolo di produrre in giudizio copia delle domande di partecipazione, corredate dai relativi Progetti artistici triennali, presentate dagli medesimi organismi;
- in data 13 novembre 2025 il Ministero ha adempiuto all’ordine istruttorio e il giorno successivo la ricorrente ha provveduto alla notifica del ricorso ai soggetti controinteressati, depositandone in giudizio la relativa prova con atto del 17 novembre 2025;
- in data 10 febbraio 2026 si sono costituiti in giudizio, con atto unico, Fondazione Teatro Stabile di Torino, Fondazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni, Emilia Romagna Teatro Fondazione, Fondazione Teatro di Roma, Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova e Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli;
- il Teatro dell'Elfo S.C. Impresa Sociale, evocato in giudizio con il ricorso, non si è costituito;
- in vista dell’udienza pubblica di discussione del ricorso le parti hanno prodotto documentazione e memoria ex art. 73 cod. proc. amm., e le sole ricorrente e amministrazione resistente memoria di replica;
- con deposito effettuato il giorno 24 marzo 2026 alle 09.50 la difesa di parte ricorrente ha prodotto nel fascicolo telematico la comunicazione - ricevuta a mezzo pec in pari data - con la quale la Fondazione Teatro della Toscana ha rappresentato “ formalmente la decisione di procedere al ritiro del ricorso dinanzi al TAR, in considerazione dell’accordo raggiunto con il Ministero della Cultura ”;
- all’udienza pubblica del 24 marzo 2026, fissata per la discussione del merito e celebratasi secondo l’orario di rito, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, con dichiarazione trascritta a verbale, e la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che, a fronte della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del merito, resa in udienza dal difensore di parte ricorrente (come corroborata dalla comunicazione della Fondazione Teatro della Toscana, versata in atti), non resta al Collegio che dare atto di tale circostanza e dichiarare per l’effetto il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c) cod. proc. amm.;
Valutato che, in ragione dell’esito in rito del presente contenzioso, si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite nei confronti di tutte le parti costituitesi in giudizio, mentre nulla si dispone nei confronti del Teatro dell'Elfo S.C. Impresa Sociale, non costituito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate nei confronti di tutte le parti costituitesi in giudizio. Nulla spese nei confronti di Teatro dell'Elfo S.C. Impresa Sociale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN IA, Presidente
FR AN AY, Primo Referendario, Estensore
Virginia Giorgini, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| FR AN AY | AN IA |
IL SEGRETARIO