Art. 14. 1. E' istituito il Comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine controllata degli oli.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono stabilite le norme sull'organizzazione e sul funzionamento del Comitato.
3. Il Comitato, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' composto da:
a) un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
b) un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
c) un funzionario del Ministero del commercio con l'estero;
d) un funzionario dell'Istituto nazionale per il commercio estero;
e) un membro scelto in una terna designata dall'Accademia dell'olivo;
f) un esperto particolarmente competente in materia di olivicoltura;
g) tre membri, esperti nel settore, designati dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
h) un rappresentante per ciascuna delle unioni nazionali di produttori olivicoli riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674 , e successive modificazioni;
i) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
l) due membri in rappresentanza degli oleifici sociali e delle co- operative agricole produttrici;
m) un assaggiatore scelto fra gli iscritti all'albo di cui all'articolo l7;
n) un membro scelto in una terna designata dalle associazioni nazionali degli industriali oleari;
o) un membro scelto in una terna designata dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti oleari;
p) un membro scelto in una terna designata dalle associazioni nazionali dei consumatori;
q) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
r) un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la elaiotecnica.
4. Il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato e per il suo funzionamento si avvale delle strutture del Ministero individuate dal decreto di cui al comma 2.
5. La carica di membro del Comitato dura cinque anni e non e' immediatamente rinnovabile.
Nota all'art. 14:
- Per il titolo della legge n. 674/1978 si veda in nota all'art. 6.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono stabilite le norme sull'organizzazione e sul funzionamento del Comitato.
3. Il Comitato, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' composto da:
a) un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
b) un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
c) un funzionario del Ministero del commercio con l'estero;
d) un funzionario dell'Istituto nazionale per il commercio estero;
e) un membro scelto in una terna designata dall'Accademia dell'olivo;
f) un esperto particolarmente competente in materia di olivicoltura;
g) tre membri, esperti nel settore, designati dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
h) un rappresentante per ciascuna delle unioni nazionali di produttori olivicoli riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674 , e successive modificazioni;
i) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
l) due membri in rappresentanza degli oleifici sociali e delle co- operative agricole produttrici;
m) un assaggiatore scelto fra gli iscritti all'albo di cui all'articolo l7;
n) un membro scelto in una terna designata dalle associazioni nazionali degli industriali oleari;
o) un membro scelto in una terna designata dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti oleari;
p) un membro scelto in una terna designata dalle associazioni nazionali dei consumatori;
q) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
r) un rappresentante dell'Istituto sperimentale per la elaiotecnica.
4. Il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato e per il suo funzionamento si avvale delle strutture del Ministero individuate dal decreto di cui al comma 2.
5. La carica di membro del Comitato dura cinque anni e non e' immediatamente rinnovabile.
Nota all'art. 14:
- Per il titolo della legge n. 674/1978 si veda in nota all'art. 6.