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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 2075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2075 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2075/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16206/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200077738371504 RIFIUTI INDIFF. 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2133/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120200077738371504 di € 3038,20 per preteso omesso pagamento dell'avviso di accertamento n. 14231/3956 relativo a quota provinciale rifiuti indifferenziati ex d.l. 195/2009 art. 11 comma 5 bis per l'anno 2012 da parte del de cuius
Nominativo_1 deceduto in Napoli il 31/01/2019.
La ricorrente afferma di non aver ricevuto la preventiva regolare notifica dell'avviso di accertamento n.
14231/3956.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente afferma di aver ricevuto la notifica dell'atto impugnato in data 10.6.2025, ma non dice secondo quale modalità e senza, soprattutto, produrre prova della data predetta in cui sarebbe avvenuta la notifica.
Il ricorso è, quindi, inammissibile in quanto parte ricorrente non ha fornito la prova della data di avvenuta notifica dell'atto impugnato, sicché è per la Corte impossibile verificare la tempestività dello stesso
(sull'officiosità del rilievo di inammissibilità, cfr. Cass. 30 maggio 2024, ord. n. 15224 < ricorso introduttivo è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, precedendo logicamente ogni altra questione relativa alla validità della cartella e della sua notifica, sicché, ove il contribuente contesti la regolarità di quest'ultima, è suo onere dimostrare quando abbia avuto conoscenza dell'atto, al fine di dare prova del rispetto del termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del
1992>>; cfr anche Cass. 19.8.2020, ord. n. 17363: “in tema di processo tributario, sebbene l'inammissibilità del ricorso introduttivo sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, tuttavia la relativa eccezione non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione, allorché il suo esame implichi un accertamento in fatto (nella specie, l'esame di documenti riguardanti la notifica dell'atto impositivo in relazione alla data d'inoltro del ricorso), come tale rimesso al giudice di merito”). Infine, deve rammentarsi, per mera completezza, che le questioni di rito non devono essere previamente sottoposte al contraddittorio tra le parti (cfr. da ult. Cass. 7.3.20022, ord. n. 7356: “la tardività dell'impugnazione può essere rilevata d'ufficio senza necessità di stimolare il contraddittorio, perché il divieto di porre a fondamento della decisione una questione non sottoposta al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative ai requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, § 1, della CEDU, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato su questioni di rito che la parte, con una minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi”).
Nulla è dovuto per le spese in ragione della mancata costituzione delle parti resistenti
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16206/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
S.a.p. Na. Sistema Ambiente Provincia Di Napoli Spa - 06520871218
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200077738371504 RIFIUTI INDIFF. 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2133/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120200077738371504 di € 3038,20 per preteso omesso pagamento dell'avviso di accertamento n. 14231/3956 relativo a quota provinciale rifiuti indifferenziati ex d.l. 195/2009 art. 11 comma 5 bis per l'anno 2012 da parte del de cuius
Nominativo_1 deceduto in Napoli il 31/01/2019.
La ricorrente afferma di non aver ricevuto la preventiva regolare notifica dell'avviso di accertamento n.
14231/3956.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente afferma di aver ricevuto la notifica dell'atto impugnato in data 10.6.2025, ma non dice secondo quale modalità e senza, soprattutto, produrre prova della data predetta in cui sarebbe avvenuta la notifica.
Il ricorso è, quindi, inammissibile in quanto parte ricorrente non ha fornito la prova della data di avvenuta notifica dell'atto impugnato, sicché è per la Corte impossibile verificare la tempestività dello stesso
(sull'officiosità del rilievo di inammissibilità, cfr. Cass. 30 maggio 2024, ord. n. 15224 < ricorso introduttivo è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, precedendo logicamente ogni altra questione relativa alla validità della cartella e della sua notifica, sicché, ove il contribuente contesti la regolarità di quest'ultima, è suo onere dimostrare quando abbia avuto conoscenza dell'atto, al fine di dare prova del rispetto del termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del
1992>>; cfr anche Cass. 19.8.2020, ord. n. 17363: “in tema di processo tributario, sebbene l'inammissibilità del ricorso introduttivo sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, tuttavia la relativa eccezione non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione, allorché il suo esame implichi un accertamento in fatto (nella specie, l'esame di documenti riguardanti la notifica dell'atto impositivo in relazione alla data d'inoltro del ricorso), come tale rimesso al giudice di merito”). Infine, deve rammentarsi, per mera completezza, che le questioni di rito non devono essere previamente sottoposte al contraddittorio tra le parti (cfr. da ult. Cass. 7.3.20022, ord. n. 7356: “la tardività dell'impugnazione può essere rilevata d'ufficio senza necessità di stimolare il contraddittorio, perché il divieto di porre a fondamento della decisione una questione non sottoposta al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative ai requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, § 1, della CEDU, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato su questioni di rito che la parte, con una minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi”).
Nulla è dovuto per le spese in ragione della mancata costituzione delle parti resistenti
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.