Articolo 14 della Legge 5 febbraio 1992, n. 169
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14 marzo 1992
Art. 14. 1. E' istituito il Comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine controllata degli oli.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono stabilite le norme sull'organizzazione e sul funzionamento del Comitato.
3. Il Comitato, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' composto da:
a) un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
b) un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
c) un funzionario del Ministero del commercio con l'estero;
d) un funzionario dell'Istituto nazionale per il commercio estero;
e) un membro scelto in una terna designata dall'Accademia dell'olivo;
f) un esperto particolarmente competente in materia di olivicoltura;
g) tre membri, esperti nel settore, designati dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
h) un rappresentante per ciascuna delle unioni nazionali di produttori olivicoli riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674 , e successive modificazioni;
i) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
l) due membri in rappresentanza degli oleifici sociali e delle co- operative agricole produttrici;
m) un assaggiatore scelto fra gli iscritti all'albo di cui all'articolo l7;
n) un membro scelto in una terna designata dalle associazioni nazionali degli industriali oleari;
o) un membro scelto in una terna designata dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti oleari;
p) un membro scelto in una terna designata dalle associazioni nazionali dei consumatori;
q) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
r) un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la elaiotecnica.
4. Il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato e per il suo funzionamento si avvale delle strutture del Ministero individuate dal decreto di cui al comma 2.
5. La carica di membro del Comitato dura cinque anni e non e' immediatamente rinnovabile.
Nota all'art. 14:
- Per il titolo della legge n. 674/1978 si veda in nota all'art. 6.
Entrata in vigore il 14 marzo 1992