CA
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/12/2025, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1744/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Seconda sezione civile
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera
3) Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1744/2024
Tra
(C.F. , con sede legale in Milano, Parte_1 P.IVA_1 viale Scarampo n. 15, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Campi, giusta procura in atti.
- Appellante -
Contro
(C.F. ), in persona del pro- Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Guzzardi, giusta procura in atti.
- Appellato – La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, veniva posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione del 9 dicembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 16.4.2020, agiva Parte_1 in giudizio, innanzi al Tribunale di Siracusa, al fine di ottenere la condanna del al pagamento della somma di euro 205.494,63 a titolo Controparte_1
di sorte capitale, oltre agli interessi di mora e agli interessi anatocistici, e della somma di euro 13.920,00 a titolo di risarcimento del danno per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/02.
La società attrice deduceva di essere cessionaria di varie partite di credito, cedute dalle creditrici Enel Energia spa e Hera Comm s.r.l., aventi a oggetto il corrispettivo dovuto per la somministrazione di energia elettrica e/o gas a vantaggio del
[...]
Controparte_1
nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c. Parte_1
dell'8.1.21, dava atto dell'avvenuto parziale pagamento del debito e rideterminava l'importo dovuto, a titolo di sorte capitale, nella residua somma di euro 68.967,67.
Il si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in Controparte_1
data 14.01.2024, contestando quanto ex adverso dedotto e rilevando, in particolare, di avere provveduto al pagamento integrale di tutte le fatture oggetto del giudizio.
In sede di precisazione delle conclusioni, dava atto di un Parte_1
ulteriore pagamento da parte del debitore e determinava l'importo dovuto, a titolo di sorte capitale, in euro 74,03.
Con sentenza n. 1253/24, pubblicata in data 23.5.24, il Tribunale di Siracusa – ritenendo che i pagamenti effettuati dal debitore fossero satisfattivi dell'intero credito, inclusi gli interessi – condannava il al Controparte_1 pagamento della somma di euro 13.920,00 a titolo di risarcimento ex art. 6, secondo comma, D.Lgs. n. 231/2002, oltre al rimborso delle spese di lite.
Con atto di citazione, notificato in data 23.12.24, Parte_1 proponeva appello avverso la menzionata sentenza, formulando un unico motivo di gravame. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 8.5.2025, si costituiva in giudizio il resistendo all'appello e chiedendo la Controparte_1 conferma della sentenza impugnata.
Indi la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti, veniva posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione del 9 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di appello spiegato, censura la Parte_1 sentenza di primo grado rilevando che il Tribunale, in violazione degli articoli 115 e
116 c.p.c., ha ritenuto non dovuti gli interessi di mora e gli interessi anatocistici relativi alla sorte capitale oggetto di giudizio, nonostante abbia, invece, riconosciuto la debenza della somma di euro 13.920 quale risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02.
Nel dettaglio, l'appellante deduce che il Tribunale non ha adeguatamente considerato le allegazioni e le produzioni documentali effettuate da
[...]
e, in violazione del principio di non contestazione, è giunto a Parte_1
ritenere non dovute le somme indicate a titolo di interessi, sebbene il debitore non abbia mai contestato le fatture, i relativi importi e le scadenze dei termini di pagamento.
Il motivo di gravame non è fondato per le ragioni che seguono.
Secondo costante orientamento della Corte di cassazione, il creditore che agisce in giudizio per il pagamento ha l'onere di provare soltanto il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché esso integra un fatto estintivo la cui prova incombe sul debitore che lo eccepisce (Cass., sent. n. 205/2007; sent. n.
20288/2011; sent. n. 19527/2012; sent. n. 19039/2019; ord. n. 13477/25).
In generale, il creditore che agisce al fine di ottenere la corresponsione degli interessi moratori ha, inoltre, l'onere di provare il dies a quo ai fini della decorrenza degli interessi e il relativo tasso pattuito in sede di stipulazione del contratto. Grava, pertanto, sul creditore l'onere di fornire tutti gli elementi idonei al fine di determinare gli interessi, di mora e anatocistici, dovuti sulla sorte capitale (Cass., ord. n. 8467/2025).
Nei rapporti commerciali tra imprenditori e pubblica amministrazione, tuttavia, gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della fattura elettronica da parte dell'ente, salva la possibilità per le parti di individuare un termine maggiore per l'adempimento non superiore, in ogni caso, a sessanta giorni (art. 4 del D. Lgs. n.
231/2002).
Gli interessi pecuniari rientrano nella categoria dei frutti civili e, dunque, ai sensi dell'art. 821, comma 3, c.c., essi si acquistano giorno per giorno. Le parti, nell'esercizio della loro potestà regolamentare, possono tuttavia prevedere che gli interessi accumulatisi per un certo periodo di tempo debbano essere corrisposti unitariamente, divenendo per il creditore esigibili a una o più scadenze determinate.
L'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002 prevede, inoltre, che, anche nei rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni, le parti possano convenire tassi di interesse diversi dal saggio legale, nei limiti previsti dall'art. 7, che disciplina la nullità delle clausole inique in danno del creditore.
Con riferimento, invece, agli interessi anatocistici, l'articolo 1283 c.c., nel disciplinare i presupposti in presenza dei quali essi iniziano a decorrere, limita l'ambito applicativo dell'art. 1282 c.c. che prevede, in generale, che i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producano interessi di pieno diritto.
In conformità a quanto previsto dall'art. 1283 c.c, il debito relativo agli interessi, una volta divenuto esigibile, non può produrre ulteriori interessi, se non a seguito di apposita domanda giudiziale o di apposita convenzione posteriore alla scadenza degli interessi, e sempre che si tratti di interessi primari accumulatisi per almeno sei mesi.
Tanto premesso, occorre rilevare che l'odierna appellante non ha adeguatamente soddisfatto l'onere probatorio sulla stessa gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c., con particolare riferimento agli importi dovuti dall'ente a titolo di interessi moratori e anatocistici.
La documentazione probatoria depositata dall'appellante non consente di individuare, in modo analitico e puntuale, l'ammontare degli importi dovuti a titolo di interessi di mora e anatocistici.
E invero, innanzitutto i documenti contabili prodotti, da qualificarsi come meri riepiloghi contabili delle eventuali debenze dell'ente, non sono risultati, già all'esito dell'istruttoria di primo grado, esenti da vizi. Il documento denominato “Azione legale - situazione contabile”, estratto dai sistemi informatici di in data 15.1.2024, riporta ancora come Parte_1 somma dovuta, a titolo di sorte capitale, l'importo di euro 74,03, nonostante il avesse adempiuto la relativa obbligazione con il mandato di pagamento n. CP_1
3054 del 31.8.2020.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, inoltre, il – già nella CP_1
comparsa di costituzione e risposta in primo grado – aveva rilevato che la sorte capitale, come determinata dall'attrice, era stata integralmente corrisposta e che la stessa comprendeva anche le somme dovute a titolo di interessi moratori.
Infatti, lo stesso deduceva che al maturare dei CP_1 Parte_1 singoli interessi moratori, aveva provveduto a emettere – per ogni singola fattura scaduta – un'ulteriore fattura avente a oggetto soltanto gli interessi moratori e che, in conseguenza di tale prassi, la richiesta sorte capitale finiva con l'essere comprensiva anche degli importi dovuti a titolo di interessi moratori.
Le contestazioni mosse dal convenuto in primo grado, ribadite peraltro CP_1
anche in sede di comparsa di costituzione e risposta in appello, precludono l'applicabilità, nella vicenda in esame, del principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., invocato dall'appellante.
L'onere di contestazione, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con l'allegazione dei medesimi da parte dell'attore o del ricorrente.
L'identificazione del tema della decisione (e dei relativi oneri probatori) dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni.
Di fronte a un'allegazione chiara e articolata in punto di fatto, il convenuto è gravato dall'onere di prendere posizione, in modo specifico e analitico, sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, in mancanza, i fatti dedotti dall'attore debbono considerarsi non contestati ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (Corte di cassazione, sent. n. 8900/2025).
Al contrario, nell'ipotesi in cui l'allegazione probatoria compiuta dall'attore sia carente dei requisiti di specificità e analiticità, sarà sufficiente per il convenuto sollevare generiche contestazioni al fine di rideterminare i confini del thema decidendum. Nella vicenda in esame, tenuto conto della contestazione mossa dal CP_1 convenuto, il tema della decisione aveva a oggetto non soltanto la debenza degli importi indicati dal creditore e l'eventuale prova, gravante sul debitore, dell'estinzione dell'obbligazione, ma anche la prova, dal cui onere deve invece considerarsi gravato il creditore, della persistenza della debenza degli interessi di mora e anatocistici nonostante il pagamento effettuato dal debitore.
E, in proposito, occorre osservare che, nel documento denominato “sollecito di pagamento – non saldato al 05-06-2019”, inviato dall'odierna appellante al CP_1 in data 5.6.2019, vengono indicati come allegati alla richiesta di pagamento anche le
“fatture (note debito) eventualmente emesse per interessi di mora maturati, in relazione al ritardato pagamento di parte delle fatture di cui alle predette forniture e prestazioni, dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo ai sensi del D.Lgs.
231/2002”.
Nel medesimo sollecito di pagamento, inoltre, Parte_1 comunicava di avere allegato alla richiesta di pagamento anche le fatture contenenti la quantificazione delle somme dovute ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n.
231/2002.
La contestazione mossa in primo grado dal debitore trova, pertanto, un primo riscontro nelle espressioni adoperate, dallo stesso cessionario, nella lettera con cui veniva sollecitato l'adempimento.
Gli estratti contabili depositati contengono, inoltre, un riepilogo complessivo e unitario delle somme dovute a titolo di interessi, sia di mora, sia anatocistici, senza che siano stati esplicitati – in modo intellegibile – i criteri di computo degli interessi maturati con riferimento a ciascuna delle singole fatture scadute, e senza che sia stato offerto un autonomo prospetto riepilogativo che faccia riferimento alle singole fatture scadute sulle quali sono stati computati gli interessi di mora.
Inoltre, i documenti, pur indicando per ciascuna fattura la data di emissione e la data di scadenza, non specificano se l'importo indicato nel riepilogo contabile fosse originariamente dovuto a titolo di sorte capitale o a titolo di interessi maturati sulla fattura scaduta.
Tenuto conto delle espressioni adoperate nel sollecito di pagamento del 5.6.2019, non appare improbabile che abbia allegato alla missiva Parte_1 con cui richiedeva l'adempimento anche fatture aventi a oggetto i soli interessi di mora, e che tali fatture siano poi state imputate a titolo di sorte capitale, così generando una duplicazione degli interessi richiesti per il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione principale.
L'odierna appellante non ha fornito, nonostante la contraria deduzione formulata in primo grado dal convenuto, alcun documento – differente dai generici estratti contabili già prodotti in giudizio – idoneo a escludere che gli interessi di mora fossero già stati oggetto di specifiche fatture emesse al momento dell'invio del sollecito di pagamento e che, soprattutto, gli stessi interessi di mora fossero già stati imputati alla sorte capitale, come appunto rilevato dall'odierno appellato.
Il giudice di primo grado, presa visione della documentazione versata in atti, ha ritenuto integralmente adempiuto il debito e, alla luce dei ritardi -in tal modo presi in considerazione- negli adempimenti, si è correttamente limitato alla sola condanna del convenuto alla corresponsione degli ulteriori importi a titolo di CP_1 risarcimento ex art. 6 D.Lgs. n. 231/2002.
Ha ritenuto, pertanto, che i mandati di pagamento dell'ente avessero dispiegato efficacia estintiva dell'intera pretesa creditoria, ivi inclusi gli interessi, e che nulla più fosse dovuto all'attrice, stante la carenza di prova della debenza di ulteriori importi, diversi dal disposto risarcimento forfetario ex art 6 del citato decreto legislativo.
Nell'ipotesi in cui il debitore, come nel caso di specie, abbia provato di avere adempiuto la prestazione, l'onere della prova grava nuovamente sul creditore, il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che lo stesso pagamento deve imputarsi a un credito diverso da quello indicato dal debitore o che esso non abbia avuto a oggetto l'intero importo dovuto.
Dal raffronto tra i vari prospetti riepilogativi prodotti dall'appellante, il primo recante la data del 18.12.2020 e il secondo la data del 15.1.2024, emerge unicamente l'avvenuto pagamento satisfattivo di quanto dovuto a titolo di sorte capitale, senza che possa escludersi, tuttavia, che il creditore abbia ricompreso nell'ammontare della stessa sorte capitale anche somme dovute a titolo di interessi di mora. In ultima analisi, l'appellante non ha adempiuto in modo soddisfacente l'onere probatorio che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sulla parte che intende far valere un proprio diritto in giudizio.
E, infatti, l'appellante si è limitato - nell'atto di impugnazione - a riproporre una generica doglianza relativa al mancato riconoscimento degli importi dovuti a titolo di interessi (euro 36.074,52 per gli interessi di mora ed euro 18.034,28 per gli interessi anatocistici), senza, tuttavia, offrire documentazione idonea a superare la presunzione di adempimento satisfattivo dell'intera obbligazione;
circostanza, quest'ultima, non soltanto dedotta dal convenuto in primo grado, ma anche condivisibilmente accertata dal primo giudice.
In definitiva e per le ragioni esposte, il proposto appello va rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio – da liquidarsi, in dispositivo, secondo il vigente D.M. n. 147/2022 in rapporto allo scaglione tra euro 52.000,01 ed euro
260.000,00 con riferimento alle fasi espletate (compresa la fase di trattazione), e facendo applicazione, tenuto conto della limitata difficoltà della controversia, dei parametri minimi – seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.
Atteso il rigetto del proposto appello, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1744/2024 R.G.,
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1253/2024 del 23.5.24 del Tribunale di Siracusa (resa nel procedimento n.
1878/2020 R.G.), che conferma;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore del
[...]
che liquida in complessivi euro 7.160,00 per compensi (di cui euro Controparte_1
1.489,00 per la fase di studio, euro 956,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed euro 2.552,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e
IVA come per legge;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l''impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Catania il 16 dicembre 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Seconda sezione civile
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera
3) Dott. Massimo Lo Truglio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1744/2024
Tra
(C.F. , con sede legale in Milano, Parte_1 P.IVA_1 viale Scarampo n. 15, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Campi, giusta procura in atti.
- Appellante -
Contro
(C.F. ), in persona del pro- Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Guzzardi, giusta procura in atti.
- Appellato – La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, veniva posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione del 9 dicembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 16.4.2020, agiva Parte_1 in giudizio, innanzi al Tribunale di Siracusa, al fine di ottenere la condanna del al pagamento della somma di euro 205.494,63 a titolo Controparte_1
di sorte capitale, oltre agli interessi di mora e agli interessi anatocistici, e della somma di euro 13.920,00 a titolo di risarcimento del danno per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/02.
La società attrice deduceva di essere cessionaria di varie partite di credito, cedute dalle creditrici Enel Energia spa e Hera Comm s.r.l., aventi a oggetto il corrispettivo dovuto per la somministrazione di energia elettrica e/o gas a vantaggio del
[...]
Controparte_1
nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c. Parte_1
dell'8.1.21, dava atto dell'avvenuto parziale pagamento del debito e rideterminava l'importo dovuto, a titolo di sorte capitale, nella residua somma di euro 68.967,67.
Il si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in Controparte_1
data 14.01.2024, contestando quanto ex adverso dedotto e rilevando, in particolare, di avere provveduto al pagamento integrale di tutte le fatture oggetto del giudizio.
In sede di precisazione delle conclusioni, dava atto di un Parte_1
ulteriore pagamento da parte del debitore e determinava l'importo dovuto, a titolo di sorte capitale, in euro 74,03.
Con sentenza n. 1253/24, pubblicata in data 23.5.24, il Tribunale di Siracusa – ritenendo che i pagamenti effettuati dal debitore fossero satisfattivi dell'intero credito, inclusi gli interessi – condannava il al Controparte_1 pagamento della somma di euro 13.920,00 a titolo di risarcimento ex art. 6, secondo comma, D.Lgs. n. 231/2002, oltre al rimborso delle spese di lite.
Con atto di citazione, notificato in data 23.12.24, Parte_1 proponeva appello avverso la menzionata sentenza, formulando un unico motivo di gravame. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 8.5.2025, si costituiva in giudizio il resistendo all'appello e chiedendo la Controparte_1 conferma della sentenza impugnata.
Indi la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti, veniva posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione del 9 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di appello spiegato, censura la Parte_1 sentenza di primo grado rilevando che il Tribunale, in violazione degli articoli 115 e
116 c.p.c., ha ritenuto non dovuti gli interessi di mora e gli interessi anatocistici relativi alla sorte capitale oggetto di giudizio, nonostante abbia, invece, riconosciuto la debenza della somma di euro 13.920 quale risarcimento del danno ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02.
Nel dettaglio, l'appellante deduce che il Tribunale non ha adeguatamente considerato le allegazioni e le produzioni documentali effettuate da
[...]
e, in violazione del principio di non contestazione, è giunto a Parte_1
ritenere non dovute le somme indicate a titolo di interessi, sebbene il debitore non abbia mai contestato le fatture, i relativi importi e le scadenze dei termini di pagamento.
Il motivo di gravame non è fondato per le ragioni che seguono.
Secondo costante orientamento della Corte di cassazione, il creditore che agisce in giudizio per il pagamento ha l'onere di provare soltanto il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché esso integra un fatto estintivo la cui prova incombe sul debitore che lo eccepisce (Cass., sent. n. 205/2007; sent. n.
20288/2011; sent. n. 19527/2012; sent. n. 19039/2019; ord. n. 13477/25).
In generale, il creditore che agisce al fine di ottenere la corresponsione degli interessi moratori ha, inoltre, l'onere di provare il dies a quo ai fini della decorrenza degli interessi e il relativo tasso pattuito in sede di stipulazione del contratto. Grava, pertanto, sul creditore l'onere di fornire tutti gli elementi idonei al fine di determinare gli interessi, di mora e anatocistici, dovuti sulla sorte capitale (Cass., ord. n. 8467/2025).
Nei rapporti commerciali tra imprenditori e pubblica amministrazione, tuttavia, gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal trentunesimo giorno successivo al ricevimento della fattura elettronica da parte dell'ente, salva la possibilità per le parti di individuare un termine maggiore per l'adempimento non superiore, in ogni caso, a sessanta giorni (art. 4 del D. Lgs. n.
231/2002).
Gli interessi pecuniari rientrano nella categoria dei frutti civili e, dunque, ai sensi dell'art. 821, comma 3, c.c., essi si acquistano giorno per giorno. Le parti, nell'esercizio della loro potestà regolamentare, possono tuttavia prevedere che gli interessi accumulatisi per un certo periodo di tempo debbano essere corrisposti unitariamente, divenendo per il creditore esigibili a una o più scadenze determinate.
L'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002 prevede, inoltre, che, anche nei rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni, le parti possano convenire tassi di interesse diversi dal saggio legale, nei limiti previsti dall'art. 7, che disciplina la nullità delle clausole inique in danno del creditore.
Con riferimento, invece, agli interessi anatocistici, l'articolo 1283 c.c., nel disciplinare i presupposti in presenza dei quali essi iniziano a decorrere, limita l'ambito applicativo dell'art. 1282 c.c. che prevede, in generale, che i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producano interessi di pieno diritto.
In conformità a quanto previsto dall'art. 1283 c.c, il debito relativo agli interessi, una volta divenuto esigibile, non può produrre ulteriori interessi, se non a seguito di apposita domanda giudiziale o di apposita convenzione posteriore alla scadenza degli interessi, e sempre che si tratti di interessi primari accumulatisi per almeno sei mesi.
Tanto premesso, occorre rilevare che l'odierna appellante non ha adeguatamente soddisfatto l'onere probatorio sulla stessa gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c., con particolare riferimento agli importi dovuti dall'ente a titolo di interessi moratori e anatocistici.
La documentazione probatoria depositata dall'appellante non consente di individuare, in modo analitico e puntuale, l'ammontare degli importi dovuti a titolo di interessi di mora e anatocistici.
E invero, innanzitutto i documenti contabili prodotti, da qualificarsi come meri riepiloghi contabili delle eventuali debenze dell'ente, non sono risultati, già all'esito dell'istruttoria di primo grado, esenti da vizi. Il documento denominato “Azione legale - situazione contabile”, estratto dai sistemi informatici di in data 15.1.2024, riporta ancora come Parte_1 somma dovuta, a titolo di sorte capitale, l'importo di euro 74,03, nonostante il avesse adempiuto la relativa obbligazione con il mandato di pagamento n. CP_1
3054 del 31.8.2020.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, inoltre, il – già nella CP_1
comparsa di costituzione e risposta in primo grado – aveva rilevato che la sorte capitale, come determinata dall'attrice, era stata integralmente corrisposta e che la stessa comprendeva anche le somme dovute a titolo di interessi moratori.
Infatti, lo stesso deduceva che al maturare dei CP_1 Parte_1 singoli interessi moratori, aveva provveduto a emettere – per ogni singola fattura scaduta – un'ulteriore fattura avente a oggetto soltanto gli interessi moratori e che, in conseguenza di tale prassi, la richiesta sorte capitale finiva con l'essere comprensiva anche degli importi dovuti a titolo di interessi moratori.
Le contestazioni mosse dal convenuto in primo grado, ribadite peraltro CP_1
anche in sede di comparsa di costituzione e risposta in appello, precludono l'applicabilità, nella vicenda in esame, del principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., invocato dall'appellante.
L'onere di contestazione, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con l'allegazione dei medesimi da parte dell'attore o del ricorrente.
L'identificazione del tema della decisione (e dei relativi oneri probatori) dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni.
Di fronte a un'allegazione chiara e articolata in punto di fatto, il convenuto è gravato dall'onere di prendere posizione, in modo specifico e analitico, sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, in mancanza, i fatti dedotti dall'attore debbono considerarsi non contestati ai sensi dell'art. 115 c.p.c. (Corte di cassazione, sent. n. 8900/2025).
Al contrario, nell'ipotesi in cui l'allegazione probatoria compiuta dall'attore sia carente dei requisiti di specificità e analiticità, sarà sufficiente per il convenuto sollevare generiche contestazioni al fine di rideterminare i confini del thema decidendum. Nella vicenda in esame, tenuto conto della contestazione mossa dal CP_1 convenuto, il tema della decisione aveva a oggetto non soltanto la debenza degli importi indicati dal creditore e l'eventuale prova, gravante sul debitore, dell'estinzione dell'obbligazione, ma anche la prova, dal cui onere deve invece considerarsi gravato il creditore, della persistenza della debenza degli interessi di mora e anatocistici nonostante il pagamento effettuato dal debitore.
E, in proposito, occorre osservare che, nel documento denominato “sollecito di pagamento – non saldato al 05-06-2019”, inviato dall'odierna appellante al CP_1 in data 5.6.2019, vengono indicati come allegati alla richiesta di pagamento anche le
“fatture (note debito) eventualmente emesse per interessi di mora maturati, in relazione al ritardato pagamento di parte delle fatture di cui alle predette forniture e prestazioni, dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo ai sensi del D.Lgs.
231/2002”.
Nel medesimo sollecito di pagamento, inoltre, Parte_1 comunicava di avere allegato alla richiesta di pagamento anche le fatture contenenti la quantificazione delle somme dovute ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n.
231/2002.
La contestazione mossa in primo grado dal debitore trova, pertanto, un primo riscontro nelle espressioni adoperate, dallo stesso cessionario, nella lettera con cui veniva sollecitato l'adempimento.
Gli estratti contabili depositati contengono, inoltre, un riepilogo complessivo e unitario delle somme dovute a titolo di interessi, sia di mora, sia anatocistici, senza che siano stati esplicitati – in modo intellegibile – i criteri di computo degli interessi maturati con riferimento a ciascuna delle singole fatture scadute, e senza che sia stato offerto un autonomo prospetto riepilogativo che faccia riferimento alle singole fatture scadute sulle quali sono stati computati gli interessi di mora.
Inoltre, i documenti, pur indicando per ciascuna fattura la data di emissione e la data di scadenza, non specificano se l'importo indicato nel riepilogo contabile fosse originariamente dovuto a titolo di sorte capitale o a titolo di interessi maturati sulla fattura scaduta.
Tenuto conto delle espressioni adoperate nel sollecito di pagamento del 5.6.2019, non appare improbabile che abbia allegato alla missiva Parte_1 con cui richiedeva l'adempimento anche fatture aventi a oggetto i soli interessi di mora, e che tali fatture siano poi state imputate a titolo di sorte capitale, così generando una duplicazione degli interessi richiesti per il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione principale.
L'odierna appellante non ha fornito, nonostante la contraria deduzione formulata in primo grado dal convenuto, alcun documento – differente dai generici estratti contabili già prodotti in giudizio – idoneo a escludere che gli interessi di mora fossero già stati oggetto di specifiche fatture emesse al momento dell'invio del sollecito di pagamento e che, soprattutto, gli stessi interessi di mora fossero già stati imputati alla sorte capitale, come appunto rilevato dall'odierno appellato.
Il giudice di primo grado, presa visione della documentazione versata in atti, ha ritenuto integralmente adempiuto il debito e, alla luce dei ritardi -in tal modo presi in considerazione- negli adempimenti, si è correttamente limitato alla sola condanna del convenuto alla corresponsione degli ulteriori importi a titolo di CP_1 risarcimento ex art. 6 D.Lgs. n. 231/2002.
Ha ritenuto, pertanto, che i mandati di pagamento dell'ente avessero dispiegato efficacia estintiva dell'intera pretesa creditoria, ivi inclusi gli interessi, e che nulla più fosse dovuto all'attrice, stante la carenza di prova della debenza di ulteriori importi, diversi dal disposto risarcimento forfetario ex art 6 del citato decreto legislativo.
Nell'ipotesi in cui il debitore, come nel caso di specie, abbia provato di avere adempiuto la prestazione, l'onere della prova grava nuovamente sul creditore, il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che lo stesso pagamento deve imputarsi a un credito diverso da quello indicato dal debitore o che esso non abbia avuto a oggetto l'intero importo dovuto.
Dal raffronto tra i vari prospetti riepilogativi prodotti dall'appellante, il primo recante la data del 18.12.2020 e il secondo la data del 15.1.2024, emerge unicamente l'avvenuto pagamento satisfattivo di quanto dovuto a titolo di sorte capitale, senza che possa escludersi, tuttavia, che il creditore abbia ricompreso nell'ammontare della stessa sorte capitale anche somme dovute a titolo di interessi di mora. In ultima analisi, l'appellante non ha adempiuto in modo soddisfacente l'onere probatorio che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sulla parte che intende far valere un proprio diritto in giudizio.
E, infatti, l'appellante si è limitato - nell'atto di impugnazione - a riproporre una generica doglianza relativa al mancato riconoscimento degli importi dovuti a titolo di interessi (euro 36.074,52 per gli interessi di mora ed euro 18.034,28 per gli interessi anatocistici), senza, tuttavia, offrire documentazione idonea a superare la presunzione di adempimento satisfattivo dell'intera obbligazione;
circostanza, quest'ultima, non soltanto dedotta dal convenuto in primo grado, ma anche condivisibilmente accertata dal primo giudice.
In definitiva e per le ragioni esposte, il proposto appello va rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio – da liquidarsi, in dispositivo, secondo il vigente D.M. n. 147/2022 in rapporto allo scaglione tra euro 52.000,01 ed euro
260.000,00 con riferimento alle fasi espletate (compresa la fase di trattazione), e facendo applicazione, tenuto conto della limitata difficoltà della controversia, dei parametri minimi – seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.
Atteso il rigetto del proposto appello, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1744/2024 R.G.,
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1253/2024 del 23.5.24 del Tribunale di Siracusa (resa nel procedimento n.
1878/2020 R.G.), che conferma;
condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore del
[...]
che liquida in complessivi euro 7.160,00 per compensi (di cui euro Controparte_1
1.489,00 per la fase di studio, euro 956,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase di trattazione ed euro 2.552,00 per la fase decisionale), oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e
IVA come per legge;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l''impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Catania il 16 dicembre 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro